14.2024.103
Fallimento senza preventiva esecuzione. Pagamento di tutte le esecuzioni in corso, ma non di un contributo non ancora posto in esecuzione. Solvibilità
25 settembre 2024Italiano10 min
pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 53'496.05
Source ti.ch
Incarto n.
14.2024.103
Lugano
25 settembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2023.1068 (fallimento senza preventiva esecuzione) della
Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 28 agosto 2023 dalla
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona
contro
RE 1
(patrocinata dagli avv. __________
e PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 28 agosto 2024 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 20 agosto 2024 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con istanza del 28 agosto
2023, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha chiesto alla Pretura
del Distretto di Bellinzona di decretare il fallimento senza preventiva
esecuzione della RE 1, facendo valere che la convenuta ha sospeso i suoi
pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 53'496.05
oltre a spese e interessi.
B. All’udienza
di discussione del 2 ottobre 2023 le parti si sono accordate per il pagamento
degli arretrati in ragione di fr. 5'000.– mensili, la prima volta entro il
31 ottobre 2023, così come delle fatture correnti, posto che il mancato
pagamento anche di una sola fattura o l’inosservanza anche di una singola
scadenza avrebbe autorizzato l’istante a chiedere l’emissione della decisione
senza preventiva fissazione di un termine per la formulazione di osservazioni.
Il
30 luglio 2024 l’istante ha postulato l’emanazione della sentenza comunicando
che l’ultimo pagamento della convenuta era avvenuto il 30 aprile 2024 e che le
fatture correnti di febbraio ad aprile 2024 non erano state saldate.
C. Statuendo
con decisione 20 agosto 2024 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento della
RE 1 dal giorno successivo alle ore 09:00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di fr. 150.–.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 28 agosto 2024 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento. Il 4 settembre 2024 il presidente della Camera ha parzialmente
accolto la domanda di effetto sospensivo. Entro il termine assegnatole per
presentare osservazioni al reclamo, la controparte è rimasta silente. Il 19
settembre 2024 la reclamante ha prodotto una conferma dell’istante in merito
al pagamento di tutti i crediti da essa ancora vantati.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 per il rinvio degli
art. 194 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti
(CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al
valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1, 194 LEF e 321 cpv. 2 CPC).
Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 21 agosto 2024, il
termine d’impugnazione è scaduto sabato 31 agosto, per cui la scadenza è stata
riportata a lunedì 2 settembre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31
LEF). Presentato già il 28 agosto 2024 (data del timbro postale), il reclamo è
dunque senz’altro tempestivo, come pure lo scritto del 2 settembre 2024 con cui
la reclamante ha prodotto i documenti richiesti dal presidente della Ca-mera in
vista dell’emanazione della decisione sulla domanda di effetto sospensivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze
manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid.
4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili conclusioni,
allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve
speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di fallimento
le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte
Nova” –, se
questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv.
1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti successivi – detti nova
autentici o in senso proprio, oppure “echte Nova” – il debitore deve inoltre rendere verosimile la propria solvibilità
(art. 174 cpv. 2 LEF). Queste regole valgono anche in materia di fallimento
senza preventiva esecuzione, l’art. 194 cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF (sentenza
della CEF 14.2019.202 del 28 novembre 2019, RtiD 2020 II 956 n. 47c, consid. 2.1/a/ab, con riferimento alla controversia riguardante i veri
nova).
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la
domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva. I motivi d’annullamento
valgono anche per i fallimenti senza preventiva esecuzione (art. 194 cpv. 1
LEF), ma nelle prime due ipotesi l’estinzione o il deposito dell’importo dovuto
deve riguardare tutti i crediti fatti valere nell’istanza e non solo quello/i
posto/i in esecuzione (sentenze della CEF 14.2020.123 del 22 settembre 2020, consid.
2.3, e 14.2018.47 del 25 aprile 2018, RtiD 2018 II 844 n. 51c,
consid. 3.3/a).
2.1
Nel
caso specifico, la RE 1 ha dimostrato di aver versato sul conto dell’Ufficio d’esecuzione,
prima della scadenza del termine di reclamo, fr. 78'688.70,
sufficienti a estinguere tutte le esecuzioni pendenti nei suoi confronti
(ricevuta del 27 agosto 2024, doc. F). Tuttavia,
secondo la giurisprudenza appena ricordata, in caso di fallimento senza
preventiva esecuzione il conve-nuto deve dimostrare, per ottenerne l’annullamento,
di avere pagato o depositato tutti i crediti fatti valere nell’istanza, e non
solo quelli posti in esecuzione. Ora, nella fattispecie il contributo di luglio
2023, di fr. 2'627.45, fatto valere dall’istante (doc. C accluso all’istanza)
non era ancora stato pagato al momento in cui il termine di ricorso è scaduto
(e-mail 2 settembre 2024 acclusa allo scritto della reclamante di stessa data).
Considerato che lo scopo del versamento dei fr. 78'688.70 era ovviamente
quello di ottenere l’annullamento del fallimento, si può ritenere che una parte
era destinata all’estinzione del contributo di luglio 2023, per cui il primo
presupposto stabilito dall’art. 174 cpv. 2 LEF (n. 1) per annullare il
fallimento risulta adempiuto.
2.2
Essendo
il versamento successivo alla dichiarazione del fallimento, occorre inoltre
verificare il requisito della (verosimile) solvibilità della reclamante –
condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione
impugnata (art. 174 cpv. 2 LEF).
2.2.1
Un
fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla
conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle
allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto
sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la
solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal
proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare
allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può
essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità
sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_ 328/2011
dell’11 agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori
alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal
numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove
istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato.
Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica
insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di
riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti
bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del
debitore sono insufficienti (Giroud/Theus
Simoni in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a
ed. 2021, n. 26d ad art. 174 LEF).
2.2.2
Nel
caso in esame, il presupposto della verosimile solvibilità della
reclamante è da ritenersi pure realizzato tenuto conto del versamento dei fr. 78'688.70
e delle liquidità di fr. 13'994.85 inventaria-te dall’Ufficio dei
fallimenti,
che bastano a coprire sia tutti i crediti posti in esecuzione nei suoi
confronti, sia il contributo di luglio 2023. Del resto, l’istante
ha confermato che nel frattempo la reclamante ha estinto tutti i suoi debiti
verso di lei (e-mail del 19 settembre 2024 acclusa allo scritto di stessa data
della reclamante). Ciò porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica
non sia minacciata a breve. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non
si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della
solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di
pagamento della reclamante appare più probabile che la sua incapacità di
pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può
essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile.
Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della
RE 1 va annullato.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della
reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura
giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si
assegnano ripetibili, non avendo la stessa presentato allegati in questa sede. La tassa di
giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo
versato in questa sede.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di
fallimento pronunciata il 20 agosto 2024 dalla Pretura del Distretto di
Bellinzona nei confronti della RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di
prima sede di fr. 150.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della
RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio dei
fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della
RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in
questa sede, pari a fr. 150.–, è versata alla Cassa cantonale di
compensazione AVS/AI/IPG quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado
di cui al soprastante dispositivo n. I.2.
III. Notificazione a:
– ;
– ;
– Ufficio
d’esecuzione, Bellinzona;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio del Registro fondiario del Distretto di
Bellinzona, Bellinzona.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).