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Decisione

14.2024.107

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Assenza di confronto con la motivazione della sentenza impugnata. Invocazione di problemi economici e di salute

9 dicembre 2024Italiano6 min

Camera con un reclamo del 3 settembre 2024 per ottenerne implicitamente l’annullamento e la reiezione dell’istanza;

Source ti.ch

RE 1

Incarto n.

14.2024.107

Lugano

9 dicembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2024.624 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 4 giugno 2024 dallo

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona

(patrocinato dall’PA 1 __________)

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 3 settembre 2024 presentato da RE 1 contro

la decisione emessa il 27 agosto 2024 dal Pretore;

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 29 settembre 2023

dalla sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione, lo Stato del Cantone Ticino

ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 158'512.95,

indicando quale causa del credito: “Ripresa degli ACB

n. __________ per un importo di 36'381.00 del 13.09.2004

n.

__________ per un importo di 6'285.00 del 28.07.2000

n.

__________ per un importo di 60'218.95 del 18.09.2001

n.

__________ per un importo di 18'411.00 del 02.04.2008

n.

__________ per un importo di 46'661.00 del 28.01.2005

Sentenza

della Pretura di Bellinzona del 23.04.98 per alimenti dovuti ai figli __________

e __________, dedotti i versamenti effettuati”;

che

avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 4

giugno 2024 lo Stato del Cantone Ticino ne ha chiesto il rigetto provvisorio

alla Pretura del Distretto di Bellinzona;

che

nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni

scritte del 7 luglio 2024.

che

statuendo con decisione del 27 agosto 2024, il Pretore ha

accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dal

convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 340.– e un’indennità

Fatti

di fr. 200.– a favore dell’istante;

che

contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa

Camera con un reclamo del 3 settembre 2024 per ottenerne implicitamente l’annullamento e la reiezione dell’istanza;

che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che

presentato il 4 settembre 2024 (data del timbro postale) contro la decisione

notificata a RE 1 il 30 agosto 2024, il reclamo è senz’altro tempestivo (art.

251 lett. a CPC e 321 cpv. 2 CPC);

che

il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) –

ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale de­ve

evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I

93 consid. 8.2 con rinvii);

che

doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono

sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in

prima sede;

che

spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza

impugnata, indicando in modo preciso i passaggi da lui contestati e i documenti

del fascicolo su cui si basa la sua critica (DTF 141 III 569 consid. 2.3.3) e spiegando

in che modo le sue argomentazioni possono influenzare la soluzione adottata dal

pri­mo giudice (sentenza del Tribunale federale 5A_734/2023 del 18 dicembre

2023 consid. 3.3);

che

solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché

giudicare un reclamo non significa rifare il processo di pri­mo grado, ma

verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica;

che nella

decisione impugnata il Pretore

ha accordato il rigetto definitivo dell’opposizione sulla base della sentenza

Considerandi

pretorile del 23 aprile 1998 dalla quale derivano i crediti relativi ai

contributi alimentari oggetto dei cinque attestati di carenza di beni prodotti

con l’istanza;

che

ha d’altronde constatato che l’escusso non aveva sollevato alcuna valida eccezione

giusta l’art. 81 cpv. 1 LEF, ma si era limitato a rilevare di essere

impossibilitato a pagare gli alimenti, poiché beneficia solamente “dell’AVS e della complementare”;

che

il Pretore ha spiegato di non essere competente, come giudi­ce del rigetto, per valutare la situazione economica dell’escusso

e ancor meno per respingere l’istanza sulla base di tale valutazione;

che

con il reclamo RE 1 non si confronta con la motivazione della decisione

impugnata, ma ribadisce di trovarsi in gra­vi difficoltà economiche e di avere

problemi di salute;

che

in particolare rileva di ricevere unicamente quanto gli viene versato dall’assistenza

sociale – sufficiente solamente per la sua sopravvivenza – e di non disporre di

alcun patrimonio che possa essere utilizzato per saldare il debito oggetto del

procedimento;

che

il reclamo è quindi irricevibile, poiché insufficientemente motivato;

che

del resto, come già rilevato dal primo giudice, problemi finanziari (o

di salute) non costituiscono motivi che secondo la legge – e segnatamente l’art.

81.

LEF – l’autorità giudiziaria può prendere in considerazione per respingere l’istanza

di rigetto dell’opposi­zione;

che spetta infatti

all’ufficio d’esecuzione, in sede di pignoramento,

verificare l’entità dei redditi e della sostanza dell’escusso e di limitare il

pignoramento dei redditi a quanto eccede il suo minimo esistenziale (art. 93

LEF);

che

perciò delle difficoltà economiche dell’escusso si terrà conto in sede di

pignoramento, in cui gli verrà garantito il minimo esistenziale (art. 93 LEF;

tra tante sentenze della CEF 14.2024.1 del 27 maggio 2024 pag. 4, 14.2022.69

del 19 agosto 2022 pag. 3, 14.2019.225 del 16 dicembre 2019 pag. 4 e

14.2016.148/231/232 del 29 novembre 2016, pag. 3);

che le spese

processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che

non si pone problema di spese ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è

stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 158'512.95,

supera ampiamente la soglia di fr. 30'000.– ai fini

dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).