14.2024.11
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Nozione di riconoscimento di debito. Reclamo irricevibile poiché insufficientemente motivato
1 luglio 2024Italiano9 min
all’esecuzione (n. __________) avviata nei suoi confronti da CO 1 per fr. 7'035.–,
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Incarto n.
14.2024.11
Lugano
1 luglio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2023.3124 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 28 giugno 2023
da
RE 1
contro
CO 1
(rappr. dall’RA 1 __________)
giudicando sul reclamo del 19 gennaio 2024 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 9 gennaio 2024 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. CO 1 ha lavorato come venditore presso l’PI 1 (ora in liquidazione),
di cui RE 1 è amministratore unico. Con
decisione del 16 dicembre 2021 il Pretore aggiunto del distretto di Lugano,
sezione 1, ha condannato l’PI 1 a rifondere all’ex dipendente salari arretrati
di fr. 6'085.– oltre agl’interessi del 5% dal 1° settembre 2017 e
ripetibili parziali di fr. 950.–.
Fatti
B. In
base alla decisione appena citata, con sentenza del 1° dicembre 2022 (inc.
SO.2022.1684) il Pretore del distretto di Lugano, sezione 5, ha parzialmente
accolto l’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione interposta dall’PI 1
all’esecuzione (n. __________) avviata nei suoi confronti da CO 1 per fr. 7'035.–,
oltre agl’interessi del 5% dal 1° settembre 2017 su fr. 6'085.– e dal 16 marzo
2022 su fr. 950.–.
C. Con
sentenza del 23 maggio 2023 (inc. 14.2022.160) la scrivente Camera ha respinto
il reclamo presentato dall’PI 1 contro la decisione appena menzionata. In
particolare ha confermato la reiezione dell’eccezione di compensazione con una
sua pretesa di fr. 7'353.– basata su un bollettino di dicembre 2018
firmato da CO 1, che recitava: “Condizioni
generali dei beni dati in consegna presso __________ negozio di giocattoli e
abbigliamento per bambini, __________. Le merci da noi consegnate rimangono di
nostra proprietà fino al pagamento integrale del prezzo di acquisto. Consegne
in difetto o erroneo, nonché eventuali difetti, possono essere contestati solo
entro otto giorni dalla consegna”.
D. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 19 giugno 2023 dalla sede di Lugano
dell’Ufficio d’esecuzione, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 7'353.–
oltre agli interessi del 5% dall’11 aprile 2022, indicando quale causa del
credito: “Il credito riguarda
principalmente la consegna di abbigliamento e giocattoli, oltre a diverse somme
in contanti che sono state messe a disposizione e consegnate nel periodo
compreso tra gennaio 2018 e dicembre 2018”.
E. Avendo
CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 28 giugno
2023 RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo (in realtà provvisorio) alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, il convenuto si è
opposto all’istanza con osservazioni scritte del 21 luglio 2023. Con replica
spontanea del 29 luglio 2023 CO 1 ha ribadito il suo punto di vista.
F. Statuendo con decisione del 9 gennaio 2024, il Pretore ha respinto l’istanza,
ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 200.– e un’indennità
di fr. 100.– a favore del convenuto.
G. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 19 gennaio 2024 per ottenerne l’annullamento
e l’accoglimento dell’istanza, protestate spese e ripetibili. Stante il
prevedibile esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato alla
controparte per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto a RE 1 il 10 gennaio 2024, il termine d’impugnazione è
scaduto sabato 20 gennaio, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 22
gennaio (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato tre
giorni prima (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro
tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che
sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3
Il
reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la
Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi
per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 93 consid.
8.2
con rinvii). Spetta al reclamante confrontarsi con la
motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando in modo preciso i
passaggi da lui contestati e i documenti del fascicolo su cui si basa la sua
critica (DTF 141 III 569 consid. 2.3.3) e spiegando in che modo le sue
argomentazioni possono influenzare la soluzione adottata dal primo giudice (sentenza
del Tribunale federale 5A_734/2023 del 18 dicembre 2023 consid. 3.3). Solo a
tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare
un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la
sentenza impugnata resiste alla critica.
1.3.1
Nella decisione impugnata, il Pretore ha constatato che l’istante sosteneva
che il suo ex dipendente avesse beneficiato durante il suo impiego di agevolazioni
in quanto gli sarebbero state conse-gnate diverse merci a credito provenienti
dal suo negozio di giocattoli e abbigliamento __________ di __________. Egli ha
fondato la sua pretesa su un bollettino di consegne, che però, come ha già
avuto modo di stabilire la scrivente Camera nel 2023, sebbene firmato da CO 1, non costituisce un titolo di rigetto provvisorio,
poiché non indica la sua volontà di pagare o riconoscere le somme menzionate a
favore di RE 1. Il primo giudice ha quindi respinto l’istanza per la pretesa di fr. 7'353.–,
così come per le spese esecutive di fr. 73.–, che rientrano nella
competenza esclusiva dell’ufficio d’esecuzione, e per le “spese rigetto” di fr. 300.–
per mancanza di un titolo di rigetto.
1.3.2
Nel
reclamo RE 1 non si confronta con la motivazione della decisione impugnata, ma
si limita a ribadire che dal testo del bollettino intestato al negozio __________ (“le
merci consegnate sarebbero rimaste di nostra proprietà fino al pagamento
integrale del prezzo di acquisto”), dalle dodici firme
e dalle nove sigle apposte pacificamente da CO 1 e dagli importi ivi indicati
risultava chiaro che costui “si
riconosceva debitore” ed era cosciente del suo
impegno, sicché l’istanza merita accoglimento. La censura si avvera quindi
irricevibile poiché insufficientemente motivata (v. sopra consid. 1.3).
1.3.2.1
Per abbondanza, la
decisione di primo grado non presta il fianco alla critica neppure nel merito,
poiché nel bollettino CO 1 non
ha espresso la volontà di pagare o riconoscere le somme menzionate a favore di RE 1, requisito
indispensabile per ammettere l’esistenza di un titolo di rigetto provvisorio ai
sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF. Il documento non indica l’oggetto
delle pretese consegne e invero neppure menziona le merci asseritamente
consegnate o le somme prestate. Le cifre nella seconda colonna corrispondono
del resto solo parzialmente a quelle a destra della terza colonna. Ora, l’opposizione può essere rigettata in via provvisoria solo se l’escutente
prova (e non solo rende verosimile: sentenza del Tribunale federale
5A_741/2013 del 3 aprile 2014, consid. 3.1.3 con rimandi) che l’escusso ha
riconosciuto senza riserve né condizioni il debito posto in esecuzione; il
riconoscimento deve risultare indiscutibilmente dal documento o dai documenti
prodotti dall’escutente (sentenza del Tribunale federale 5A_89/2019 del 1°
maggio 2019 consid. 5.1.3; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed.
2010, n. 21 ad art. 82 LEF). Non è manifestamente
il caso nella fattispecie.
1.3.2.2
D’altronde
ci si potrebbe anche interrogare sulla legittimazione di RE 1, siccome nella
precedente causa egli aveva sostenuto di aver ceduto il credito all’PI 1. Stan-te
l’irricevibilità del reclamo si può però prescindere dal verificare tale
presupposto e di determinarsi sui rilievi del reclamante in merito alla causa
precedente.
1.3.3
Il pronunciato odierno non priva RE 1, se del
caso, del diritto di
sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario previo esperimento di un
tentativo di conciliazione (art. 79 LEF e 197 segg. CPC;
DTF 143 III 564 consid. 4.1 e 136 III 528 consid. 3.2).
2.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di
ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per
osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
3.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 7'353.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–__________;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).