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Decisione

14.2023.98

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo per ritardata giustizia. Stralcio della causa diventata senza oggetto con l’emanazione della decisione

12 dicembre 2023Italiano6 min

Pretore avendo proceduto a quanto richiedeva il reclamante in via principale (Spühler in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed. 2017,

Source ti.ch

Incarto n.

14.2023.98

Lugano

12 dicembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2023.3971 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 11 agosto 2023

dalla

CO 1

(rappresentata dalla RA 1, __________)

contro

RE 1

giudicando sul reclamo per ritardata giustizia presentato il 25

settembre 2023 da RE 1;

ritenuto in fatto e

considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso l’11 maggio 2023

dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, la CO 1 ha escus­so RE 1 per l’incasso di spese condominiali di

complessivi fr. 8'793.75 oltre a interessi e spese;

che

avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza dell’11

agosto 2023 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 5;

che con ordinanza del 5 settembre 2023, il Pretore ha assegnato al convenuto

un termine di 20 giorni per presentare eventuali osservazioni scritte;

che

RE 1 è insor­to a questa Camera con

un reclamo per ritardata giustizia del 25 settembre 2023 onde ottenere la reiezione immediata dell’istanza e “una riparazione morale adeguata”;

che

Fatti

il reclamo riguarda una causa di rigetto dell’opposizione

in cui è dato il rimedio del reclamo per ritardata giustizia (art. 319 lett. c

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 4 LOG) senza riguardo al valore litigio­so;

che

il reclamo per ritardata giustizia è possibile in ogni tempo (art. 321 cpv. 4

CPC);

che

la Camera decide in linea di

principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327

cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle

censure motivate (art. 321

cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i

rimandi);

che il reclamante si duole del

fatto che il Pretore non abbia respinto l’istanza in entrata di causa in virtù

dell’art. 253 CPC giacché i documenti prodotti dall’istante non costituiscono

un riconoscimento di debito, in mancanza della sua firma, né un atto pubblico

giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF;

che per il reclamante il

principio di accelerazione previsto dalla LEF è stato violato nella misura in

cui fino alla presentazione del reclamo erano passati dieci giorni senza

l’emanazione di una decisione;

che nel frattempo RE 1 ha

presentato le sue osservazioni all’istanza mediante risposta del 14 settembre

2023 e con sentenza del 7 dicembre 2023 il Pretore ha respinto l’istanza;

che

con l’emanazione della sentenza, il reclamo è diventato senza oggetto, il

Pretore avendo proceduto a quanto richiedeva il reclamante in via principale (Spühler in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed. 2017,

n. 21 ad art. 319 CPC);

che

in assenza di una domanda volta a constatare un eventuale ritardo a decidere,

il cui interesse giuridico comunque sarebbe in principio da considerare decaduto con l’esecuzione dell’atto richie­sto

dalla ricorrente (sentenza del Tribunale federale 5A_918/2015 del 28

ottobre 2016 consid. 4.2), occorre stralciare la causa dal ruolo (art. 242

CPC);

Considerandi

che

la domanda volta alla concessione di “una riparazione morale adeguata” esula dalla competenza di questa Camera

quale autorità giudiziaria superiore in materia di rigetto dell’opposizione, ed

è pertanto irricevibile, per tacere del fatto che è priva

di motivazione;

che

ad ogni modo il preteso ritardo a decidere del Pretore non era atto a

influenzare negativamente la situazione economica del reclamante in punto

all’assunzione di un posto direzionale con un compenso annuo di oltre fr.

200'000.–, poiché la decisione di rigetto dell’opposizione, anche se stabilisce

la reiezione dell’istan­za, non costituisce un motivo di non divulgazione

dell’esecuzione a terzi né secondo l’art. 8a cpv. 3 lett. a LEF

(sentenza della CEF 15.2001.262 del 16 ottobre 2001) né secondo l’art. 8a

cpv. 3 lett. d LEF (DTF 147 III 41 consid. 4);

che siccome la causa è diventata senza

oggetto in seguito all’emanazione della decisione, pur tenuto conto del gravoso

carico lavorativo della Sezione 5 (1194 cause di rigetto dell’opposizione

introdotte nel 2022 e pendenze totali di oltre 2500 procedure contenziose

comprese le cause di sequestro e fallimento, v. dati statistici acclusi al

rendiconto annuale del Consiglio della magistratura e delle autorità

giudiziarie 2022), per equità si giustifica di non prelevare alcuna tassa di giudizio

(art. 107 cpv. 2 CPC);

che

il reclamante non ha diritto a spese ripetibili, dal momento che non è

patrocinato da un avvocato (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. b CPC), ma nemmeno a

un’indennità, non avendo motivato la sua doman­da (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c

CPC);

che

il generico accenno a “costi

di consulenza giuridica” non meglio specificati è al

riguardo insufficiente;

che

ad ogni modo non entrano in considerazione a titolo di spese di rappresentanza

professionale o d’indennità d’inconvenienza le prestazioni, fatturate o no, di consulenti giuridici che non siano rap­presentanti professionalmente qualificati nel

senso dell’art. 68 CPC (sentenza della CEF 14.2017.181 del 1° febbraio

2018.

consid. 5);

che

la necessità di una consulenza appare dall’altronde dubbia poiché lo stesso

reclamante riteneva la fattispecie così semplice ed evidente da giustificare la

reiezione immediata dell’istanza;

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 8'793.75,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Nella misura in cui è ricevibile, il

reclamo è dichiarato senza oggetto e la causa è stralciata dal ruolo.

2. Non

si riscuotono spese processuali e non si assegnano indenni­tà. Fatta salva

un’eventuale compensazione, l’anticipo di fr. 230.– è restituito al reclamante.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è

dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).