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Decisione

14.2024.108

Rigetto definitivo dell’opposizione. Mancata produzione di titoli di rigetto definitivo, se non un accordo di liquidazione sottoscritto dal convenuto. Interpello. Divieto dei nova in sede di reclamo

18 dicembre 2024Italiano8 min

__________, in cui il primo si è riconosciuto debitore verso il secondo per fr. 12'198.20,

Source ti.ch

Incarto n.

14.2024.108

Lugano

16 dicembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2024.173 (rigetto definitivo dell’opposizione) della

Pretura del Distretto di Leventina promossa con istanza 25 giugno 2024 dal

Comune di __________, __________

(rappresentato dal Municipio, __________)

contro

CO 1

giudicando sul reclamo dell’11 settembre 2024 presentato dal Comune di __________

contro la decisione emessa il 30 agosto 2024 dal Pretore supplente;

ritenuto in fatto e

considerato in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 10 giugno 2024

dalla sede di Faido dell’Ufficio d’esecuzione, il Comune di __________ ha

escusso CO 1 per l’incasso di fr. 10'415.70 oltre agli interessi del 3.5%

dal 29 febbraio 2024 (indicando quale cau­sa

del credito le “Imposte comunali 2018 e relativi interessi + contributi di costruzione”) e fr. 100.–

(per “Spese di diffida”);

che

avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 25

giugno 2024 il Comune di __________ ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura

del Distretto di Leventina per fr. 10'619.70 oltre agli interessi del 3.5%

dal 29 febbraio 2024;

che

entro il termine impartitogli per presentare osservazioni il convenuto è

rimasto silente;

che statuendo con decisione del 30 agosto

2024, il Pretore supplente ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato l’opposizione

in via provvisoria limitatamente a fr. 2'198.20 (anziché fr. 10'619.70),

oltre agl’interessi del 3.5%

dal 1° maggio 2024 (in luogo dal 29 feb­braio 2024), ponendo le spese processuali di fr. 200.– a carico del­l’istante per fr. 150.– e del convenuto per i

rimanenti fr. 50.–;

che contro la sentenza appena citata il Comune di __________

è in­sorto a questa Camera con un reclamo dell’11 settembre 2024 per

ottenerne l’annullamento parziale e l’accoglimento integrale dell’i­stanza,

protestate tasse e spese;

che

la sentenza impugnata – emanata in

materia di rigetto dell’op­posizione – è una decisione di prima istanza finale

e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del

reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore

litigioso;

che presentato l’11 settembre 2024 (data del timbro postale) contro la

decisione notificata a CO 1 il 2 settembre 2024, il reclamo è tempestivo (art.

251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC);

che la Camera decide in linea di principio

in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi);

che secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova

nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);

che

in virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo

dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una

decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parifica­to, a meno che l’escusso

provi con documenti che dopo l’emana­zione della decisione il debito è stato

estinto, il termine per il pa-gamento è stato prorogato o che è intervenuta la

prescrizione (DTF 139 III 444, consid. 4.1.1);

che

la procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il

cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì

l’esistenza di un titolo esecutivo;

che

nella

decisione impugnata, il Pretore supplente ha constatato che l’istante

non aveva prodotto validi titoli di rigetto definitivo del­l’opposizione

(ossia decisioni) per i crediti relativi all’imposta comunale 2018 e ai

contributi di costruzione, e tanto meno per la tassa di diffida di fr. 100.–

e le spese esecutive;

che

Fatti

il giudice ha però constatato che all’istanza era allegato l’ac­cordo di

liquidazione del 20 febbraio 2023 sottoscritto dal convenuto e dal Municipio di

__________, in cui il primo si è riconosciuto debitore verso il secondo per fr. 12'198.20,

debito poi ridottosi a fr. 2'198.20 secondo le dichiarazioni stesse del Comune;

che

il primo giudice ha quindi parzialmente accolto l’istanza rigettando l’opposizione

in via provvisoria per fr. 2'198.20 oltre agl’inte­ressi di mora del 3.5% dal 1°

maggio 2024 (invece che dal 29 febbraio 2024);

che

con il reclamo il Comune di __________ produce nuova documentazione per

dimostrare che i crediti da esso vantati poggiano su decisioni passate in

giudicato;

che

il Comune afferma di voler preservare la validità del procedimento avviato completando

la documentazione prodotta in prima sede, ciò che avrebbe potuto fare già

dinanzi al primo giudice se costui ne avesse fatto specifica richiesta prima di

emanare la decisione, ciò che avrebbe permesso di evitare la presentazione del

reclamo;

che

il reclamante non riesce nel suo intento, perché i documenti prodotti sono

nuovi e quindi irricevibili, sicché non è possibile tenerne conto ai fini dell’odierno

giudizio (art. 326 cpv. 1 CPC);

che

il Comune disconosce che spettava a lui

produrre la documentazione atta a ottenere il rigetto dell’opposizione già dinanzi

al giudice di prima sede (art. 252 CPC e 80 cpv. 1 e 2 n. 2 LEF);

che

contrariamente a quanto crede, il giudice del rigetto dell’op­posizione non è tenuto

– né autorizzato – ad accertare i fatti d’uf-ficio (art. 55 cpv. 1 e, a

contrario, 255 CPC), ma unicamente a verificare se la documentazione prodotta

dall’istante costituisce un valido titolo di rigetto dell’opposizione;

che

il Pretore supplente, pertanto, non doveva né poteva assegnare un termine all’istante

per produrre la documentazione mancante;

Considerandi

che non vi era neppure spazio per un interpello (art. 56 CPC),

poiché tale istituto non deve servire a sanare negligenze processuali (sentenza

del Tribunale federale 4D_57/2013 del 22 agosto 2013, consid. 3.2 con numerosi

rinvii; sentenze della CEF 14.2024.50 del 14 agosto 2024 consid. 4.2 e 4.3, 14.2018.38

del 12 settembre 2018 consid. 7.5);

che

il Comune non può addossare al primo giudice una negligen­za propria, ossia presentare

un’istanza non completa di tutti i documenti necessari a ottenere il rigetto

(già citata 14.2024.50 consid. 4.3);

che

il reclamante può persino ritenersi fortunato di aver ottenuto il rigetto provvisorio dell’opposizione

per fr. 2'198.20 poiché di principio un tale tipo di rigetto è escluso per

pretese di diritto pubblico, siccome la via dell’azione di disconoscimento di

debito (art. 83 cpv. 2 LEF) è poi improponibile se l’ente pubblico (o il

delegatario del potere pubblico) gode di un potere decisionale (cfr. sentenze

del Tribunale federale 5A_31/2019 del 31 maggio 2019 consid. 5.1 e della CEF

14.2022.18

dell’11 luglio 2022, RtiD 2023 I 655 n. 35c, consid. 5.5; cfr. DTF

147.

III 361 consid. 3.3.1);

che

in assenza di un reclamo del convenuto, la Camera non può riformare la

decisione impugnata a scapito del reclamante (divieto della reformatio in peius tratto

dall’art. 58 cpv. 1 CPC, sentenza della CEF 14.2019.110/111 del 15 ottobre

2019, RtiD 2020 I 704 n. 39c, consid. 6.1/c);

che

il reclamo va quindi respinto;

che

leggendo attentamente la decisione impugnata (pag. 4), il Comune avrebbe potuto,

anziché perdere tempo e denaro con un reclamo,

presentare una nuova istanza di rigetto, anche nella stes­sa esecuzione purché

entro il termine dell’art. 88 cpv. 2 LEF, producendo la documentazione mancante (DTF

140.

III 456 consid. 2.5, già citata 14.2024.50 consid. 4.3);

che

ad ogni modo tale possibilità permane tutt’ora per il Comune, sicché il

giudizio odierno non gli reca alcun danno irreparabile, se non per quanto

attiene alla tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art.

48.

e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), che per legge va posta a suo carico stante la

sua soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che

non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è

stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 8'421.50 (fr. 10'619.70 ./. fr. 2'198.20), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Leventina.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).