14.2024.101
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto d’appalto. Mancata presentazione di osservazioni all’istanza. Eccezione d’inadempimento
22 novembre 2024Italiano6 min
con scritto del 3 luglio 2024, il Pretore aggiunto supplente ha assegnato alla convenuta un termine di dieci giorni “per presentare eventuali osservazioni scritte”;
Source ti.ch
Incarto n.
14.2024.101
Lugano
22 novembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.__________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 26 giugno
2024 dalla
CO 1, __________
contro
RE 1, __________
giudicando sul reclamo del 21 agosto 2024 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa l’8 agosto 2024 dal Pretore aggiunto supplente;
ritenuto in fatto e
considerando in diritto:
che
nel 2022 RE 1 si è accordata con la CO 1 per l’installazione di una cucina
nella sua abitazione contro il pagamento di una mercede;
che
con precetto esecutivo n. __________ emesso l’11 aprile 2024 dalla sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione,
la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 6'610.– oltre agli
interessi del 5% dal 30 ottobre 2022 (indicando quale causa del credito la “Fattura 502946 del 30.09.2022 (fornitura di elettrodomestici)”), fr. 3'600.–
oltre agli interessi del 5% dal 7 marzo 2023
(per la “Fattura 503132 (saldo fattura arredo cucina)”), fr. 1'500.– oltre
agli interessi del 5% dal 4 agosto 2023 (per le “Ore a regia x lavoro amministrativo (IVA esclusa)”) e fr. 1'766.– oltre agli interessi del 5% dal 4 agosto 2023 (per
le “Ore a regia x ore perse da
parte degli operai (IVA esclusa)”);
che
avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del
Fatti
26 giugno 2024 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della
Giurisdizione di Mendrisio-Nord;
che
con scritto del 3 luglio 2024, il Pretore aggiunto supplente ha assegnato alla convenuta un termine di dieci giorni “per presentare eventuali osservazioni scritte”;
che
la convenuta ha ricevuto lo scritto, ma è rimasta silente;
che
statuendo con decisione dell’8 agosto 2024, il Pretore
aggiunto supplente ha parzialmente accolto l’istanza e, limitatamente alle
prime due pretese indicate nel precetto esecutivo oltre agl’interessi dall’11
aprile 2024, ha rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla
convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 300.– senz’assegnare
ripetibili;
che
contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 21 agosto 2024 per ottenerne, implicitamente, l’annullamento e la reiezione dell’istanza;
che
la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che
la Camera decide in linea di
principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle
censure motivate (art. 321
cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i
rimandi);
che secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata
del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando
che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC);
che nella decisione impugnata, il Pretore aggiunto
supplente ha statuito che le due conferme d’ordine allegate all’istanza
Considerandi
costituiscono un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per le
prime due poste indicate nel precetto esecutivo, ancorché i relativi interessi
possano decorrere unicamente dalla data di emissione del precetto, e che agli
atti non figura invece alcun titolo per le ulteriori due poste, onde il
parziale accoglimento dell’istanza e il conseguente rigetto dell’opposizione
per fr. 6'610.– e fr. 3'600.–, per entrambe le pretese, oltre agl’interessi
del 5% dall’11 aprile 2024;
che
nel reclamo RE 1 dapprima sostiene di non aver presentato osservazioni all’istanza,
“dato che non mi è stato chiesto, o se è stato fatto, non era chiaro come e a
chi presentare le osservazioni”, e denuncia un
cattivo adempimento del contratto da parte della CO 1;
che l’allegazione è temeraria, giacché dalla
stampata di tracciamento dello scritto del 3 luglio 2024, presente agli
atti, risulta ch’ella lo ha ritirato il 6 luglio allo sportello postale
dietro la sua firma;
che
è altrettanto temerario affermare sia che non era chiaro come esprimersi,
poiché il concetto di “presentare
[…] osservazioni scritte”
è d’immediata evidenza per chiunque, sia che non era
chiaro a chi farlo, giacché sullo scritto del 3 luglio 2024 figurano tanto l’indirizzo della Pretura, quanto il nome del magistrato;
che
sul punto il reclamo è pertanto infondato;
che
tutte le circostanze di fatto esposte per la prima volta (solo) nel reclamo
sono nuove e, di conseguenza, inammissibili (art. 326 cpv. 1 CPC), motivo per
cui non vanno prese in considerazione;
che ad ogni modo non dev’essere esaminata l’eccezione
sollevata dalla reclamante, secondo cui la CO 1 non avrebbe adempiuto
correttamente il contratto, siccome l’eccezione d’incorretto adempimento
secondo l’art. 82 CO dev’essere sollevata immediatamente, ossia nella prima
comparsa in prima sede (sentenza della CEF 14.2023.36 del 16 ottobre 2023
consid. 6.1), ciò che la reclamante non ha fatto;
che la tassa del
presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF
(RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che
non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo
non è stato notificato per osservazioni, non essendo in-corsa in spese in
questa sede;
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 10'210.–
(fr. 6'610.– + fr. 3'600.–, interessi esclusi [art. 51 cpv. 3 LTF]),
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Nella misura della sua ricevibilità, il
reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– RE 1, __________,
__________;
– CO 1, __________,
__________.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).