14.2024.100
Fallimento. Estinzione del credito dell’istante prima della pronuncia
4 settembre 2024Italiano5 min
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 19 agosto 2024 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in
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Incarto n.
14.2024.100
Lugano
4 settembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2024.2473 (fallimento) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5, promossa con istanza 6 maggio 2024 dalla
CO 1
contro
RE 1
(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 19 agosto 2024 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 7 agosto 2024 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ della sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, il 6 maggio
2024 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di
decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 3'642.55
oltre a interessi e spese.
B. All’udienza di discussione del 7 agosto 2024
nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione dello stesso 7 agosto 2024 il Pretore ha dichiarato il fallimento
della RE 1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–
per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 19 agosto 2024 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in
esecuzione. Il 21 agosto 2024 il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo. Il
reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo
la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo
credito.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto
che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 l’8 agosto 2024, il termine d’impugnazione
è scaduto domenica 18 agosto, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 19
agosto (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato quello
stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
2.
Secondo
l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere
deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla
notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono
verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte
Noven”). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore
dimostra con documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito
posto in esecuzione per pagamento (art. 172 n. 3 LEF).
Nel
caso in esame la reclamante ha prodotto uno “stato di ripartizione” della somma
da essa versata all’Ufficio d’esecuzione (doc. 3), con cui esso attesta, il 6
agosto 2024, ovvero prima della pronuncia del fallimento (l’8 agosto 2024), l’integrale
pagamento del-l’esecuzione promossa dall’istante. Di conseguenza il
presupposto di cui all’art. 172 n. 3 LEF risultando adempiuto già al momento in
cui è stato decretato, il fallimento va annullato senza necessità di verificare
la solvibilità della reclamante nel senso dell’art. 174 cpv. 2 LEF.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della
reclamante, che ha informato il Pretore del pagamento solo dopo la pronuncia.
Ad ogni modo, il versamento è avvenuto dopo la scadenza del termine di
pagamento di venti giorni indicato nella comminatoria di fallimento
notificatale il 3 ottobre 2023, ciò che ha reso necessario l’avvio della
procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte
non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni
al reclamo. La
tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo
versato in questa sede.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di
fallimento pronunciata il 7 agosto 2024 dalla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5, nei confronti della RE 1 è
annullata.
2. La tassa di giustizia di
prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio
dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della RE 1. La parte eccedente dell’anticipo
corrisposto dalla reclamante in questa sede, pari a fr. 80.–, è versata
alla CO 1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante
dispositivo n. I.2.
III. Notificazione a:
– ;
– ;
– Ufficio
d’esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).