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Decisione

14.2023.91

Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità

2 ottobre 2023Italiano7 min

questa Camera con un reclamo dell’8 settembre 2023 per ottene­re, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

Source ti.ch

RE 1

Incarto n.

14.2023.91

Lugano

2 ottobre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2023.2782 (fallimento) della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5, promossa con istanza 7 giugno 2023 dall’

CO 1

(patrocinata dall’avv. PA 2, __________)

contro

RE 1

(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)

giudicando sul reclamo dell’8 settembre 2023 presentato da RE 1 contro

la decisione emessa il 30 agosto 2023 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione

n. __________ della sede di Lugano del­l’Ufficio d’esecuzione, il 7 giugno

2023 l’CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di

decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 5'344.–

oltre a interessi e spese.

B. All’udienza

di discussione del 30 agosto 2023 è comparsa la sola istante, che ha confermato

le proprie conclusioni.

C. Statuendo

con decisione del 30 agosto 2023 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1

dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare

la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le

spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a

questa Camera con un reclamo dell’8 settembre 2023 per ottene­re, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzio­ne e

quelli oggetto di un’esecuzione pendente. Il 12 settembre 2023 il presidente della Camera ha parzialmente

accolto la doman­da di effetto sospensivo. Il reclamo non è stato

intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni

interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto

che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 6 settembre 2023 quando ne ha

ricevuto una copia dall’Ufficio dei fallimenti, il termine d’impu­gnazione è

scaduto sabato 16 settembre, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 18

settembre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato già

il 9 settembre 2023 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro

tempestivo.

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la

domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1

Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di

fallimento (nova

autentici o in senso proprio, denominati in

tedesco “echte Nova”, in

contrapposizione agli pseudonova o “unechte

Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo

LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere

espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda

verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel

suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una

sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).

Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di

fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua

insolvibilità. A tal proposito non devono

essere poste esigenze troppo severe, in mo­do particolare allorquando la

possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a

priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da

impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro

crediti. Un indizio d’in­solvibilità può emergere dal numero e dall’importo

delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento

pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di

non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La

solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali

giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e

così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus Simoni in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021,

n. 26d ad art. 174 LEF).

2.2

Nel

caso in esame il reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata il 6 settembre

2023.

dall’Ufficio d’esecuzione relativa al versamen­to di fr. 5'850.25 a

saldo dell’esecuzione promossa dall’istante (doc. D accluso al reclamo), per

cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

2.3

Per

quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione

indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,

come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto

dopo la pronuncia del fallimen­to – il reclamante ha prodotto altre due

ricevute di pagamento l’e­­stratto del registro delle esecuzioni dell’8

settembre 2023 (doc. F), dal quale si evince che tutte le sue esecuzioni sono

state pagate e che non sono registrati attestati di carenza di beni a suo

carico.

Ciò

porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia minacciata a breve.

Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze

troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si

può affermare che la capacità di pagamento del reclamante appare più probabile

della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua

situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità

sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174

cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 va annullato.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico del

reclamante, i cui pagamenti tardivi hanno reso necessario l’avvio della

procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte

non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni

al reclamo. La

tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo

versato in questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di

fallimento pronunciata il 30 agosto 2023 dalla Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 5, nei confronti di RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di

prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE

1.

3. Le spese dell’Ufficio

dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE

1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dal reclamante in questa

sede, pari a fr. 80.–, è versa­ta all’CO 1 quale

rimborso del­la tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante

dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

;

;

– Ufficio

d’esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).