Lexipedia

Decisione

14.2024.101

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto d’appalto. Mancata presentazione di osservazioni all’istanza. Eccezione d’inadempimento

22 novembre 2024Italiano6 min

con scritto del 3 luglio 2024, il Pretore aggiunto supplente ha assegnato alla convenuta un termine di dieci giorni “per presentare eventuali osservazioni scritte”;

Source ti.ch

Incarto n.

14.2024.101

Lugano

22 novembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.__________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 26 giugno

2024 dalla

CO 1, __________

contro

RE 1, __________

giudicando sul reclamo del 21 agosto 2024 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa l’8 agosto 2024 dal Pretore aggiunto supplente;

ritenuto in fatto e

considerando in diritto:

che

nel 2022 RE 1 si è accordata con la CO 1 per l’installazione di una cucina

nella sua abitazione contro il pagamento di una mercede;

che

con precetto esecutivo n. __________ emesso l’11 aprile 2024 dalla sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione,

la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 6'610.– oltre agli

interessi del 5% dal 30 ottobre 2022 (indicando quale causa del credito la “Fattura 502946 del 30.09.2022 (fornitura di elet­trodomestici)”), fr. 3'600.–

oltre agli interessi del 5% dal 7 marzo 2023

(per la “Fattura 503132 (saldo fattura arredo cucina)”), fr. 1'500.– oltre

agli interessi del 5% dal 4 agosto 2023 (per le “Ore a regia x lavoro amministrativo (IVA esclusa)”) e fr. 1'766.– oltre agli interessi del 5% dal 4 agosto 2023 (per

le “Ore a regia x ore perse da

parte degli operai (IVA esclusa)”);

che

avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del

Fatti

26 giugno 2024 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della

Giurisdizione di Mendrisio-Nord;

che

con scritto del 3 luglio 2024, il Pretore aggiunto supplente ha assegnato alla convenuta un termine di dieci giorni “per presentare eventuali osservazioni scritte”;

che

la convenuta ha ricevuto lo scritto, ma è rimasta silente;

che

statuendo con decisione dell’8 agosto 2024, il Pretore

aggiun­to supplente ha parzialmente accolto l’istanza e, limitatamente alle

prime due pretese indicate nel precetto esecutivo oltre agl’interes­­si dall’11

aprile 2024, ha rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla

convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 300.– senz’assegnare

ripetibili;

che

contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo del 21 agosto 2024 per ottener­ne, implicitamente, l’annullamento e la reiezione dell’istanza;

che

la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che

la Camera decide in linea di

principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327

cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle

censure motivate (art. 321

cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i

rimandi);

che secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata

del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando

che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC);

che nella decisione impugnata, il Pretore aggiunto

supplente ha statuito che le due conferme d’ordine allegate all’istanza

Considerandi

costituiscono un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per le

prime due poste indicate nel precetto esecutivo, ancorché i relativi interessi

possano decorrere unicamente dalla data di emissione del precetto, e che agli

atti non figura invece alcun titolo per le ul­teriori due poste, onde il

parziale accoglimento dell’istanza e il conseguente rigetto dell’opposizione

per fr. 6'610.– e fr. 3'600.–, per entrambe le pretese, oltre agl’interessi

del 5% dall’11 aprile 2024;

che

nel reclamo RE 1 dapprima sostiene di non aver presentato osservazioni all’istanza,

“dato che non mi è stato chiesto, o se è stato fatto, non era chiaro come e a

chi presentare le os­servazioni”, e denuncia un

cattivo adempimento del contratto da parte della CO 1;

che l’allegazione è temeraria, giacché dalla

stampata di tracciamento dello scritto del 3 luglio 2024, presente agli

atti, risulta ch’el­­la lo ha ritirato il 6 luglio allo sportello postale

dietro la sua firma;

che

è altrettanto temerario affermare sia che non era chiaro come esprimersi,

poiché il concetto di “presentare

[…] osservazioni scrit­te”

è d’immediata evidenza per chiunque, sia che non era

chiaro a chi farlo, giacché sullo scritto del 3 luglio 2024 figurano tanto l’indirizzo della Pretura, quanto il nome del magistrato;

che

sul punto il reclamo è pertanto infondato;

che

tutte le circostanze di fatto esposte per la prima volta (solo) nel reclamo

sono nuove e, di conseguenza, inammissibili (art. 326 cpv. 1 CPC), motivo per

cui non vanno prese in considerazione;

che ad ogni modo non dev’essere esaminata l’eccezione

sollevata dalla reclamante, secondo cui la CO 1 non avreb­be adempiuto

correttamente il contratto, siccome l’eccezione d’in­corretto adempimento

secondo l’art. 82 CO dev’essere sollevata immediatamente, ossia nella prima

comparsa in prima sede (sentenza della CEF 14.2023.36 del 16 ottobre 2023

consid. 6.1), ciò che la reclamante non ha fatto;

che la tassa del

presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF

(RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che

non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo

non è stato notificato per osservazioni, non essendo in-corsa in spese in

questa sede;

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 10'210.–

(fr. 6'610.– + fr. 3'600.–, interessi esclusi [art. 51 cpv. 3 LTF]),

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Nella misura della sua ricevibilità, il

reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– RE 1, __________,

__________;

– CO 1, __________,

__________.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).