14.2024.104
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Violazione del diritto di essere sentito e mezzi di prova prodotti per la prima volta con il reclamo. Interessi di mora su pigioni e acconti per le spese accessorie. Divieto dell’anatocismo
6 dicembre 2024Italiano20 min
lettera dell’11 ottobre 2022, l’avv. PI 1 (allora) patrocinatore di CO 1 ha diffidato
Source ti.ch
Incarto n.
14.2024.104
Lugano
6 dicembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
cancelliere:
Ferrari
statuendo nella causa SO.__________ (rigetto
provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Caneggio
promossa con istanza 4 luglio 2024 dalla
dott. med. CO 1, __________ (__________)
contro
dott. iur. RE 1, __________
giudicando sul reclamo del 30 agosto 2024 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 23 agosto 2024 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Mediante un contratto di locazione del 23 febbraio 2018, CO 1 ha concesso l’uso di un appartamento a RE 1
e quest’ultimo si è impegnato sia a consegnarle, al più tardi alla firma del
contratto, una cauzione di fr. 3'600.–, sia a pagarle, mensilmente e
anticipatamente, una pigione di fr. 1'200.– e un acconto per le spese
accessorie di fr. 150.–.
Fatti
B. Con
lettera dell’11 ottobre 2022, l’avv. PI 1 (allora) patrocinatore di CO 1 ha diffidato
RE 1 a pagare arretrati composti delle mensilità maturate da giugno a ottobre
2022, di fr. 5'250.– (fr. 1'350.– x 5 ./. fr. 1'500.– già
saldati) oltre agl’interessi di mora, e la cauzione, per complessivi fr. 8'850.–.
C. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 19 febbraio 2024 dalla sede di
Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 1'699.90
oltre agl’interessi del 7% dal 1° gennaio 2024, indicando quale causa del
credito gl’“Interessi di mora
generati dal ritardo nel pagamento dei canoni di locazione”.
D. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 4 luglio
2024 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del
Circolo di Caneggio. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza
con osservazioni scritte del 16 luglio. Nel termine assegnatole, l’istante si
è riconfermata nella sua posizione con replica del 7 agosto.
E. Statuendo con decisione del 23 agosto 2024, la Giudice di pace ha
accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dal
convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.–.
F. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 30 agosto 2024 per ottenerne la
riforma, nel senso della reiezione dell’istanza,
protestate tasse, spese e ripetibili di seconda sede. Nel termine
assegnatole, CO 1 non ha presentato osservazioni all’impugnativa.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto a RE 1 il 26 agosto 2024, il termine d’impugnazione è
scaduto giovedì 5 settembre. Presentato il 30 agosto 2024 (data del timbro
postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 con-sid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che
sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura
sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in
esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1), così da determinare
rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art.
79.
o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/2021 del 5 gennaio
2022.
consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante
documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160 consid. 5.1). La decisione di rigetto
provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata
quanto all’esistenza del credito (DTF 148 III 225 consid. 4.1.1). Il
pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il
litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 564 consid.
4.1
e 136 III 528 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, la Giudice di pace ha statuito che il Contratto di locazione e le Condizioni
generali per il contratto di locazione della CATEF costituiscono un valido
titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per il credito d’interessi di
mora del 7% sulle mensilità pagate in ritardo. Al riguardo, ha infatti spiegato
1) che alla luce della documentazione agli atti e della sua formazione giuridica
RE 1 non poteva ignorare l’esistenza delle Condizioni, la sua tesi
contraria configurando anzi un tentativo di eludere il proprio impegno, 2) ch’esse
sono parte del contratto, anche se egli non le ha firmate, giacché “sono chiare e pertanto, non rifiutate dal
convenuto, sono equiparabili a riconoscimento di debito” e 3) ch’esse riportano l’elenco delle chiavi consegnategli, ciò che
ancora una volta confuta l’allegazione di non conoscerle. Ne ha dedotto ch’egli
non poteva misconoscere l’articolo delle Condizioni che prevede, per l’appunto,
un interesse di mora del 7%. Ha pertanto accolto l’istanza, rigettando l’opposizione
in via provvisoria sia per il capitale (consistente d’interessi) di fr. 1'699.90,
sia per gl’interessi di mora (sul capitale) del 7% dal 1° gennaio 2024.
4.
Nel reclamo, RE 1 lamenta che la Giudice di pace
ha assegnato a CO 1 un termine per presentare la replica, di cui ella ha poi
fatto uso, ma a lui non ne ha assegnato uno per presentare la duplica, ciò che
ritiene essere un vizio procedurale grave. Ritiene però anche inopportuno l’annullamento
della decisione impugnata e il rinvio della causa al primo giudice, sicché
chiede che la Camera vi si sostituisca e statuisca sulla base anche dei documenti
prodotti con l’impugnativa, seppur per la prima volta.
4.1
Va
dato atto al ricorrente che la Giudice di pace è incorsa in una violazione del
diritto di essere sentito (art. 53 cpv. 1 CPC), assegnando un termine per
esprimersi una seconda volta solo all’escutente. Siccome la causa è matura per
il giudizio e che il reclamante chiede esplicitamente la riforma della
decisione impugnata, nulla osta a statuire direttamente sul reclamo senza
rinvio al primo giudice (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC) (tra tante: sentenza
della CEF 14.2022.148 del 24 aprile 2023, consid. 4).
4.2
La
richiesta del reclamante di tenere conto dei documenti da lui prodotti con l’impugnativa
si scontra, per quanto attiene alla conferma di pagamento del 28 agosto 2024
(doc. F), che non figura già agli atti di prima sede, con l’art. 326 cpv. 1 CPC
(sopra consid. 1.2). Se egli avesse voluto che tale nuovo mezzo di prova fosse considerato,
avrebbe dovuto chiedere l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio
della causa al primo giudice perché gl’impartisse un termine per l’inoltro di
un’eventuale duplica. Ad ogni modo, il documento in questione risulta senza
rilievo ai fini del giudizio odierno (sotto consid. 6.1).
5.
In
ogni stadio di causa, il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a prescindere
dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido
titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 372 consid. 3.3.3) e se vi è
identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza) e
il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel
titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o
riconosciuto (DTF 142 III 720 consid. 4.1), fermo restando che in sede di
reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF 147
III 176 consid. 4.2.1).
5.1
Il
contratto di locazione firmato dal conduttore costituisce un riconoscimento di
debito per il canone scaduto e per le spese accessorie
debitamente pattuite e quantificate (Veuillet in: Abbet/Veuil-let [a cura di], La mainlevée de l’opposition,
2a ed. 2022, n. 160 ad art. 82 LEF; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a
ed. 2021, n. 114 ad art. 82 LEF), in particolare per gli acconti
relativi a spese accessorie esigibili e convenuti specialmente (art. 257a
CO; sentenze della CEF 14.2023.121 del 23 febbraio 2024, consid. 5.1,
14.2022.109
del 3 marzo 2023, consid. 5, e 14.2021.96 del 3 gennaio 2022
consid. 6; Veuillet, op. cit., n.
162.
ad art. 82).
5.1.1
Per motivi di praticabilità è ammesso che il titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione, anche se non prevede
esplicitamente la corresponsione d’interessi in caso di mora del
debitore, giustifica, perlomeno per i crediti di diritto privato, l’estensione
del rigetto dell’opposizione agl’interessi di mora relativi al credito
riconosciuto, calcolati per difetto al saggio del 5% dell’art. 104 cpv. 2 CO,
purché l’escutente produca l’interpellazione (art. 102 cpv. 1 CO) o dimostri
che un termine fisso di adempimento è stato convenuto giusta l’art. 102 cpv. 2
CO. La regolamentazione degli art. 102 e segg. CO è
tuttavia di natura dispositiva (sentenza della CEF
14.2022.129
del 31 marzo 2023, consid. 5.2 e i riferimenti; cfr. pure per il
rigetto definitivo: DTF 148 III 225 consid. 4.2.4).
5.1.2
Nella
fattispecie, è manifesto, come pure incontestato, che il Contratto
di locazione (doc. B, pag. 1) costituisce un valido
titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per le
pigioni e gli acconti per le spese accessorie (sopra consid. 5.1), e pertanto
anche per gl’interessi di mora (sopra consid. 5.1.1), da computare in caso di
ritardato pagamento dal primo giorno del mese cui si riferiscono, come
esplicitamente indicato nel contratto (doc. B, pag. 2, punto 4.1 e sotto
consid. 5.2.3), senza esigere una preventiva interpellazione. Le parti, però,
non concordano sul saggio d’interesse (al riguardo v. sotto consid. 5.2.2).
5.2
RE
1.
rileva che le Condizioni generali
per il contratto di loca-zione sono “copie
ottenute pagina per pagina (non […]
il documento intero)”, anziché l’originale, sicché “chiunque ne avesse l’interesse avrebbe (o ha) potuto
sostituire le pagine con quelle a lei più congeniali”. Secondo lui, poi,
un documento prodotto in copia non ha le caratteristiche necessarie per
costituire un riconoscimento di debito ai
sensi della LEF. D’altronde, egli osserva,
il contratto è stato firmato solo sulla prima pagina, e non su quelle
successive, in particolare su quelle in cui è previsto un saggio d’interessi
del 7% e spese di diffida di fr. 20.–, di modo che a suo dire difetta un titolo
per gl’interessi maggiorati e le spese di
diffida. Il reclamante adduce per finire che al momento della
sottoscrizione del contratto lo stesso era formato solo della prima pagina.
Chiede pertanto di riformare la decisione impugnata, nel senso di respingere
l’istanza.
5.2.1
In linea di massima, nella procedura civile i
documenti possono essere prodotti in copia. Solo in caso di dubbio
sull’autenticità del titolo (originale o copia) o sulla conformità della copia
all'originale il giudice o la controparte possono esigere la produzione
dell’originale o di una copia certificata autentica (art. 180 cpv. 1 CPC). Ciò
vale anche per i titoli di rigetto dell’opposizione (sentenze del Tribunale
federale 5A_439/2023 del 23 novembre 2023, consid. 3.2.2, e della CEF 14.2019.117
del 18 novembre 2019, consid. 5.4 e i rinvii).
5.2.2
Nella
fattispecie non è contestato che le Condizioni
generali
per il contratto di
locazione (doc. B, pag. 2-4), come anche il contratto stesso, sono
fotocopie. Contrariamente a quanto sostiene il reclamante, ciò non priva in sé
quei documenti della qualità di riconoscimento
di debito giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF (sopra consid. 5.2.1). Il
reclamante non ha infatti addotto fatti plausibili di natura tale da far
sorgere dubbi sulla conformità delle copie all’originale. Che “chiunque ne avesse l’interesse avrebbe (o ha) potuto
sostituire le pagine con quelle a lei più congeniali” non basta a
far sorgere dubbi, perché potenziali sostituzioni di pagine sono in astratto sempre possibili in ogni documento
(anche in quelli prodotti dal reclamante), determinante è se vi sono indizi di
sostituzioni effettive. L’argomentazione
del reclamante è d’altronde contraddittoria, poiché se, come allega, il
contratto era formato di una sola pagina,
non è ipotizzabile la sostituzione di pagine inesistenti. Del resto, l’allegazione
in questione è manifestamente abusiva, perché sulla prima pagina, ch’egli non contesta
di aver firmato, il punto 7 indica che le “condizioni
generali per il contratto di locazione CATEF (C.G.) sottoscritte unitamente al
presente contratto sono parte integrante dello stesso”.
È
parimenti temerario sostenere che le condizioni generali non sono parte
integrante del contratto perché non sono state sottoscritte dal conduttore. Di
tutta evidenza, nell’apporre la sua firma sulla prima pagina immediatamente
sotto il punto 7 il reclamante ha sottoscritto sia il contratto sia le condizioni
generali che ne sono parte integrante. Ciò vale anche per il punto 4.1 sulla
prima pagina delle condizioni generali, relativo al tasso d’interesse del 7% e
alla spesa di diffida di fr. 20.–. Il reclamante non ha né addotto né indicato
ragioni per pensare che la versione agli atti sia diversa da quella originale della CATEF, che avrebbe potuto
agevolmente procurarsi e produrre. Il primo giudice non aveva dunque
alcun motivo di dubitare dell’autenticità del contratto e delle condizioni
generali e, comunque sia, RE 1 non gli ha chiesto di esigere da CO 1 la
produzione dell’originale. Strumentale, la
censura non merita ascolto.
5.2.3
Ciò
posto, le condizioni generali, cui il contratto sottoscritto dal reclamante
rinvia, costituiscono un valido titolo di rigetto dell’opposizione per
gl’interessi di mora del 7% annuo dovuti per le pigioni e gli acconti per le
spese accessorie pervenuti al locatore dopo il primo giorno del mese cui si
riferiscono (doc. B, pag. 2, punto 4.1), ricordato che le parti possono derogare
al tasso legale del 5% (sopra consid. 5.1.1) e che il riconoscimento di
debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti, non necessariamente
tutti firmati dall’escusso, a condizione che, come nella fattispecie, il
documento in cui egli si riconosce debitore dell’escutente sia firmato e si
riferisca o rinvii chiaramente e direttamente a documenti che menzionano
l’importo del debito o che permettano di quantificarlo già al momento della
sottoscrizione (DTF 139 III 297 consid. 2.3.1; Staehelin,
op. cit., n. 15 e 26 ad art. 82 LEF). RE 1 ammette d’altronde
implicitamente di non aver sempre pagato puntualmente il dovuto, tanto che argomenta
di aver saldato ogni “arretrato” (sotto consid. 6). Sul punto, la decisione impugnata resiste alla
critica, ancorché per motivi parzialmente diversi da quelli addotti dalla
Giudice di pace.
5.3
RE
1.
afferma che il credito posto in esecuzione “non rispecchia i criteri di liquidità ed esigibilità
previsti dalla LEF in quanto frutto di un calcolo eseguito da persona che non
ha i requisiti di competenza per un calcolo di matematica finanziaria […]. Non è dato di sapere su quali pigioni
decorrono gli interessi e a partire da quando”.
5.3.1
Che il calcolo degl’interessi pretesi sia stato
eseguito “da persona che non
ha i requisiti di competenza per un calcolo di matematica finanziaria” è una critica che lascia il tempo che trova: ciò che conta è che il
calcolo sia oggettivamente comprensibile e corretto, la formazione di chi lo ha
eseguito essendo invece irrilevante, specie per operazioni semplici come il
computo d’interessi non composti.
5.3.2
D’altronde,
contrariamente a quanto sostiene RE 1, il calcolo degl’interessi esposto nella
tabella prodotta dall’istante (doc. C) è oggettivamente comprensibile. Essa è
infatti composta di cinque colonne, la prima delle quali, pur priva di titolo,
indica all’evidenza le singole mensilità in mese e anno, mentre le altre sono
rubricate “valuta”, “pagamento”, “gg. ritardo” e “interessi”. È dunque chiaro che le colonne vanno
lette come segue: la mensilità di un certo anno (1a
colonna; per esempio alla settima riga “09.18”, cioè la mensilità
del settembre 2018) è giunta alla locatrice alla data indicata nella 2a
colonna (“24.09.18” nell’esempio) per l’importo menzionato nella 3a colonna (“fr. 1'350”) con un
ritardo quantificato nella 4a colonna (“23” giorni rispetto al primo
del mese di settembre 2018), maturando l’interesse
di mora specificato nella 5a colonna (fr. “5.95”). In fondo alla
tabella (pag. 2), sotto la quinta colonna, il documento riporta la somma degl’interessi
di mora dovuti per le mensilità dal marzo 2018 al dicembre 2023 (fr. “1'699.89”), pari
alla somma posta in esecuzione. Il reclamante disponeva pertanto di tutti i
dati per capirne la composizione e contestare se del caso, come gl’incombeva
(art. 82 cpv. 2 LEF), le somme, date e imputazioni risultanti dalla tabella. Si
è limitato a sostenere di aver pagato “ogni arretrato” (sotto consid. 6.1). Per il
resto, la correttezza dei dati del calcolo
degl’interessi va considerata appurata (art. 150 cpv. 1 CPC
a contrario). Anche
su questo punto, il reclamo è infondato.
6.
A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere
immediatamente verosimili le eccezioni od obiezioni che deduce in giudizio. Esse
non solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono anche essere
sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle
allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (DTF 132 III 140 consid. 4.1.2,
pag. 144), di principio documentali (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160
consid. 5.1). La verosimiglianza è infatti meno di una prova ma più di una semplice allegazione (sentenze del
Tribunale federale 5A_845/2009 del 16 febbraio 2010 consid. 6.1 e 5A_139/2018
del 25 giugno 2019 consid. 2.6.1 e 2.6.2). L’esame del
giudice è sommario sia in fatto che in diritto (DTF 145 III 213 consid. 6.1.3)
e gli lascia un certo potere d’apprezzamento (sentenza del Tribunale federale
5A_66/2020 del 22 aprile 2020 consid. 3.3.1). L’eccezione è verosimile se
sussistono oggettivamente più motivi a favore della realizzazione del fatto
ostativo invocato che a sfavore (sentenza del Tribunale federale 5A_142/2017
del 18 agosto 2017 consid. 4.1; Staehelin
in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 87 segg. ad art. 82
LEF).
6.1
Nel
caso in esame RE 1 sostiene che “ogni
arretrato è stato pagato” entro i termini, come si
evincerebbe dalla lettera di diffida dell’avv. PI 1 dell’11 ottobre 2022 e dalla
relativa conferma di pagamento del 20 marzo 2023. A prescindere dalla sua
dubbia ricevibilità (sopra consid. 4.2), il documento in questione risulta
senza rilievo ai fini del giudizio odierno, poiché il pagamento di fr. 9'569.–
in esso accertato è stato debitamente contabilizzato dall’istante (doc. C,
registrazioni del 20 marzo 2023 di 7 mensilità di fr. 1'350.– + fr. 119.–) e
l’avv. PI 1, nel suo scritto del 10 febbraio 2023 (doc. E), ha precisato che
oltre ai fr. 9'569.– erano ancora dovuti
gl’interessi di mora del 7% “a decorrere dai rispettivi inizi del mese”. Il
reclamante non può pertanto seriamente sostenere di aver estinto anche
gl’interessi di mora con il versamento dei fr. 9'569.– e ad ogni modo non
riesce a rendere la sua allegazione verosimile nel senso dell’art. 82 cpv. 2
LEF.
6.2
Volendosi
riferire, per mera abbondanza, giacché RE 1 non vi si è più riferito nel reclamo, all’altra conferma di pagamento (doc.
3) da lui citata nelle osservazioni di prima sede, intanto ne risulta il
versamento di soli fr. 5'250.–, ovvero soltanto di una parte del capitale indicato
nella nota lettera (doc. 2) – quello delle mensilità, l’altra parte del
capitale, di fr. 3'600.–, riferendosi a quello della cauzione –, ma,
soprattutto, quel documento non rende verosimile il pagamento degl’interessi di mora oggetto
dell’esecuzione. La censura è priva di pregio.
6.3
Il
reclamante non solleva altre eccezioni. L’estensione del rigetto
dell’opposizione agl’interessi di mora del 7% maturati sulla pretesa che già verte
su interessi moratori lede tuttavia
manifestamente il divieto dell’anatocismo (art. 105 cpv. 3 CO). Si tratta invero
di una norma considerata oggi dispositiva (DTF 131 III 12 consid. 9.3; Thévenoz in: Commentaire romand, Code des obligations
I/1, 3ª ed. 2021, n. 7 ad art. 105 CO), sicché non può (più) ritenersi di ordine pubblico (Pierre Engel, Traité des obligations en droit
suisse, 2a ed., 1997, pag. 693, citato da Thévenoz, op. cit. loc. cit.) né quindi da rilevare d’ufficio (contra: sentenza
del Tribunale federale 5A_955/2021 dell’11 maggio 2022 consid. 3.2; Veuillet, op. cit., n. 171 ad art. 82). Si
giustifica nondimeno un intervento d’ufficio della Camera, perché la decisione impugnata è
viziata da una carenza
da considerare manifesta (cfr. sopra consid. 1.2), ricordato che il giudice
applica il diritto d’ufficio (art. 57 CPC) e che l’art. 105 cpv. 3 CO vieta l’anatocismo, fatta
salva un’eventuale novazione del debito d’interessi già scaduti, la quale non
può però essere presunta (art. 116 cpv. 1 CO) e nella fattispecie non risulta
dai documenti prodotti dall’istante (nel risultato, tra tante: sentenza della
CEF 14.2023.131 dell’8 marzo 2024 consid. 6.1).
7.
In
entrambe le sedi la tassa,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza pressoché totale di RE 1 (art. 106 cpv. 1 CPC).
Non
si pone invece problema d’indennità d’inconvenienza, poiché
l’istante non ha presentato osservazioni al reclamo e la riforma alquanto
parziale della decisione impugnata non giustifica l’assegnazione di
un’indennità al reclamante, da un canto perché verte su un importo infimo, e
dall’altro poiché si fonda su un intervento d’ufficio della Camera (sopra consid.
6.3).
8.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'699.90,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è parzialmente accolto e di
conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato:
1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione al
precetto esecutivo n. __________ emesso dall’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio
è rigettata in via provvisoria per fr. 1'699.89
(senza interessi di mora).
2. Le
spese processuali di complessivi fr.250.– relative al presente giudizio, già anticipate
da RE 1, sono poste a suo carico. Non si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– dott.
iur. RE 1, __________, __________;
– dr. med.
CO 1, __________, __________.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Caneggio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).