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Decisione

14.2024.100

Fallimento. Estinzione del credito dell’istante prima della pronuncia

4 settembre 2024Italiano5 min

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 19 agosto 2024 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’an­­nullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in

Source ti.ch

Incarto n.

14.2024.100

Lugano

4 settembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2024.2473 (fallimento) della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5, promossa con istanza 6 maggio 2024 dalla

CO 1

contro

RE 1

(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 19 agosto 2024 presentato dalla RE 1 contro

la decisione emessa il 7 agosto 2024 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione

n. __________ della sede di Lugano del­l’Ufficio d’esecuzione, il 6 maggio

2024 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di

decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 3'642.55

oltre a interessi e spese.

B. All’udienza di discussione del 7 agosto 2024

nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione dello stesso 7 agosto 2024 il Pretore ha dichiarato il fallimento

della RE 1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa

fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–

per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 19 agosto 2024 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’an­­nullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in

esecuzione. Il 21 agosto 2024 il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo. Il

reclamo non è sta­to intimato alla controparte per osservazioni, avendo

la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo

credito.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto

che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 l’8 agosto 2024, il termine d’impugnazione

è scaduto domenica 18 agosto, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 19

agosto (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato quello

stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.

2.

Secondo

l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimen­to può essere

deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla

notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono

verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte

Noven”). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore

dimostra con documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito

posto in esecuzione per pagamento (art. 172 n. 3 LEF).

Nel

caso in esame la reclamante ha prodotto uno “stato di ripartizione” della somma

da essa versata all’Ufficio d’esecuzione (doc. 3), con cui esso attesta, il 6

agosto 2024, ovvero prima della pronuncia del fallimento (l’8 agosto 2024), l’integrale

pagamento del­-l’esecuzione promossa dall’istante. Di conseguenza il

presupposto di cui all’art. 172 n. 3 LEF risultando adempiuto già al momento in

cui è stato decretato, il fallimento va annullato senza necessità di verificare

la solvibilità della reclamante nel senso dell’art. 174 cpv. 2 LEF.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della

reclamante, che ha informato il Pretore del pagamento solo dopo la pronuncia.

Ad ogni modo, il versamento è avvenuto dopo la scadenza del termine di

pagamento di venti giorni indicato nella comminatoria di fallimento

notificatale il 3 ottobre 2023, ciò che ha reso necessario l’avvio della

procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte

non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni

al reclamo. La

tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo

versato in questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di

fallimento pronunciata il 7 agosto 2024 dalla Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 5, nei confronti della RE 1 è

annullata.

2. La tassa di giustizia di

prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio

dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della RE 1. La parte eccedente dell’anticipo

corrisposto dalla reclamante in questa sede, pari a fr. 80.–, è versata

alla CO 1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante

dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

– ;

– ;

– Ufficio

d’esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).