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Decisione

14.2023.92

Rigetto definitivo dell’opposizione. Alimenti a favore dell’ex moglie subordinati alla condizione risolutiva del diritto a una rendita di vecchiaia. Interpretazione

16 gennaio 2024Italiano12 min

convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.– e un’indennità

Source ti.ch

RE 1CO 1

Incarto n.

14.2023.92

Lugano

16 gennaio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella causa SO.2022.108 (rigetto definitivo

dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Riviera promossa con

istanza 22 novembre 2022 da

CO 1

(patrocinata dall’__________ PA 2 __________)

contro

RE 1

(patrocinato dall’__________ PA 1 __________)

giudicando sul reclamo del 7 settembre 2023 presentato da RE 1 contro

la decisione emessa il 24 agosto 2023 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto: A. Con sentenza di divorzio del 14 novembre 2014 (inc. DM.2014.16, dispositivo

n. 3) il Pretore del Distretto di Riviera ha omologato la convenzione di

divorzio firmata da CO 1 e RE 1, con cui i coniugi hanno convenuto che il

marito avrebbe versato alla moglie “fr. 1'500.– sino a quando la signora CO 1 potrà beneficiare della

rendita di vecchiaia” (punto 4), constatando nei

motivi della decisione (a pag. 2, punto 7) che RE 1 avrebbe versato alla moglie

“[…] un importo di CHF 1'500.–

mensili sino al momento in cui la moglie beneficerà della rendita di vecchiaia”.

Fatti

B. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 4 novembre 2022 dalla sede di Biasca

dell’Ufficio d’esecuzione, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 3'073.30

oltre agli interessi del 5% dal 1° ottobre 2022, indicando quale causa del

credito: “Sentenza di divorzio

del 14 novembre 2014 e spese esecutive CHF 73.30 (alimenti mesi di ottobre e

novembre)”.

C. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 22 novembre

2022 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del

Circolo di Riviera (per fr. 3'000.– oltre interessi,

tralasciando le spese esecutive di fr. 73.30). Nel

termine impartito, il convenuto si è opposto all’i­­stanza con osservazioni

scritte del 31 gennaio 2023. Con replica del 23 febbraio 2023 e duplica del 15

marzo 2023 le parti hanno ribadito le rispettive e contrastanti posizioni.

D. Statuendo con decisione del 24 agosto 2023, il Giudice di pace ha

accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal

convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.– e un’indennità

di fr. 600.– a favore dell’istante.

E. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 7 settembre 2023 per ottenerne

l’an­­nullamento e la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili. Il

2 ottobre 2023 il Presidente della scrivente Camera ha respinto la domanda d’effetto

sospensivo presentata con l’impugnazione. Nelle sue osservazioni del 12 ottobre

2023, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 il 28 agosto 2023, il termine d’im­pugnazione è scaduto giovedì 7 settembre.

Presentato quello stes­so giorno (data del timbro postale), il reclamo è

dunque tempesti­vo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che

sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui

scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva

senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente

una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 444,

consid. 4.1.1).

3.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che la sentenza di

divorzio costituisce un valido titolo di rigetto definitivo per i contributi

alimentari di ottobre e novembre 2022 di complessivi fr. 3'000.– dovuti

all’ex moglie. RE 1 sosteneva invece che l’istante ha compiuto sessantadue anni

il 23 settembre 2022, sicché potendo ella beneficiare della rendita di

vecchiaia anticipata dal 1° ottobre 2022, da questa data non ha più diritto ai

contributi alimentari secondo il dispositivo della sentenza di divorzio che li

limita fino a quando ella “potrà

beneficiare della rendita di vecchiaia”. CO 1 si avvaleva

per contro del considerando della sentenza di divorzio, in cui figura che gli

alimenti non sarebbero più stati dovuti da quando ella “beneficerà della rendita di vecchiaia”, di modo che per lei è chiaro che si parlava di rendita di vecchiaia

ordinaria e non di pensionamento anticipato, altrimenti sarebbe stato

specificato.

Il

Giudice di pace ha considerato determinante la dicitura “beneficerà” come figura

nei motivi della sentenza di divorzio, in cui è stato modificato il tenore

della convenzione (“potrà

beneficiare”). D’altronde, l’istante non ha ancora raggiunto l’età ordinaria di

pensionamento e il convenuto non ha comprovato con documenti che l’istante

beneficia già ora di una rendita anticipata, né che la sentenza di divorzio è

stata modificata nel senso della soppressione del contributo. Onde l’accoglimento

dell’istanza.

4.

Nel

reclamo RE 1 sostiene non corrispondere al vero che il giudice del divorzio ha

modificato la convenzione nel dispositivo, ma

che in realtà il tenore della convenzione è stato riportato in mo­do

errato nei motivi. Determinante a suo parere è il testo secondo cui il

contributo è dovuto all’ex moglie “sino a quando potrà beneficiare della rendita di vecchiaia”. Ora, secondo la legge federale sul­l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS

831.10), il diritto alla rendita di vecchiaia per l’ex

moglie è nato il primo giorno del mese che segue il compimento dei sessantadue

anni, sicché dal 1° ottobre 2022 ella poteva chiedere la rendita anticipata e non

ha più diritto agli alimenti. La sentenza di divorzio non poteva quindi

costituire un valido titolo di rigetto per i contributi alimentari oltre a

questa data, di modo che l’istanza andava respinta.

5.

Giusta l’art. 80 cpv. 1 LEF se il credito si

fonda su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in

giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione. Le transazioni e i

riconoscimenti di debito giudiziali sono parificati a una decisione giudiziaria

(art. 80 cpv. 2 lett. a LEF). Una convenzione sui contributi di mantenimento

legittima il rigetto definitivo dell’opposizione se è stata omologata dal

giudice, ciò che le attribuisce il carattere di una transazione giudiziale (Abbet in:

Abbet/Veuillet [a cura di], La mainlevée de l’oppo­­sition, 2a ed.

2022, n. 1 ad art. 80 LEF; Staehelin in:

Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 24 ad art. 80 LEF). Più in generale, l’omologazione giudiziaria di una convenzione

sulle conseguen­ze del divorzio

conferisce alle disposizioni contrattuali ivi contenute la qualità di titolo di rigetto definitivo dell’opposizione

(sentenze del­la 14.2022.162 del 19

giugno 2023, consid. 5.1, CEF 14.2021.81 del 4 novembre 2021 consid. 4.1 e

14.2016

288 del 19 aprile 2017, RtiD 2017 II 883 n. 45c, consid. 5.4/c).

5.1

Spetta

all’istante di dimostrare (e non solo di rendere verosimile: sentenza del

Tribunale federale 5A_741/2013 del 3 aprile 2014, consid. 3.1.3 con rimandi), l’esistenza

di un titolo di rigetto dell’op­­posizione, che deve risultare

indiscutibilmente dal documento o dai documenti da lui prodotti (v. in materia

di rigetto provvisorio Staehelin,

op. cit., n. 21 ad art. 82 LEF). Non è infatti compito del giudice chiamato a

pronunciare il rigetto definitivo dell’opposizione rivedere o interpretare un

titolo di credito poco chiaro o incompleto, ma semmai al giudice che ha emesso

la decisione in questione o ratificato la transazione giudiziaria (DTF 136 III 624 con-sid. 4.2.3; 135 III 315 consid.

2.3, pag. 319; 124 III 501 consid. 3/a; sentenza della CEF 14.2013.2 del 15

febbraio 2013 consid. 6). In caso di dubbio, va quindi optato per l’interpretazione

più favorevole all’escusso (sentenza della CEF 14.2016.243 del 24 febbraio 2017

consid. 7.2/a).

5.2

Nel

caso specifico, non è contestato – né contestabile – che la convenzione di

divorzio, omologata dal giudice di divorzio, rappresenti in sé un valido titolo

di rigetto definitivo per i contributi alimentari di fr. 1'500.– mensili

dovuti all’ex moglie a contare dalla scadenza del periodo di due anni seguente

il momento in cui il marito ha lasciato l’abitazione coniugale (punto 4 della

convenzione di divorzio).

6.

Litigiosa

è solo la questione di sapere se quel diritto ai contributi si estinguerà quando

l’ex moglie, nata il 23 settembre 1960, raggiungerà l’età di pensionamento

ordinaria (art. 21 LAVS) o si è già estinto al momento in cui ella avrebbe potuto

richiedere la rendita anticipata (art. 40 LAVS), ossia il 1° ottobre 2022,

primo giorno del mese successivo al compimento dei sessantadue anni.

6.1

Il

raggiungimento dell’età che dà diritto a una rendita ordinaria o anticipata è

una condizione risolutiva dell’obbligo di mantenimen­to. Si tratta pertanto di

un’eccezione nel senso dell’art. 81 LEF, che l’escusso deve dimostrare

in modo inequivocabile con documenti, accertanti la realizzazione della

condizione risolutiva, a me­no che la stessa sia ammessa dal creditore o sia

notoria (DTF 144 III 193 consid. 2.2 con rinvii; sentenza della CEF 14.2019.40

del 23 luglio 2019 consid. 5.2; Abbet,

op. cit., n. 36 e 37 ad art. 80 LEF). Nella fattispecie, spettava

di conseguenza al reclamante dimostrare il contenuto della condizione

risolutiva pattuita nella convenzione di divorzio e la sua realizzazione.

6.2

Non

risulta dalla decisione di divorzio che il Pretore, laddove nei motivi ha usato

il termine “beneficerà” (a pag. 2, punto 7), abbia voluto scostarsi dall’espressione “potrà beneficiare”

utilizzata nella convenzione di divorzio, siccome nel dispositivo (n. 3) ha

omologato la convenzione senza riserve. Il primo giudice non può quindi essere

seguito laddove pare vincolare la condizione risolutiva al­l’effettiva

erogazione di rendite AVS all’istante.

6.3

Secondo

la convenzione di divorzio (punto 4) RE 1 deve versare alla moglie “fr. 1'500.– sino a quando la signora RE

1.

potrà beneficiare della rendita di vecchiaia”. In

assenza di precisazione o di altri elementi nella convenzione, “la” rendita di

vecchiaia può essere solo quella dovuta all’età di riferimento (art. 21 LAVS) e

non quella anticipata (art. 40 LAVS). Poiché quest’ultima è ridotta del

controvalore attuariale della prestazione anticipata (art. 40a cpv. 1

LAVS), tale riduzione avrebbe infatti dovuto essere esplicitamente pattuita per essere imposta alla moglie, la

quale, sulla scor­ta del punto 4 della convenzione, poteva in buona fede

aspettarsi di beneficiare di una rendita di vecchiaia intera dopo la fine dell’e­rogazione

degli alimenti. L’interpretazione divergente del reclamante è insostenibile e

in ogni caso egli non è riuscito, come gl’in­combeva (sopra consid. 6.1), a

dimostrarne la validità. Gli rimane comunque sia la facoltà di adire il giudice

del divorzio con un’i­stanza d’interpretazione volta a far accertare la

cessazione del­l’obbligo di mantenimento.

7.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le

ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2

RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.

96.

CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'000.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Nella misura in cui è ricevibile, il

reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. RE 1 rifonderà a CO 1 fr. 300.–

per ripetibili.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Riviera.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).