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Decisione

14.2024.105

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di mutuo fruttifero. Disdetta del contratto. Esigibilità dell’obbligo di restituzione del mutuo

2 dicembre 2024Italiano11 min

ulteriori email del 6 e 17 giugno 2024 hanno chiesto alla RE 1 il rimborso di € 300'000.– e il pagamento di un interesse di € 29'500.–.

Source ti.ch

Incarto n.

14.2024.105

Lugano

2 dicembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.__________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 16 luglio

2024 da

CO 1, IT – __________

CO 2, IT – __________

(patrocinati dall’avv. PA 2, __________)

contro

RE 1, __________

(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 28 agosto 2024 presentato dalla RE 1 contro

la decisione emessa il 23 agosto 2024 dal Pretore aggiunto supplente;

ritenuto

in fatto: A. Mediante un “contratto di

prestito” del 13 giugno 2019, CO 1 e CO 2 si sono impegnati a versare € 300'000.– alla RE 1 e le hanno concesso di

rimborsarli “a sua

discrezione” in rate di al massimo € 100'000.– all’anno. La mutuataria si è obbligata

a versare ogni anno ai mutuanti un interesse del 4% sul capitale non ancora rimborsato,

decorrente (il primo anno) dal giorno di accredito della somma e pagabile entro

il 31 dicembre di ogni anno. Le parti hanno pattuito che il mutuo sarebbe

scaduto dopo cinque anni a contare dal giorno di accredito della somma, ma che

si sarebbe automaticamente rinnovato per altri cinque in assenza di una

disdetta, da ricevere con un preavviso di almeno sei mesi dal­la data di

scadenza.

Fatti

B. Con

email del 2 dicembre 2023, i mutuanti hanno disdetto il contratto e con

ulteriori email del 6 e 17 giugno 2024 hanno chiesto alla RE 1 il rimborso di € 300'000.– e il pagamento di un interesse di € 29'500.–.

C. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 3 luglio 2024 dalla sede di

Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione, CO 1 e CO 2 hanno escusso la RE 1 per l’incasso

di fr. 300'000.– oltre agli interessi del 5% dal 1° luglio 2024 (indicando

quale causa del credito il “Contratto

di prestito (mutuo) 13.06.2019 Euro 300'000.–”) e fr. 29'500.–

oltre agli interessi del 5% dal 1° luglio 2024 (per gli “Interessi dal 01/01/2022 al 30/06/2024”).

D. Avendo

la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 16 luglio

2024 CO 1 e CO 2 ne hanno chiesto il rigetto provvisorio “parziale” alla Pretura

della Giurisdizione di Mendrisio-Nord limitatamente a fr. 293'580.– (anziché

fr. 300'000.–) oltre agl’interessi del 5% dal 1° luglio 2024 e a fr. 28'868.70

(in luogo di fr. 29'500.–) oltre agl’interessi del 5% dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2024 e alle spese

esecutive. Nel ter­mine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza

con osservazioni scritte del 5 agosto 2024.

E. Statuendo con decisione del 23 agosto 2024, il Pretore aggiunto supplente

ha parzialmente accolto l’istanza (salvo per le spese esecutive) e rigettato in

via provvisoria l’opposizione interposta dalla convenuta, ponendo a suo carico

le spese processuali di fr. 1'000.– e un’indennità di fr. 4'000.– a

favore degli istanti.

F. Contro

la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo del 28 agosto 2024 per ottenerne la riforma nel senso della reiezione dell’istanza, protestate

tasse, spese e ripetibili sia di prima sede (purché “congrue”), sia di seconda.

Visto l’esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato alla

controparte per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto al patrocinatore della RE 1 il 26 agosto 2024, il termine

d’im­pugnazione è scaduto giovedì 5 settembre. Presentato già il 29 agosto 2024

(data del timbro postale), il reclamo è dunque sen­z’altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC

con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto

sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono

inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art.

326.

cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura

sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in

esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1), così da determinare

rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art.

79.

o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/2021 del 5 gennaio

2022.

consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante

documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160 consid. 5.1). La decisione di

rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza

regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 148 III 225 consid. 4.1.1).

Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente

il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 564

consid. 4.1 e 136 III 528 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore aggiunto supplente ha dapprima ricordato la

natura dispositiva dell’art. 318 CO, concernente l’esigibilità dell’obbligo di

restituzione della cosa mutuata, ovvero la sua applicabilità unicamente nel

caso in cui le parti non abbiano pattuito la restituzione dopo un certo termine,

un certo preavviso oppure una richiesta a gradimento del mutuante. Ha rilevato

che in concreto le parti avevano pattuito una “durata del mutuo di cinque anni” e ne ha concluso che l’art. 318 CO non è applicabile. Siccome i

mutuanti hanno disdetto il contratto con l’email del 2 dicembre 2023, il primo

giudice l’ha considerato scaduto il 13 giugno 2024 e, di conseguenza, ha

stabilito che l’obbligo di rimborso era esigibile all’avvio dell’esecuzione.

Ciò posto, ha statuito che il contratto costituisce

un valido titolo di rigetto provvisorio dell’oppo­sizione per il capitale di fr. 293'580.–

(controvalore di € 300'000.–) e

per gl’interessi di fr. 28'868.70 (controvalore di € 29'500.–), mentre ha rammentato che la competenza esclusiva di

statuire sulle spese esecutive appartiene all’ufficio d’esecuzione. Ha pertanto

parzialmente accolto l’istanza e rigettato l’opposizione in via provvisoria

tranne che per le spese esecutive.

4.

Nel

reclamo, la RE 1 fa notare che il contratto di mutuo è silente circa i termini

e le modalità di rimborso della somma mutuata, giacché si limita a disciplinare

il termine di disdetta. Ne conclude che rimane applicabile l’art. 318 CO,

ovvero che l’esigibilità dell’obbligo di restituzione si verifica sei settimane

dopo la prima richiesta di restituzione. Rilevato che i mutuanti le hanno sì

scritto il 2 dicembre 2023, ma unicamente per disdire il contratto, la

reclamante ritiene che la (prima) richiesta di rimborso sia avvenuta il 6

giugno 2024, onde l’inesigibilità dell’obbligo di rimborso all’avvio dell’esecuzione,

il 3 luglio 2024, giorno di emissione del precetto esecutivo. Chiede pertanto

di riformare la decisione impugnata nel senso di

respingere l’istanza.

5.

Il

contratto di mutuo fruttifero sottoscritto dal mutuatario funge in via di

principio da titolo di rigetto provvisorio per il rimborso del mutuo e per gli

interessi contrattuali, a patto che il mutuante ne abbia dimostrato l’esigibilità

(DTF 136 III 629 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 5A_179/2012 dell’11

ottobre 2012, consid. 3.2; sentenze della CEF 14.2022.159 del 24 maggio 2023,

consid. 5.1.1, 14.2019.45 del 23 luglio 2019, consid. 6.1, e 14.2018.50/51 del

7.

settembre 2018, consid. 7.1).

5.1

Contrariamente

a quanto scrive la reclamante senza citare alcun riferimento, l’art. 318 CO si

applica esclusivamente al caso (raro) in cui le parti a un contratto di mutuo

di durata indeterminata non hanno pattuito un regime particolare per la

disdetta (Bovet/Richa in:

Commentaire romand, Code des obligations I/1, 3a ed. 2021, n. 1 ad

art. 318 CO). Non è quindi in particolare applicabile ai contratti di durata indeterminata

(come quello in discussione, che du­ra finché non è disdetto) quando, come nel

caso in esame, le parti hanno convenuto un preavviso di disdetta (art. 318 CO: “né

dietro un determinato preavviso”; Bovet/Richa, op.

cit., n. 3, primo trattino, ad art. 318; Maurenbrecher/Schärer

in:

Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7a ed. 2019, n. 5 ad art. 318

CO). L’inapplicabilità dell’art. 318 CO è del resto

favorevole alla reclamante nel caso concreto, poiché il preavviso di disdetta e

rimborso contrattuale, di sei mesi, è più lungo di quello stabilito dalla

legge, di sole sei settimane. La censura è pertanto infondata, se non priva

d’interesse.

5.2

È d’altronde a dir poco artificiosa la tesi della

RE 1 con cui pretende di disgiungere la disdetta del contratto dalla richiesta di restituzione del capitale (e di pagamento degl’interessi). È infatti evidente che, nel

disdire il contratto, il mutuante chiede, perlome­no implicitamente, la

restituzione del capitale (e il pagamento degli interessi), la quale è la

naturale conseguenza della fine del contratto (art. 312 CO; Bovet/Richa, op.

cit., n. 6 ad art. 318; Mau­renbrecher/Schärer,

op.

cit., n. 1a ad art. 318), fatta salva una disposizione

contrattuale che distingua disdetta e rimborso, assente nel caso in rassegna.

Ad

ogni modo, nell’email del 2 dicembre 2023 (doc. C) CO

1.

e CO 2 non solo hanno disdetto il contratto di mutuo, ma hanno anche

precisato che la disdetta, poiché comunicata entro sei mesi dalla scadenza,

risultava “valida agli effetti

del rimborso della totalità del capitale residuo e di tutti gli interessi non

corrisposti”. Secondo il principio dell’affidamento,

che vale anche per le manifestazioni di volontà unilaterali (sentenza del

Tribunale federale 4A_633/2017 del 23 maggio 2018 consid. 2.3), la mutuataria

non poteva in buona fede non capire che la comunicazione dei mutuanti includeva

una richiesta di rimborso. Non è contestato che, come accertato dal Pretore aggiunto supplente, il mutuo è termina­to

il 13 giugno 2024 (cinque anni dopo il versamento della somma mutuata), sicché l’obbligo

di rimborso del mutuo e di pagamento degl’interessi era esigibile da tale data,

ovvero già prima dell’avvio dell’esecuzione,

il 3 luglio 2024. Ciò basta, in definitiva, per respin­gere il reclamo.

6.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece

problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla

controparte per osservazioni.

7.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 322'448.70,

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 1'500.– relative al presente

giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– avv. PA

1, __________, __________,

__________;

– avv. PA

2, __________, __________.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).