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Decisione

14.2023.96

Fallimento senza preventiva esecuzione. Pagamento di tutti i crediti vantati dall’istante. Solvibilità

2 ottobre 2023Italiano9 min

suoi pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 119'924.45

Source ti.ch

Incarto n.

14.2023.96

Lugano

2 ottobre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2023.1964 (fallimento senza preventiva esecuzione) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 19 aprile 2023

dalla

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 21 settembre 2023 presentato dalla RE 1

contro la decisione emessa il 13 settembre 2023 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con istanza del 19

aprile 2023, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha chiesto alla

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento senza

preventiva esecuzione della RE 1, facendo valere che la convenuta ha sospeso i

suoi pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 119'924.45

oltre a spese e interessi.

B. All’udienza

di discussione del 7 giugno 2023 sono comparse entrambe le parti, mentre a

quella aggiornata concordatamente per il 13 settembre si è presentata solo l’istante,

che ha confermato la sua domanda e prodotto un calcolo aggiornato dello

scoperto.

C. Statuendo

con decisione 13 settembre 2023 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE

1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa

fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–

per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 21 settembre 2023 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’an­­nullamento del fallimento, asserendo di avere saldato tutti i suoi debiti nei

confronti dell’istante. L’indomani il presidente della Camera ha parzialmente

accolto la domanda di effetto sospensivo. Il reclamo

non è stato intimato alla controparte per osservazioni, aven­do la

stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzio­­ne del suo

credito.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 per il rinvio degli

art. 194 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti

(CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al

valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1, 194 LEF e 321 cpv. 2 CPC).

Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 19 settembre 2023, il

termine d’impugnazione è scaduto venerdì 29 settembre. Presentato il 21

settembre 2023 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro

tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze

manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid.

4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili conclusioni,

allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve

speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di fallimento

le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte

Nova” –, se

questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv.

1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti successivi – detti nova

autentici o in senso proprio, oppure “echte Nova” – il debitore deve inoltre rendere verosimile la propria solvibilità

(art. 174 cpv. 2 LEF). Queste regole valgono anche in materia di fallimento

senza preventiva esecuzione, l’art. 194 cpv. 1 LEF rinvian­do all’art. 174 LEF (sentenza

della CEF 14.2019.202 del 28 novembre 2019 consid. 2, con riferimento alla

controversia riguardante i veri nova).

2.

In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità

giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il

debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova

per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le

spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso

l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure

che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è

esaustiva. I motivi d’annullamento valgono anche per i fallimenti senza

preventiva esecuzione (art. 194 cpv. 1 LEF), ma nelle prime due ipotesi l’estinzione

o il deposito dell’importo dovuto

deve riguardare tutti i crediti fatti valere nell’istan­­za e non solo quello/i posto/i in esecuzione (sentenze della CEF

14.2020.123

del 22 settembre 2020, consid. 2.3, e 14.2018.47 del 25 aprile 2018, RtiD 2018 II 844 n.

51c, consid. 3.3/a).

2.1

Nel

caso specifico, la RE 1 ha prodotto una dichiarazione scritta

rilasciata dall’istante il 19 settembre 2023 (doc. E), che

conferma la ricezione il 18 settembre 2023 di un versamento di fr. 77'418.40 a saldo della totalità dei crediti da

essa vantati in capitale, spese e interessi. Il presupposto dell’art. 174 cpv.

2.

n. 1 LEF (per il rinvio dell’art. 194 cpv. 1 LEF) risulta di con­seguenza

adempiuto.

2.2

Essendo

il pagamento successivo alla dichiarazione del fallimen­to, occorre inoltre

verificare il requisito della (verosimile) solvibilità della reclamante –

condizione indispensabile per ottenere l’annul­­lamento della decisione

impugnata (art. 174 cpv. 2 LEF).

2.2.1

Un

fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giun­ge alla

conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle

allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto

sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la

solvibilità del fallito sia più proba-bile della sua insolvibilità. A tal

proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare

allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può

essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente

appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_ 328/2011 dell’11 agosto

2011, consid. 2).

L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da

impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro

crediti. Un indizio d’in­­solvibilità può emergere dal numero e dall’importo

delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento

pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di

non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La

solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali

giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e

così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus

Simoni in: Basler Kom­mentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 26d ad

art. 174 LEF).

2.2.2

Nel

caso in esame, la reclamante ha prodotto l’estratto del registro delle

esecuzioni (doc. F), da cui risultavano al 14 settembre 2023 14 esecuzioni per fr. 183'697.30,

tutte sospese da opposizione. Otto sono esecuzioni dell’istante che sono state

pagate il 18 settembre 2023 con il versamento di fr. 77'418.40 (sopra consid.

2.1).

In quella della __________ (n. __________) l’istante ha ritirato l’istanza di

condanna della fallita e di rigetto

definitivo dell’opposi­zione (decisione di stralcio del 10 dicembre 2018

acclusa come doc. G), sicché non va

considerata nella valutazione della solvibilità della reclamante. Lo stesso

dicasi per le esecuzioni n. __________, __________ e __________ che la

Confederazione Svizzera ha ritirato in seguito al loro integrale pagamento

(doc. H), ciò che la reclamante ha

negligentemente omesso di comunicare all’Ufficio d’ese­­cuzione. Il

saldo dell’esecuzione n. __________, di fr. 0.10, è irrisorio per la

questione della solvibilità. Per quanto riguarda infine l’ese­cuzione n. __________

dell’__________, risulta verosimile che la banca l’abbia ritirata in seguito

all’accordo raggiunto all’udienza di conciliazione dell’8 marzo 2021 (doc. I) e

ne abbia promossa una nuova (n. __________) per il saldo di fr. 45'008.–

(doc. J), che la convenuta ha apparentemente provveduto a pagare, come risulta

dallo stralcio della susseguente causa di fallimento (doc. K e L). Non

risultano d’altronde attestati di carenza di beni a suo carico.

Ciò

porta a ritenere che la sopravvivenza economica della reclamante non sia

minacciata a breve. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si

possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità,

nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della

reclamante appare più probabile che la sua incapacità di pagamento, per cui la

prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta

favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando

adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1

va annullato.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della

reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura

giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si

assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al

reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di

fallimento pronunciata il 13 settembre 2023 dalla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5, nei confronti della RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di

prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della

RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio dei

fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della

RE 1.

III. Notificazione a:

– ;

;

– Ufficio

d’esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).