14.2024.1
Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo irricevibile poiché insufficientemente motivato
27 maggio 2024Italiano7 min
di fr. 150.– a favore dell’istante;
Source ti.ch
Incarto n.
14.2024.1
Lugano
27 maggio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2023.4361 (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 19 settembre
2023 dal
Comune di __________, __________
(rappresentato dal proprio Municipio, __________)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 27 dicembre 2023 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 12 dicembre 2023 dal Pretore;
ritenuto in fatto e
considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 14 agosto 2023
dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, il Comune di __________ ha
escusso RE 1 per l’incasso di fr. 7'208.10 oltre agli interessi del 2.5%
dal 4 agosto 2023 (indicando quale causa del
credito l’“Impost[a] comunale per l’anno 2020”), fr. 81.65 (per “Interessi su R.A”), fr. 50.–
(per “Spese diffida”) e fr. 76.60 (per “Interessi
calcolati fino al 3.08.2023”);
che
avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 19
settembre 2023 il Comune di __________ ne ha chiesto il rigetto definitivo alla
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5;
che
nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni
scritte del 5 ottobre 2023;
che statuendo con decisione del 12 dicembre 2023, il Pretore ha accolto
l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla
convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.– e un’indennità
Fatti
di fr. 150.– a favore dell’istante;
che
contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 27 dicembre 2023, chiedendo di “tenere
in sospeso” le richieste di pagamento delle imposte;
che
la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è
una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la
decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2
CPC);
che
presentato il 28 dicembre 2023, il reclamo è tempestivo (art. 145 cpv. 4, 251
lett. a e 321 cpv. 2 CPC; 56 n. 2 e 63 LEF);
che
la Camera decide in linea di
principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle
censure motivate (art. 321
cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i
rimandi);
che secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);
che
il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera
Considerandi
verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali
ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 93 consid. 8.2 con
rinvii);
che
doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono
sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in
prima sede;
che
spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza
impugnata, indicando in modo preciso i passaggi da lui contestati e i documenti
del fascicolo su cui si basa la sua critica (DTF 141 III 569 consid. 2.3.3) e
spiegando in che modo le sue argomentazioni possono influenzare la soluzione
adottata dal primo giudice (sentenza del Tribunale federale 5A_734/2023 del 18
dicembre 2023 consid. 3.3);
che
solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché
giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma
verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica;
che nella decisione impugnata, il Pretore
ha accolto l’istanza, ritenendo indubbio che la decisione di tassazione
concernente l’imposta cantonale 2020, il relativo conguaglio per l’imposta
comunale 2020 e la diffida acclusi all’istanza costituiscono validi titoli di
rigetto definitivo dell’opposizione per il capitale, gli interessi e la tassa di
diffida (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF) e che – seppur fosse spiacevole dal punto di
vista umano – non è possibile tenere conto della precaria situazione
finanziaria dell’escussa per respingere o sospendere l’istanza di rigetto, fermo
restando che se ne potrà tenere conto in sede di pignoramento (art. 93 LEF);
che
nel reclamo RE 1 si duole nuovamente che da anni le viene negato il diritto di
consultare il suo dossier presso gli uffici d’esazione, d’esecuzione, di
tassazione, “ecc.”;
che la reclamante ribadisce di essere invalida da
dieci anni, ma di aver ricevuto solo in parte le rendite dovutele, ciò che non
le ha permesso di pagare i premi della cassa malati e causato il blocco della
copertura delle spese mediche e farmaceutiche, peggiorando le sue difficoltà
finanziarie, anche perché ha dovuto trovare il modo di pagare le
medicine indispensabili alle sue patologie croniche;
che
Dispositivo
per questi motivi ella chiede di sospendere le “richieste di pagamento”
delle imposte fino a quando le
“diverse istituzioni” (sociali) non
provvederanno a emanare le decisioni, a mandarle gli incarti richiesti e a
pagarle ciò che le spetta di diritto;
che così facendo, tuttavia, la reclamante non si
confronta con la motivazione della decisione impugnata, ma ripete quanto già
espo-sto in prima sede senza spendere una parola sulla motivazione del
giudice di prime cure;
che
insufficientemente motivato, il reclamo si avvera quindi irricevibile;
che ad
ogni modo l’allegazione (parzialmente nuova, v. pag. 2 delle osservazioni)
secondo cui le sarebbe stato negato il diritto di consultare i suoi incarti non
è sostanziata con documenti e non è comunque pertinente nella presente
procedura, poiché le spettava sollecitare
una risposta dalle autorità competenti e semmai impugnare una decisione
negativa o inoltrare un ricorso per denegata o ritardata giustizia (ad es. art.
17 cpv. 3 LEF per quanto riguarda l’ufficio d’esecuzione);
che
per il resto il Pretore ha correttamente rilevato che censure riguardanti
le difficoltà economiche (e di salute) dell’escussa non costituiscono un motivo
che secondo la legge – e segnatamente l’art. 81 LEF – l’autorità giudiziaria
può prendere in considerazione per respingere o sospendere l’istanza di rigetto
dell’opposizione e che se ne
potrà tenere conto in sede di
pignoramento, misura che potrà vertere unicamente su eventuali redditi suoi non
assolutamente impignorabili limitatamente alla parte che eccede il suo minimo
esistenziale (art. 93 LEF), secondo la giurisprudenza consolidata di questa
Camera (tra tante: sentenze 14.2023.77
del 12 dicembre 2023 e 14.2023.3 del 19 maggio 2023);
che
la tassa del presente
giudizio seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che
nel caso specifico la riscossione di oneri si tradurrebbe però con ogni
probabilità in un mero costo aggiuntivo per l’ente pubblico, siccome sussistono
a carico della reclamante esecuzioni per quasi fr. 80'000.– e sei attestati
di carenza beni per quasi fr. 15'000.–, sicché risulta opportuno
prescindere eccezionalmente dal loro prelievo;
che
non si pone invece problema di spese ripetibili, la controparte, cui il reclamo
non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa
sede;
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 7'416.35,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non
si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).