14.2024.102
Rigetto definitivo dell’opposizione. Pagamento della somma posta in esecuzione dopo l’inoltro dell’istanza. Ripartizione delle spese processuali
22 novembre 2024Italiano5 min
S. Franscini 6, Bellinzona;
Source ti.ch
Incarto n.
14.2024.102
Lugano
22 novembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.__________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo della Maggia promossa con istanza 8 luglio 2024
dallo
Stato del Canton Ticino, Bellinzona
(rappresentato dall’Ufficio esazione e
condoni, Bellinzona)
contro
CO 1, __________
(rappresentato dalla curatrice
RA 2, __________)
giudicando sul reclamo del 27 agosto 2024 presentato dallo Stato del
Canton Ticino contro la decisione emessa il 22 agosto 2024 dalla Giudice di
pace;
ritenuto in fatto e
considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso l’11 giugno 2024
dalla sede di Cevio dell’Ufficio d’esecuzione (UE), lo Stato del Canton Ticino
ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 759.40, indicando quale causa del
credito la “Ripresa dell’ACB
numero __________ per un importo di 759.40 del 12.06.2019 Decreto 17/07/2018 n.
32551 dip. delle finanze e dell’economia uff. di tassazione, Multa”;
che
avendo CO 1 interposto opposizione al pre-cetto esecutivo, con istanza dell’8
luglio 2024 lo Stato del Canton Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla
Giudicatura di pace del Circolo della Maggia;
che
con le osservazioni all’istanza il convenuto ha prodotto la prova di aver pagato all’UE il 19 luglio 2024 il
credito posto in esecuzione, comprese le spese;
che statuendo con decisione del 22 agosto 2024, la Giudice di pace ha stralciato la causa dal ruolo, ponendo a carico dell’istante le
spese processuali di fr. 40.–;
che
contro la sentenza appena citata lo Stato del Canton Ticino è insorto a questa Camera con un reclamo del 27 agosto 2024 per ottenerne la riforma nel senso
dell’addebito delle spese processuali al convenuto, facendo valere che CO 1 ha pagato il dovuto durante il procedimento giudiziario,
ovvero ha fatto acquiescenza (art. 241 CPC), sicché risulta soccombente e, di
conseguenza, deve pagare (anche) le spese processuali (art. 106 CPC);
che
in realtà il pagamento della somma posta in esecuzione non è assimilabile a un’acquiescenza
all’istanza di rigetto dell’opposizione (sentenza della CEF 14.2022.80 del 21
novembre 2022, consid. 4 e il rinvio), ma rende l’istanza priva di oggetto e ne
impone dunque lo stralcio (art. 242 CPC) se il pagamento interviene durante la
procedura di rigetto (sentenza della CEF 14.2022.77 del 20 ottobre 2022,
consid. 5);
che di principio le spese processuali sono da ripartire secondo equità
nel caso in cui la causa diventa senza oggetto (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC), le
spese giudiziarie inutili essendo a carico di chi le ha causate (art. 108 CPC);
che
la ripartizione dipende perciò dalle circostanze del caso specifico,
considerando equitativamente quale parte abbia provocato l’avvio della causa,
quale sarebbe stato presumibilmente l’esito della lite e quale parte sia all’origine
dei motivi che hanno reso il procedimento senza oggetto (FF 2006 pag. 6669 a
metà; sentenze del Tribunale federale 4A_272/2014 del 9 dicembre 2014, consid.
3.1, e della CEF 14.2024.51 dell’11 settembre 2024, pag. 4 e il rinvio);
che
nel caso concreto le spese giudiziarie erano da porre a
carico dell’escusso, siccome il suo tardivo
pagamento, successivo alla litispendenza, ha causato spese inutili e sia
l’avvio della causa sia il suo (parziale) stralcio gli sono dunque imputabili (già citata 14.2022.77, consid. 5);
che
la necessità del reclamo essendo
dovuta a un errore manifesto della Giudice di pace (“Justizpanne”) non addebitabile in nessun
modo alle parti, per equità (art. 107 cpv. 2 CPC) si prescinde dal riscuotere
spese processuali in questa sede (tra tante: sentenza della CEF 14.2023.145
dell’11 aprile 2024, consid. 2);
che non si pone problema di
ripetibili, CO 1 non avendo presentato osservazioni al reclamo e, dunque, non essendosi
opposto alla riforma chiesta dal reclamante;
che
circa i rimedi esperibili sul
piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, pari a fr. 40.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è accolto e di conseguenza il
dispositivo n. 2 della decisione impugnata è così riformato:
2. Le spese processuali di complessivi fr. 40.–
sono poste a carico della convenuta.
2. Non si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
– Ufficio
esazione e condoni, Palazzo amministrativo 1,
Viale
Fatti
S. Franscini 6, Bellinzona;
– RA 2, __________,
__________.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo della Maggia.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
Considerandi
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).