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Decisione

14.2024.104

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Violazione del diritto di essere sentito e mezzi di prova prodotti per la prima volta con il reclamo. Interessi di mora su pigioni e acconti per le spese accessorie. Divieto dell’anatocismo

6 dicembre 2024Italiano20 min

lettera dell’11 ottobre 2022, l’avv. PI 1 (allora) patrocinatore di CO 1 ha diffidato

Source ti.ch

Incarto n.

14.2024.104

Lugano

6 dicembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

cancelliere:

Ferrari

statuendo nella causa SO.__________ (rigetto

provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Caneggio

promossa con istanza 4 luglio 2024 dalla

dott. med. CO 1, __________ (__________)

contro

dott. iur. RE 1, __________

giudicando sul reclamo del 30 agosto 2024 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 23 agosto 2024 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto: A. Mediante un contratto di locazione del 23 febbraio 2018, CO 1 ha concesso l’uso di un appartamento a RE 1

e quest’ultimo si è impegnato sia a consegnarle, al più tardi alla fir­ma del

contratto, una cauzione di fr. 3'600.–, sia a pagarle, mensilmente e

anticipatamente, una pigione di fr. 1'200.– e un acconto per le spese

accessorie di fr. 150.–.

Fatti

B. Con

lettera dell’11 ottobre 2022, l’avv. PI 1 (allora) patrocinatore di CO 1 ha diffidato

RE 1 a pagare arretrati composti delle mensilità maturate da giugno a ottobre

2022, di fr. 5'250.– (fr. 1'350.– x 5 ./. fr. 1'500.– già

saldati) oltre agl’interessi di mora, e la cauzione, per complessivi fr. 8'850.–.

C. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 19 febbraio 2024 dalla sede di

Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 1'699.90

oltre agl’interessi del 7% dal 1° gennaio 2024, indicando quale causa del

credito gl’“Interessi di mora

generati dal ritardo nel pagamento dei canoni di locazione”.

D. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 4 luglio

2024 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del

Circolo di Caneggio. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza

con osservazioni scritte del 16 luglio. Nel termine assegnatole, l’istan­te si

è riconfermata nella sua posizione con replica del 7 agosto.

E. Statuendo con decisione del 23 agosto 2024, la Giudice di pace ha

accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dal

convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.–.

F. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 30 agosto 2024 per ottenerne la

riforma, nel senso della reiezione dell’istanza,

protestate tasse, spe­se e ripetibili di seconda sede. Nel termine

assegnatole, CO 1 non ha presentato osservazioni all’impugnativa.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto a RE 1 il 26 agosto 2024, il termine d’impugnazione è

scaduto giovedì 5 settembre. Presentato il 30 agosto 2024 (data del timbro

postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 con-sid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che

sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura

sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in

esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1), così da determinare

rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art.

79.

o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/2021 del 5 gennaio

2022.

consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante

documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160 consid. 5.1). La decisione di rigetto

provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata

quanto all’esistenza del credito (DTF 148 III 225 consid. 4.1.1). Il

pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il

litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 564 consid.

4.1

e 136 III 528 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, la Giudice di pace ha statuito che il Contratto di locazione e le Condizioni

generali per il contratto di locazione della CATEF costituiscono un valido

titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per il credito d’interessi di

mora del 7% sulle mensilità pagate in ritardo. Al riguardo, ha infatti spiegato

1) che alla luce della documentazione agli atti e della sua formazione giuridica

RE 1 non poteva ignorare l’esistenza delle Condizioni, la sua tesi

contraria configurando anzi un tentativo di eludere il proprio impegno, 2) ch’esse

sono parte del contratto, anche se egli non le ha firmate, giacché “sono chiare e pertanto, non rifiutate dal

convenuto, sono equiparabili a riconoscimento di debito” e 3) ch’esse riportano l’elenco delle chiavi consegnategli, ciò che

ancora una volta confuta l’allegazione di non conoscerle. Ne ha dedotto ch’egli

non poteva misconoscere l’articolo delle Condizioni che prevede, per l’appunto,

un interesse di mora del 7%. Ha pertanto accolto l’istanza, rigettando l’opposizione

in via provvisoria sia per il capitale (consistente d’interessi) di fr. 1'699.90,

sia per gl’interessi di mora (sul capitale) del 7% dal 1° gennaio 2024.

4.

Nel reclamo, RE 1 lamenta che la Giudice di pace

ha assegnato a CO 1 un termine per presentare la replica, di cui ella ha poi

fatto uso, ma a lui non ne ha assegnato uno per presentare la duplica, ciò che

ritiene essere un vizio procedurale grave. Ritiene però anche inopportuno l’annullamento

della decisione impugnata e il rinvio della causa al primo giudice, sicché

chiede che la Camera vi si sostituisca e statuisca sulla base anche dei documenti

prodotti con l’impugnativa, seppur per la prima volta.

4.1

Va

dato atto al ricorrente che la Giudice di pace è incorsa in una violazione del

diritto di essere sentito (art. 53 cpv. 1 CPC), assegnando un termine per

esprimersi una seconda volta solo all’escutente. Siccome la causa è matura per

il giudizio e che il reclamante chiede esplicitamente la riforma della

decisione impugnata, nulla osta a statuire direttamente sul reclamo senza

rinvio al primo giudice (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC) (tra tante: sentenza

della CEF 14.2022.148 del 24 aprile 2023, consid. 4).

4.2

La

richiesta del reclamante di tenere conto dei documenti da lui prodotti con l’impugnativa

si scontra, per quanto attiene alla conferma di pagamento del 28 agosto 2024

(doc. F), che non figura già agli atti di prima sede, con l’art. 326 cpv. 1 CPC

(sopra consid. 1.2). Se egli avesse voluto che tale nuovo mezzo di prova fosse considerato,

avrebbe dovuto chiedere l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio

della causa al primo giudice perché gl’impartisse un termine per l’inoltro di

un’eventuale duplica. Ad ogni modo, il documento in questione risulta senza

rilievo ai fini del giudizio odierno (sotto consid. 6.1).

5.

In

ogni stadio di causa, il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a prescindere

dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido

titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 372 consid. 3.3.3) e se vi è

identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza) e

il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel

titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o

riconosciuto (DTF 142 III 720 consid. 4.1), fermo restando che in sede di

reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF 147

III 176 consid. 4.2.1).

5.1

Il

contratto di locazione firmato dal conduttore costituisce un riconoscimento di

debito per il canone scaduto e per le spese accessorie

debitamente pattuite e quantificate (Veuillet in: Abbet/Veuil­-let [a cura di], La mainlevée de l’opposition,

2a ed. 2022, n. 160 ad art. 82 LEF; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a

ed. 2021, n. 114 ad art. 82 LEF), in particolare per gli acconti

relativi a spese accessorie esigibili e convenuti specialmente (art. 257a

CO; sentenze della CEF 14.2023.121 del 23 febbraio 2024, consid. 5.1,

14.2022.109

del 3 marzo 2023, consid. 5, e 14.2021.96 del 3 gennaio 2022

consid. 6; Veuillet, op. cit., n.

162.

ad art. 82).

5.1.1

Per motivi di praticabilità è ammesso che il titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione, anche se non prevede

esplicitamente la cor­responsione d’interessi in caso di mora del

debitore, giustifica, perlomeno per i crediti di diritto privato, l’estensione

del rigetto del­l’opposizione agl’interessi di mora relativi al credito

riconosciuto, calcolati per difetto al saggio del 5% dell’art. 104 cpv. 2 CO,

purché l’escutente produca l’interpellazione (art. 102 cpv. 1 CO) o dimostri

che un termine fisso di adempimento è stato convenuto giusta l’art. 102 cpv. 2

CO. La regolamentazione degli art. 102 e segg. CO è

tuttavia di natura dispositiva (sentenza della CEF

14.2022.129

del 31 marzo 2023, consid. 5.2 e i riferimenti; cfr. pure per il

rigetto definitivo: DTF 148 III 225 consid. 4.2.4).

5.1.2

Nella

fattispecie, è manifesto, come pure incontestato, che il Contratto

di locazione (doc. B, pag. 1) costituisce un valido

titolo di ri­getto provvisorio dell’opposizione per le

pigioni e gli acconti per le spese accessorie (sopra consid. 5.1), e pertanto

anche per gl’interessi di mora (sopra consid. 5.1.1), da computare in caso di

ritardato pagamento dal primo giorno del mese cui si riferiscono, come

esplicitamente indicato nel contratto (doc. B, pag. 2, punto 4.1 e sotto

consid. 5.2.3), senza esigere una preventiva interpellazione. Le parti, però,

non concordano sul saggio d’interesse (al riguardo v. sotto consid. 5.2.2).

5.2

RE

1.

rileva che le Condizioni generali

per il contratto di loca-zione sono “copie

ottenute pagina per pagina (non […]

il documento intero)”, anziché l’originale, sicché “chiunque ne avesse l’interesse avrebbe (o ha) potuto

sostituire le pagine con quelle a lei più congeniali”. Secondo lui, poi,

un documento prodotto in copia non ha le caratteristiche necessarie per

costituire un riconoscimento di debito ai

sensi della LEF. D’altronde, egli osserva,

il contratto è stato firmato solo sulla prima pagina, e non su quelle

successive, in particolare su quelle in cui è previsto un saggio d’interessi

del 7% e spese di diffida di fr. 20.–, di modo che a suo dire difetta un titolo

per gl’interessi maggiorati e le spese di

diffida. Il reclamante addu­ce per finire che al momento della

sottoscrizione del contratto lo stesso era formato solo della prima pagina.

Chiede pertanto di riformare la decisione impugnata, nel senso di respingere

l’istanza.

5.2.1

In linea di massima, nella procedura civile i

documenti possono es­sere prodotti in copia. Solo in caso di dubbio

sull’autenticità del titolo (originale o copia) o sulla conformità della copia

all'originale il giudice o la controparte possono esigere la produzione

dell’originale o di una copia certificata autentica (art. 180 cpv. 1 CPC). Ciò

vale anche per i titoli di rigetto dell’opposizione (sentenze del Tribunale

federale 5A_439/2023 del 23 novembre 2023, consid. 3.2.2, e della CEF 14.2019.117

del 18 novembre 2019, consid. 5.4 e i rinvii).

5.2.2

Nella

fattispecie non è contestato che le Condizioni

generali

per il contratto di

locazione (doc. B, pag. 2-4), come anche il contratto stesso, sono

fotocopie. Contrariamente a quanto sostiene il reclamante, ciò non priva in sé

quei documenti della qualità di riconoscimento

di debito giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF (sopra consid. 5.2.1). Il

reclamante non ha infatti addotto fatti plausibili di natura tale da far

sorgere dubbi sulla conformità delle copie all’originale. Che “chiunque ne avesse l’interesse avrebbe (o ha) potuto

sostituire le pagine con quelle a lei più congeniali” non basta a

far sorgere dubbi, perché potenziali sostituzioni di pagine sono in astratto sempre pos­sibili in ogni documento

(anche in quelli prodotti dal reclamante), determinante è se vi sono indizi di

sostituzioni effettive. L’argomentazione

del reclamante è d’altronde contraddittoria, poiché se, come allega, il

contratto era formato di una sola pagina,

non è ipotizzabile la sostituzione di pagine inesistenti. Del resto, l’allegazione

in questione è manifestamente abusiva, perché sulla prima pagi­na, ch’egli non contesta

di aver firmato, il punto 7 indica che le “condizioni

generali per il contratto di locazione CATEF (C.G.) sottoscritte unitamente al

presente contratto sono parte integrante dello stesso”.

È

parimenti temerario sostenere che le condizioni generali non sono parte

integrante del contratto perché non sono state sottoscritte dal conduttore. Di

tutta evidenza, nell’apporre la sua firma sulla prima pagina immediatamente

sotto il punto 7 il reclamante ha sottoscritto sia il contratto sia le condizioni

generali che ne sono parte integrante. Ciò vale anche per il punto 4.1 sulla

prima pagina delle condizioni generali, relativo al tasso d’interesse del 7% e

alla spesa di diffida di fr. 20.–. Il reclamante non ha né addotto né indicato

ragioni per pensare che la versione agli atti sia diversa da quella originale della CATEF, che avrebbe potuto

agevolmente pro­curarsi e produrre. Il primo giudice non aveva dunque

alcun motivo di dubitare dell’autenticità del contratto e delle condizioni

generali e, comunque sia, RE 1 non gli ha chiesto di esigere da CO 1 la

produzione dell’originale. Strumentale, la

censura non merita ascolto.

5.2.3

Ciò

posto, le condizioni generali, cui il contratto sottoscritto dal reclamante

rinvia, costituiscono un valido titolo di rigetto dell’opposizione per

gl’interessi di mora del 7% annuo dovuti per le pigioni e gli acconti per le

spese accessorie pervenuti al locatore dopo il primo giorno del mese cui si

riferiscono (doc. B, pag. 2, punto 4.1), ricordato che le parti possono derogare

al tasso legale del 5% (sopra consid. 5.1.1) e che il riconoscimento di

debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti, non necessariamente

tutti firmati dall’escusso, a condizione che, come nella fattispecie, il

documento in cui egli si riconosce debitore dell’escutente sia firmato e si

riferisca o rinvii chiaramente e direttamente a documenti che menzionano

l’importo del debito o che permettano di quantificarlo già al momento della

sottoscrizione (DTF 139 III 297 consid. 2.3.1; Staehelin,

op. cit., n. 15 e 26 ad art. 82 LEF). RE 1 ammette d’altronde

implicitamente di non aver sempre pagato puntualmente il dovuto, tanto che argomenta

di aver saldato ogni “arretrato” (sotto consid. 6). Sul punto, la decisione impugnata resiste alla

critica, ancorché per motivi parzialmente diversi da quelli addotti dalla

Giudice di pace.

5.3

RE

1.

afferma che il credito posto in esecuzione “non rispecchia i criteri di liquidità ed esigibilità

previsti dalla LEF in quanto frutto di un calcolo eseguito da persona che non

ha i requisiti di competen­za per un calcolo di matematica finanziaria […]. Non è dato di sapere su quali pigioni

decorrono gli interessi e a partire da quando”.

5.3.1

Che il calcolo degl’interessi pretesi sia stato

eseguito “da persona che non

ha i requisiti di competenza per un calcolo di matematica finanziaria” è una critica che lascia il tempo che trova: ciò che con­ta è che il

calcolo sia oggettivamente comprensibile e corretto, la formazione di chi lo ha

eseguito essendo invece irrilevante, specie per operazioni semplici come il

computo d’interessi non composti.

5.3.2

D’altronde,

contrariamente a quanto sostiene RE 1, il calco­lo degl’interessi esposto nella

tabella prodotta dall’istante (doc. C) è oggettivamente comprensibile. Essa è

infatti composta di cinque colonne, la prima delle quali, pur priva di titolo,

indica all’evidenza le singole mensilità in mese e anno, mentre le altre sono

rubricate “valuta”, “pagamento”, “gg. ritardo” e “interessi”. È dunque chiaro che le colonne vanno

lette come segue: la mensilità di un certo anno (1a

colonna; per esempio alla settima riga “09.18”, cioè la mensilità

del settembre 2018) è giunta alla locatrice alla data indicata nella 2a

colonna (“24.09.18” nell’esempio) per l’importo menzionato nel­la 3a colonna (“fr. 1'350”) con un

ritardo quantificato nella 4a colon­na (“23” giorni rispetto al primo

del mese di settembre 2018), maturando l’interesse

di mora specificato nella 5a colonna (fr. “5.95”). In fondo alla

tabella (pag. 2), sotto la quinta colonna, il documento riporta la somma degl’interessi

di mora dovuti per le mensilità dal marzo 2018 al dicembre 2023 (fr. “1'699.89”), pari

alla somma posta in esecuzione. Il reclamante disponeva pertanto di tutti i

dati per capirne la composizione e contestare se del caso, come gl’incombeva

(art. 82 cpv. 2 LEF), le somme, date e imputazioni risultanti dalla tabella. Si

è limitato a sostenere di aver pagato “ogni arretrato” (sotto consid. 6.1). Per il

resto, la correttezza dei dati del calcolo

degl’interessi va considerata appurata (art. 150 cpv. 1 CPC

a contrario). Anche

su questo punto, il reclamo è infondato.

6.

A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere

immediatamente verosimili le eccezioni od obiezioni che deduce in giudizio. Esse

non solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono anche essere

sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle

allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (DTF 132 III 140 consid. 4.1.2,

pag. 144), di principio documentali (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160

consid. 5.1). La verosimiglianza è infatti meno di una prova ma più di una semplice allegazione (sentenze del

Tribunale federale 5A_845/2009 del 16 febbraio 2010 consid. 6.1 e 5A_139/2018

del 25 giugno 2019 consid. 2.6.1 e 2.6.2). L’esame del

giudice è sommario sia in fatto che in diritto (DTF 145 III 213 consid. 6.1.3)

e gli lascia un certo potere d’apprezzamento (sentenza del Tribunale federale

5A_66/2020 del 22 aprile 2020 consid. 3.3.1). L’ec­cezione è verosimile se

sussistono oggettivamente più motivi a favore della realizzazione del fatto

ostativo invocato che a sfavore (sentenza del Tribunale federale 5A_142/2017

del 18 agosto 2017 consid. 4.1; Staehelin

in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 87 segg. ad art. 82

LEF).

6.1

Nel

caso in esame RE 1 sostiene che “ogni

arretrato è stato pagato” entro i termini, come si

evincerebbe dalla lettera di diffida dell’avv. PI 1 dell’11 ottobre 2022 e dalla

relativa conferma di pagamento del 20 marzo 2023. A prescindere dalla sua

dubbia ricevibilità (sopra consid. 4.2), il documento in questione risulta

senza rilievo ai fini del giudizio odierno, poiché il pagamento di fr. 9'569.–

in esso accertato è stato debitamente contabilizzato dall’istante (doc. C,

registrazioni del 20 marzo 2023 di 7 mensilità di fr. 1'350.– + fr. 119.–) e

l’avv. PI 1, nel suo scritto del 10 febbraio 2023 (doc. E), ha precisato che

oltre ai fr. 9'569.– erano ancora dovuti

gl’interessi di mora del 7% “a decorrere dai rispettivi inizi del mese”. Il

reclamante non può pertanto seriamente sostenere di aver estinto anche

gl’interessi di mora con il versamento dei fr. 9'569.– e ad ogni modo non

riesce a rendere la sua allegazione verosimile nel senso dell’art. 82 cpv. 2

LEF.

6.2

Volendosi

riferire, per mera abbondanza, giacché RE 1 non vi si è più riferito nel reclamo, all’altra conferma di pagamento (doc.

3) da lui citata nelle osservazioni di prima sede, intanto ne risulta il

versamento di soli fr. 5'250.–, ovvero soltanto di una parte del capitale indicato

nella nota lettera (doc. 2) – quello delle mensilità, l’altra parte del

capitale, di fr. 3'600.–, riferendosi a quello della cauzione –, ma,

soprattutto, quel documento non rende verosimile il pagamento degl’interessi di mora oggetto

dell’esecuzione. La censura è priva di pregio.

6.3

Il

reclamante non solleva altre eccezioni. L’estensione del rigetto

dell’opposizione agl’interessi di mora del 7% maturati sulla pretesa che già verte

su interessi moratori lede tuttavia

manifestamente il divieto dell’anatocismo (art. 105 cpv. 3 CO). Si tratta inve­ro

di una norma considerata oggi dispositiva (DTF 131 III 12 con­sid. 9.3; Thévenoz in: Commentaire romand, Code des obligations

I/1, 3ª ed. 2021, n. 7 ad art. 105 CO), sicché non può (più) ritenersi di ordine pubblico (Pierre Engel, Traité des obligations en droit

suis­se, 2a ed., 1997, pag. 693, citato da Thévenoz, op. cit. loc. cit.) né quindi da rilevare d’ufficio (contra: sentenza

del Tribunale federale 5A_955/2021 dell’11 maggio 2022 consid. 3.2; Veuillet, op. cit., n. 171 ad art. 82). Si

giustifica nondimeno un intervento d’ufficio della Camera, perché la decisione impugnata è

viziata da una carenza

da considerare manifesta (cfr. sopra consid. 1.2), ricorda­to che il giudice

applica il diritto d’ufficio (art. 57 CPC) e che l’art. 105 cpv. 3 CO vieta l’anatocismo, fatta

salva un’eventuale novazione del debito d’interessi già scaduti, la quale non

può però essere presunta (art. 116 cpv. 1 CO) e nella fattispecie non risulta

dai documenti prodotti dall’istante (nel risultato, tra tante: sentenza della

CEF 14.2023.131 dell’8 marzo 2024 consid. 6.1).

7.

In

entrambe le sedi la tassa,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza pressoché totale di RE 1 (art. 106 cpv. 1 CPC).

Non

si pone invece problema d’indennità d’inconvenienza, poiché

l’istante non ha presentato osservazioni al reclamo e la riforma alquanto

parziale della decisione impugnata non giustifica l’assegnazione di

un’indennità al reclamante, da un canto perché verte su un importo infimo, e

dall’altro poiché si fonda su un intervento d’ufficio della Camera (sopra consid.

6.3).

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'699.90,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è parzialmente accolto e di

conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato:

1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione al

precetto esecutivo n. __________ emesso dall’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio

è rigettata in via provvisoria per fr. 1'699.89

(senza interessi di mora).

2. Le

spese processuali di complessivi fr.250.– relative al presente giudizio, già anticipate

da RE 1, sono poste a suo carico. Non si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– dott.

iur. RE 1, __________, __________;

– dr. med.

CO 1, __________, __________.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Caneggio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).