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Decisione

14.2024.106

Rigetto definitivo dell’opposizione. Contributo sostitutivo per posteggi. Richiesta di esonero fatta valere solo con il reclamo

2 dicembre 2024Italiano7 min

sostitutivi posteggi 2022 Fattura 9435/ 2022 del 02.09.2022”), fr. 30.– (per la “Diffida

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Incarto n.

14.2024.106

Lugano

2 dicembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.__________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della

Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 28 giugno

2024 dal

Comune di CO 1, __________ (__________)

contro

RE 1, __________ (__________)

giudicando sul reclamo del 2 settembre 2024 presentato da RE 1 contro

la decisione emessa il 26 agosto 2024 dal Pretore;

ritenuto in fatto e

considerando in diritto:

che mediante licenza edilizia rilasciata il 2 settembre 2022 a RE 1, il

Comune di CO 1 ha autorizzato il cambio di destinazione di un locale da

deposito a negozio e ha stabilito una tassa di fr. 100.–, un contributo

sostitutivo per posteggi di fr. 5'000.– e spese amministrative di

fr. 30.–;

che

mediante bolletta dello stesso giorno il Comune ha chiesto al beneficiario di

versare il contributo sostitutivo del posteggio di fr. 5'000.– entro il 31

dicembre 2023 e indicato che un eventuale reclamo andava presentato per scritto

al Municipio entro trenta giorni;

che

con lettera del 17 febbraio 2024 RE 1 ha chiesto al Comune l’esonero dal

pagamento del contributo sostitutivo del posteggio, precisando di aver già

formulato la richiesta d’esonero nell’istanza volta al rilascio della licenza

edilizia;

che

con precetto esecutivo n. __________ emesso il 28 maggio 2024 dalla sede di

Locarno dell’Ufficio d’esecuzione, il Comune di CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso

Fatti

di fr. 5'000.– oltre agli interessi del 2.5% dall’11 maggio 2024 (indicando

quale cau­sa del credito i “Contributi

sostitutivi posteggi 2022 Fattura 9435/ 2022 del 02.09.2022”), fr. 30.– (per la “Diffida

del 31.03.2024”) e fr. 44.50 (per gli “Interessi ritardo fino al 10.05.2024”);

che

avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 28

giugno 2024 il Comune di CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura

della Giurisdizione di Locarno-Campagna;

che

nel termine assegnatogli, il convenuto non ha presentato osservazioni all’istanza;

che

statuendo con decisione del 26 agosto 2024, il Pretore ha parzialmente

accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal

convenuto limitatamente a fr. 5'000.– oltre agl’interessi del 2.5% dall’11

maggio 2024 e agl’interessi arretrati di fr. 44.50, ponendo a suo carico

le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 50.– a favore

dell’istante;

che

contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa

Camera con un reclamo del 2 settembre 2024 per ottenere l’“esonero

da parte del Municipio”;

che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che

la Camera decide in linea di

principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327

cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle

censure motivate (art. 321

cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i

rimandi);

che secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere cen-surati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);

che

Considerandi

nella decisione impugnata, il Pretore ha statuito, da un lato, che la licenza

edilizia costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione

per fr. 5'000.– oltre agl’interessi del 2.5% dall’11 maggio 2024 e agl’interessi

di fr. 44.50 dovuti sino a tale data, e dall’altro che agli atti non vi è

invece alcun titolo esecutivo per la tassa di diffida di fr. 30.–, onde il

parziale accoglimento dell’istan­za per le prime due poste;

che

nel reclamo RE 1 scrive di aver aperto un piccolo negozio senza scopo di lucro,

per il cui riattamento e allestimento ha utilizzato tutte le sue risorse, e di

aver chiesto al Comune l’esonero dal pagamento del contributo sostitutivo del

posteggio, ma senza ricevere risposta, sicché ribadisce la sua richiesta;

che

le circostanze di fatto e i documenti addotti da RE 1 per la prima volta con il reclamo – in prima sede è rimasto

silente – sono tardive e di conseguenza inammissibili

(art. 326 cpv. 1 CPC);

che

interamente fondato su fatti inammissibili, il reclamo è

irricevibile per carenza di motivazione (art. 321 cpv. 1 CPC);

che

ad ogni modo la Camera non è competente per statuire sulla richiesta di

esonero, che rientra in prima battuta nella competen­za del Comune e in seconda

e terza battuta, su ricorso, al Consiglio di Stato e al Tribunale cantonale

amministrativo (art. 208 cpv. 1 LOC, RL 181.100);

che

nella fattispecie RE 1 avrebbe quindi dovuto ricorrere al Municipio CO 1 entro

trenta giorni dalla ricezione della decisione (bolletta) del 2 settembre 2022

(doc. A) per contestare il contributo di fr. 5'000.– posto a suo carico e se

del caso esigere una decisione sulla sua richiesta di esonero, ch’egli affer­ma

– senza produrla – di aver presentato contestualmente

all’i­stanza volta al rilascio della licenza edilizia;

che

né il giudice del rigetto né questa Camera nella sua veste di autorità

giurisdizionale superiore (art. 48 lett. e n. 1 LOG) sono competenti per riesaminare la decisione del Comune, nel frattem­po

diventata definitiva, la loro competenza limitandosi a verificare che la

decisione prodotta dall’istante adempia i presupposti di un titolo di rigetto

definitivo, ciò che nella fattispecie è il

caso (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF) (tra tante: sentenza della CEF 14.2024.87 del 21

ottobre 2024, pag. 4);

che la tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che

non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il

reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese

in questa sede;

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 5’000,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– RE 1, __________, __________

(__________);

– Comune

di CO 1, __________, __________.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).