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Decisione

14.2024.103

Fallimento senza preventiva esecuzione. Pagamento di tutte le esecuzioni in corso, ma non di un contributo non ancora posto in esecuzione. Solvibilità

25 settembre 2024Italiano10 min

pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 53'496.05

Source ti.ch

Incarto n.

14.2024.103

Lugano

25 settembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2023.1068 (fallimento senza preventiva esecuzione) della

Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 28 agosto 2023 dalla

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona

contro

RE 1

(patrocinata dagli avv. __________

e PA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 28 agosto 2024 presentato dalla RE 1 contro

la decisione emessa il 20 agosto 2024 dal Pretore aggiunto;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con istanza del 28 agosto

2023, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha chiesto alla Pretura

del Distretto di Bellinzona di decretare il fallimento senza preventiva

esecuzione della RE 1, facendo valere che la convenuta ha sospeso i suoi

pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 53'496.05

oltre a spese e interessi.

B. All’udienza

di discussione del 2 ottobre 2023 le parti si sono accordate per il pagamento

degli arretrati in ragione di fr. 5'000.– mensili, la prima volta entro il

31 ottobre 2023, così come delle fatture correnti, posto che il mancato

pagamento anche di una so­la fattura o l’inosservanza anche di una singola

scadenza avrebbe autorizzato l’istante a chiedere l’emissione della decisione

senza preventiva fissazione di un termine per la formulazione di osservazioni.

Il

30 luglio 2024 l’istante ha postulato l’emanazione della sentenza comunicando

che l’ultimo pagamento della convenuta era avvenuto il 30 aprile 2024 e che le

fatture correnti di febbraio ad aprile 2024 non erano state saldate.

C. Statuendo

con decisione 20 agosto 2024 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento della

RE 1 dal giorno successivo alle ore 09:00, ponendo a carico della massa

fallimentare la tassa di giustizia di fr. 150.–.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 28 agosto 2024 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimento. Il 4 settembre 2024 il presidente della Camera ha parzialmente

accolto la domanda di effetto sospensivo. Entro il termine assegnatole per

presentare osservazioni al reclamo, la contropar­te è rimasta silente. Il 19

settembre 2024 la reclamante ha prodot­to una conferma dell’istante in merito

al pagamento di tutti i crediti da essa ancora vantati.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 per il rinvio degli

art. 194 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti

(CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al

valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1, 194 LEF e 321 cpv. 2 CPC).

Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 21 agosto 2024, il

termine d’impugnazione è scaduto sabato 31 agosto, per cui la scadenza è stata

riportata a lunedì 2 settembre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31

LEF). Presentato già il 28 agosto 2024 (data del timbro postale), il reclamo è

dunque senz’altro tempestivo, come pure lo scritto del 2 settembre 2024 con cui

la reclamante ha prodotto i documenti richiesti dal presidente della Ca-mera in

vista dell’emanazione della decisione sulla domanda di effetto sospensivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze

manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid.

4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili conclusioni,

allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve

speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di fallimento

le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte

Nova” –, se

questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv.

1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti successivi – detti nova

autentici o in senso proprio, oppure “echte Nova” – il debitore deve inoltre rendere verosimile la propria solvibilità

(art. 174 cpv. 2 LEF). Queste regole valgono anche in materia di fallimento

senza preventiva esecuzione, l’art. 194 cpv. 1 LEF rinvian­do all’art. 174 LEF (sentenza

della CEF 14.2019.202 del 28 novembre 2019, RtiD 2020 II 956 n. 47c, consid. 2.1/a/ab, con riferimento alla controversia riguardante i veri

nova).

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la

domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva. I motivi d’annullamento

valgono anche per i fallimenti senza preventiva esecuzione (art. 194 cpv. 1

LEF), ma nelle prime due ipotesi l’estinzione o il deposito dell’importo dovuto

deve riguardare tutti i crediti fatti valere nell’istanza e non solo quello/i

posto/i in esecuzione (sentenze della CEF 14.2020.123 del 22 settembre 2020, consid.

2.3, e 14.2018.47 del 25 aprile 2018, RtiD 2018 II 844 n. 51c,

consid. 3.3/a).

2.1

Nel

caso specifico, la RE 1 ha dimostrato di aver versato sul conto dell’Ufficio d’esecuzione,

prima della scadenza del termine di reclamo, fr. 78'688.70,

sufficienti a estinguere tutte le esecuzioni pendenti nei suoi confronti

(ricevuta del 27 agosto 2024, doc. F). Tuttavia,

secondo la giurisprudenza appena ricordata, in caso di fallimento senza

preventiva esecuzione il conve-nuto deve dimostrare, per ottenerne l’annullamento,

di avere pagato o depositato tutti i crediti fatti valere nell’istanza, e non

solo quelli posti in esecuzione. Ora, nella fattispecie il contributo di luglio

2023, di fr. 2'627.45, fatto valere dall’istante (doc. C accluso all’istanza)

non era ancora stato pagato al momento in cui il termine di ricorso è scaduto

(e-mail 2 settembre 2024 acclusa allo scritto della reclamante di stessa data).

Considerato che lo scopo del versamento dei fr. 78'688.70 era ovviamente

quello di ottenere l’annullamento del fallimento, si può ritenere che una parte

era destinata all’estinzione del contributo di luglio 2023, per cui il pri­mo

presupposto stabilito dall’art. 174 cpv. 2 LEF (n. 1) per annullare il

fallimento risulta adempiuto.

2.2

Essendo

il versamento successivo alla dichiarazione del fallimen­to, occorre inoltre

verificare il requisito della (verosimile) solvibilità della reclamante –

condizione indispensabile per ottenere l’annul­­lamento della decisione

impugnata (art. 174 cpv. 2 LEF).

2.2.1

Un

fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla

conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle

allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto

sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la

solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal

proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare

allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può

essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità

sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_ 328/2011

dell’11 agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità

dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori

alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’in­solvibilità può emergere dal

numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove

istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugna­to.

Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica

insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di

riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti

bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del

debitore sono insufficienti (Giroud/Theus

Simoni in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a

ed. 2021, n. 26d ad art. 174 LEF).

2.2.2

Nel

caso in esame, il presupposto della verosimile solvibilità della

reclamante è da ritenersi pure realizzato tenuto conto del versamento dei fr. 78'688.70

e delle liquidità di fr. 13'994.85 inventaria­-te dall’Ufficio dei

fallimenti,

che bastano a coprire sia tutti i crediti posti in esecuzione nei suoi

confronti, sia il contributo di luglio 2023. Del resto, l’istante

ha confermato che nel frattempo la reclamante ha estinto tutti i suoi debiti

verso di lei (e-mail del 19 settembre 2024 acclusa allo scritto di stessa data

della reclamante). Ciò porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica

non sia minacciata a breve. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non

si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della

solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di

pagamento della reclamante appare più probabile che la sua incapacità di

pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può

essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile.

Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della

RE 1 va annullato.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della

reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura

giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si

assegnano ripetibili, non avendo la stessa presentato allegati in questa sede. La tassa di

giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo

versato in questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di

fallimento pronunciata il 20 agosto 2024 dalla Pretura del Distretto di

Bellinzona nei confronti della RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di

prima sede di fr. 150.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della

RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio dei

fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della

RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in

questa sede, pari a fr. 150.–, è versata alla Cassa cantonale di

compensazione AVS/AI/IPG quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado

di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

– ;

– ;

– Ufficio

d’esecuzione, Bellinzona;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio del Registro fondiario del Distretto di

Bellinzona, Bellinzona.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).