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Decisione

14.2023.93

Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità

7 novembre 2023Italiano7 min

con decisione del 6 settembre 2023 il Pretore ha dichia-rato il fallimento di RE

Source ti.ch

Incarto n.

14.2023.93

Lugano

7 novembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella causa SO.2023.2226 (fallimento) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 8 maggio 2023

dalla

CO 1

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 14 settembre 2023 presentato da RE 1 contro

la decisione emessa il 6 settembre 2023 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione

n. __________ della sede di Lugano del­l’Ufficio d’esecuzione, l’8 maggio

2023 l’CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di

decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 416.60.

B. All’udienza

di discussione del 6 settembre 2023 nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione del 6 settembre 2023 il Pretore ha dichia-rato il fallimento di RE

1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa

fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–

per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a

questa Camera con un reclamo del 14 settembre 2023 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato

il credito posto in esecuzione. Stante il prevedibile esito del giudizio

odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto

che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 l’11 settembre 2023, il termi­ne

d’impugnazione è scaduto giovedì 21 settembre. Presentato il 15 settembre 2023

(data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la

domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1

Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di

fallimento (nova

autentici o in senso proprio, denominati in

tedesco “echte Nova”, in

contrapposizione agli pseudonova o “unechte

Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo

LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere

espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile

la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero

esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente

probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).

Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di

fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua

insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe,

in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva

economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la

mancanza di liquidità sufficiente appare

passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11

agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da

impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro

crediti. Un indizio d’in­­solvibilità può emergere dal numero e dall’importo

delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento

pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di

non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La

solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali

giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e

così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus Simoni in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021,

n. 26d ad art. 174 LEF).

2.2

Nel

caso in esame il reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata il 12 settembre

2023.

dall’Ufficio d’esecuzione relativa al versamento di fr. 71.60 a saldo

dell’esecuzione promossa dall’istante, per cui il presupposto di cui all’art.

174.

cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

2.3

Per

quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione

indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,

come visto, il pagamento del saldo della som­ma posta in esecuzione è avvenuto

soltanto dopo la pronuncia del fallimento – il reclamante si limita ad affermare

di aver l’intenzione di pagare tutti i suoi debiti da lui fatti “in

parte per inesperienza” e in parte per cause

indipendenti della sua volontà – cita la pandemia. A dimostrazione della sua

buona volontà e solvibilità “migliorata” egli

ha prodotto le ricevute del pagamento dopo il fallimento di altre quattro

esecuzioni, per complessivi fr. 1'017.35. Allega di aver cambiato la

persona che si occupava della sua contabilità e di aver ridotto i costi, in

particolare rinunciando al dipendente.

2.3.1

Ora,

la Camera ha accertato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) che nei confronti del

reclamante sono tuttora pendenti ben 22 esecuzioni per oltre fr. 86'000.–

complessivi, di cui tre per più di fr. 5'000.– allo stadio del

pignoramento del suo reddito di meccanico indipen-dente, stabilito in fr. 100.–

mensili, tre altre esecuzioni allo stadio dell’avviso di pignoramento per altri

fr. 5'000.– e passa, due con comminatoria di fallimento del 16 maggio e

del 21 agosto 2023 per fr. 995.50 e fr. 4'413.45 e quattro recenti

allo stadio dell’oppo­sizione per importi rilevanti (più di fr. 64'000.–

complessivi), di cui una promossa da un fornitore (__________) e un’altra dallo

Stato del Cantone Ticino per imposte alla fonte. Il verbale di pignoramento

rilasciato il 31 maggio 2023 vale poi come attestato di carenza di beni

provvisorio.

2.3.2

Ebbene,

il reddito pignorabile del reclamante (fr. 100.– mensili) è ovviamente

insufficiente a coprire i suoi debiti (e neppure le tre esecuzioni per cui il pignoramento

è stato eseguito). La sua insolvibilità risulta pertanto accertata in modo

ufficiale. Egli non rende d’altronde verosimile di disporre di altri beni da

usare per ridurre i propri debiti né quantifica quale risparmio o quale

guadagno pos­sa aspettarsi dalle misure di

ristrutturazione da lui abbozzate (cam­bio del contabile, rinuncia al

dipendente) e del resto non sostanziate con elementi oggettivi e concreti. I

pagamenti fatti dopo il pignoramento vertono su somme relativamente esigue

rispetto al suo indebitamento totale. Ciò porta a concludere che il reclamante

non dispone di liquidità sufficiente per far fronte ai suoi impegni. In queste

circostanze si può quindi affermare che la sua incapaci­tà di pagamento appare

più probabile della sua capacità di pagamento. Il presupposto della solvibilità

non essendo stato reso verosimile, il reclamo va respinto e il fallimento di RE

1.

confermato.

3.

Non

essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere

nuovamente pronunciato.

4.

La

tassa di giustizia, calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), è posta a

carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si

assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al

reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 230.–, è posta a carico

di RE 1.

3. Notificazione a:

– ;

– ;

– Ufficio

d’esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).