14.2024.107
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Assenza di confronto con la motivazione della sentenza impugnata. Invocazione di problemi economici e di salute
9 dicembre 2024Italiano6 min
Camera con un reclamo del 3 settembre 2024 per ottenerne implicitamente l’annullamento e la reiezione dell’istanza;
Source ti.ch
RE 1
Incarto n.
14.2024.107
Lugano
9 dicembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2024.624 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 4 giugno 2024 dallo
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona
(patrocinato dall’PA 1 __________)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 3 settembre 2024 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 27 agosto 2024 dal Pretore;
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 29 settembre 2023
dalla sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione, lo Stato del Cantone Ticino
ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 158'512.95,
indicando quale causa del credito: “Ripresa degli ACB
n. __________ per un importo di 36'381.00 del 13.09.2004
n.
__________ per un importo di 6'285.00 del 28.07.2000
n.
__________ per un importo di 60'218.95 del 18.09.2001
n.
__________ per un importo di 18'411.00 del 02.04.2008
n.
__________ per un importo di 46'661.00 del 28.01.2005
Sentenza
della Pretura di Bellinzona del 23.04.98 per alimenti dovuti ai figli __________
e __________, dedotti i versamenti effettuati”;
che
avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 4
giugno 2024 lo Stato del Cantone Ticino ne ha chiesto il rigetto provvisorio
alla Pretura del Distretto di Bellinzona;
che
nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni
scritte del 7 luglio 2024.
che
statuendo con decisione del 27 agosto 2024, il Pretore ha
accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dal
convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 340.– e un’indennità
Fatti
di fr. 200.– a favore dell’istante;
che
contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa
Camera con un reclamo del 3 settembre 2024 per ottenerne implicitamente l’annullamento e la reiezione dell’istanza;
che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che
presentato il 4 settembre 2024 (data del timbro postale) contro la decisione
notificata a RE 1 il 30 agosto 2024, il reclamo è senz’altro tempestivo (art.
251 lett. a CPC e 321 cpv. 2 CPC);
che
il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) –
ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve
evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I
93 consid. 8.2 con rinvii);
che
doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono
sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in
prima sede;
che
spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza
impugnata, indicando in modo preciso i passaggi da lui contestati e i documenti
del fascicolo su cui si basa la sua critica (DTF 141 III 569 consid. 2.3.3) e spiegando
in che modo le sue argomentazioni possono influenzare la soluzione adottata dal
primo giudice (sentenza del Tribunale federale 5A_734/2023 del 18 dicembre
2023 consid. 3.3);
che
solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché
giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma
verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica;
che nella
decisione impugnata il Pretore
ha accordato il rigetto definitivo dell’opposizione sulla base della sentenza
Considerandi
pretorile del 23 aprile 1998 dalla quale derivano i crediti relativi ai
contributi alimentari oggetto dei cinque attestati di carenza di beni prodotti
con l’istanza;
che
ha d’altronde constatato che l’escusso non aveva sollevato alcuna valida eccezione
giusta l’art. 81 cpv. 1 LEF, ma si era limitato a rilevare di essere
impossibilitato a pagare gli alimenti, poiché beneficia solamente “dell’AVS e della complementare”;
che
il Pretore ha spiegato di non essere competente, come giudice del rigetto, per valutare la situazione economica dell’escusso
e ancor meno per respingere l’istanza sulla base di tale valutazione;
che
con il reclamo RE 1 non si confronta con la motivazione della decisione
impugnata, ma ribadisce di trovarsi in gravi difficoltà economiche e di avere
problemi di salute;
che
in particolare rileva di ricevere unicamente quanto gli viene versato dall’assistenza
sociale – sufficiente solamente per la sua sopravvivenza – e di non disporre di
alcun patrimonio che possa essere utilizzato per saldare il debito oggetto del
procedimento;
che
il reclamo è quindi irricevibile, poiché insufficientemente motivato;
che
del resto, come già rilevato dal primo giudice, problemi finanziari (o
di salute) non costituiscono motivi che secondo la legge – e segnatamente l’art.
81.
LEF – l’autorità giudiziaria può prendere in considerazione per respingere l’istanza
di rigetto dell’opposizione;
che spetta infatti
all’ufficio d’esecuzione, in sede di pignoramento,
verificare l’entità dei redditi e della sostanza dell’escusso e di limitare il
pignoramento dei redditi a quanto eccede il suo minimo esistenziale (art. 93
LEF);
che
perciò delle difficoltà economiche dell’escusso si terrà conto in sede di
pignoramento, in cui gli verrà garantito il minimo esistenziale (art. 93 LEF;
tra tante sentenze della CEF 14.2024.1 del 27 maggio 2024 pag. 4, 14.2022.69
del 19 agosto 2022 pag. 3, 14.2019.225 del 16 dicembre 2019 pag. 4 e
14.2016.148/231/232 del 29 novembre 2016, pag. 3);
che le spese
processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che
non si pone problema di spese ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è
stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 158'512.95,
supera ampiamente la soglia di fr. 30'000.– ai fini
dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).