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Decisione

14.2024.11

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Nozione di riconoscimento di debito. Reclamo irricevibile poiché insufficientemente motivato

1 luglio 2024Italiano9 min

all’esecu­zione (n. __________) avviata nei suoi confronti da CO 1 per fr. 7'035.–,

Source ti.ch

Incarto n.

14.2024.11

Lugano

1 luglio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2023.3124 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 28 giugno 2023

da

RE 1

contro

CO 1

(rappr. dall’RA 1 __________)

giudicando sul reclamo del 19 gennaio 2024 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 9 gennaio 2024 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. CO 1 ha lavorato come venditore presso l’PI 1 (ora in liquidazione),

di cui RE 1 è amministratore unico. Con

decisione del 16 dicembre 2021 il Pretore aggiunto del distretto di Lugano,

sezione 1, ha condannato l’PI 1 a rifondere all’ex dipendente salari arretrati

di fr. 6'085.– oltre agl’interessi del 5% dal 1° settembre 2017 e

ripetibili parziali di fr. 950.–.

Fatti

B. In

base alla decisione appena citata, con sentenza del 1° dicembre 2022 (inc.

SO.2022.1684) il Pretore del distretto di Lugano, sezione 5, ha parzialmente

accolto l’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione interposta dall’PI 1

all’esecu­zione (n. __________) avviata nei suoi confronti da CO 1 per fr. 7'035.–,

oltre agl’interessi del 5% dal 1° settembre 2017 su fr. 6'085.– e dal 16 marzo

2022 su fr. 950.–.

C. Con

sentenza del 23 maggio 2023 (inc. 14.2022.160) la scrivente Camera ha respinto

il reclamo presentato dall’PI 1 contro la decisione appena menzionata. In

particolare ha confermato la reiezione dell’eccezione di compensazione con una

sua pretesa di fr. 7'353.– basata su un bollettino di dicembre 2018

firmato da CO 1, che recitava: “Condizioni

generali dei be­ni dati in consegna presso __________ negozio di giocattoli e

abbigliamento per bambini, __________. Le merci da noi consegnate rimangono di

nostra proprietà fino al pagamento integrale del prezzo di acquisto. Consegne

in difetto o erroneo, nonché eventuali difetti, possono essere contestati solo

entro otto giorni dalla consegna”.

D. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 19 giugno 2023 dal­la sede di Lugano

dell’Ufficio d’esecuzione, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 7'353.–

oltre agli interessi del 5% dall’11 aprile 2022, indicando quale causa del

credito: “Il credito riguarda

principalmente la consegna di abbigliamento e giocattoli, oltre a diverse somme

in contanti che sono state messe a disposizione e consegnate nel periodo

compreso tra gennaio 2018 e dicembre 2018”.

E. Avendo

CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 28 giugno

2023 RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo (in realtà provvisorio) alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, il convenuto si è

opposto all’istanza con osservazioni scritte del 21 luglio 2023. Con replica

spontanea del 29 luglio 2023 CO 1 ha ribadito il suo punto di vista.

F. Statuendo con decisione del 9 gennaio 2024, il Pretore ha respin­to l’istanza,

ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 200.– e un’indennità

di fr. 100.– a favore del convenuto.

G. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 19 gennaio 2024 per ottenerne l’annullamento

e l’accoglimento dell’istanza, protestate spe­se e ripetibili. Stante il

prevedibile esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato alla

controparte per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto a RE 1 il 10 gennaio 2024, il termine d’impugnazione è

scaduto sabato 20 gennaio, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 22

gennaio (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato tre

giorni prima (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro

tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che

sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3

Il

reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la

Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi

per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 93 consid.

8.2

con rinvii). Spetta al reclamante confrontarsi con la

motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando in modo preciso i

passaggi da lui contestati e i documenti del fascicolo su cui si basa la sua

critica (DTF 141 III 569 consid. 2.3.3) e spiegando in che modo le sue

argomentazioni possono influenzare la soluzione adottata dal primo giudice (sentenza

del Tribunale federale 5A_734/2023 del 18 dicembre 2023 consid. 3.3). Solo a

tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricor­so, poiché giudicare

un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la

sentenza impugnata resiste alla critica.

1.3.1

Nella decisione impugnata, il Pretore ha constatato che l’istante sosteneva

che il suo ex dipendente avesse beneficiato durante il suo impiego di agevolazioni

in quanto gli sarebbero state conse-gnate diverse merci a credito provenienti

dal suo negozio di giocattoli e abbigliamento __________ di __________. Egli ha

fondato la sua pretesa su un bollettino di consegne, che però, come ha già

avuto modo di stabilire la scrivente Camera nel 2023, sebbene firmato da CO 1, non costituisce un titolo di rigetto prov­visorio,

poiché non indica la sua volontà di pagare o riconoscere le somme menzionate a

favore di RE 1. Il primo giudice ha quindi respinto l’istanza per la pretesa di fr. 7'353.–,

così come per le spese esecutive di fr. 73.–, che rientrano nella

competenza esclusiva dell’ufficio d’esecuzione, e per le “spese rigetto” di fr. 300.–

per mancanza di un titolo di rigetto.

1.3.2

Nel

reclamo RE 1 non si confronta con la motivazione della decisione impugnata, ma

si limita a ribadire che dal testo del bollettino intestato al negozio __________ (“le

merci consegnate sarebbero rimaste di nostra proprietà fino al pagamento

integrale del prezzo di acquisto”), dalle dodici firme

e dalle nove sigle apposte pacificamente da CO 1 e dagli importi ivi indicati

risultava chiaro che costui “si

riconosceva debitore” ed era coscien­te del suo

impegno, sicché l’istanza merita accoglimento. La censura si avvera quindi

irricevibile poiché insufficientemente motivata (v. sopra consid. 1.3).

1.3.2.1

Per abbondanza, la

decisione di primo grado non presta il fianco alla critica neppure nel merito,

poiché nel bollettino CO 1 non

ha espresso la volontà di pagare o riconoscere le somme men­zionate a favore di RE 1, requisito

indispensabile per ammettere l’esistenza di un titolo di rigetto provvisorio ai

sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF. Il documento non indica l’oggetto

delle pretese consegne e invero neppure menziona le merci asseritamente

consegnate o le somme prestate. Le cifre nella seconda colonna corrispondono

del resto solo parzialmente a quelle a destra della terza colonna. Ora, l’opposizione può essere rigettata in via provvisoria solo se l’escutente

prova (e non solo rende verosimile: sentenza del Tribunale federale

5A_741/2013 del 3 aprile 2014, consid. 3.1.3 con rimandi) che l’escusso ha

riconosciuto senza riserve né condizioni il debito posto in esecuzione; il

riconoscimento deve risultare indiscutibilmente dal documento o dai documenti

prodotti dall’escutente (sentenza del Tribunale federale 5A_89/2019 del 1°

maggio 2019 consid. 5.1.3; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed.

2010, n. 21 ad art. 82 LEF). Non è manifestamente

il caso nella fattispecie.

1.3.2.2

D’altronde

ci si potrebbe anche interrogare sulla legittimazione di RE 1, siccome nella

precedente causa egli aveva sostenuto di aver ceduto il credito all’PI 1. Stan­-te

l’irricevibilità del reclamo si può però prescindere dal verificare tale

presupposto e di determinarsi sui rilievi del reclamante in merito alla causa

precedente.

1.3.3

Il pronunciato odierno non priva RE 1, se del

caso, del diritto di

sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario pre­vio esperimento di un

tentativo di conciliazione (art. 79 LEF e 197 segg. CPC;

DTF 143 III 564 consid. 4.1 e 136 III 528 consid. 3.2).

2.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di

ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per

osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

3.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 7'353.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

–__________;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).