14.2023.93
Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità
7 novembre 2023Italiano7 min
con decisione del 6 settembre 2023 il Pretore ha dichia-rato il fallimento di RE
Source ti.ch
Incarto n.
14.2023.93
Lugano
7 novembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa SO.2023.2226 (fallimento) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 8 maggio 2023
dalla
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 14 settembre 2023 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 6 settembre 2023 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ della sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, l’8 maggio
2023 l’CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di
decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 416.60.
B. All’udienza
di discussione del 6 settembre 2023 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione del 6 settembre 2023 il Pretore ha dichia-rato il fallimento di RE
1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–
per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a
questa Camera con un reclamo del 14 settembre 2023 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato
il credito posto in esecuzione. Stante il prevedibile esito del giudizio
odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto
che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 l’11 settembre 2023, il termine
d’impugnazione è scaduto giovedì 21 settembre. Presentato il 15 settembre 2023
(data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la
domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di
fallimento (nova
autentici o in senso proprio, denominati in
tedesco “echte Nova”, in
contrapposizione agli pseudonova o “unechte
Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo
LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere
espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero
esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente
probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).
Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di
fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua
insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe,
in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva
economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la
mancanza di liquidità sufficiente appare
passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11
agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da
impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro
crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo
delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento
pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di
non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La
solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali
giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e
così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus Simoni in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021,
n. 26d ad art. 174 LEF).
2.2
Nel
caso in esame il reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata il 12 settembre
2023.
dall’Ufficio d’esecuzione relativa al versamento di fr. 71.60 a saldo
dell’esecuzione promossa dall’istante, per cui il presupposto di cui all’art.
174.
cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.
2.3
Per
quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,
come visto, il pagamento del saldo della somma posta in esecuzione è avvenuto
soltanto dopo la pronuncia del fallimento – il reclamante si limita ad affermare
di aver l’intenzione di pagare tutti i suoi debiti da lui fatti “in
parte per inesperienza” e in parte per cause
indipendenti della sua volontà – cita la pandemia. A dimostrazione della sua
buona volontà e solvibilità “migliorata” egli
ha prodotto le ricevute del pagamento dopo il fallimento di altre quattro
esecuzioni, per complessivi fr. 1'017.35. Allega di aver cambiato la
persona che si occupava della sua contabilità e di aver ridotto i costi, in
particolare rinunciando al dipendente.
2.3.1
Ora,
la Camera ha accertato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) che nei confronti del
reclamante sono tuttora pendenti ben 22 esecuzioni per oltre fr. 86'000.–
complessivi, di cui tre per più di fr. 5'000.– allo stadio del
pignoramento del suo reddito di meccanico indipen-dente, stabilito in fr. 100.–
mensili, tre altre esecuzioni allo stadio dell’avviso di pignoramento per altri
fr. 5'000.– e passa, due con comminatoria di fallimento del 16 maggio e
del 21 agosto 2023 per fr. 995.50 e fr. 4'413.45 e quattro recenti
allo stadio dell’opposizione per importi rilevanti (più di fr. 64'000.–
complessivi), di cui una promossa da un fornitore (__________) e un’altra dallo
Stato del Cantone Ticino per imposte alla fonte. Il verbale di pignoramento
rilasciato il 31 maggio 2023 vale poi come attestato di carenza di beni
provvisorio.
2.3.2
Ebbene,
il reddito pignorabile del reclamante (fr. 100.– mensili) è ovviamente
insufficiente a coprire i suoi debiti (e neppure le tre esecuzioni per cui il pignoramento
è stato eseguito). La sua insolvibilità risulta pertanto accertata in modo
ufficiale. Egli non rende d’altronde verosimile di disporre di altri beni da
usare per ridurre i propri debiti né quantifica quale risparmio o quale
guadagno possa aspettarsi dalle misure di
ristrutturazione da lui abbozzate (cambio del contabile, rinuncia al
dipendente) e del resto non sostanziate con elementi oggettivi e concreti. I
pagamenti fatti dopo il pignoramento vertono su somme relativamente esigue
rispetto al suo indebitamento totale. Ciò porta a concludere che il reclamante
non dispone di liquidità sufficiente per far fronte ai suoi impegni. In queste
circostanze si può quindi affermare che la sua incapacità di pagamento appare
più probabile della sua capacità di pagamento. Il presupposto della solvibilità
non essendo stato reso verosimile, il reclamo va respinto e il fallimento di RE
1.
confermato.
3.
Non
essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere
nuovamente pronunciato.
4.
La
tassa di giustizia, calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), è posta a
carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si
assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al
reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 230.–, è posta a carico
di RE 1.
3. Notificazione a:
– ;
– ;
– Ufficio
d’esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).