14.2024.106
Rigetto definitivo dell’opposizione. Contributo sostitutivo per posteggi. Richiesta di esonero fatta valere solo con il reclamo
2 dicembre 2024Italiano7 min
sostitutivi posteggi 2022 Fattura 9435/ 2022 del 02.09.2022”), fr. 30.– (per la “Diffida
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Incarto n.
14.2024.106
Lugano
2 dicembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.__________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 28 giugno
2024 dal
Comune di CO 1, __________ (__________)
contro
RE 1, __________ (__________)
giudicando sul reclamo del 2 settembre 2024 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 26 agosto 2024 dal Pretore;
ritenuto in fatto e
considerando in diritto:
che mediante licenza edilizia rilasciata il 2 settembre 2022 a RE 1, il
Comune di CO 1 ha autorizzato il cambio di destinazione di un locale da
deposito a negozio e ha stabilito una tassa di fr. 100.–, un contributo
sostitutivo per posteggi di fr. 5'000.– e spese amministrative di
fr. 30.–;
che
mediante bolletta dello stesso giorno il Comune ha chiesto al beneficiario di
versare il contributo sostitutivo del posteggio di fr. 5'000.– entro il 31
dicembre 2023 e indicato che un eventuale reclamo andava presentato per scritto
al Municipio entro trenta giorni;
che
con lettera del 17 febbraio 2024 RE 1 ha chiesto al Comune l’esonero dal
pagamento del contributo sostitutivo del posteggio, precisando di aver già
formulato la richiesta d’esonero nell’istanza volta al rilascio della licenza
edilizia;
che
con precetto esecutivo n. __________ emesso il 28 maggio 2024 dalla sede di
Locarno dell’Ufficio d’esecuzione, il Comune di CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso
Fatti
di fr. 5'000.– oltre agli interessi del 2.5% dall’11 maggio 2024 (indicando
quale causa del credito i “Contributi
sostitutivi posteggi 2022 Fattura 9435/ 2022 del 02.09.2022”), fr. 30.– (per la “Diffida
del 31.03.2024”) e fr. 44.50 (per gli “Interessi ritardo fino al 10.05.2024”);
che
avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 28
giugno 2024 il Comune di CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura
della Giurisdizione di Locarno-Campagna;
che
nel termine assegnatogli, il convenuto non ha presentato osservazioni all’istanza;
che
statuendo con decisione del 26 agosto 2024, il Pretore ha parzialmente
accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal
convenuto limitatamente a fr. 5'000.– oltre agl’interessi del 2.5% dall’11
maggio 2024 e agl’interessi arretrati di fr. 44.50, ponendo a suo carico
le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 50.– a favore
dell’istante;
che
contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa
Camera con un reclamo del 2 settembre 2024 per ottenere l’“esonero
da parte del Municipio”;
che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che
la Camera decide in linea di
principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle
censure motivate (art. 321
cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i
rimandi);
che secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere cen-surati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);
che
Considerandi
nella decisione impugnata, il Pretore ha statuito, da un lato, che la licenza
edilizia costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione
per fr. 5'000.– oltre agl’interessi del 2.5% dall’11 maggio 2024 e agl’interessi
di fr. 44.50 dovuti sino a tale data, e dall’altro che agli atti non vi è
invece alcun titolo esecutivo per la tassa di diffida di fr. 30.–, onde il
parziale accoglimento dell’istanza per le prime due poste;
che
nel reclamo RE 1 scrive di aver aperto un piccolo negozio senza scopo di lucro,
per il cui riattamento e allestimento ha utilizzato tutte le sue risorse, e di
aver chiesto al Comune l’esonero dal pagamento del contributo sostitutivo del
posteggio, ma senza ricevere risposta, sicché ribadisce la sua richiesta;
che
le circostanze di fatto e i documenti addotti da RE 1 per la prima volta con il reclamo – in prima sede è rimasto
silente – sono tardive e di conseguenza inammissibili
(art. 326 cpv. 1 CPC);
che
interamente fondato su fatti inammissibili, il reclamo è
irricevibile per carenza di motivazione (art. 321 cpv. 1 CPC);
che
ad ogni modo la Camera non è competente per statuire sulla richiesta di
esonero, che rientra in prima battuta nella competenza del Comune e in seconda
e terza battuta, su ricorso, al Consiglio di Stato e al Tribunale cantonale
amministrativo (art. 208 cpv. 1 LOC, RL 181.100);
che
nella fattispecie RE 1 avrebbe quindi dovuto ricorrere al Municipio CO 1 entro
trenta giorni dalla ricezione della decisione (bolletta) del 2 settembre 2022
(doc. A) per contestare il contributo di fr. 5'000.– posto a suo carico e se
del caso esigere una decisione sulla sua richiesta di esonero, ch’egli afferma
– senza produrla – di aver presentato contestualmente
all’istanza volta al rilascio della licenza edilizia;
che
né il giudice del rigetto né questa Camera nella sua veste di autorità
giurisdizionale superiore (art. 48 lett. e n. 1 LOG) sono competenti per riesaminare la decisione del Comune, nel frattempo
diventata definitiva, la loro competenza limitandosi a verificare che la
decisione prodotta dall’istante adempia i presupposti di un titolo di rigetto
definitivo, ciò che nella fattispecie è il
caso (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF) (tra tante: sentenza della CEF 14.2024.87 del 21
ottobre 2024, pag. 4);
che la tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che
non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il
reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese
in questa sede;
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 5’000,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– RE 1, __________, __________
(__________);
– Comune
di CO 1, __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).