Lexipedia

Decisione

14.2024.111

Fallimento. Produzione della conferma dell’ordine di pagamento e bonifico della somma dovuta all’istante sul conto dell’ufficio d’esecuzione un giorno dopo la scadenza del termine di reclamo

16 ottobre 2024Italiano7 min

con decisione dello stesso 4 settembre il Pretore ha dichiarato il fallimento di

Source ti.ch

RE 1

Incarto n.

14.2024.111

Lugano

16 ottobre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2024.3053 (fallimento) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 7 giugno 2024

dalla

CO 1

contro

RE 1

(titolare dell’ex impresa individuale __________)

giudicando sul reclamo del 12 settembre 2024 presentato da RE 1 contro

la decisione emessa il 4 settembre 2024 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione

n. __________ della sede di Lugano del­l’Ufficio d’esecuzione, il 7 giugno

2024 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di

decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'905.75

oltre a interessi e spese.

B. All’udienza

di discussione del 4 settembre 2024 nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione dello stesso 4 settembre il Pretore ha dichiarato il fallimento di

RE 1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa

fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920–

per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a

questa Camera con un reclamo del 12 settembre 2024 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il

16 settembre 2024 il vicepresidente della Camera ha respinto la domanda di

effetto sospensivo. Il 25 settembre 2024 il presidente della Camera ha respinto

la richiesta presentata dal reclamante con scritto del 24 settembre volta a rivalutare

la decisione del 16 settembre. Stante il prevedibile esito dell’odierno

giudizio, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione

di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui

è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto

che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 al più tardi il 12 settembre

2024, ossia alla data del reclamo, il termine d’impugnazione è scaduto domenica

22.

settembre, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 23 settembre (art.

142.

cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato già il 14 settembre

2024.

(data del timbro posta­le), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile

la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito,

compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la

domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1

Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiara-zione di

fallimento (nova

autentici o in senso proprio, denominati in

tedesco “echte Nova”, in

contrapposizione agli pseudonova o “unechte

Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo

LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere

espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda

verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel

suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una

sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).

Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di

fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua

insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe,

in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva

economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la

mancanza di liquidità sufficiente appare

passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11

agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità

dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori

alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’in­solvibilità può emergere dal

numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove

istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento

impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi

indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di

riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti

bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus Simoni in: Basler

Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 26d ad art. 174 LEF).

2.2

Nel

caso in esame, con il reclamo RE 1 non ha prodotto alcuna prova documentale a

sostegno dell’allegazione secondo cui egli sarebbe riuscito a pagare il credito

dell’istante. Soltanto il 24 settembre 2024, egli ha prodotto un’attestazione

della Banca __________ di __________, dalla quale si evince ch’egli, il 23

settembre 2024, ha dato l’ordine (e-banking) di versare fr. 1'924.– all’Ufficio

d’esecuzione. Sennonché entrambi i presupposti stabiliti all’art.

174.

cpv. 2 LEF – in particolare l’estinzione del credito fatto valere dall’istante

(n. 1) – devono essere dimostrati e realizzati entro la scadenza del termine di

reclamo (DTF 136 III 294 consid. 3.2), come già ricordato nella prima decisione

di reiezione della domanda di effetto sospensivo. Ora, nella fattispecie il

termine di reclamo è scaduto al più tardi il 23 settembre 2024 (sopra consid.

1). E il reclamante ha prodotto la conferma dell’ordine di pagamento solo il

giorno successivo, ovvero tardivamente, sicché non se ne può tenere conto ai

fini del giudizio. La Camera ha d’altronde accertato d’ufficio (art. 255 lett.

a CPC) che la somma di fr. 1'924.– è stata bonificata sul conto

dell’Ufficio pure il 24 settembre 2024, sicché il presupposto di cui all’art.

174.

cpv. 2 n. 1 non può ritenersi (tempestivamente)

adempiuto, ricordato che in caso di versamento dell’importo dovuto all’istante

mediante un ordine di pagamento bancario il momento decisivo è quello dell’accredito

(esterno) nella contabilità della Posta e non quello della stampa dell’ordine di pagamento (sentenza 14.2020.18 del

17.

giugno 2020 consid. 2.2.2 e i rinvii).

2.3

Il

reclamo va respinto anche perché RE 1 non ha reso verosimile la propria

solvibilità – secondo presupposto stabilito dall’art. 174 cpv. 2 LEF – con

indizi oggettivi e concreti, limitandosi ad affermare di aver

trovato negli ultimi due anni “un posto di

lavoro fisso e solido” e di essere proprietario di un appartamento

che sarebbe sul punto di vendere. La Camera ha d’altronde già accertato

nella prima decisione di reiezione della domanda di effetto sospensivo che nei

confronti del reclamante erano pendenti 17 esecuzioni per oltre fr. 47'000.–

in totale, di cui in particolare due si trovavano già (e si trovano tuttora)

allo stadio della comminatoria di fallimento e due del pignoramento.

3.

Non

essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere

nuovamente pronunciato.

4.

La

tassa di giustizia, calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), è posta a

carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si

assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al

reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 230.–, è posta a carico

di RE 1.

3. Notificazione a:

– ;

;

– Ufficio

d’esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).