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Decisione

14.2023.90

Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità

16 ottobre 2023Italiano9 min

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dell’8 settembre

Source ti.ch

Incarto n.

14.2023.90

Lugano

16 ottobre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2023.627 (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di

Mendrisio-Sud promossa con istanza 8 agosto 2023 dalla

CO 1

(rappresentata dalla RA 1, __________)

contro

RE 1

(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)

giudicando sul reclamo dell’8 settembre 2023 presentato dalla RE 1

contro la decisione emessa il 30 agosto 2023 dal Pretore aggiunto;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________

della sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione, l’8 agosto 2023 la CO

1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud di decretare il

fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 2'694.85 oltre a

interessi e spese.

B. All’udienza

di discussione del 30 agosto 2023 nessuno è compar­so.

C. Statuendo

con decisione del 30 agosto 2023 il Pretore aggiunto ha dichiarato il

fallimento della RE 1 dallo stesso giorno alle ore 10.00, ponendo a carico

della massa fallimentare la tassa di

giustizia di fr. 200.– e un acconto di fr. 800.– per le spe­se

esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dell’8 settembre

2023 per ottenere, previo conferimento dell’effetto

sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il

credito posto in esecuzione. Il 12 settembre 2023 il presidente della Camera ha

parzialmente accolto la domanda di effetto sospensivo. Il reclamo non è stato

intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni

interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto

che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 31 agosto 2023, il termine

d’impugnazione è scaduto domenica 10 settembre, per cui la scadenza è stata

riportata a lunedì 11 settembre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31

LEF). Presentato tre giorni prima (data del timbro postale), il reclamo è

dunque senz’altro tempestivo.

2.

La

reclamante asserisce di non aver ricevuto l’avviso di ritiro della raccomandata

contenente la citazione all’udienza del 30 agosto 2023. Essa

ha tuttavia ritirato, il 10 e l’11 agosto 2023, le disposizioni ordinatorie

processuali del 9 agosto (assegnazione all’istan­­te di un termine per produrre

l’originale della comminatoria di fallimento e anticipare le spese processuali

presumibili, con allegati l’istanza e i

documenti acclusi [act. I]) e del 10 agosto (assegnazione all’istante di

un termine per produrre l’istanza firmata da persone autorizzate a

rappresentarla [act. II]), sicché a prima vista la convenuta doveva aspettarsi

la citazione (del 16 agosto) ai sensi dell’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC.

La

questione della validità della citazione

all’udienza fallimentare può tuttavia essere lasciata aperta, perché il

reclamo va ad ogni modo accolto nel merito.

3.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile

la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito,

compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la

domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

3.1

Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di

fallimento (nova

autentici o in senso proprio, denominati in

tedesco “echte Nova”, in

contrapposizione agli pseudonova o “unechte

Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo

LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere

espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile

la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero

esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente

probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).

Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di

fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua

insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe,

in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva

economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la

mancanza di liquidità sufficiente appare

passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11

agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da

impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro

crediti. Un indizio d’in­­solvibilità può emergere dal numero e dall’importo

delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento

pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il

fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La

solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali

giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e

così via, mentre semplici dichiarazio­ni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus

Simoni in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a

ed. 2021, n. 26d ad art. 174 LEF).

3.2

Nel

caso in esame la reclamante ha prodotto due ordini di pagamento del 29 e 30

agosto 2023 (doc. D ed E acclusi al reclamo) relativi al versamento di fr. 3'083.45

e fr. 413.– a favore dell’ese­cuzione promossa dall’istante, che la Camera

ha verificato d’uffi­cio (art. 255 lett. a CPC) essere stati sufficienti per

saldarla, per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta

adempiuto.

3.3

Per

quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione

indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché l’ultimo

acconto è stato pagato soltanto dopo la pronuncia del fallimento del 30 agosto

2023.

alle ore 10:00 (cfr. doc. E) – va osservato che la situazione

esecutiva della reclaman­te appariva critica

(v. l’estratto del registro delle esecuzioni dell’8 settembre 2023, doc. F), anche a fronte dell’iniezione

da parte del­l’PI 1 di fr. 125'000.– sul conto della ricorrente il

28.

agosto 2023 (doc. C), ma la Camera ha accertato d’uf­ficio che nel frattempo

essa ha pagato tutti gli attestati di carenza di beni rilasciati nei suoi

confronti e tutte le esecuzioni ancora pendenti tran­ne sette per quasi fr. 150'000.–

complessivi, ma di cui cinque sono sospese da opposizione, sicché non si

possono ancora dirsi certi, mentre le due ultime sono molto recenti e d’importo

limitato (un po’ più di fr. 3'000.– in tutto).

Visto

oltretutto l’interesse concretamente manifestato dall’PI 1 al rilievo della

maggioranza qualificata delle quote della RE 1 (cfr. doc. G), ciò porta a

concludere che la sua sopravvivenza economica non appare minacciata a breve.

Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze

troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si

può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più

probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla

sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità

sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui al­l’art. 174

cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato. Va però da sé che la

reclamante dovrà seriamente procedere al proprio risanamento perché se nei

prossimi tempi essa dovesse nuovamente fallire, la Camera non potrà dimostrare

la medesima indulgenza manifestata oggi.

4.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della

reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura

giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si

assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al

reclamo. La

tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo

versato in questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di

fallimento pronunciata il 30 agosto 2023 dalla Pretura della Giurisdizione di

Mendrisio-Sud nei confronti della RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di

prima sede di fr. 200.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della

RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio

dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della

RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in

questa sede, pari a fr. 200.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della

tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

– ;

– ;

– Ufficio

d’esecuzione, Mendrisio;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Mendrisio, Mendrisio.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine

di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).