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Decisione

14.2023.94

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo irricevibile poiché interamente fondato su documenti nuovi

8 gennaio 2024Italiano6 min

di noleggio auto a lungo termine” non datato, la RE 1 ha messo a disposizione della __________ un Porsche

Source ti.ch

Incarto n.

14.2023.94

Lugano

8 gennaio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2023.3045 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 26 giugno 2023

dalla

RE 1

contro

CO 1

giudicando sul reclamo del 13 settembre 2023 presentato dalla RE 1

contro la decisione emessa il 31 agosto 2023 dal Pretore;

ritenuto in fatto e

considerando in diritto:

che con un “contratto

Fatti

di noleggio auto a lungo termine” non datato, la RE 1 ha messo a disposizione della __________ un Porsche

Macan S dal 16 aprile 2021 fino al 15 aprile 2022 per un canone di fr. 1'800.–

mensili, oltre a una franchigia di fr. 1'500.– in caso di sinistro; la CO

1 è subentrata alla noleggiatrice a contare dal 16 maggio 2021;

che

con precetto esecutivo n. __________ emesso il 23 febbraio 2023 dalla sede di

Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, la RE 1 ha escusso la CO 1 per l’incasso di fr. 47'385.95

oltre agli interessi del 5% dal 21 febbraio 2023, indicando quale causa del

credito il “Noleggio auto __________

– rate scoperte – franchigia sinistro – km extra come da contratto di noleggio”;

che

avendo la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 26

giugno 2023 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 5;

che

nel termine impartito per presentare osservazioni all’istanza la convenuta è

rimasta silente;

che statuendo con decisione del 31 agosto 2023, il Pretore ha parzialmente

accolto l’istanza limitatamente a fr. 9'615.80 (anziché fr. 47'385.95), oltre agl’interessi del 5% dal 21

febbraio 2023, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 300.–

in ragione dei 4⁄5;

che

contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a

questa Camera con un reclamo del 13 settembre 2023 per ottenere l’accoglimento integrale dell’istanza;

che

la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è

una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che presentato entro dieci giorni dalla notifica della decisione

impugnata, avvenuta alla RE 1 il 7 settembre 2022, il reclamo è tempestivo;

che la Camera decide in linea di

principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327

cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle

censure motivate (art. 321

cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i

rimandi);

che secondo l’art. 320 CPC

con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto

sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono

Considerandi

inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art.

326.

cpv. 1 CPC);

che

il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che

la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve

evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I

93.

consid. 8.2 con rinvii);

che

spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza

impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo

giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_621/2021 del 30 agosto 2022 consid.

3.1, i cui principi valgono anche per i reclami: 5D_190/2014 del 12 maggio 2015

consid. 2);

che

solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché

giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma

verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica;

che

nella decisione impugnata, il Pretore ha appurato che i contratti

di noleggio prodotti dall’istante costituiscono un valido titolo di rigetto

provvisorio per i canoni di noleggio (di fr. 9'615.80) e gli interessi di mora

richiesti, ma non per il costo dei chilometri supplementari percorsi (di fr. 36'270.15)

né per la franchigia in caso di sinistro (di fr. 1'500.–), onde l’accoglimento

solo parziale dell’i­stanza;

che

nel reclamo la RE 1 non si confronta con la motivazione della decisione

impugnata, che non discute, ma si limita a produrre nuovi documenti a sostegno

delle sue pretese per supplemento per i chilometri supplementari e per la franchigia,

chiedendo che l’istanza, alla luce di tali elementi, venga integralmente

accolta;

che tali documenti, poiché prodotti per la prima volta in questa se­de,

sono inammissibili (art. 326 cpv. 1 CPC);

che di conseguenza non se ne può tenere conto ai fini del giudizio

odierno;

che il reclamo si avvera dunque integralmente

irricevibile;

che

l’esito dell’odierno giudizio non preclude alla RE 1 la facoltà di presentare

una nuova istanza di rigetto, cui annettere tutti i documenti necessari (DTF

140.

III 461 consid. 2.5, sentenze della CEF 14.2021.103 dell’8 marzo 2022 consid.

4.2.3

e 14.2018.38 del 12 settembre 2018 consid. 7.5);

che la tassa del presente

giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC);

che

non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è

stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 37'770.15

(36'270.15 + 1'500), raggiunge la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).