14.2024.108
Rigetto definitivo dell’opposizione. Mancata produzione di titoli di rigetto definitivo, se non un accordo di liquidazione sottoscritto dal convenuto. Interpello. Divieto dei nova in sede di reclamo
18 dicembre 2024Italiano8 min
__________, in cui il primo si è riconosciuto debitore verso il secondo per fr. 12'198.20,
Source ti.ch
Incarto n.
14.2024.108
Lugano
16 dicembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2024.173 (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Leventina promossa con istanza 25 giugno 2024 dal
Comune di __________, __________
(rappresentato dal Municipio, __________)
contro
CO 1
giudicando sul reclamo dell’11 settembre 2024 presentato dal Comune di __________
contro la decisione emessa il 30 agosto 2024 dal Pretore supplente;
ritenuto in fatto e
considerato in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 10 giugno 2024
dalla sede di Faido dell’Ufficio d’esecuzione, il Comune di __________ ha
escusso CO 1 per l’incasso di fr. 10'415.70 oltre agli interessi del 3.5%
dal 29 febbraio 2024 (indicando quale causa
del credito le “Imposte comunali 2018 e relativi interessi + contributi di costruzione”) e fr. 100.–
(per “Spese di diffida”);
che
avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 25
giugno 2024 il Comune di __________ ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura
del Distretto di Leventina per fr. 10'619.70 oltre agli interessi del 3.5%
dal 29 febbraio 2024;
che
entro il termine impartitogli per presentare osservazioni il convenuto è
rimasto silente;
che statuendo con decisione del 30 agosto
2024, il Pretore supplente ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato l’opposizione
in via provvisoria limitatamente a fr. 2'198.20 (anziché fr. 10'619.70),
oltre agl’interessi del 3.5%
dal 1° maggio 2024 (in luogo dal 29 febbraio 2024), ponendo le spese processuali di fr. 200.– a carico dell’istante per fr. 150.– e del convenuto per i
rimanenti fr. 50.–;
che contro la sentenza appena citata il Comune di __________
è insorto a questa Camera con un reclamo dell’11 settembre 2024 per
ottenerne l’annullamento parziale e l’accoglimento integrale dell’istanza,
protestate tasse e spese;
che
la sentenza impugnata – emanata in
materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale
e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del
reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore
litigioso;
che presentato l’11 settembre 2024 (data del timbro postale) contro la
decisione notificata a CO 1 il 2 settembre 2024, il reclamo è tempestivo (art.
251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC);
che la Camera decide in linea di principio
in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi);
che secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova
nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);
che
in virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo
dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una
decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso
provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato
estinto, il termine per il pa-gamento è stato prorogato o che è intervenuta la
prescrizione (DTF 139 III 444, consid. 4.1.1);
che
la procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il
cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì
l’esistenza di un titolo esecutivo;
che
nella
decisione impugnata, il Pretore supplente ha constatato che l’istante
non aveva prodotto validi titoli di rigetto definitivo dell’opposizione
(ossia decisioni) per i crediti relativi all’imposta comunale 2018 e ai
contributi di costruzione, e tanto meno per la tassa di diffida di fr. 100.–
e le spese esecutive;
che
Fatti
il giudice ha però constatato che all’istanza era allegato l’accordo di
liquidazione del 20 febbraio 2023 sottoscritto dal convenuto e dal Municipio di
__________, in cui il primo si è riconosciuto debitore verso il secondo per fr. 12'198.20,
debito poi ridottosi a fr. 2'198.20 secondo le dichiarazioni stesse del Comune;
che
il primo giudice ha quindi parzialmente accolto l’istanza rigettando l’opposizione
in via provvisoria per fr. 2'198.20 oltre agl’interessi di mora del 3.5% dal 1°
maggio 2024 (invece che dal 29 febbraio 2024);
che
con il reclamo il Comune di __________ produce nuova documentazione per
dimostrare che i crediti da esso vantati poggiano su decisioni passate in
giudicato;
che
il Comune afferma di voler preservare la validità del procedimento avviato completando
la documentazione prodotta in prima sede, ciò che avrebbe potuto fare già
dinanzi al primo giudice se costui ne avesse fatto specifica richiesta prima di
emanare la decisione, ciò che avrebbe permesso di evitare la presentazione del
reclamo;
che
il reclamante non riesce nel suo intento, perché i documenti prodotti sono
nuovi e quindi irricevibili, sicché non è possibile tenerne conto ai fini dell’odierno
giudizio (art. 326 cpv. 1 CPC);
che
il Comune disconosce che spettava a lui
produrre la documentazione atta a ottenere il rigetto dell’opposizione già dinanzi
al giudice di prima sede (art. 252 CPC e 80 cpv. 1 e 2 n. 2 LEF);
che
contrariamente a quanto crede, il giudice del rigetto dell’opposizione non è tenuto
– né autorizzato – ad accertare i fatti d’uf-ficio (art. 55 cpv. 1 e, a
contrario, 255 CPC), ma unicamente a verificare se la documentazione prodotta
dall’istante costituisce un valido titolo di rigetto dell’opposizione;
che
il Pretore supplente, pertanto, non doveva né poteva assegnare un termine all’istante
per produrre la documentazione mancante;
Considerandi
che non vi era neppure spazio per un interpello (art. 56 CPC),
poiché tale istituto non deve servire a sanare negligenze processuali (sentenza
del Tribunale federale 4D_57/2013 del 22 agosto 2013, consid. 3.2 con numerosi
rinvii; sentenze della CEF 14.2024.50 del 14 agosto 2024 consid. 4.2 e 4.3, 14.2018.38
del 12 settembre 2018 consid. 7.5);
che
il Comune non può addossare al primo giudice una negligenza propria, ossia presentare
un’istanza non completa di tutti i documenti necessari a ottenere il rigetto
(già citata 14.2024.50 consid. 4.3);
che
il reclamante può persino ritenersi fortunato di aver ottenuto il rigetto provvisorio dell’opposizione
per fr. 2'198.20 poiché di principio un tale tipo di rigetto è escluso per
pretese di diritto pubblico, siccome la via dell’azione di disconoscimento di
debito (art. 83 cpv. 2 LEF) è poi improponibile se l’ente pubblico (o il
delegatario del potere pubblico) gode di un potere decisionale (cfr. sentenze
del Tribunale federale 5A_31/2019 del 31 maggio 2019 consid. 5.1 e della CEF
14.2022.18
dell’11 luglio 2022, RtiD 2023 I 655 n. 35c, consid. 5.5; cfr. DTF
147.
III 361 consid. 3.3.1);
che
in assenza di un reclamo del convenuto, la Camera non può riformare la
decisione impugnata a scapito del reclamante (divieto della reformatio in peius tratto
dall’art. 58 cpv. 1 CPC, sentenza della CEF 14.2019.110/111 del 15 ottobre
2019, RtiD 2020 I 704 n. 39c, consid. 6.1/c);
che
il reclamo va quindi respinto;
che
leggendo attentamente la decisione impugnata (pag. 4), il Comune avrebbe potuto,
anziché perdere tempo e denaro con un reclamo,
presentare una nuova istanza di rigetto, anche nella stessa esecuzione purché
entro il termine dell’art. 88 cpv. 2 LEF, producendo la documentazione mancante (DTF
140.
III 456 consid. 2.5, già citata 14.2024.50 consid. 4.3);
che
ad ogni modo tale possibilità permane tutt’ora per il Comune, sicché il
giudizio odierno non gli reca alcun danno irreparabile, se non per quanto
attiene alla tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art.
48.
e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), che per legge va posta a suo carico stante la
sua soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che
non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è
stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 8'421.50 (fr. 10'619.70 ./. fr. 2'198.20), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Leventina.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).