14.2023.92
Rigetto definitivo dell’opposizione. Alimenti a favore dell’ex moglie subordinati alla condizione risolutiva del diritto a una rendita di vecchiaia. Interpretazione
16 gennaio 2024Italiano12 min
convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.– e un’indennità
Source ti.ch
RE 1CO 1
Incarto n.
14.2023.92
Lugano
16 gennaio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa SO.2022.108 (rigetto definitivo
dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Riviera promossa con
istanza 22 novembre 2022 da
CO 1
(patrocinata dall’__________ PA 2 __________)
contro
RE 1
(patrocinato dall’__________ PA 1 __________)
giudicando sul reclamo del 7 settembre 2023 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 24 agosto 2023 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con sentenza di divorzio del 14 novembre 2014 (inc. DM.2014.16, dispositivo
n. 3) il Pretore del Distretto di Riviera ha omologato la convenzione di
divorzio firmata da CO 1 e RE 1, con cui i coniugi hanno convenuto che il
marito avrebbe versato alla moglie “fr. 1'500.– sino a quando la signora CO 1 potrà beneficiare della
rendita di vecchiaia” (punto 4), constatando nei
motivi della decisione (a pag. 2, punto 7) che RE 1 avrebbe versato alla moglie
“[…] un importo di CHF 1'500.–
mensili sino al momento in cui la moglie beneficerà della rendita di vecchiaia”.
Fatti
B. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 4 novembre 2022 dalla sede di Biasca
dell’Ufficio d’esecuzione, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 3'073.30
oltre agli interessi del 5% dal 1° ottobre 2022, indicando quale causa del
credito: “Sentenza di divorzio
del 14 novembre 2014 e spese esecutive CHF 73.30 (alimenti mesi di ottobre e
novembre)”.
C. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 22 novembre
2022 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del
Circolo di Riviera (per fr. 3'000.– oltre interessi,
tralasciando le spese esecutive di fr. 73.30). Nel
termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni
scritte del 31 gennaio 2023. Con replica del 23 febbraio 2023 e duplica del 15
marzo 2023 le parti hanno ribadito le rispettive e contrastanti posizioni.
D. Statuendo con decisione del 24 agosto 2023, il Giudice di pace ha
accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal
convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.– e un’indennità
di fr. 600.– a favore dell’istante.
E. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 7 settembre 2023 per ottenerne
l’annullamento e la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili. Il
2 ottobre 2023 il Presidente della scrivente Camera ha respinto la domanda d’effetto
sospensivo presentata con l’impugnazione. Nelle sue osservazioni del 12 ottobre
2023, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 il 28 agosto 2023, il termine d’impugnazione è scaduto giovedì 7 settembre.
Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è
dunque tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che
sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui
scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva
senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente
una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 444,
consid. 4.1.1).
3.
Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che la sentenza di
divorzio costituisce un valido titolo di rigetto definitivo per i contributi
alimentari di ottobre e novembre 2022 di complessivi fr. 3'000.– dovuti
all’ex moglie. RE 1 sosteneva invece che l’istante ha compiuto sessantadue anni
il 23 settembre 2022, sicché potendo ella beneficiare della rendita di
vecchiaia anticipata dal 1° ottobre 2022, da questa data non ha più diritto ai
contributi alimentari secondo il dispositivo della sentenza di divorzio che li
limita fino a quando ella “potrà
beneficiare della rendita di vecchiaia”. CO 1 si avvaleva
per contro del considerando della sentenza di divorzio, in cui figura che gli
alimenti non sarebbero più stati dovuti da quando ella “beneficerà della rendita di vecchiaia”, di modo che per lei è chiaro che si parlava di rendita di vecchiaia
ordinaria e non di pensionamento anticipato, altrimenti sarebbe stato
specificato.
Il
Giudice di pace ha considerato determinante la dicitura “beneficerà” come figura
nei motivi della sentenza di divorzio, in cui è stato modificato il tenore
della convenzione (“potrà
beneficiare”). D’altronde, l’istante non ha ancora raggiunto l’età ordinaria di
pensionamento e il convenuto non ha comprovato con documenti che l’istante
beneficia già ora di una rendita anticipata, né che la sentenza di divorzio è
stata modificata nel senso della soppressione del contributo. Onde l’accoglimento
dell’istanza.
4.
Nel
reclamo RE 1 sostiene non corrispondere al vero che il giudice del divorzio ha
modificato la convenzione nel dispositivo, ma
che in realtà il tenore della convenzione è stato riportato in modo
errato nei motivi. Determinante a suo parere è il testo secondo cui il
contributo è dovuto all’ex moglie “sino a quando potrà beneficiare della rendita di vecchiaia”. Ora, secondo la legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS
831.10), il diritto alla rendita di vecchiaia per l’ex
moglie è nato il primo giorno del mese che segue il compimento dei sessantadue
anni, sicché dal 1° ottobre 2022 ella poteva chiedere la rendita anticipata e non
ha più diritto agli alimenti. La sentenza di divorzio non poteva quindi
costituire un valido titolo di rigetto per i contributi alimentari oltre a
questa data, di modo che l’istanza andava respinta.
5.
Giusta l’art. 80 cpv. 1 LEF se il credito si
fonda su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in
giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione. Le transazioni e i
riconoscimenti di debito giudiziali sono parificati a una decisione giudiziaria
(art. 80 cpv. 2 lett. a LEF). Una convenzione sui contributi di mantenimento
legittima il rigetto definitivo dell’opposizione se è stata omologata dal
giudice, ciò che le attribuisce il carattere di una transazione giudiziale (Abbet in:
Abbet/Veuillet [a cura di], La mainlevée de l’opposition, 2a ed.
2022, n. 1 ad art. 80 LEF; Staehelin in:
Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 24 ad art. 80 LEF). Più in generale, l’omologazione giudiziaria di una convenzione
sulle conseguenze del divorzio
conferisce alle disposizioni contrattuali ivi contenute la qualità di titolo di rigetto definitivo dell’opposizione
(sentenze della 14.2022.162 del 19
giugno 2023, consid. 5.1, CEF 14.2021.81 del 4 novembre 2021 consid. 4.1 e
14.2016
288 del 19 aprile 2017, RtiD 2017 II 883 n. 45c, consid. 5.4/c).
5.1
Spetta
all’istante di dimostrare (e non solo di rendere verosimile: sentenza del
Tribunale federale 5A_741/2013 del 3 aprile 2014, consid. 3.1.3 con rimandi), l’esistenza
di un titolo di rigetto dell’opposizione, che deve risultare
indiscutibilmente dal documento o dai documenti da lui prodotti (v. in materia
di rigetto provvisorio Staehelin,
op. cit., n. 21 ad art. 82 LEF). Non è infatti compito del giudice chiamato a
pronunciare il rigetto definitivo dell’opposizione rivedere o interpretare un
titolo di credito poco chiaro o incompleto, ma semmai al giudice che ha emesso
la decisione in questione o ratificato la transazione giudiziaria (DTF 136 III 624 con-sid. 4.2.3; 135 III 315 consid.
2.3, pag. 319; 124 III 501 consid. 3/a; sentenza della CEF 14.2013.2 del 15
febbraio 2013 consid. 6). In caso di dubbio, va quindi optato per l’interpretazione
più favorevole all’escusso (sentenza della CEF 14.2016.243 del 24 febbraio 2017
consid. 7.2/a).
5.2
Nel
caso specifico, non è contestato – né contestabile – che la convenzione di
divorzio, omologata dal giudice di divorzio, rappresenti in sé un valido titolo
di rigetto definitivo per i contributi alimentari di fr. 1'500.– mensili
dovuti all’ex moglie a contare dalla scadenza del periodo di due anni seguente
il momento in cui il marito ha lasciato l’abitazione coniugale (punto 4 della
convenzione di divorzio).
6.
Litigiosa
è solo la questione di sapere se quel diritto ai contributi si estinguerà quando
l’ex moglie, nata il 23 settembre 1960, raggiungerà l’età di pensionamento
ordinaria (art. 21 LAVS) o si è già estinto al momento in cui ella avrebbe potuto
richiedere la rendita anticipata (art. 40 LAVS), ossia il 1° ottobre 2022,
primo giorno del mese successivo al compimento dei sessantadue anni.
6.1
Il
raggiungimento dell’età che dà diritto a una rendita ordinaria o anticipata è
una condizione risolutiva dell’obbligo di mantenimento. Si tratta pertanto di
un’eccezione nel senso dell’art. 81 LEF, che l’escusso deve dimostrare
in modo inequivocabile con documenti, accertanti la realizzazione della
condizione risolutiva, a meno che la stessa sia ammessa dal creditore o sia
notoria (DTF 144 III 193 consid. 2.2 con rinvii; sentenza della CEF 14.2019.40
del 23 luglio 2019 consid. 5.2; Abbet,
op. cit., n. 36 e 37 ad art. 80 LEF). Nella fattispecie, spettava
di conseguenza al reclamante dimostrare il contenuto della condizione
risolutiva pattuita nella convenzione di divorzio e la sua realizzazione.
6.2
Non
risulta dalla decisione di divorzio che il Pretore, laddove nei motivi ha usato
il termine “beneficerà” (a pag. 2, punto 7), abbia voluto scostarsi dall’espressione “potrà beneficiare”
utilizzata nella convenzione di divorzio, siccome nel dispositivo (n. 3) ha
omologato la convenzione senza riserve. Il primo giudice non può quindi essere
seguito laddove pare vincolare la condizione risolutiva all’effettiva
erogazione di rendite AVS all’istante.
6.3
Secondo
la convenzione di divorzio (punto 4) RE 1 deve versare alla moglie “fr. 1'500.– sino a quando la signora RE
1.
potrà beneficiare della rendita di vecchiaia”. In
assenza di precisazione o di altri elementi nella convenzione, “la” rendita di
vecchiaia può essere solo quella dovuta all’età di riferimento (art. 21 LAVS) e
non quella anticipata (art. 40 LAVS). Poiché quest’ultima è ridotta del
controvalore attuariale della prestazione anticipata (art. 40a cpv. 1
LAVS), tale riduzione avrebbe infatti dovuto essere esplicitamente pattuita per essere imposta alla moglie, la
quale, sulla scorta del punto 4 della convenzione, poteva in buona fede
aspettarsi di beneficiare di una rendita di vecchiaia intera dopo la fine dell’erogazione
degli alimenti. L’interpretazione divergente del reclamante è insostenibile e
in ogni caso egli non è riuscito, come gl’incombeva (sopra consid. 6.1), a
dimostrarne la validità. Gli rimane comunque sia la facoltà di adire il giudice
del divorzio con un’istanza d’interpretazione volta a far accertare la
cessazione dell’obbligo di mantenimento.
7.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le
ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2
RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.
96.
CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
8.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'000.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile, il
reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. RE 1 rifonderà a CO 1 fr. 300.–
per ripetibili.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Riviera.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).