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Decisione

14.2023.95

Rigetto definitivo dell’opposizione. Contributi personali AVS. Imputazione di acconti su spese di diffida e interessi di mora pregressi. Spese esecutive

9 febbraio 2024Italiano11 min

i contributi dovuti costituisce un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione

Source ti.ch

CO 1

Incarto n.

14.2023.95

Lugano

9 febbraio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2023.65 (rigetto definitivo dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo di Agno promossa con istanza 17 maggio 2023

dalla

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona

contro

CO 1

giudicando sul reclamo del 14 settembre 2023 presentato dalla Cassa

cantonale di compensazione AVS/AI/IPG contro la decisione emessa l’11 settembre

2023 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 20 dicembre 2022 dalla

sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, la Cassa cantonale di compensazione

AVS/AI/IPG ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 3'052.45 oltre agli

interessi del 5% dal 21 dicembre 2022 (indicando quale causa del credito i “Contributi personali per il periodo dal

01.01.2020 al 31.12.2020, Fattura di chiusura in base alla decisione del

19.10.2022, Decisione interessi di mora del 19.10.2022”) e fr. 151.50 (per “Interessi”).

B. Avendo

CO 1 interposto opposizione al precetto ese-cutivo, con istanza del 17 maggio

2023 la Cassa ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del

Circolo di Agno per fr. 3'277.25. Nel termine impartitogli per presentare

osservazioni, il convenuto è rimasto silente.

C. Statuendo con decisione dell’11 settembre 2023, il Giudice di pa­ce ha parzialmente

accolto l’istanza per fr. 2'565.40 oltre agl’inte­­ressi di fr. 240.80

fino al 20 dicembre e del 5% dal 21 dicembre 2022 (anziché per i fr. 3'277.25

richiesti nell’istanza), ponendo a carico del convenuto le spese processuali di

fr. 200.– e un’inden­­nità di fr. 30.– a favore dell’istante.

D. Contro

la sentenza appena citata la Cassa è insorta a questa

Camera con un reclamo del 14 settembre 2023 per ottenere, previo conferimento

dell’effetto sospensivo, in via principale l’accoglimen­­to dell’istanza

per fr. 3'277.25 e in via subordinata l’annullamento della decisione e la

retrocessione dell’incarto al primo giudice, in ambedue i casi protestate spese

e ripetibili. Il 27 dicembre 2023 il Presidente della Camera ha concesso l’effetto

sospensivo al reclamo. Entro il termine impartitogli, CO 1

non ha presentato osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto alla Cassa il 12 settembre 2023, il termine d’impugnazione

è scaduto venerdì 22 settembre. Presentato il 14 settembre 2023 (data del

timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo re-stando che sono inammissibili conclusioni,

allegazioni di fatti e mez­zi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui

scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva

senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente

una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 444,

consid. 4.1.1).

3. Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che la decisione del 19

ottobre 2022 con cui la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha fissato

Fatti

i contributi dovuti costituisce un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione

per fr. 2'565.40; egli ha detratto dalla pretesa iniziale di fr. 5'395.85

(composta dei “contributi

personali AVS” di fr. 4'648.80, dei “contributi assegni familiari” di fr. 574.20, dei “contributi

assegni familiari integrativi” di fr. 79.85 e

delle “spese amministrative” di fr. 93.–) la somma già pagata di fr. 2'830.45. Al saldo di fr. 2'565.40

il primo giudice ha aggiunto gl’interessi di mora di fr. 240.80 aggiornati

fino al 20 dicembre 2022 e quelli correnti del 5% dal giorno successivo.

4. Nel

reclamo la Cassa espone di vantare un credito di fr. 3'178.10 complessivi,

risultante dalla somma di fr. 5'395.85 stabilita nella decisione di

fissazione dei contributi personali per l’anno 2020, cui si aggiungono gl’interessi

di fr. 125.65 dal 1° gennaio al 19 ottobre 2022 e le non meglio precisate “AVS Diffide, multe, tassazioni d’uf­­ficio” di fr. 160.–, sotto

deduzione dei quattro acconti pagati dall’e­­scusso per fr. 2'503.40

complessivi, computati anzitutto a saldo delle tasse di diffide di fr. 160.–.

Secondo la reclamante a tale credito vanno aggiunti gl’interessi dal 20 ottobre

2022 al 20 dicembre 2022 (giorno dell’inoltro della domanda d’esecuzione), di fr. 25.85,

e le spese esecutive di fr. 73.30, onde l’importo complessivo di fr. 3'277.25

indicato nell’istanza di rigetto. Ne conclude che il Giudice di pace, a un

esame d’ufficio più approfondito, avrebbe dovuto constatare l’identità della

pretesa posta in esecuzione e del debito accertato nelle decisioni prodotte, e

ha quindi accertato i fatti in modo manifestamente errato.

5. In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e

se vi è identità tra l’escu­­tente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza)

e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel

titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o

riconosciuto (DTF 139 III 444 consid. 4.1.1, pag. 447).

Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2

LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di

rigetto definitivo, le decisioni di autorità amministrative svizzere, purché

siano esecutive. Di norma, come per le sentenze civili non è necessario il

passaggio in giudicato (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a

ed. 2010, n. 110 ad art. 80 LEF). Invece, semplici

fatture, prive d’indi­­cazione sui rimedi giuridici esistenti, non possono

essere parifica­te a decisioni amministrative, siccome non vengono designate co­me tali nell’atto stesso e non traggono

siffatta qualità dalla legge (sentenza

della CEF 14.2020.162 del 12 marzo 2021, sentenza della CEF 14.2019.110 del 15

ottobre 2019 consid. 6.1/b con rinvii).

5.1 Nel caso di specie la “decisione definitiva per l’anno

2020” del 19 ot­tobre 2022, che stabilisce i contributi in fr. 5'395.85 complessivi, e l’altra “decisione” sempre del 19 ottobre 2022 per gli

interessi di mo­ra di fr. 125.65 maturati dal 1°

gennaio 2022 al 19 ottobre 2022 sono definitive e costituiscono quindi validi

Considerandi

titoli di rigetto definitivo dell’opposizione per le somme in questione.

5.2

Il conteggio, da cui risulta

un saldo dovuto di fr. 3'178.10, non è invece una decisione definitiva,

siccome non è qualificato come tale e non indica rimedi giuridici. La

reclamante pretende però che parte dei quattro acconti versati dall’escusso (per fr. 2'830.45 complessivi) siano

imputati sulle non

meglio precisate poste “AVS Interessi di mora su contributi” di fr. 214.95, “AVS Diffide, multe,

tassazioni d’ufficio” di fr. 184.55 (curiosamente quantificate in fr. 160.–

nel reclamo) e “AVS Spese

esecutive” di fr. 213.20 (secondo la fattura di

chiusu­ra). Dalla sua pretesa di fr. 5'395.85 essa

deduce pertanto soltanto fr. 2'217.75 (fr. 2'830.45 ./. 214.95 ./. 184.55 ./. 213.20) per

giungere appunto al saldo di fr. 3'178.10 (ancorché

nel reclamo la Cassa arriva allo stesso risultato con un altro calcolo: fr. 5'395.85

+ 125.65 + 160 – 2'503.40). Sulle deduzioni la reclamante rinvia all’estratto

conto dettagliato del 2020 (doc. D), ma non è per nulla evidente metterlo in

correlazione con le poste ch’essa pretende estinte, a parte il fatto che si

tratta di allegazioni nuove irricevibili in sede di reclamo (sopra consid.

1.2). Fatto sta, tuttavia, che gl’importi accertati nelle due decisioni

prodotte dalla Cassa coprono ampiamente la somma posta in esecuzione e che

spettava semmai al convenuto, in virtù dell’art. 81 LEF, dimostrare con

documenti chiari e univoci che i suoi versamenti hanno estinto il credito della Cassa in una misura superiore a

quella da essa am­messa. Ora, egli non ha contestato né le poste sulle

quali l’istante ha imputato parte delle somme da lui versate, né l’imputazione

stessa, che risulta del resto conforme alla norma

dispositiva del­l’art. 85 cpv. 1 CO (sentenza della CEF 14.2022.95 del 18

gennaio 2023 consid. 5).

5.3

Invece che aggiungere gl’interessi dal 20 ottobre 2022 al 20 dicembre 2022 (di fr. 25.85)

come proposto dalla reclamante è più semplice fare decorrere gl’interessi di

mora dal 20 ottobre 2022.

5.4

Quanto alle spese

esecutive di fr. 73.30, come correttamente rilevato dal Giudice di pace

senza essere contraddetto dalla reclamante, la loro determinazione e

attribuzione sono decise dall’uffi­­cio d’esecuzione con competenza esclusiva (cfr. art. 68 LEF; DTF 147 III 358 consid. 3.4.1, sentenza della CEF 14.2023.45 del 29

settembre 2023 consid. 5.4 con rinvii).

5.5

Ciò

posto, l’opposizione di CO 1 va rigettata in via definitiva per fr. 3'178.10 oltre agl’interessi di mora del 5% dal 20 ot­tobre 2022 su fr. 3'052.45 (fr. 3'178.10 ./. 125.65 in ragione del

divieto dell’anatocismo [art. 105 cpv. 3 CO]), ossia esattamente per l’importo

posto in esecuzione nel precetto esecutivo, ancorché presentato in un’altra

forma (fr. 3'052.45 oltre agli interessi del 5% dal 21 dicembre 2022 più

interessi di fr. 151.50 (ossia fr. 125.65 + fr. 25.85).

La conclusione dell’istanza e del reclamo volta al rigetto dell’opposizione per fr. 3'277.25 non può essere

accolta perché include le spese esecutive (cfr. sopra consid. 5.4)

e ad ogni modo eccede la somma posta in esecuzione, che costituisce il limite

superiore da non superare (sentenza della CEF 14.2016.168 del 16 dicembre 2016

consid. 6).

6.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza pressoché totale di CO 1 (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si

pone invece problema d’indennità poiché la reclamante non ha formulato alcuna

domanda al riguardo (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). Il dispositivo

sulle spese e indennità di prima sede non è contestato.

7.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 487.05

(3'052.45 – 2'565.40), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è parzialmente accolto e di

conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è riformato come

segue:

1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione al

precetto esecutivo n. __________ della sede di Lugano dell’Ufficio di esecuzione

è rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 3'178.10 oltre agl’interessi

di mora del 5% dal 20 ottobre 2022 su fr. 3'052.45.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio sono

poste a carico di CO 1.

3. Notificazione a:

;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Agno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).