14.2023.96
Fallimento senza preventiva esecuzione. Pagamento di tutti i crediti vantati dall’istante. Solvibilità
2 ottobre 2023Italiano9 min
suoi pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 119'924.45
Source ti.ch
Incarto n.
14.2023.96
Lugano
2 ottobre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2023.1964 (fallimento senza preventiva esecuzione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 19 aprile 2023
dalla
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 21 settembre 2023 presentato dalla RE 1
contro la decisione emessa il 13 settembre 2023 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con istanza del 19
aprile 2023, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha chiesto alla
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento senza
preventiva esecuzione della RE 1, facendo valere che la convenuta ha sospeso i
suoi pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 119'924.45
oltre a spese e interessi.
B. All’udienza
di discussione del 7 giugno 2023 sono comparse entrambe le parti, mentre a
quella aggiornata concordatamente per il 13 settembre si è presentata solo l’istante,
che ha confermato la sua domanda e prodotto un calcolo aggiornato dello
scoperto.
C. Statuendo
con decisione 13 settembre 2023 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE
1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–
per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 21 settembre 2023 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato tutti i suoi debiti nei
confronti dell’istante. L’indomani il presidente della Camera ha parzialmente
accolto la domanda di effetto sospensivo. Il reclamo
non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la
stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo
credito.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 per il rinvio degli
art. 194 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti
(CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al
valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1, 194 LEF e 321 cpv. 2 CPC).
Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 19 settembre 2023, il
termine d’impugnazione è scaduto venerdì 29 settembre. Presentato il 21
settembre 2023 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro
tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze
manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid.
4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili conclusioni,
allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve
speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di fallimento
le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte
Nova” –, se
questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv.
1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti successivi – detti nova
autentici o in senso proprio, oppure “echte Nova” – il debitore deve inoltre rendere verosimile la propria solvibilità
(art. 174 cpv. 2 LEF). Queste regole valgono anche in materia di fallimento
senza preventiva esecuzione, l’art. 194 cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF (sentenza
della CEF 14.2019.202 del 28 novembre 2019 consid. 2, con riferimento alla
controversia riguardante i veri nova).
2.
In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità
giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il
debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova
per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le
spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso
l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure
che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è
esaustiva. I motivi d’annullamento valgono anche per i fallimenti senza
preventiva esecuzione (art. 194 cpv. 1 LEF), ma nelle prime due ipotesi l’estinzione
o il deposito dell’importo dovuto
deve riguardare tutti i crediti fatti valere nell’istanza e non solo quello/i posto/i in esecuzione (sentenze della CEF
14.2020.123
del 22 settembre 2020, consid. 2.3, e 14.2018.47 del 25 aprile 2018, RtiD 2018 II 844 n.
51c, consid. 3.3/a).
2.1
Nel
caso specifico, la RE 1 ha prodotto una dichiarazione scritta
rilasciata dall’istante il 19 settembre 2023 (doc. E), che
conferma la ricezione il 18 settembre 2023 di un versamento di fr. 77'418.40 a saldo della totalità dei crediti da
essa vantati in capitale, spese e interessi. Il presupposto dell’art. 174 cpv.
2.
n. 1 LEF (per il rinvio dell’art. 194 cpv. 1 LEF) risulta di conseguenza
adempiuto.
2.2
Essendo
il pagamento successivo alla dichiarazione del fallimento, occorre inoltre
verificare il requisito della (verosimile) solvibilità della reclamante –
condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione
impugnata (art. 174 cpv. 2 LEF).
2.2.1
Un
fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla
conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle
allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto
sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la
solvibilità del fallito sia più proba-bile della sua insolvibilità. A tal
proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare
allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può
essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente
appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_ 328/2011 dell’11 agosto
2011, consid. 2).
L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da
impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro
crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo
delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento
pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di
non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La
solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali
giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e
così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus
Simoni in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 26d ad
art. 174 LEF).
2.2.2
Nel
caso in esame, la reclamante ha prodotto l’estratto del registro delle
esecuzioni (doc. F), da cui risultavano al 14 settembre 2023 14 esecuzioni per fr. 183'697.30,
tutte sospese da opposizione. Otto sono esecuzioni dell’istante che sono state
pagate il 18 settembre 2023 con il versamento di fr. 77'418.40 (sopra consid.
2.1).
In quella della __________ (n. __________) l’istante ha ritirato l’istanza di
condanna della fallita e di rigetto
definitivo dell’opposizione (decisione di stralcio del 10 dicembre 2018
acclusa come doc. G), sicché non va
considerata nella valutazione della solvibilità della reclamante. Lo stesso
dicasi per le esecuzioni n. __________, __________ e __________ che la
Confederazione Svizzera ha ritirato in seguito al loro integrale pagamento
(doc. H), ciò che la reclamante ha
negligentemente omesso di comunicare all’Ufficio d’esecuzione. Il
saldo dell’esecuzione n. __________, di fr. 0.10, è irrisorio per la
questione della solvibilità. Per quanto riguarda infine l’esecuzione n. __________
dell’__________, risulta verosimile che la banca l’abbia ritirata in seguito
all’accordo raggiunto all’udienza di conciliazione dell’8 marzo 2021 (doc. I) e
ne abbia promossa una nuova (n. __________) per il saldo di fr. 45'008.–
(doc. J), che la convenuta ha apparentemente provveduto a pagare, come risulta
dallo stralcio della susseguente causa di fallimento (doc. K e L). Non
risultano d’altronde attestati di carenza di beni a suo carico.
Ciò
porta a ritenere che la sopravvivenza economica della reclamante non sia
minacciata a breve. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si
possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità,
nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della
reclamante appare più probabile che la sua incapacità di pagamento, per cui la
prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta
favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando
adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1
va annullato.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della
reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura
giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si
assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al
reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di
fallimento pronunciata il 13 settembre 2023 dalla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5, nei confronti della RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di
prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della
RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio dei
fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della
RE 1.
III. Notificazione a:
– ;
–
;
– Ufficio
d’esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).