14.2024.109
Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità
11 novembre 2024Italiano9 min
d’esecuzione, l’8 luglio 2024 la CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna di decretare il
Source ti.ch
Incarto n.
14.2024.109
Lugano
11 novembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La
Camera di esecuzione e fallimenti
del
Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa SO.2024.734 (fallimento) della
Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 8 luglio
2024 da
CO 1
(rappresentata dall’RA 3
, __________)
contro
RE 1
(rappresentata da RA 2, __________)
giudicando sul reclamo del 12 settembre 2024 presentato dalRE 1 la
decisione emessa il 10 settembre 2024 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito
dell’esecuzione n. __________ della sede di Locarno dell’Ufficio
d’esecuzione, l’8 luglio 2024 la CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna di decretare il
fallimento delRE 1 per il mancato pagamento di fr. 5'833.30 oltre a
interessi e spese.
B. All’udienza
di discussione del 20 agosto 2024 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione del 10 settembre 2024 il Pretore ha dichiarato il fallimento delRE
1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di fr. 100.–.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a
questa Camera con un reclamo del 12 settembre 2024 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo,
l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in
esecuzione. L’indomani il presidente della Camera ha parzialmente accolto la
domanda di effetto sospensivo. Stante il prevedibile esito del giudizio
odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni,
avendo del resto la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito
all’estinzione del suo credito.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto
che la notifica è avvenuta in concreto alRE 1 al più presto l’11 settembre
2024, il termine d’impugnazione non è scaduto prima di sabato 21 settembre, per
cui la scadenza è stata riportata al più presto lunedì 23 settembre (art. 142
cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato il 12 settembre 2024
(data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che
l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la
domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di
fallimento (nova
autentici o in senso proprio, denominati in
tedesco “echte Nova”, in
contrapposizione agli pseudonova o “unechte
Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo
LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere
espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda
verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel
suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una
sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid.
4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della
dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile
della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze
troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda
sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III
80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale
5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori
alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal
numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove
istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento
impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi
indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di
riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre
semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus Simoni in:
Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 26d ad art. 174
LEF).
2.2
Nel
caso in esame la reclamante ha accluso al reclamo una conferma di
pagamento della PostFinance, da cui risulta il pagamento di fr. 6'114.50 sul conto dell’Ufficio
d’esecuzione a saldo del credito posto in esecuzione dall’istante. La
Camera ha verificato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) che tale bonifico, tenuto
conto di un precedente acconto di fr. 804.75 versato dalla reclamante il 3
giugno 2024 direttamente all’istante, ha permesso di estinguere l’esecuzione,
comprese le spese processuali della procedura di fallimento, lo stesso giorno
in cui il fallimento è stato pronunciato.
2.2.1
Il
fallimento deve considerarsi aperto nel senso dell’art. 175 LEF al momento che
il giudice ha indicato nella sua decisione, ancorché la stessa sia stata
pronunciata anteriormente (DTF
60.
III 4; sentenza della CEF 14.2011.49 del 5 aprile 2011, consid. 1, con
rinvii).
Per legge determinante per la reiezione della domanda di fallimento (come pure
per l’annullamento del fallimento, cfr. art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF) è il
momento dell’estinzione del credito, che avviene
già nell’istante in cui il credito viene pagato all’ufficio d’esecuzione
(art. 12 cpv. 2 LEF; sentenza della CEF 14.2015.192 del 6 novembre 2015 consid.
2). Come in caso di pagamento allo sportello postale, anche in caso di
versamento mediante un ordine di pagamento bancario il momento decisivo è
quello dell’accredito (esterno) nella contabilità della Posta e non quello del
suo accredito interno sul conto dell’ufficio d’esecuzione (sentenza della CEF
14.2019.208
dell’8 gennaio 2020 consid. 2.3/a). Se non è dato di sapere se il
pagamento è avvenuto prima dell’ora in cui il fallimento è stato aperto –
circostanza che incombe al debitore reclamante di provare – la domanda di
annullamento del fallimento va esaminata sotto il profilo dell’art. 174 cpv. 2
LEF e non dell’art. 174 cpv. 1 LEF, con la conseguenza che l’annullamento è
vincolato alla condizione che sia resa verosimile la solvibilità della fallita (sentenza della CEF 14.2020.18 del 17 giugno 2020
consid. 2.2.1 e i rinvii).
2.2.2
Nel
caso in esame, dalla documentazione prodotta dalla reclamante non è possibile
determinare se l’accredito (esterno) nella contabilità della Posta del bonifico
effettuato l’11 settembre 2024 è avvenuto prima o dopo le ore 10:00 in cui il
fallimento è stato decretato. La domanda di annullamento del fallimento va
pertanto esaminata sotto il profilo dell’art. 174 cpv. 2 LEF e non dell’art.
174.
cpv. 1 LEF, sicché può essere accolta solo se la reclamante ha reso
verosimile la propria solvibilità.
2.3
Al
riguardo, la reclamante si è limitata ad
allegare di aver pagato altre sei
esecuzioni (n. __________26,
__________14, __________19, __________49, __________42 e __________04) per poco più di fr. 5'641.90
complessivi, la prima il 5 luglio 2024 (ad eccezione dei “costi operativi diretti ancora aperti, in fase di
chiarimento”) e le altre cinque il 12 settembre 2024, e a produrre i
alcuni giustificativi, precisando di essere in contatto con i restanti
creditori per concordare pagamenti parziali.
2.3.1
In sede
di esame della domanda di concessione dell’effetto sospensivo, la Camera ha accertato d’ufficio che a carico
della reclamante rimanevano pendenti nove esecuzioni per quasi
fr. 43'000.– complessivi, di cui ben quattro erano giunte allo
stadio della comminatoria di fallimento (n.
__________, __________26, __________ e __________) e una dell’avviso di pignoramento (n. __________),
rilevando che l’attestazione della Banca Migros acclusa al reclamo non
indicava che il versamento di fr. 2'500.– del 5 luglio 2024 a favore di “__________” si
riferisse all’esecuzione n. __________26. Ha nondimeno accolto par-zialmente la
domanda, considerando che la
reclamante era ancora in tempo, fino alla scadenza del termine di reclamo (DTF
136.
III 295 consid. 3.2), il 23 settembre 2024, per pagare le esecuzioni in
questione o perlomeno per rendere verosimile, con documenti, di disporre delle
risorse finanziarie necessarie al loro pagamento a breve termine.
2.3.2
Ebbene,
la reclamante non ha inoltrato alcuna motivazione complementare entro la
scadenza del termine d’impugnazione e la sua situazione esecutiva è rimasta
immutata (fatto salvo l’aumento degl’interessi di mora). In tali circostanze,
si deve considerare che la reclamante non ha sufficientemente reso verosimile
la propria solvibilità, ovvero la disponibilità di liquidità sufficiente a far fronte
ai suoi impegni, se non solo per pagare all’ultimo momento i debiti più esigui, come le esecuzioni n. __________49
(di fr. 90.20), allora giunta allo stadio del pignoramento, n. __________14 (di fr. 143.–), oppure n.__________19 (di fr. 533.70), __________42 (di
fr. 475.90) e __________04 (di
fr. 328.15), allora tutte pervenute allo stadio della comminatoria di
fallimento. In queste circostanze si può quindi
affermare che l’incapacità di pagamento della reclamante
appare più probabile della sua capacità di pagamento. Il presupposto della
solvibilità non essendo stato reso verosimile, il reclamo va respinto e il
fallimento delRE 1 confermato.
3.
Essendo stato concesso effetto sospensivo al
gravame, il fallimento dev’essere nuovamente pronunciato.
La
tassa di giustizia, calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), è posta
a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si
assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al
reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e di conseguenza è nuovamente pronunciato il fallimento
delRE 1 dal giorno martedì 12 novembre 2024 alle ore 09.00.
2. La
tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico
delRE 1.
3.. Notificazione a:
– ;
– ;
– Ufficio
d’esecuzione, Locarno;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Locarno, Locarno.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).