14.2023.98
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo per ritardata giustizia. Stralcio della causa diventata senza oggetto con l’emanazione della decisione
12 dicembre 2023Italiano6 min
Pretore avendo proceduto a quanto richiedeva il reclamante in via principale (Spühler in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed. 2017,
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Incarto n.
14.2023.98
Lugano
12 dicembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2023.3971 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 11 agosto 2023
dalla
CO 1
(rappresentata dalla RA 1, __________)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo per ritardata giustizia presentato il 25
settembre 2023 da RE 1;
ritenuto in fatto e
considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso l’11 maggio 2023
dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di spese condominiali di
complessivi fr. 8'793.75 oltre a interessi e spese;
che
avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza dell’11
agosto 2023 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5;
che con ordinanza del 5 settembre 2023, il Pretore ha assegnato al convenuto
un termine di 20 giorni per presentare eventuali osservazioni scritte;
che
RE 1 è insorto a questa Camera con
un reclamo per ritardata giustizia del 25 settembre 2023 onde ottenere la reiezione immediata dell’istanza e “una riparazione morale adeguata”;
che
Fatti
il reclamo riguarda una causa di rigetto dell’opposizione
in cui è dato il rimedio del reclamo per ritardata giustizia (art. 319 lett. c
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 4 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che
il reclamo per ritardata giustizia è possibile in ogni tempo (art. 321 cpv. 4
CPC);
che
la Camera decide in linea di
principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle
censure motivate (art. 321
cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i
rimandi);
che il reclamante si duole del
fatto che il Pretore non abbia respinto l’istanza in entrata di causa in virtù
dell’art. 253 CPC giacché i documenti prodotti dall’istante non costituiscono
un riconoscimento di debito, in mancanza della sua firma, né un atto pubblico
giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF;
che per il reclamante il
principio di accelerazione previsto dalla LEF è stato violato nella misura in
cui fino alla presentazione del reclamo erano passati dieci giorni senza
l’emanazione di una decisione;
che nel frattempo RE 1 ha
presentato le sue osservazioni all’istanza mediante risposta del 14 settembre
2023 e con sentenza del 7 dicembre 2023 il Pretore ha respinto l’istanza;
che
con l’emanazione della sentenza, il reclamo è diventato senza oggetto, il
Pretore avendo proceduto a quanto richiedeva il reclamante in via principale (Spühler in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed. 2017,
n. 21 ad art. 319 CPC);
che
in assenza di una domanda volta a constatare un eventuale ritardo a decidere,
il cui interesse giuridico comunque sarebbe in principio da considerare decaduto con l’esecuzione dell’atto richiesto
dalla ricorrente (sentenza del Tribunale federale 5A_918/2015 del 28
ottobre 2016 consid. 4.2), occorre stralciare la causa dal ruolo (art. 242
CPC);
Considerandi
che
la domanda volta alla concessione di “una riparazione morale adeguata” esula dalla competenza di questa Camera
quale autorità giudiziaria superiore in materia di rigetto dell’opposizione, ed
è pertanto irricevibile, per tacere del fatto che è priva
di motivazione;
che
ad ogni modo il preteso ritardo a decidere del Pretore non era atto a
influenzare negativamente la situazione economica del reclamante in punto
all’assunzione di un posto direzionale con un compenso annuo di oltre fr.
200'000.–, poiché la decisione di rigetto dell’opposizione, anche se stabilisce
la reiezione dell’istanza, non costituisce un motivo di non divulgazione
dell’esecuzione a terzi né secondo l’art. 8a cpv. 3 lett. a LEF
(sentenza della CEF 15.2001.262 del 16 ottobre 2001) né secondo l’art. 8a
cpv. 3 lett. d LEF (DTF 147 III 41 consid. 4);
che siccome la causa è diventata senza
oggetto in seguito all’emanazione della decisione, pur tenuto conto del gravoso
carico lavorativo della Sezione 5 (1194 cause di rigetto dell’opposizione
introdotte nel 2022 e pendenze totali di oltre 2500 procedure contenziose
comprese le cause di sequestro e fallimento, v. dati statistici acclusi al
rendiconto annuale del Consiglio della magistratura e delle autorità
giudiziarie 2022), per equità si giustifica di non prelevare alcuna tassa di giudizio
(art. 107 cpv. 2 CPC);
che
il reclamante non ha diritto a spese ripetibili, dal momento che non è
patrocinato da un avvocato (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. b CPC), ma nemmeno a
un’indennità, non avendo motivato la sua domanda (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c
CPC);
che
il generico accenno a “costi
di consulenza giuridica” non meglio specificati è al
riguardo insufficiente;
che
ad ogni modo non entrano in considerazione a titolo di spese di rappresentanza
professionale o d’indennità d’inconvenienza le prestazioni, fatturate o no, di consulenti giuridici che non siano rappresentanti professionalmente qualificati nel
senso dell’art. 68 CPC (sentenza della CEF 14.2017.181 del 1° febbraio
2018.
consid. 5);
che
la necessità di una consulenza appare dall’altronde dubbia poiché lo stesso
reclamante riteneva la fattispecie così semplice ed evidente da giustificare la
reiezione immediata dell’istanza;
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 8'793.75,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile, il
reclamo è dichiarato senza oggetto e la causa è stralciata dal ruolo.
2. Non
si riscuotono spese processuali e non si assegnano indennità. Fatta salva
un’eventuale compensazione, l’anticipo di fr. 230.– è restituito al reclamante.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è
dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).