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Decisione

14.2023.97

Opposizione al sequestro. Modo di notificazione degli atti giudiziari all’estero. Diritto di essere sentito del sequestrante

28 febbraio 2024Italiano12 min

il primo giudice ha assegnato alla sequestrante un “ultimo” termine per presentare

Source ti.ch

Incarto n.

14.2023.97

Lugano

28 febbraio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.__________ (opposizione al sequestro) della Giudicatura di

pace del Circolo di Paradiso promossa con istanza 16 giugno 2023 da

CO 1, UAE – __________

(patrocinata dall’avvPA 3, __________)

contro

RE 1, HR – __________

(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 21 settembre 2023 presentato da RE 1 contro

la decisione emessa il 1° settembre 2023 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto: A. Con istanza del 3 agosto 2021 diretta contro CO 1, RE 1, in nome

proprio, ha chiesto alla Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso di

decretare il sequestro dell’unità di proprietà per piani (PPP) n. __________

RFD __________ – __________ fino a concorrenza di fr. 3'447.20 oltre agl’interessi

del 5% dal 7 novembre 2008. Quale titolo del

credito, l’istante ha indicato la sentenza 7 novembre 2008 del

Pretore del Distretto di Lugano (LA.__________) e, quale causa di

sequestro, quelle previste dall’art. 271 cpv. 1 n. 1, 2, 4 e 6 LEF.

Fatti

B. L’8 agosto 2021, il Giudice di pace ha integralmente

accolto l’istan­­za, emanando il decreto di sequestro, che l’UE ha

eseguito due giorni dopo (verbale n. __________).

C. Mediante

precetto esecutivo n. __________ a convalida del sequestro, emesso l’11 maggio

2023 dall’Ufficio, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 3'447.20

oltre agl’interessi del 5% dal 7 novembre 2008, indicando quale titolo di

credito la “sentenza del

7.11.2008 Pretura di Lugano Sez. 4 inc. N.

LA.__________ cresciuta in giudicato”. Il verbale di sequestro e

il precetto esecutivo sono stati notificati al

domicilio estero dell’escussa il 10 giugno 2023.

D. Con

istanza 16 giugno 2023 CO 1 ha presentato opposizione al decreto di sequestro

al medesimo giudice. Il 30 giugno 2023, il magistrato ha assegnato alla

sequestrante un termine per presentare eventuali osservazioni con un’ordinanza

inviata per raccomandata in Croazia, restituitagli non notificata l’8 agosto

2023, perché la destinataria era risultata assente in occasione di entrambi i

tentativi di recapito del 17 e 25 luglio 2023. Nel frattempo, il 3 luglio 2023

il primo giudice ha assegnato alla sequestrante un “ultimo” termine per presentare

eventuali osservazioni mediante notificazione edittale, designando la

sequestrante come “d’ignota

dimora”.

E. Statuendo

con decisione 1° settembre 2023 il Giudice di pace ha “respint[o]”

“l’istanza di sequestro” e accolto

l’opposizione al sequestro, ponendo a carico della parte sequestrante le spese

processuali di fr. 200.– e ripetibili di fr. 150.– a favore della

parte opponente.

F. Contro

la sentenza appena citata RE 1, stavolta patrocinata dalla figlia, l’avv. PA 1,

è insorta a questa Camera con un

reclamo del 21 settembre 2023 per ottenere, in via principale l’accertamento

della sua nullità e, in via subordinata, il suo annullamento, protestate tasse,

spese e ripetibili.

G. Il

27 settembre 2023, il Presidente della Camera ha assegnato a RE 1 un termine per

dimostrare la tempestività del reclamo. Il 16 ottobre 2023, la reclamante ha

trasmesso una dichiarazione di una filiale della Posta Svizzera SA, cui era

allegato lo scontrino per l’acquisto di un francobollo.

H. Visto l’esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato

alla controparte per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di opposizione al sequestro –

è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 6

CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a

CPC e 278 cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello senza riguardo al valore litigioso (art. 48 lett. e n. 1

LOG).

1.1

Pronunciata in procedura sommaria (art. 251

lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione

(art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 l’11

settembre 2023, il termine d’impugnazione è scaduto giovedì 21 settembre.

1.1.1

La busta di trasmissione

dell’impugnativa reca sia un francobollo autoadesivo Posta A, che indica la

data del 21 settembre 2023 (ore 10:30) e un luogo (CH-__________), sia il

timbro del Centro logistico di Cadenazzo con la data del 25 settembre 2023.

Ricordato che la Posta Svizzera SA offre ai propri clienti la possibilità di

stampare essi stessi i loro francobolli, sicché non vi era la certezza che in

concreto il reclamo le fosse stato consegnato effettivamente il 21 settembre

2023, con decisione del 27 settembre 2023 il Presidente della Camera ha assegnato

a RE 1 un termine per dimostrare la tempestività del reclamo.

1.1.2

Il 16 ottobre 2023, RE 1 ha

prodotto una dichiarazione della titolare del Bar __________, ovvero la filiale

della Posta a __________, che conferma di aver emesso il francobollo

autoadesivo “applicato sulla

busta ivi contestualmente impostata” il giorno e all’ora

indicati sullo stesso, come risulta anche dallo scontrino allegato alla

dichiarazione. Se ne può dedurre che la busta è stata imbucata (“impostata”) il 21

settembre 2023 alle ore 10:30 (“contestualmente”). Spedito l’ultimo giorno del termine d’impugnazione, il reclamo

risulta tempestivo.

1.2

Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.

2.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha dapprima osservato che l’istanza di

opposizione al sequestro “è

stata intimata per raccomandata all’istante […] al suo indirizzo in Croazia [e ch’è]

ritornata come non ritirata in data 09.08.2023”, come

pure che “nel medesimo tempo è

stata notificata nella forma degli assenti (art. 141 CPC) sul foglio ufficiale [cantonale] in data 03.07.2023”. Il magistrato ha poi statuito che il sequestro è infondato, perché il

credito alla sua base è inesistente. Ha statuito che ad ogni modo il sequestro

deve decadere, perché la sequestrante non ha fatto spiccare un precetto

esecutivo a convalida dello stesso entro il termine di un anno. Il primo

giudice ha pertanto accolto l’istanza e revocato il sequestro.

3.

Nel

reclamo, RE 1 lamenta una violazione del suo diritto di essere sentita, per non

aver potuto prendere posizione sull’istanza di opposizione al sequestro, prima

che il Giudice di pace emettesse la decisione impugnata. La reclamante chiede

pertanto, in via principale, di dichiarare nulla la decisione impugnata e, in

via subordinata, di annullarla.

4.

Giusta

l’art. 2 CPC, il Codice va applicato in modo coordinato con eventuali accordi

internazionali conclusi dalla Svizzera e con la Legge sul diritto

internazionale privato (LDIP, RS 291). La Svizzera, dal 1° gennaio 1995, e la

Croazia, dal 1° novembre 2006, sono parti della Convenzione relativa

alla notificazione e alla comunicazione all’estero degli atti giudiziari e

extragiudiziari in materia civile o commerciale, conclusa a L’Aja il 15

novembre 1965 (CLA65, RS 0.274.131).

4.1

I giudici degli Stati aderenti alla Convenzione possono

notificare i propri atti, segnatamente, tramite il servizio postale, che li fa

pervenire (direttamente) ai destinatari (art. 10 lett. a CLA65). Gli Stati

possono però dichiarare di opporsi a tale modo di notificazione (art. 21 comma 2 lett. a), ciò che la Croazia ha fatto (cfr. il

“Tableau illustrant l’applicabilité

des articles 8(2), 10(a)(b) and (c), 15(2) and 16(3) de la Convention HCCH notification

1965”, reperibile all’indirizzo

4.2

Secondo

l’art. 15 comma 1 CLA65, se ha trasmesso un atto introduttivo del procedimento

o equivalente in uno dei modi previsti dalla Convenzione e il destinatario non

si è costituito in giudizio, il giudice non può decidere nel merito, finché non

abbia la prova, cumulativamente, 1) che l’atto è stato notificato nel

modo previsto dallo Stato richiesto per la notificazione a persone che si

trovano sul suo territorio (lett. a) oppure ch’è stato

effettivamente consegnato al destinatario o nella sua dimora in uno degli altri

modi previsti dalla Convenzione (lett. b) e 2) che dal momento della

notificazione o della consegna il destinatario abbia avuto abbastanza tempo per

difendersi. Gli Stati aderenti alla Convenzione possono

però dichiarare che in deroga alla menzionata disposizione i propri giudici

possono in ogni caso decidere nel merito, purché, cumulativamente (art. 15

comma 2), 1) l’atto

sia stato notificato in uno dei modi previsti dalla Convenzione (lett. a), 2) dalla data d’invio del-l’atto sia trascorso un termine sufficiente

secondo il giudizio del giudice, ma di almeno sei mesi (lett. b) e 3) malgrado

ogni diligenza utile presso lo Stato richiesto, egli non abbia potuto ottenere

una prova delle circostanze menzionate all’art. 15 comma 1. La Svizzera non ha

fatto uso di tale facoltà.

4.3

Nel

caso specifico, il Giudice di pace ha notificato l’istanza di opposizione al

sequestro in un primo tempo mediante raccomandata, ovvero tramite il servizio

postale, ciò che però non avrebbe potuto e dovuto fare, in ragione della

dichiarazione di opposizione formulata dalla Croazia (sopra consid. 4.1). Stante

la mancata dichiarazione della Svizzera giusta l’art. 15 comma 2 CLA65, in

virtù dell’art. 15 cpv. 1 CLA, il primo giudice non avrebbe dunque potuto

decidere nel merito (sopra consid. 4.2).

4.4

Egli

non poteva neppure notificare l’assegnazione del termine per le osservazioni in

via edittale poiché la reclamante non risultava irreperibile (ma solo assente)

e la notificazione (regolare) non era

impossibile né comportava difficoltà straordinarie. In altre parole le

previsioni dell’art. 141 cpv. 1 lett. a o b CPC non erano date. Avrebbe

probabilmente potuto notificare l’atto all’ufficio d’esecu­zione in virtù dell’art.

272.

cpv. 2 LEF. Saputo però che la sequestrante era rappresentata dalla figlia

– il 18 agosto 2023 secondo la reclamante –, anziché notificare alla

rappresentante la decisio­ne ora impugnata, avrebbe dovuto assegnarle il

termine per presentare osservazioni all’opposizione al sequestro.

4.5

Il

diritto di essere sentita di RE 1 è dunque stato leso (vedi nello stesso senso

le sentenze della CEF 14.2022.24 del 12 settembre 2022 e 14.2018.29 del 15

marzo 2018, pag. 3). Tale violazione implica di principio l’annullamento della

decisione impugnata, ove sia ravvisabile l’influenza

che la lesione del diritto di essere sentito potrebbe avere avuto sulla

procedura (DTF 143 IV 380 consid. 1.4.1 con rinvii; sentenze 4D_76/2020 del 2

giugno 2021 consid. 4.2 e 14.2023.24 del 18 settembre 2023 consid. 3), a meno

che la parte lesa abbia avuto modo di esprimersi liberamente davanti a un’autorità

di ricorso con stesso potere di cognizione dell’autorità inferiore che ha

misconosciuto quel diritto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; sentenza del Tribunale

federale 5A_19/ 2011 del 29 giugno 2011, consid. 2.3) e non ne risulta alcun

pregiudizio per la parte lesa (DTF 142 III 48 consid. 4.3). Ora, in concreto la

Camera non può sanare la lesione del diritto di essere sentita della

reclamante, poiché il suo pregiudizio è manifesto, ella non postula la riforma

della sentenza impugnata e la causa non può ritenersi matura per il giudizio,

siccome l’istruttoria non è ancora iniziata.

4.6

Emanata

prematuramente, la sentenza impugnata va annullata e la causa rinviata al

Giudice di pace per nuovo giudizio (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC), previa

assegnazione di un nuovo termine per presentare osservazioni all’istanza

di opposizione al sequestro oppure citazione delle parti a un’udienza (vedi

nello stesso senso la citata 14.2022.24 e la 14.2018.29

del 15 marzo 2018). L’asse­gnazione del termine o la citazione dovrà essere indirizzata

alla patrocinatrice della sequestrante, avv. PA 1, al suo recapito

professionale di __________, giacché nel reclamo ha affermato di “essersi ricordata di rappresentare la madre nella pro­cedura

di sequestro”.

4.7

Visto che il giudizio di rinvio non pregiudica la sorte della

causa nel merito, sulla quale il Giudice di pace statuirà con pieno potere di

apprezzamento, essa può essergli retrocessa senza prima interpellare la

controparte (sentenza del Tribunale federale 6B_432/ 2015 del 1° febbraio 2016,

consid. 4; RtiD 2017 I 715 n. 34c consid. 5.2; sentenza della CEF 14.2023.116

del 1° dicembre 2023 e citata 14.2022.24).

5.

Poiché la necessità del rinvio al giudice di prime cure non è

imputabile in alcun modo alle parti, per motivi di equità non si prelevano

spese processuali per il giudizio odierno (cfr. art. 107 cpv. 2 CPC). Non

si pone invece problema di ripetibili, la controparte non essendo stata

invitata a presentare osservazioni al reclamo.

6.

Circa i rimedi esperibili

sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'447.20,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Per

questi motivi,

pronuncia:

1.

Il reclamo è accolto. Di conseguenza, la decisione

impugnata è annullata e la causa è

rinviata al primo giudice, affinché proceda come indicato al considerando 4.6.

2.

Non

si riscuotono spese processuali né si assegnano ripetibili. Fatta salva un’eventuale

compensazione, l’anticipo di fr. 250.– già versato dalla reclamante le è

restituito.

3.

Notificazione a:

– avv. PA

1, __________, __________;

– PA 3, __________,

__________,

__________.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF) e unicamente per violazione di diritti

costituzionali (art. 98 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è

dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv.

2.

LTF).