14.2024.111
Fallimento. Produzione della conferma dell’ordine di pagamento e bonifico della somma dovuta all’istante sul conto dell’ufficio d’esecuzione un giorno dopo la scadenza del termine di reclamo
16 ottobre 2024Italiano7 min
con decisione dello stesso 4 settembre il Pretore ha dichiarato il fallimento di
Source ti.ch
RE 1
Incarto n.
14.2024.111
Lugano
16 ottobre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2024.3053 (fallimento) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 7 giugno 2024
dalla
CO 1
contro
RE 1
(titolare dell’ex impresa individuale __________)
giudicando sul reclamo del 12 settembre 2024 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 4 settembre 2024 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ della sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, il 7 giugno
2024 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di
decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'905.75
oltre a interessi e spese.
B. All’udienza
di discussione del 4 settembre 2024 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione dello stesso 4 settembre il Pretore ha dichiarato il fallimento di
RE 1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920–
per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a
questa Camera con un reclamo del 12 settembre 2024 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il
16 settembre 2024 il vicepresidente della Camera ha respinto la domanda di
effetto sospensivo. Il 25 settembre 2024 il presidente della Camera ha respinto
la richiesta presentata dal reclamante con scritto del 24 settembre volta a rivalutare
la decisione del 16 settembre. Stante il prevedibile esito dell’odierno
giudizio, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione
di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui
è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto
che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 al più tardi il 12 settembre
2024, ossia alla data del reclamo, il termine d’impugnazione è scaduto domenica
22.
settembre, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 23 settembre (art.
142.
cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato già il 14 settembre
2024.
(data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile
la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito,
compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la
domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiara-zione di
fallimento (nova
autentici o in senso proprio, denominati in
tedesco “echte Nova”, in
contrapposizione agli pseudonova o “unechte
Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo
LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere
espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda
verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel
suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una
sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).
Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di
fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua
insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe,
in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva
economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la
mancanza di liquidità sufficiente appare
passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11
agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori
alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal
numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove
istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento
impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi
indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di
riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti
bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus Simoni in: Basler
Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 26d ad art. 174 LEF).
2.2
Nel
caso in esame, con il reclamo RE 1 non ha prodotto alcuna prova documentale a
sostegno dell’allegazione secondo cui egli sarebbe riuscito a pagare il credito
dell’istante. Soltanto il 24 settembre 2024, egli ha prodotto un’attestazione
della Banca __________ di __________, dalla quale si evince ch’egli, il 23
settembre 2024, ha dato l’ordine (e-banking) di versare fr. 1'924.– all’Ufficio
d’esecuzione. Sennonché entrambi i presupposti stabiliti all’art.
174.
cpv. 2 LEF – in particolare l’estinzione del credito fatto valere dall’istante
(n. 1) – devono essere dimostrati e realizzati entro la scadenza del termine di
reclamo (DTF 136 III 294 consid. 3.2), come già ricordato nella prima decisione
di reiezione della domanda di effetto sospensivo. Ora, nella fattispecie il
termine di reclamo è scaduto al più tardi il 23 settembre 2024 (sopra consid.
1). E il reclamante ha prodotto la conferma dell’ordine di pagamento solo il
giorno successivo, ovvero tardivamente, sicché non se ne può tenere conto ai
fini del giudizio. La Camera ha d’altronde accertato d’ufficio (art. 255 lett.
a CPC) che la somma di fr. 1'924.– è stata bonificata sul conto
dell’Ufficio pure il 24 settembre 2024, sicché il presupposto di cui all’art.
174.
cpv. 2 n. 1 non può ritenersi (tempestivamente)
adempiuto, ricordato che in caso di versamento dell’importo dovuto all’istante
mediante un ordine di pagamento bancario il momento decisivo è quello dell’accredito
(esterno) nella contabilità della Posta e non quello della stampa dell’ordine di pagamento (sentenza 14.2020.18 del
17.
giugno 2020 consid. 2.2.2 e i rinvii).
2.3
Il
reclamo va respinto anche perché RE 1 non ha reso verosimile la propria
solvibilità – secondo presupposto stabilito dall’art. 174 cpv. 2 LEF – con
indizi oggettivi e concreti, limitandosi ad affermare di aver
trovato negli ultimi due anni “un posto di
lavoro fisso e solido” e di essere proprietario di un appartamento
che sarebbe sul punto di vendere. La Camera ha d’altronde già accertato
nella prima decisione di reiezione della domanda di effetto sospensivo che nei
confronti del reclamante erano pendenti 17 esecuzioni per oltre fr. 47'000.–
in totale, di cui in particolare due si trovavano già (e si trovano tuttora)
allo stadio della comminatoria di fallimento e due del pignoramento.
3.
Non
essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere
nuovamente pronunciato.
4.
La
tassa di giustizia, calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), è posta a
carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si
assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al
reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 230.–, è posta a carico
di RE 1.
3. Notificazione a:
– ;
–
;
– Ufficio
d’esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).