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Decisione

14.2024.1

Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo irricevibile poiché insufficientemente motivato

27 maggio 2024Italiano7 min

di fr. 150.– a favore dell’istante;

Source ti.ch

Incarto n.

14.2024.1

Lugano

27 maggio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2023.4361 (rigetto definitivo dell’opposizione) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 19 settembre

2023 dal

Comune di __________, __________

(rappresentato dal proprio Municipio, __________)

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 27 dicembre 2023 presentato da RE 1 contro

la decisione emessa il 12 dicembre 2023 dal Pretore;

ritenuto in fatto e

considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 14 agosto 2023

dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, il Comune di __________ ha

escusso RE 1 per l’incasso di fr. 7'208.10 oltre agli interessi del 2.5%

dal 4 agosto 2023 (indicando quale causa del

credito l’“Impost[a] comunale per l’anno 2020”), fr. 81.65 (per “In­teressi su R.A”), fr. 50.–

(per “Spese diffida”) e fr. 76.60 (per “Interessi

calcolati fino al 3.08.2023”);

che

avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 19

settembre 2023 il Comune di __________ ne ha chiesto il rigetto definitivo alla

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5;

che

nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni

scritte del 5 ottobre 2023;

che statuendo con decisione del 12 dicembre 2023, il Pretore ha accolto

l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla

convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.– e un’indennità

Fatti

di fr. 150.– a favore dell’istante;

che

contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo del 27 dicembre 2023, chiedendo di “tenere

in sospeso” le richieste di pagamento delle imposte;

che

la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è

una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la

decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2

CPC);

che

presentato il 28 dicembre 2023, il reclamo è tempestivo (art. 145 cpv. 4, 251

lett. a e 321 cpv. 2 CPC; 56 n. 2 e 63 LEF);

che

la Camera decide in linea di

principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327

cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle

censure motivate (art. 321

cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i

rimandi);

che secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);

che

il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera

Considerandi

verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali

ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 93 consid. 8.2 con

rinvii);

che

doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono

sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in

prima sede;

che

spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza

impugnata, indicando in modo preciso i passaggi da lui contestati e i documenti

del fascicolo su cui si basa la sua critica (DTF 141 III 569 consid. 2.3.3) e

spiegando in che modo le sue argomentazioni possono influenzare la soluzione

adottata dal primo giudice (sentenza del Tribunale federale 5A_734/2023 del 18

dicembre 2023 consid. 3.3);

che

solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché

giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma

verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica;

che nella decisione impugnata, il Pretore

ha accolto l’istanza, ritenendo indubbio che la decisione di tassazione

concernente l’im­posta cantonale 2020, il relativo conguaglio per l’imposta

comunale 2020 e la diffida acclusi all’istanza costituiscono validi titoli di

rigetto definitivo dell’opposizione per il capitale, gli interessi e la tassa di

diffida (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF) e che – seppur fosse spiacevole dal punto di

vista umano – non è possibile tenere conto della precaria situazione

finanziaria dell’escussa per respingere o sospendere l’istanza di rigetto, fermo

restando che se ne potrà tenere conto in sede di pignoramento (art. 93 LEF);

che

nel reclamo RE 1 si duole nuovamente che da anni le viene negato il diritto di

consultare il suo dossier presso gli uffici d’esazione, d’esecuzione, di

tassazione, “ecc.”;

che la reclamante ribadisce di essere invalida da

dieci anni, ma di aver ricevuto solo in parte le rendite dovutele, ciò che non

le ha permesso di pagare i premi della cassa malati e causato il blocco della

copertura delle spese mediche e farmaceutiche, peggiorando le sue difficoltà

finanziarie, anche perché ha dovuto trovare il modo di pagare le

medicine indispensabili alle sue patologie croniche;

che

Dispositivo

per questi motivi ella chiede di sospendere le “richieste di pagamento”

delle imposte fino a quando le

“diverse istituzioni” (sociali) non

provvederanno a emanare le decisioni, a mandarle gli incarti richiesti e a

pagarle ciò che le spetta di diritto;

che così facendo, tuttavia, la reclamante non si

confronta con la motivazione della decisione impugnata, ma ripete quanto già

espo-sto in prima sede senza spendere una parola sulla motivazione del

giudice di prime cure;

che

insufficientemente motivato, il reclamo si avvera quindi irricevibile;

che ad

ogni modo l’allegazione (parzialmente nuova, v. pag. 2 del­le osservazioni)

secondo cui le sarebbe stato negato il diritto di consultare i suoi incarti non

è sostanziata con documenti e non è comunque pertinente nella presente

procedura, poiché le spetta­va sollecitare

una risposta dalle autorità competenti e semmai im­pugnare una decisione

negativa o inoltrare un ricorso per denegata o ritardata giustizia (ad es. art.

17 cpv. 3 LEF per quanto riguarda l’ufficio d’esecuzione);

che

per il resto il Pretore ha correttamente rilevato che censure riguardanti

le difficoltà economiche (e di salute) dell’escussa non costituiscono un motivo

che secondo la legge – e segnatamente l’art. 81 LEF – l’autorità giudiziaria

può prendere in considerazione per respingere o sospendere l’istanza di rigetto

dell’opposizione e che se ne

potrà tenere conto in sede di

pignoramento, misura che potrà vertere unicamente su eventuali redditi suoi non

assolutamente impignorabili limitatamente alla parte che eccede il suo minimo

esistenziale (art. 93 LEF), secondo la giurisprudenza consolidata di questa

Camera (tra tante: sentenze 14.2023.77

del 12 di­cembre 2023 e 14.2023.3 del 19 maggio 2023);

che

la tassa del presente

giudizio seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che

nel caso specifico la riscossione di oneri si tradurrebbe però con ogni

probabilità in un mero costo aggiuntivo per l’ente pubblico, siccome sussistono

a carico della reclamante esecuzioni per quasi fr. 80'000.– e sei attestati

di carenza beni per quasi fr. 15'000.–, sicché risulta opportuno

prescindere eccezionalmen­te dal loro prelievo;

che

non si pone invece problema di spese ripetibili, la controparte, cui il reclamo

non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa

sede;

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 7'416.35,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non

si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).