14.2023.95
Rigetto definitivo dell’opposizione. Contributi personali AVS. Imputazione di acconti su spese di diffida e interessi di mora pregressi. Spese esecutive
9 febbraio 2024Italiano11 min
i contributi dovuti costituisce un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione
Source ti.ch
CO 1
Incarto n.
14.2023.95
Lugano
9 febbraio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2023.65 (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Agno promossa con istanza 17 maggio 2023
dalla
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 14 settembre 2023 presentato dalla Cassa
cantonale di compensazione AVS/AI/IPG contro la decisione emessa l’11 settembre
2023 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 20 dicembre 2022 dalla
sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, la Cassa cantonale di compensazione
AVS/AI/IPG ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 3'052.45 oltre agli
interessi del 5% dal 21 dicembre 2022 (indicando quale causa del credito i “Contributi personali per il periodo dal
01.01.2020 al 31.12.2020, Fattura di chiusura in base alla decisione del
19.10.2022, Decisione interessi di mora del 19.10.2022”) e fr. 151.50 (per “Interessi”).
B. Avendo
CO 1 interposto opposizione al precetto ese-cutivo, con istanza del 17 maggio
2023 la Cassa ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del
Circolo di Agno per fr. 3'277.25. Nel termine impartitogli per presentare
osservazioni, il convenuto è rimasto silente.
C. Statuendo con decisione dell’11 settembre 2023, il Giudice di pace ha parzialmente
accolto l’istanza per fr. 2'565.40 oltre agl’interessi di fr. 240.80
fino al 20 dicembre e del 5% dal 21 dicembre 2022 (anziché per i fr. 3'277.25
richiesti nell’istanza), ponendo a carico del convenuto le spese processuali di
fr. 200.– e un’indennità di fr. 30.– a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata la Cassa è insorta a questa
Camera con un reclamo del 14 settembre 2023 per ottenere, previo conferimento
dell’effetto sospensivo, in via principale l’accoglimento dell’istanza
per fr. 3'277.25 e in via subordinata l’annullamento della decisione e la
retrocessione dell’incarto al primo giudice, in ambedue i casi protestate spese
e ripetibili. Il 27 dicembre 2023 il Presidente della Camera ha concesso l’effetto
sospensivo al reclamo. Entro il termine impartitogli, CO 1
non ha presentato osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto alla Cassa il 12 settembre 2023, il termine d’impugnazione
è scaduto venerdì 22 settembre. Presentato il 14 settembre 2023 (data del
timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo re-stando che sono inammissibili conclusioni,
allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui
scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva
senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente
una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 444,
consid. 4.1.1).
3. Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che la decisione del 19
ottobre 2022 con cui la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha fissato
Fatti
i contributi dovuti costituisce un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione
per fr. 2'565.40; egli ha detratto dalla pretesa iniziale di fr. 5'395.85
(composta dei “contributi
personali AVS” di fr. 4'648.80, dei “contributi assegni familiari” di fr. 574.20, dei “contributi
assegni familiari integrativi” di fr. 79.85 e
delle “spese amministrative” di fr. 93.–) la somma già pagata di fr. 2'830.45. Al saldo di fr. 2'565.40
il primo giudice ha aggiunto gl’interessi di mora di fr. 240.80 aggiornati
fino al 20 dicembre 2022 e quelli correnti del 5% dal giorno successivo.
4. Nel
reclamo la Cassa espone di vantare un credito di fr. 3'178.10 complessivi,
risultante dalla somma di fr. 5'395.85 stabilita nella decisione di
fissazione dei contributi personali per l’anno 2020, cui si aggiungono gl’interessi
di fr. 125.65 dal 1° gennaio al 19 ottobre 2022 e le non meglio precisate “AVS Diffide, multe, tassazioni d’ufficio” di fr. 160.–, sotto
deduzione dei quattro acconti pagati dall’escusso per fr. 2'503.40
complessivi, computati anzitutto a saldo delle tasse di diffide di fr. 160.–.
Secondo la reclamante a tale credito vanno aggiunti gl’interessi dal 20 ottobre
2022 al 20 dicembre 2022 (giorno dell’inoltro della domanda d’esecuzione), di fr. 25.85,
e le spese esecutive di fr. 73.30, onde l’importo complessivo di fr. 3'277.25
indicato nell’istanza di rigetto. Ne conclude che il Giudice di pace, a un
esame d’ufficio più approfondito, avrebbe dovuto constatare l’identità della
pretesa posta in esecuzione e del debito accertato nelle decisioni prodotte, e
ha quindi accertato i fatti in modo manifestamente errato.
5. In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e
se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza)
e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel
titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o
riconosciuto (DTF 139 III 444 consid. 4.1.1, pag. 447).
Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2
LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di
rigetto definitivo, le decisioni di autorità amministrative svizzere, purché
siano esecutive. Di norma, come per le sentenze civili non è necessario il
passaggio in giudicato (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a
ed. 2010, n. 110 ad art. 80 LEF). Invece, semplici
fatture, prive d’indicazione sui rimedi giuridici esistenti, non possono
essere parificate a decisioni amministrative, siccome non vengono designate come tali nell’atto stesso e non traggono
siffatta qualità dalla legge (sentenza
della CEF 14.2020.162 del 12 marzo 2021, sentenza della CEF 14.2019.110 del 15
ottobre 2019 consid. 6.1/b con rinvii).
5.1 Nel caso di specie la “decisione definitiva per l’anno
2020” del 19 ottobre 2022, che stabilisce i contributi in fr. 5'395.85 complessivi, e l’altra “decisione” sempre del 19 ottobre 2022 per gli
interessi di mora di fr. 125.65 maturati dal 1°
gennaio 2022 al 19 ottobre 2022 sono definitive e costituiscono quindi validi
Considerandi
titoli di rigetto definitivo dell’opposizione per le somme in questione.
5.2
Il conteggio, da cui risulta
un saldo dovuto di fr. 3'178.10, non è invece una decisione definitiva,
siccome non è qualificato come tale e non indica rimedi giuridici. La
reclamante pretende però che parte dei quattro acconti versati dall’escusso (per fr. 2'830.45 complessivi) siano
imputati sulle non
meglio precisate poste “AVS Interessi di mora su contributi” di fr. 214.95, “AVS Diffide, multe,
tassazioni d’ufficio” di fr. 184.55 (curiosamente quantificate in fr. 160.–
nel reclamo) e “AVS Spese
esecutive” di fr. 213.20 (secondo la fattura di
chiusura). Dalla sua pretesa di fr. 5'395.85 essa
deduce pertanto soltanto fr. 2'217.75 (fr. 2'830.45 ./. 214.95 ./. 184.55 ./. 213.20) per
giungere appunto al saldo di fr. 3'178.10 (ancorché
nel reclamo la Cassa arriva allo stesso risultato con un altro calcolo: fr. 5'395.85
+ 125.65 + 160 – 2'503.40). Sulle deduzioni la reclamante rinvia all’estratto
conto dettagliato del 2020 (doc. D), ma non è per nulla evidente metterlo in
correlazione con le poste ch’essa pretende estinte, a parte il fatto che si
tratta di allegazioni nuove irricevibili in sede di reclamo (sopra consid.
1.2). Fatto sta, tuttavia, che gl’importi accertati nelle due decisioni
prodotte dalla Cassa coprono ampiamente la somma posta in esecuzione e che
spettava semmai al convenuto, in virtù dell’art. 81 LEF, dimostrare con
documenti chiari e univoci che i suoi versamenti hanno estinto il credito della Cassa in una misura superiore a
quella da essa ammessa. Ora, egli non ha contestato né le poste sulle
quali l’istante ha imputato parte delle somme da lui versate, né l’imputazione
stessa, che risulta del resto conforme alla norma
dispositiva dell’art. 85 cpv. 1 CO (sentenza della CEF 14.2022.95 del 18
gennaio 2023 consid. 5).
5.3
Invece che aggiungere gl’interessi dal 20 ottobre 2022 al 20 dicembre 2022 (di fr. 25.85)
come proposto dalla reclamante è più semplice fare decorrere gl’interessi di
mora dal 20 ottobre 2022.
5.4
Quanto alle spese
esecutive di fr. 73.30, come correttamente rilevato dal Giudice di pace
senza essere contraddetto dalla reclamante, la loro determinazione e
attribuzione sono decise dall’ufficio d’esecuzione con competenza esclusiva (cfr. art. 68 LEF; DTF 147 III 358 consid. 3.4.1, sentenza della CEF 14.2023.45 del 29
settembre 2023 consid. 5.4 con rinvii).
5.5
Ciò
posto, l’opposizione di CO 1 va rigettata in via definitiva per fr. 3'178.10 oltre agl’interessi di mora del 5% dal 20 ottobre 2022 su fr. 3'052.45 (fr. 3'178.10 ./. 125.65 in ragione del
divieto dell’anatocismo [art. 105 cpv. 3 CO]), ossia esattamente per l’importo
posto in esecuzione nel precetto esecutivo, ancorché presentato in un’altra
forma (fr. 3'052.45 oltre agli interessi del 5% dal 21 dicembre 2022 più
interessi di fr. 151.50 (ossia fr. 125.65 + fr. 25.85).
La conclusione dell’istanza e del reclamo volta al rigetto dell’opposizione per fr. 3'277.25 non può essere
accolta perché include le spese esecutive (cfr. sopra consid. 5.4)
e ad ogni modo eccede la somma posta in esecuzione, che costituisce il limite
superiore da non superare (sentenza della CEF 14.2016.168 del 16 dicembre 2016
consid. 6).
6.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza pressoché totale di CO 1 (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si
pone invece problema d’indennità poiché la reclamante non ha formulato alcuna
domanda al riguardo (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). Il dispositivo
sulle spese e indennità di prima sede non è contestato.
7.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 487.05
(3'052.45 – 2'565.40), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è parzialmente accolto e di
conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è riformato come
segue:
1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione al
precetto esecutivo n. __________ della sede di Lugano dell’Ufficio di esecuzione
è rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 3'178.10 oltre agl’interessi
di mora del 5% dal 20 ottobre 2022 su fr. 3'052.45.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio sono
poste a carico di CO 1.
3. Notificazione a:
–
;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Agno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).