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Decisione

14.2024.102

Rigetto definitivo dell’opposizione. Pagamento della somma posta in esecuzione dopo l’inoltro dell’istanza. Ripartizione delle spese processuali

22 novembre 2024Italiano5 min

S. Franscini 6, Bellinzona;

Source ti.ch

Incarto n.

14.2024.102

Lugano

22 novembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.__________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo della Maggia promossa con istanza 8 luglio 2024

dallo

Stato del Canton Ticino, Bellinzona

(rappresentato dall’Ufficio esazione e

condoni, Bellinzona)

contro

CO 1, __________

(rappresentato dalla curatrice

RA 2, __________)

giudicando sul reclamo del 27 agosto 2024 presentato dallo Stato del

Canton Ticino contro la decisione emessa il 22 agosto 2024 dalla Giudice di

pace;

ritenuto in fatto e

considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso l’11 giugno 2024

dalla sede di Cevio dell’Ufficio d’esecuzione (UE), lo Stato del Canton Ticino

ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 759.40, indicando quale causa del

credito la “Ripresa dell’ACB

numero __________ per un importo di 759.40 del 12.06.2019 Decreto 17/07/2018 n.

32551 dip. delle finanze e dell’economia uff. di tassazione, Multa”;

che

avendo CO 1 interposto opposizione al pre-cetto esecutivo, con istanza dell’8

luglio 2024 lo Stato del Canton Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla

Giudicatura di pace del Circolo della Maggia;

che

con le osservazioni all’istanza il convenuto ha prodotto la pro­va di aver pagato all’UE il 19 luglio 2024 il

credito posto in esecuzione, comprese le spese;

che statuendo con decisione del 22 agosto 2024, la Giudice di pa­ce ha stralciato la causa dal ruolo, ponendo a carico dell’istante le

spese processuali di fr. 40.–;

che

contro la sentenza appena citata lo Stato del Canton Ticino è insorto a questa Camera con un reclamo del 27 agosto 2024 per ottenerne la riforma nel senso

dell’addebito delle spese processuali al convenuto, facendo valere che CO 1 ha paga­to il dovuto durante il procedimento giudiziario,

ovvero ha fatto acquiescenza (art. 241 CPC), sicché risulta soccombente e, di

conseguenza, deve pagare (anche) le spese processuali (art. 106 CPC);

che

in realtà il pagamento della somma posta in esecuzione non è assimilabile a un’acquiescenza

all’istanza di rigetto dell’opposi­zione (sentenza della CEF 14.2022.80 del 21

novembre 2022, consid. 4 e il rinvio), ma rende l’istanza priva di oggetto e ne

impone dunque lo stralcio (art. 242 CPC) se il pagamento interviene durante la

procedura di rigetto (sentenza della CEF 14.2022.77 del 20 ottobre 2022,

consid. 5);

che di principio le spese processuali sono da ripartire secondo equità

nel caso in cui la causa diventa senza oggetto (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC), le

spese giudiziarie inutili essendo a carico di chi le ha causate (art. 108 CPC);

che

la ripartizione dipende perciò dalle circostanze del caso specifico,

considerando equitativamente quale parte abbia provocato l’avvio della causa,

quale sarebbe stato presumibilmente l’esito della lite e quale parte sia all’origine

dei motivi che hanno reso il procedimento senza oggetto (FF 2006 pag. 6669 a

metà; senten­ze del Tribunale federale 4A_272/2014 del 9 dicembre 2014, consid.

3.1, e della CEF 14.2024.51 dell’11 settembre 2024, pag. 4 e il rinvio);

che

nel caso concreto le spese giudiziarie erano da porre a

carico dell’escusso, siccome il suo tardivo

pagamento, successivo alla litispendenza, ha causato spese inutili e sia

l’avvio della causa sia il suo (parziale) stralcio gli sono dunque imputabili (già citata 14.2022.77, consid. 5);

che

la necessità del reclamo essendo

dovuta a un errore manifesto della Giudice di pace (“Justizpanne”) non addebitabile in nessun

modo alle parti, per equità (art. 107 cpv. 2 CPC) si prescinde dal riscuotere

spese processuali in questa sede (tra tante: sentenza della CEF 14.2023.145

dell’11 aprile 2024, consid. 2);

che non si pone problema di

ripetibili, CO 1 non avendo presentato osservazioni al reclamo e, dunque, non essendosi

opposto alla riforma chiesta dal reclamante;

che

circa i rimedi esperibili sul

piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, pari a fr. 40.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è accolto e di conseguenza il

dispositivo n. 2 della decisione impugnata è così riformato:

2. Le spese processuali di complessivi fr. 40.–

sono poste a carico del­la convenuta.

2. Non si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

– Ufficio

esazione e condoni, Palazzo amministrativo 1,

Viale

Fatti

S. Franscini 6, Bellinzona;

– RA 2, __________,

__________.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo della Maggia.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

Considerandi

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).