14.2023.90
Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità
16 ottobre 2023Italiano9 min
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dell’8 settembre
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Incarto n.
14.2023.90
Lugano
16 ottobre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2023.627 (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di
Mendrisio-Sud promossa con istanza 8 agosto 2023 dalla
CO 1
(rappresentata dalla RA 1, __________)
contro
RE 1
(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
giudicando sul reclamo dell’8 settembre 2023 presentato dalla RE 1
contro la decisione emessa il 30 agosto 2023 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________
della sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione, l’8 agosto 2023 la CO
1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud di decretare il
fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 2'694.85 oltre a
interessi e spese.
B. All’udienza
di discussione del 30 agosto 2023 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione del 30 agosto 2023 il Pretore aggiunto ha dichiarato il
fallimento della RE 1 dallo stesso giorno alle ore 10.00, ponendo a carico
della massa fallimentare la tassa di
giustizia di fr. 200.– e un acconto di fr. 800.– per le spese
esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dell’8 settembre
2023 per ottenere, previo conferimento dell’effetto
sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il
credito posto in esecuzione. Il 12 settembre 2023 il presidente della Camera ha
parzialmente accolto la domanda di effetto sospensivo. Il reclamo non è stato
intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni
interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto
che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 31 agosto 2023, il termine
d’impugnazione è scaduto domenica 10 settembre, per cui la scadenza è stata
riportata a lunedì 11 settembre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31
LEF). Presentato tre giorni prima (data del timbro postale), il reclamo è
dunque senz’altro tempestivo.
2.
La
reclamante asserisce di non aver ricevuto l’avviso di ritiro della raccomandata
contenente la citazione all’udienza del 30 agosto 2023. Essa
ha tuttavia ritirato, il 10 e l’11 agosto 2023, le disposizioni ordinatorie
processuali del 9 agosto (assegnazione all’istante di un termine per produrre
l’originale della comminatoria di fallimento e anticipare le spese processuali
presumibili, con allegati l’istanza e i
documenti acclusi [act. I]) e del 10 agosto (assegnazione all’istante di
un termine per produrre l’istanza firmata da persone autorizzate a
rappresentarla [act. II]), sicché a prima vista la convenuta doveva aspettarsi
la citazione (del 16 agosto) ai sensi dell’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC.
La
questione della validità della citazione
all’udienza fallimentare può tuttavia essere lasciata aperta, perché il
reclamo va ad ogni modo accolto nel merito.
3.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile
la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito,
compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la
domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
3.1
Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di
fallimento (nova
autentici o in senso proprio, denominati in
tedesco “echte Nova”, in
contrapposizione agli pseudonova o “unechte
Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo
LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere
espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero
esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente
probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).
Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di
fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua
insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe,
in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva
economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la
mancanza di liquidità sufficiente appare
passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11
agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da
impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro
crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo
delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento
pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il
fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La
solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali
giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e
così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus
Simoni in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a
ed. 2021, n. 26d ad art. 174 LEF).
3.2
Nel
caso in esame la reclamante ha prodotto due ordini di pagamento del 29 e 30
agosto 2023 (doc. D ed E acclusi al reclamo) relativi al versamento di fr. 3'083.45
e fr. 413.– a favore dell’esecuzione promossa dall’istante, che la Camera
ha verificato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) essere stati sufficienti per
saldarla, per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta
adempiuto.
3.3
Per
quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché l’ultimo
acconto è stato pagato soltanto dopo la pronuncia del fallimento del 30 agosto
2023.
alle ore 10:00 (cfr. doc. E) – va osservato che la situazione
esecutiva della reclamante appariva critica
(v. l’estratto del registro delle esecuzioni dell’8 settembre 2023, doc. F), anche a fronte dell’iniezione
da parte dell’PI 1 di fr. 125'000.– sul conto della ricorrente il
28.
agosto 2023 (doc. C), ma la Camera ha accertato d’ufficio che nel frattempo
essa ha pagato tutti gli attestati di carenza di beni rilasciati nei suoi
confronti e tutte le esecuzioni ancora pendenti tranne sette per quasi fr. 150'000.–
complessivi, ma di cui cinque sono sospese da opposizione, sicché non si
possono ancora dirsi certi, mentre le due ultime sono molto recenti e d’importo
limitato (un po’ più di fr. 3'000.– in tutto).
Visto
oltretutto l’interesse concretamente manifestato dall’PI 1 al rilievo della
maggioranza qualificata delle quote della RE 1 (cfr. doc. G), ciò porta a
concludere che la sua sopravvivenza economica non appare minacciata a breve.
Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze
troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si
può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più
probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla
sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità
sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174
cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato. Va però da sé che la
reclamante dovrà seriamente procedere al proprio risanamento perché se nei
prossimi tempi essa dovesse nuovamente fallire, la Camera non potrà dimostrare
la medesima indulgenza manifestata oggi.
4.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della
reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura
giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si
assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al
reclamo. La
tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo
versato in questa sede.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di
fallimento pronunciata il 30 agosto 2023 dalla Pretura della Giurisdizione di
Mendrisio-Sud nei confronti della RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di
prima sede di fr. 200.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della
RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio
dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della
RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in
questa sede, pari a fr. 200.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della
tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.
III. Notificazione a:
– ;
– ;
– Ufficio
d’esecuzione, Mendrisio;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Mendrisio, Mendrisio.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine
di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).