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Decisione

14.2024.110

Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità

25 settembre 2024Italiano8 min

CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud di decretare il

Source ti.ch

Incarto n.

14.2024.110

Lugano

25 settembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2024.459 (fallimento) della

Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza 23 maggio

2024 dalla

CO 1

contro

RE 1

(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 13 settembre 2024 presentato dalla RE 1

contro la decisione emessa il 4 settembre 2024 dal Pretore aggiunto supplente;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________

della sede di Mendrisio del­l’Ufficio d’esecuzione, il 23 maggio 2024 la

CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud di decretare il

fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 20'365.90 oltre a

spese.

B. All’udienza

di discussione del 4 settembre 2024 nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione del 4 settembre 2024 il Pretore aggiunto supplente ha dichiarato

il fallimento della RE 1 dallo stesso giorno alle ore 11:00, ponendo a carico

della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 200.– e un acconto

di fr. 800.– per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 13 settembre

2024 per ottenere, previo conferimento dell’effetto

sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il

credito posto in esecuzione. Lo stesso giorno il presidente della Camera ha

parzialmente accolto la domanda di effetto sospensivo. Il reclamo non è stato

intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni

interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto

che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 5 settembre 2024, il

termine d’impugnazione è scaduto domenica 15 settembre, per cui la scadenza è

stata riportata a lunedì 16 settembre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art.

31.

LEF). Presentato brevi manu tre giorni pri­ma, il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la

domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1

Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di

fallimento (nova

autentici o in senso proprio, denominati in

tedesco “echte Nova”, in

contrapposizione agli pseudonova o “unechte

Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo

LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere

espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda

verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel

suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una

sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).

Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di

fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità.

A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo

particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente

non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di

liquidità sufficiente appare passeggera

(sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11

agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità

dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori

alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’in­solvibilità può emergere dal

numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove

istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugna­to.

Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica

insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di

riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamen­ti, estratti

bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus Simoni in: Basler

Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 26d ad art. 174 LEF).

2.2

Nel

caso in esame, il 10 settembre 2024 la reclamante ha versato sul

conto dell’Ufficio d’esecuzione (UE) fr. 71'254.25, sufficienti a

estinguere quindici esecuzioni in corso nei suoi confronti, tra cui quella dell’istante, per la quale l’UE ha però

depositato la relativa somma in attesa della decisione sul reclamo. Il

versamento essendo stato effettuato prima della scadenza del termine di

reclamo, il primo presupposto di annullamento del fallimento giusta l’art. 174

cpv. 2 (n. 1) risulta adempiuto.

2.3

Per

quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione

indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,

come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto

dopo la pronuncia del fallimen­to – dal conteggio dell’UE (all’11 settembre

2024, doc. N) prodotto dalla reclamante si evince che nei suoi confronti erano

pendenti solo quattro esecuzioni, per poco più di fr. 15'000.–

complessivi, tutte sospese da opposizione e coperte dalle liquidità depositate

sul suo conto presso la Raiffeisen (di fr. 19'527.29, doc. O). La

reclamante ha inoltre successivamente pagato una delle quattro rimanenti

esecuzioni (la n. 3545881, doc. Q accluso allo scritto del 20 settembre

2024). La Camera ha verificato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC)

che non sussistono attestati di carenza di beni a carico della reclamante.

Ciò

porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia minacciata a breve.

Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze

troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si

può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più

probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla

sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità

sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174

cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della

reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura

giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si

assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al

reclamo. La

tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo

versato in questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di

fallimento pronunciata il 4 settembre 2024 dalla Pretura della Giurisdizione di

Mendrisio-Sud nei confronti della RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di

prima sede di fr. 200.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della

RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio dei

fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della

RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in

questa sede, pari a fr. 200.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della

tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

;

– ;

– Ufficio

d’esecuzione, Mendrisio;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Mendrisio, Mendrisio.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).