14.2023.94
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo irricevibile poiché interamente fondato su documenti nuovi
8 gennaio 2024Italiano6 min
di noleggio auto a lungo termine” non datato, la RE 1 ha messo a disposizione della __________ un Porsche
Source ti.ch
Incarto n.
14.2023.94
Lugano
8 gennaio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2023.3045 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 26 giugno 2023
dalla
RE 1
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 13 settembre 2023 presentato dalla RE 1
contro la decisione emessa il 31 agosto 2023 dal Pretore;
ritenuto in fatto e
considerando in diritto:
che con un “contratto
Fatti
di noleggio auto a lungo termine” non datato, la RE 1 ha messo a disposizione della __________ un Porsche
Macan S dal 16 aprile 2021 fino al 15 aprile 2022 per un canone di fr. 1'800.–
mensili, oltre a una franchigia di fr. 1'500.– in caso di sinistro; la CO
1 è subentrata alla noleggiatrice a contare dal 16 maggio 2021;
che
con precetto esecutivo n. __________ emesso il 23 febbraio 2023 dalla sede di
Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, la RE 1 ha escusso la CO 1 per l’incasso di fr. 47'385.95
oltre agli interessi del 5% dal 21 febbraio 2023, indicando quale causa del
credito il “Noleggio auto __________
– rate scoperte – franchigia sinistro – km extra come da contratto di noleggio”;
che
avendo la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 26
giugno 2023 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5;
che
nel termine impartito per presentare osservazioni all’istanza la convenuta è
rimasta silente;
che statuendo con decisione del 31 agosto 2023, il Pretore ha parzialmente
accolto l’istanza limitatamente a fr. 9'615.80 (anziché fr. 47'385.95), oltre agl’interessi del 5% dal 21
febbraio 2023, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 300.–
in ragione dei 4⁄5;
che
contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a
questa Camera con un reclamo del 13 settembre 2023 per ottenere l’accoglimento integrale dell’istanza;
che
la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è
una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che presentato entro dieci giorni dalla notifica della decisione
impugnata, avvenuta alla RE 1 il 7 settembre 2022, il reclamo è tempestivo;
che la Camera decide in linea di
principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle
censure motivate (art. 321
cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i
rimandi);
che secondo l’art. 320 CPC
con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto
sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono
Considerandi
inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art.
326.
cpv. 1 CPC);
che
il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che
la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve
evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I
93.
consid. 8.2 con rinvii);
che
spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza
impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo
giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_621/2021 del 30 agosto 2022 consid.
3.1, i cui principi valgono anche per i reclami: 5D_190/2014 del 12 maggio 2015
consid. 2);
che
solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché
giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma
verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica;
che
nella decisione impugnata, il Pretore ha appurato che i contratti
di noleggio prodotti dall’istante costituiscono un valido titolo di rigetto
provvisorio per i canoni di noleggio (di fr. 9'615.80) e gli interessi di mora
richiesti, ma non per il costo dei chilometri supplementari percorsi (di fr. 36'270.15)
né per la franchigia in caso di sinistro (di fr. 1'500.–), onde l’accoglimento
solo parziale dell’istanza;
che
nel reclamo la RE 1 non si confronta con la motivazione della decisione
impugnata, che non discute, ma si limita a produrre nuovi documenti a sostegno
delle sue pretese per supplemento per i chilometri supplementari e per la franchigia,
chiedendo che l’istanza, alla luce di tali elementi, venga integralmente
accolta;
che tali documenti, poiché prodotti per la prima volta in questa sede,
sono inammissibili (art. 326 cpv. 1 CPC);
che di conseguenza non se ne può tenere conto ai fini del giudizio
odierno;
che il reclamo si avvera dunque integralmente
irricevibile;
che
l’esito dell’odierno giudizio non preclude alla RE 1 la facoltà di presentare
una nuova istanza di rigetto, cui annettere tutti i documenti necessari (DTF
140.
III 461 consid. 2.5, sentenze della CEF 14.2021.103 dell’8 marzo 2022 consid.
4.2.3
e 14.2018.38 del 12 settembre 2018 consid. 7.5);
che la tassa del presente
giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC);
che
non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è
stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 37'770.15
(36'270.15 + 1'500), raggiunge la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).