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Decisione

14.2024.109

Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità

11 novembre 2024Italiano9 min

d’esecuzione, l’8 luglio 2024 la CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna di decretare il

Source ti.ch

Incarto n.

14.2024.109

Lugano

11 novembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La

Camera di esecuzione e fallimenti

del

Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella causa SO.2024.734 (fallimento) della

Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 8 luglio

2024 da

CO 1

(rappresentata dall’RA 3

, __________)

contro

RE 1

(rappresentata da RA 2, __________)

giudicando sul reclamo del 12 settembre 2024 presentato dalRE 1 la

decisione emessa il 10 settembre 2024 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito

dell’esecuzione n. __________ della sede di Locarno del­l’Ufficio

d’esecuzione, l’8 luglio 2024 la CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna di decretare il

fallimento delRE 1 per il mancato pagamento di fr. 5'833.30 oltre a

interessi e spese.

B. All’udienza

di discussione del 20 agosto 2024 nessuno è compar­so.

C. Statuendo

con decisione del 10 settembre 2024 il Pretore ha dichiarato il fallimento delRE

1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa

fallimentare la tassa di giustizia di fr. 100.–.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a

questa Camera con un reclamo del 12 settembre 2024 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo,

l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in

esecuzione. L’indomani il presidente della Camera ha parzialmente accolto la

domanda di effetto sospensivo. Stante il prevedibile esito del giudizio

odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni,

avendo del resto la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito

all’estinzione del suo credito.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto

che la notifica è avvenuta in concreto alRE 1 al più presto l’11 settembre

2024, il termine d’impugnazione non è scaduto prima di sabato 21 settembre, per

cui la scadenza è stata riportata al più presto lunedì 23 settembre (art. 142

cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato il 12 settembre 2024

(data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che

l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la

domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1

Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di

fallimento (nova

autentici o in senso proprio, denominati in

tedesco “echte Nova”, in

contrapposizione agli pseudonova o “unechte

Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo

LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere

espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda

verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel

suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una

sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid.

4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della

dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile

della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze

troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda

sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III

80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale

5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità

dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori

alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’in­­solvibilità può emergere dal

numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove

istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento

impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi

indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di

riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre

sem­plici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus Si­moni in:

Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 26d ad art. 174

LEF).

2.2

Nel

caso in esame la reclamante ha accluso al reclamo una conferma di

pagamento della PostFinance, da cui risulta il pagamento di fr. 6'114.50 sul conto dell’Ufficio

d’esecuzione a saldo del credito posto in esecuzione dall’istante. La

Camera ha verificato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) che tale bonifico, tenuto

conto di un precedente acconto di fr. 804.75 versato dalla reclamante il 3

giugno 2024 direttamente all’istante, ha permesso di estinguere l’esecu­­zione,

comprese le spese processuali della procedura di fallimen­to, lo stesso giorno

in cui il fallimento è stato pronunciato.

2.2.1

Il

fallimento deve considerarsi aperto nel senso dell’art. 175 LEF al momento che

il giudice ha indicato nella sua decisione, ancorché la stessa sia stata

pronunciata anteriormente (DTF

60.

III 4; sentenza della CEF 14.2011.49 del 5 aprile 2011, consid. 1, con

rinvii).

Per legge determinante per la reiezione della domanda di fallimento (come pure

per l’annullamento del fallimento, cfr. art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF) è il

momento dell’estinzione del credito, che avviene

già nell’istante in cui il credito viene pagato all’ufficio d’e­­secuzione

(art. 12 cpv. 2 LEF; sentenza della CEF 14.2015.192 del 6 novembre 2015 consid.

2). Come in caso di pagamento allo sportello postale, anche in caso di

versamento mediante un ordine di pagamento bancario il momento decisivo è

quello dell’accredito (esterno) nella contabilità della Posta e non quello del

suo accredito interno sul conto dell’ufficio d’esecuzione (sentenza della CEF

14.2019.208

dell’8 gennaio 2020 consid. 2.3/a). Se non è dato di sapere se il

pagamento è avvenuto prima dell’ora in cui il fallimen­to è stato aperto –

circostanza che incombe al debitore reclamante di provare – la domanda di

annullamento del fallimento va esaminata sotto il profilo dell’art. 174 cpv. 2

LEF e non dell’art. 174 cpv. 1 LEF, con la conseguenza che l’annullamento è

vincolato alla condizione che sia resa verosimile la solvibilità della fallita (sentenza della CEF 14.2020.18 del 17 giugno 2020

consid. 2.2.1 e i rinvii).

2.2.2

Nel

caso in esame, dalla documentazione prodotta dalla reclamante non è possibile

determinare se l’accredito (esterno) nella contabilità della Posta del bonifico

effettuato l’11 settembre 2024 è avvenuto prima o dopo le ore 10:00 in cui il

fallimento è stato decretato. La domanda di annullamento del fallimento va

pertanto esaminata sotto il profilo dell’art. 174 cpv. 2 LEF e non dell’art.

174.

cpv. 1 LEF, sicché può essere accolta solo se la reclamante ha reso

verosimile la propria solvibilità.

2.3

Al

riguardo, la reclamante si è limitata ad

allegare di aver pagato altre sei

esecuzioni (n. __________26,

__________14, __________19, __________49, __________42 e __________04) per poco più di fr. 5'641.90

complessivi, la prima il 5 luglio 2024 (ad eccezione dei “costi operativi diretti ancora aperti, in fase di

chiarimento”) e le altre cinque il 12 settembre 2024, e a produrre i

alcuni giustificativi, precisando di essere in contatto con i restanti

creditori per concordare pagamenti parziali.

2.3.1

In sede

di esame della domanda di concessione dell’effetto sospen­sivo, la Camera ha accertato d’ufficio che a carico

della reclamante rimanevano pendenti nove esecuzioni per quasi

fr. 43'000.– complessivi, di cui ben quattro erano giunte allo

stadio della comminatoria di fallimento (n.

__________, __________26, __________ e __________) e una dell’avviso di pignoramento (n. __________),

rilevando che l’atte­­stazione della Banca Migros acclusa al reclamo non

indicava che il versamento di fr. 2'500.– del 5 luglio 2024 a favore di “__________” si

riferisse all’esecuzione n. __________26. Ha nondimeno accolto par-zialmente la

domanda, considerando che la

reclamante era ancora in tempo, fino alla scadenza del termine di reclamo (DTF

136.

III 295 consid. 3.2), il 23 settembre 2024, per pagare le esecuzioni in

questione o perlomeno per rendere verosimile, con documenti, di disporre delle

risorse finanziarie necessarie al loro pagamento a breve termine.

2.3.2

Ebbene,

la reclamante non ha inoltrato alcuna motivazione complementare entro la

scadenza del termine d’impugnazione e la sua situazione esecutiva è rimasta

immutata (fatto salvo l’aumen­to degl’interessi di mora). In tali circostanze,

si deve considerare che la reclamante non ha sufficientemente reso verosimile

la propria solvibilità, ovvero la disponibilità di liquidità sufficiente a far fronte

ai suoi impegni, se non solo per pagare all’ultimo momento i debiti più esigui, come le esecuzioni n. __________49

(di fr. 90.20), al­lora giunta allo stadio del pignoramento, n. __________14 (di fr. 143.–), oppure n.__________19 (di fr. 533.70), __________42 (di

fr. 475.90) e __________04 (di

fr. 328.15), allora tutte pervenute allo stadio della comminatoria di

fallimento. In queste circostanze si può quindi

affermare che l’in­­capacità di pagamento della reclamante

appare più probabile del­la sua capacità di pagamento. Il presupposto della

solvibilità non essendo stato reso verosimile, il reclamo va respinto e il

fallimento delRE 1 confermato.

3.

Essendo stato concesso effetto sospensivo al

gravame, il fallimen­to dev’essere nuovamente pronunciato.

La

tassa di giustizia, calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), è posta

a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si

assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al

reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e di conseguenza è nuovamente pronunciato il fallimento

delRE 1 dal giorno martedì 12 novembre 2024 alle ore 09.00.

2. La

tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico

delRE 1.

3.. Notificazione a:

– ;

– ;

– Ufficio

d’esecuzione, Locarno;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Locarno, Locarno.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).