14.2023.97
Opposizione al sequestro. Modo di notificazione degli atti giudiziari all’estero. Diritto di essere sentito del sequestrante
28 febbraio 2024Italiano12 min
il primo giudice ha assegnato alla sequestrante un “ultimo” termine per presentare
Source ti.ch
Incarto n.
14.2023.97
Lugano
28 febbraio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.__________ (opposizione al sequestro) della Giudicatura di
pace del Circolo di Paradiso promossa con istanza 16 giugno 2023 da
CO 1, UAE – __________
(patrocinata dall’avvPA 3, __________)
contro
RE 1, HR – __________
(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 21 settembre 2023 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 1° settembre 2023 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza del 3 agosto 2021 diretta contro CO 1, RE 1, in nome
proprio, ha chiesto alla Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso di
decretare il sequestro dell’unità di proprietà per piani (PPP) n. __________
RFD __________ – __________ fino a concorrenza di fr. 3'447.20 oltre agl’interessi
del 5% dal 7 novembre 2008. Quale titolo del
credito, l’istante ha indicato la sentenza 7 novembre 2008 del
Pretore del Distretto di Lugano (LA.__________) e, quale causa di
sequestro, quelle previste dall’art. 271 cpv. 1 n. 1, 2, 4 e 6 LEF.
Fatti
B. L’8 agosto 2021, il Giudice di pace ha integralmente
accolto l’istanza, emanando il decreto di sequestro, che l’UE ha
eseguito due giorni dopo (verbale n. __________).
C. Mediante
precetto esecutivo n. __________ a convalida del sequestro, emesso l’11 maggio
2023 dall’Ufficio, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 3'447.20
oltre agl’interessi del 5% dal 7 novembre 2008, indicando quale titolo di
credito la “sentenza del
7.11.2008 Pretura di Lugano Sez. 4 inc. N.
LA.__________ cresciuta in giudicato”. Il verbale di sequestro e
il precetto esecutivo sono stati notificati al
domicilio estero dell’escussa il 10 giugno 2023.
D. Con
istanza 16 giugno 2023 CO 1 ha presentato opposizione al decreto di sequestro
al medesimo giudice. Il 30 giugno 2023, il magistrato ha assegnato alla
sequestrante un termine per presentare eventuali osservazioni con un’ordinanza
inviata per raccomandata in Croazia, restituitagli non notificata l’8 agosto
2023, perché la destinataria era risultata assente in occasione di entrambi i
tentativi di recapito del 17 e 25 luglio 2023. Nel frattempo, il 3 luglio 2023
il primo giudice ha assegnato alla sequestrante un “ultimo” termine per presentare
eventuali osservazioni mediante notificazione edittale, designando la
sequestrante come “d’ignota
dimora”.
E. Statuendo
con decisione 1° settembre 2023 il Giudice di pace ha “respint[o]”
“l’istanza di sequestro” e accolto
l’opposizione al sequestro, ponendo a carico della parte sequestrante le spese
processuali di fr. 200.– e ripetibili di fr. 150.– a favore della
parte opponente.
F. Contro
la sentenza appena citata RE 1, stavolta patrocinata dalla figlia, l’avv. PA 1,
è insorta a questa Camera con un
reclamo del 21 settembre 2023 per ottenere, in via principale l’accertamento
della sua nullità e, in via subordinata, il suo annullamento, protestate tasse,
spese e ripetibili.
G. Il
27 settembre 2023, il Presidente della Camera ha assegnato a RE 1 un termine per
dimostrare la tempestività del reclamo. Il 16 ottobre 2023, la reclamante ha
trasmesso una dichiarazione di una filiale della Posta Svizzera SA, cui era
allegato lo scontrino per l’acquisto di un francobollo.
H. Visto l’esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato
alla controparte per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di opposizione al sequestro –
è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 6
CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a
CPC e 278 cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello senza riguardo al valore litigioso (art. 48 lett. e n. 1
LOG).
1.1
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251
lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione
(art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 l’11
settembre 2023, il termine d’impugnazione è scaduto giovedì 21 settembre.
1.1.1
La busta di trasmissione
dell’impugnativa reca sia un francobollo autoadesivo Posta A, che indica la
data del 21 settembre 2023 (ore 10:30) e un luogo (CH-__________), sia il
timbro del Centro logistico di Cadenazzo con la data del 25 settembre 2023.
Ricordato che la Posta Svizzera SA offre ai propri clienti la possibilità di
stampare essi stessi i loro francobolli, sicché non vi era la certezza che in
concreto il reclamo le fosse stato consegnato effettivamente il 21 settembre
2023, con decisione del 27 settembre 2023 il Presidente della Camera ha assegnato
a RE 1 un termine per dimostrare la tempestività del reclamo.
1.1.2
Il 16 ottobre 2023, RE 1 ha
prodotto una dichiarazione della titolare del Bar __________, ovvero la filiale
della Posta a __________, che conferma di aver emesso il francobollo
autoadesivo “applicato sulla
busta ivi contestualmente impostata” il giorno e all’ora
indicati sullo stesso, come risulta anche dallo scontrino allegato alla
dichiarazione. Se ne può dedurre che la busta è stata imbucata (“impostata”) il 21
settembre 2023 alle ore 10:30 (“contestualmente”). Spedito l’ultimo giorno del termine d’impugnazione, il reclamo
risulta tempestivo.
1.2
Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.
2.
Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha dapprima osservato che l’istanza di
opposizione al sequestro “è
stata intimata per raccomandata all’istante […] al suo indirizzo in Croazia [e ch’è]
ritornata come non ritirata in data 09.08.2023”, come
pure che “nel medesimo tempo è
stata notificata nella forma degli assenti (art. 141 CPC) sul foglio ufficiale [cantonale] in data 03.07.2023”. Il magistrato ha poi statuito che il sequestro è infondato, perché il
credito alla sua base è inesistente. Ha statuito che ad ogni modo il sequestro
deve decadere, perché la sequestrante non ha fatto spiccare un precetto
esecutivo a convalida dello stesso entro il termine di un anno. Il primo
giudice ha pertanto accolto l’istanza e revocato il sequestro.
3.
Nel
reclamo, RE 1 lamenta una violazione del suo diritto di essere sentita, per non
aver potuto prendere posizione sull’istanza di opposizione al sequestro, prima
che il Giudice di pace emettesse la decisione impugnata. La reclamante chiede
pertanto, in via principale, di dichiarare nulla la decisione impugnata e, in
via subordinata, di annullarla.
4.
Giusta
l’art. 2 CPC, il Codice va applicato in modo coordinato con eventuali accordi
internazionali conclusi dalla Svizzera e con la Legge sul diritto
internazionale privato (LDIP, RS 291). La Svizzera, dal 1° gennaio 1995, e la
Croazia, dal 1° novembre 2006, sono parti della Convenzione relativa
alla notificazione e alla comunicazione all’estero degli atti giudiziari e
extragiudiziari in materia civile o commerciale, conclusa a L’Aja il 15
novembre 1965 (CLA65, RS 0.274.131).
4.1
I giudici degli Stati aderenti alla Convenzione possono
notificare i propri atti, segnatamente, tramite il servizio postale, che li fa
pervenire (direttamente) ai destinatari (art. 10 lett. a CLA65). Gli Stati
possono però dichiarare di opporsi a tale modo di notificazione (art. 21 comma 2 lett. a), ciò che la Croazia ha fatto (cfr. il
“Tableau illustrant l’applicabilité
des articles 8(2), 10(a)(b) and (c), 15(2) and 16(3) de la Convention HCCH notification
1965”, reperibile all’indirizzo
4.2
Secondo
l’art. 15 comma 1 CLA65, se ha trasmesso un atto introduttivo del procedimento
o equivalente in uno dei modi previsti dalla Convenzione e il destinatario non
si è costituito in giudizio, il giudice non può decidere nel merito, finché non
abbia la prova, cumulativamente, 1) che l’atto è stato notificato nel
modo previsto dallo Stato richiesto per la notificazione a persone che si
trovano sul suo territorio (lett. a) oppure ch’è stato
effettivamente consegnato al destinatario o nella sua dimora in uno degli altri
modi previsti dalla Convenzione (lett. b) e 2) che dal momento della
notificazione o della consegna il destinatario abbia avuto abbastanza tempo per
difendersi. Gli Stati aderenti alla Convenzione possono
però dichiarare che in deroga alla menzionata disposizione i propri giudici
possono in ogni caso decidere nel merito, purché, cumulativamente (art. 15
comma 2), 1) l’atto
sia stato notificato in uno dei modi previsti dalla Convenzione (lett. a), 2) dalla data d’invio del-l’atto sia trascorso un termine sufficiente
secondo il giudizio del giudice, ma di almeno sei mesi (lett. b) e 3) malgrado
ogni diligenza utile presso lo Stato richiesto, egli non abbia potuto ottenere
una prova delle circostanze menzionate all’art. 15 comma 1. La Svizzera non ha
fatto uso di tale facoltà.
4.3
Nel
caso specifico, il Giudice di pace ha notificato l’istanza di opposizione al
sequestro in un primo tempo mediante raccomandata, ovvero tramite il servizio
postale, ciò che però non avrebbe potuto e dovuto fare, in ragione della
dichiarazione di opposizione formulata dalla Croazia (sopra consid. 4.1). Stante
la mancata dichiarazione della Svizzera giusta l’art. 15 comma 2 CLA65, in
virtù dell’art. 15 cpv. 1 CLA, il primo giudice non avrebbe dunque potuto
decidere nel merito (sopra consid. 4.2).
4.4
Egli
non poteva neppure notificare l’assegnazione del termine per le osservazioni in
via edittale poiché la reclamante non risultava irreperibile (ma solo assente)
e la notificazione (regolare) non era
impossibile né comportava difficoltà straordinarie. In altre parole le
previsioni dell’art. 141 cpv. 1 lett. a o b CPC non erano date. Avrebbe
probabilmente potuto notificare l’atto all’ufficio d’esecuzione in virtù dell’art.
272.
cpv. 2 LEF. Saputo però che la sequestrante era rappresentata dalla figlia
– il 18 agosto 2023 secondo la reclamante –, anziché notificare alla
rappresentante la decisione ora impugnata, avrebbe dovuto assegnarle il
termine per presentare osservazioni all’opposizione al sequestro.
4.5
Il
diritto di essere sentita di RE 1 è dunque stato leso (vedi nello stesso senso
le sentenze della CEF 14.2022.24 del 12 settembre 2022 e 14.2018.29 del 15
marzo 2018, pag. 3). Tale violazione implica di principio l’annullamento della
decisione impugnata, ove sia ravvisabile l’influenza
che la lesione del diritto di essere sentito potrebbe avere avuto sulla
procedura (DTF 143 IV 380 consid. 1.4.1 con rinvii; sentenze 4D_76/2020 del 2
giugno 2021 consid. 4.2 e 14.2023.24 del 18 settembre 2023 consid. 3), a meno
che la parte lesa abbia avuto modo di esprimersi liberamente davanti a un’autorità
di ricorso con stesso potere di cognizione dell’autorità inferiore che ha
misconosciuto quel diritto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; sentenza del Tribunale
federale 5A_19/ 2011 del 29 giugno 2011, consid. 2.3) e non ne risulta alcun
pregiudizio per la parte lesa (DTF 142 III 48 consid. 4.3). Ora, in concreto la
Camera non può sanare la lesione del diritto di essere sentita della
reclamante, poiché il suo pregiudizio è manifesto, ella non postula la riforma
della sentenza impugnata e la causa non può ritenersi matura per il giudizio,
siccome l’istruttoria non è ancora iniziata.
4.6
Emanata
prematuramente, la sentenza impugnata va annullata e la causa rinviata al
Giudice di pace per nuovo giudizio (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC), previa
assegnazione di un nuovo termine per presentare osservazioni all’istanza
di opposizione al sequestro oppure citazione delle parti a un’udienza (vedi
nello stesso senso la citata 14.2022.24 e la 14.2018.29
del 15 marzo 2018). L’assegnazione del termine o la citazione dovrà essere indirizzata
alla patrocinatrice della sequestrante, avv. PA 1, al suo recapito
professionale di __________, giacché nel reclamo ha affermato di “essersi ricordata di rappresentare la madre nella procedura
di sequestro”.
4.7
Visto che il giudizio di rinvio non pregiudica la sorte della
causa nel merito, sulla quale il Giudice di pace statuirà con pieno potere di
apprezzamento, essa può essergli retrocessa senza prima interpellare la
controparte (sentenza del Tribunale federale 6B_432/ 2015 del 1° febbraio 2016,
consid. 4; RtiD 2017 I 715 n. 34c consid. 5.2; sentenza della CEF 14.2023.116
del 1° dicembre 2023 e citata 14.2022.24).
5.
Poiché la necessità del rinvio al giudice di prime cure non è
imputabile in alcun modo alle parti, per motivi di equità non si prelevano
spese processuali per il giudizio odierno (cfr. art. 107 cpv. 2 CPC). Non
si pone invece problema di ripetibili, la controparte non essendo stata
invitata a presentare osservazioni al reclamo.
6.
Circa i rimedi esperibili
sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'447.20,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Per
questi motivi,
pronuncia:
1.
Il reclamo è accolto. Di conseguenza, la decisione
impugnata è annullata e la causa è
rinviata al primo giudice, affinché proceda come indicato al considerando 4.6.
2.
Non
si riscuotono spese processuali né si assegnano ripetibili. Fatta salva un’eventuale
compensazione, l’anticipo di fr. 250.– già versato dalla reclamante le è
restituito.
3.
Notificazione a:
– avv. PA
1, __________, __________;
– PA 3, __________,
__________,
__________.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF) e unicamente per violazione di diritti
costituzionali (art. 98 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è
dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv.
2.
LTF).