14.2024.105
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di mutuo fruttifero. Disdetta del contratto. Esigibilità dell’obbligo di restituzione del mutuo
2 dicembre 2024Italiano11 min
ulteriori email del 6 e 17 giugno 2024 hanno chiesto alla RE 1 il rimborso di € 300'000.– e il pagamento di un interesse di € 29'500.–.
Source ti.ch
Incarto n.
14.2024.105
Lugano
2 dicembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.__________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 16 luglio
2024 da
CO 1, IT – __________
CO 2, IT – __________
(patrocinati dall’avv. PA 2, __________)
contro
RE 1, __________
(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 28 agosto 2024 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 23 agosto 2024 dal Pretore aggiunto supplente;
ritenuto
in fatto: A. Mediante un “contratto di
prestito” del 13 giugno 2019, CO 1 e CO 2 si sono impegnati a versare € 300'000.– alla RE 1 e le hanno concesso di
rimborsarli “a sua
discrezione” in rate di al massimo € 100'000.– all’anno. La mutuataria si è obbligata
a versare ogni anno ai mutuanti un interesse del 4% sul capitale non ancora rimborsato,
decorrente (il primo anno) dal giorno di accredito della somma e pagabile entro
il 31 dicembre di ogni anno. Le parti hanno pattuito che il mutuo sarebbe
scaduto dopo cinque anni a contare dal giorno di accredito della somma, ma che
si sarebbe automaticamente rinnovato per altri cinque in assenza di una
disdetta, da ricevere con un preavviso di almeno sei mesi dalla data di
scadenza.
Fatti
B. Con
email del 2 dicembre 2023, i mutuanti hanno disdetto il contratto e con
ulteriori email del 6 e 17 giugno 2024 hanno chiesto alla RE 1 il rimborso di € 300'000.– e il pagamento di un interesse di € 29'500.–.
C. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 3 luglio 2024 dalla sede di
Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione, CO 1 e CO 2 hanno escusso la RE 1 per l’incasso
di fr. 300'000.– oltre agli interessi del 5% dal 1° luglio 2024 (indicando
quale causa del credito il “Contratto
di prestito (mutuo) 13.06.2019 Euro 300'000.–”) e fr. 29'500.–
oltre agli interessi del 5% dal 1° luglio 2024 (per gli “Interessi dal 01/01/2022 al 30/06/2024”).
D. Avendo
la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 16 luglio
2024 CO 1 e CO 2 ne hanno chiesto il rigetto provvisorio “parziale” alla Pretura
della Giurisdizione di Mendrisio-Nord limitatamente a fr. 293'580.– (anziché
fr. 300'000.–) oltre agl’interessi del 5% dal 1° luglio 2024 e a fr. 28'868.70
(in luogo di fr. 29'500.–) oltre agl’interessi del 5% dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2024 e alle spese
esecutive. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza
con osservazioni scritte del 5 agosto 2024.
E. Statuendo con decisione del 23 agosto 2024, il Pretore aggiunto supplente
ha parzialmente accolto l’istanza (salvo per le spese esecutive) e rigettato in
via provvisoria l’opposizione interposta dalla convenuta, ponendo a suo carico
le spese processuali di fr. 1'000.– e un’indennità di fr. 4'000.– a
favore degli istanti.
F. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 28 agosto 2024 per ottenerne la riforma nel senso della reiezione dell’istanza, protestate
tasse, spese e ripetibili sia di prima sede (purché “congrue”), sia di seconda.
Visto l’esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato alla
controparte per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto al patrocinatore della RE 1 il 26 agosto 2024, il termine
d’impugnazione è scaduto giovedì 5 settembre. Presentato già il 29 agosto 2024
(data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC
con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto
sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono
inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art.
326.
cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura
sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in
esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1), così da determinare
rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art.
79.
o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/2021 del 5 gennaio
2022.
consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante
documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160 consid. 5.1). La decisione di
rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza
regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 148 III 225 consid. 4.1.1).
Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente
il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 564
consid. 4.1 e 136 III 528 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore aggiunto supplente ha dapprima ricordato la
natura dispositiva dell’art. 318 CO, concernente l’esigibilità dell’obbligo di
restituzione della cosa mutuata, ovvero la sua applicabilità unicamente nel
caso in cui le parti non abbiano pattuito la restituzione dopo un certo termine,
un certo preavviso oppure una richiesta a gradimento del mutuante. Ha rilevato
che in concreto le parti avevano pattuito una “durata del mutuo di cinque anni” e ne ha concluso che l’art. 318 CO non è applicabile. Siccome i
mutuanti hanno disdetto il contratto con l’email del 2 dicembre 2023, il primo
giudice l’ha considerato scaduto il 13 giugno 2024 e, di conseguenza, ha
stabilito che l’obbligo di rimborso era esigibile all’avvio dell’esecuzione.
Ciò posto, ha statuito che il contratto costituisce
un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per il capitale di fr. 293'580.–
(controvalore di € 300'000.–) e
per gl’interessi di fr. 28'868.70 (controvalore di € 29'500.–), mentre ha rammentato che la competenza esclusiva di
statuire sulle spese esecutive appartiene all’ufficio d’esecuzione. Ha pertanto
parzialmente accolto l’istanza e rigettato l’opposizione in via provvisoria
tranne che per le spese esecutive.
4.
Nel
reclamo, la RE 1 fa notare che il contratto di mutuo è silente circa i termini
e le modalità di rimborso della somma mutuata, giacché si limita a disciplinare
il termine di disdetta. Ne conclude che rimane applicabile l’art. 318 CO,
ovvero che l’esigibilità dell’obbligo di restituzione si verifica sei settimane
dopo la prima richiesta di restituzione. Rilevato che i mutuanti le hanno sì
scritto il 2 dicembre 2023, ma unicamente per disdire il contratto, la
reclamante ritiene che la (prima) richiesta di rimborso sia avvenuta il 6
giugno 2024, onde l’inesigibilità dell’obbligo di rimborso all’avvio dell’esecuzione,
il 3 luglio 2024, giorno di emissione del precetto esecutivo. Chiede pertanto
di riformare la decisione impugnata nel senso di
respingere l’istanza.
5.
Il
contratto di mutuo fruttifero sottoscritto dal mutuatario funge in via di
principio da titolo di rigetto provvisorio per il rimborso del mutuo e per gli
interessi contrattuali, a patto che il mutuante ne abbia dimostrato l’esigibilità
(DTF 136 III 629 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 5A_179/2012 dell’11
ottobre 2012, consid. 3.2; sentenze della CEF 14.2022.159 del 24 maggio 2023,
consid. 5.1.1, 14.2019.45 del 23 luglio 2019, consid. 6.1, e 14.2018.50/51 del
7.
settembre 2018, consid. 7.1).
5.1
Contrariamente
a quanto scrive la reclamante senza citare alcun riferimento, l’art. 318 CO si
applica esclusivamente al caso (raro) in cui le parti a un contratto di mutuo
di durata indeterminata non hanno pattuito un regime particolare per la
disdetta (Bovet/Richa in:
Commentaire romand, Code des obligations I/1, 3a ed. 2021, n. 1 ad
art. 318 CO). Non è quindi in particolare applicabile ai contratti di durata indeterminata
(come quello in discussione, che dura finché non è disdetto) quando, come nel
caso in esame, le parti hanno convenuto un preavviso di disdetta (art. 318 CO: “né
dietro un determinato preavviso”; Bovet/Richa, op.
cit., n. 3, primo trattino, ad art. 318; Maurenbrecher/Schärer
in:
Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7a ed. 2019, n. 5 ad art. 318
CO). L’inapplicabilità dell’art. 318 CO è del resto
favorevole alla reclamante nel caso concreto, poiché il preavviso di disdetta e
rimborso contrattuale, di sei mesi, è più lungo di quello stabilito dalla
legge, di sole sei settimane. La censura è pertanto infondata, se non priva
d’interesse.
5.2
È d’altronde a dir poco artificiosa la tesi della
RE 1 con cui pretende di disgiungere la disdetta del contratto dalla richiesta di restituzione del capitale (e di pagamento degl’interessi). È infatti evidente che, nel
disdire il contratto, il mutuante chiede, perlomeno implicitamente, la
restituzione del capitale (e il pagamento degli interessi), la quale è la
naturale conseguenza della fine del contratto (art. 312 CO; Bovet/Richa, op.
cit., n. 6 ad art. 318; Maurenbrecher/Schärer,
op.
cit., n. 1a ad art. 318), fatta salva una disposizione
contrattuale che distingua disdetta e rimborso, assente nel caso in rassegna.
Ad
ogni modo, nell’email del 2 dicembre 2023 (doc. C) CO
1.
e CO 2 non solo hanno disdetto il contratto di mutuo, ma hanno anche
precisato che la disdetta, poiché comunicata entro sei mesi dalla scadenza,
risultava “valida agli effetti
del rimborso della totalità del capitale residuo e di tutti gli interessi non
corrisposti”. Secondo il principio dell’affidamento,
che vale anche per le manifestazioni di volontà unilaterali (sentenza del
Tribunale federale 4A_633/2017 del 23 maggio 2018 consid. 2.3), la mutuataria
non poteva in buona fede non capire che la comunicazione dei mutuanti includeva
una richiesta di rimborso. Non è contestato che, come accertato dal Pretore aggiunto supplente, il mutuo è terminato
il 13 giugno 2024 (cinque anni dopo il versamento della somma mutuata), sicché l’obbligo
di rimborso del mutuo e di pagamento degl’interessi era esigibile da tale data,
ovvero già prima dell’avvio dell’esecuzione,
il 3 luglio 2024. Ciò basta, in definitiva, per respingere il reclamo.
6.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece
problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla
controparte per osservazioni.
7.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 322'448.70,
raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 1'500.– relative al presente
giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– avv. PA
1, __________, __________,
__________;
– avv. PA
2, __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).