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Decisione

14.2024.112

Rigetto definitivo dell’opposizione. Decreto d’abbandono (indennità a favore degl’imputati) e decisione su ricorso (ripetibili). Reclamo insufficientemente motivato. Solidarietà attiva

27 dicembre 2024Italiano8 min

di Lugano, sezione 5, per fr. 5'907.35 oltre agl’interessi del 5% dal 21 febbraio 2020 (senza le spese esecutive di

Source ti.ch

Incarto n.

14.2024.112

Lugano

24 dicembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2024.3249 (rigetto definitivo dell’opposizione) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 9 giugno 2024

da

RE 1RE 1 __________

contro

CO 1

giudicando sul reclamo del 14 settembre 2024 presentato da RE 1 contro

la decisione emessa il 12 settembre 2024 dal Pretore;

ritenuto in fatto e

considerando in diritto:

che

con precetto esecutivo n. __________ emesso il 29 settembre 2023 dalla sede di

Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 5'907.35

oltre agli interessi del 5% dal 21 febbraio 2020 (indicando quale causa del credito: “Rechtsanwaltskosten,

zugesprochen im Strafver­fahren ABB 582/2019 laut Urteil vom 18.06.2019 (Il

Procuratore Pubblico) und abgewiesener Einspruch des Klägers laut Urteil __________ (La Corte

dei reclami del Tribunale d’appello) vom 15.10.2019; Rech­nung vom 21.02.2020”) e fr. 60.– (per “Betreibungskosten”);

che

avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 9

giugno 2024 RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto

Fatti

di Lugano, sezione 5, per fr. 5'907.35 oltre agl’interessi del 5% dal 21 febbraio 2020 (senza le spese esecutive di

fr. 60.–);

che entro il termine impartitogli per presentare

osservazioni, il con­venuto è rimasto silente;

che

statuendo con decisione del 12 settembre 2024, il Pretore

ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 150.–

senz’assegnare indennità;

che

contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa

Camera con un reclamo del 14 settembre 2024 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza, protestate

spe­se di seconda sede;

che

la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è

una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che

presentato il 17 settembre 2024 (data del timbro postale) contro la decisione

notificata a RE 1 al più presto il 13 settembre 2024, il reclamo è senz’altro

tempestivo (art. 251 lett. a CPC e 321 cpv. 2 CPC);

che la Camera decide in linea di

principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327

cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle

censure motivate (art. 321

cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i

rimandi);

che secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);

che

il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) –

ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve

evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I

93 consid. 8.2 con rinvii);

che doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non

sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte

in prima sede;

che

spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza

impugnata, indicando in modo preciso i passaggi da lui contestati e i documenti

del fascicolo su cui si basa la sua critica (DTF 141 III 569 consid. 2.3.3) e spiegando

in che modo le sue argomentazioni possono modificare la soluzione adottata dal

primo giudice (sentenza del Tribunale federale 5A_734/2023 del 18 dicembre 2023

consid. 3.3);

che

solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché

giudicare un reclamo non significa rifare il processo di pri­mo grado, ma

verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica;

Considerandi

che

nella decisione impugnata, il Pretore ha constatato che il decreto d’abbandono del

18.

giugno 2019 con cui il Procuratore pubblico ha abbandonato il procedimento

penale nei confronti di PI 1 e RE 1, rinviando al foro civile l’accusatore

privato CO 1, non costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione

nei confronti di quest’ultimo, poiché non contiene

alcun dispositivo che l’obbliga a pagare una somma di denaro

determinata, ma stabilisce in favore degl’istanti un’indennità ai sensi dell’art.

429.

cpv. 1 lett. a e b CPP, che però non è a carico di CO 1, e ad ogni modo l’indennità

spetta semmai di principio al difensore di fiducia degl’imputati (art. 429 cpv.

3.

CPP);

che

con il reclamo RE 1 non si confronta con la motivazione della decisione

impugnata, ma si limita ad affermare che sua moglie e lui hanno sostenuto spese

legali di fr. 5'907.35 “dimostrabili” per difendersi nel procedimento penale ingiustamente avviato da CO 1,

e siccome sono stati assolti sia in primo che in secondo grado, sostiene che CO

1.

deve risarcire loro tali spese in virtù dell’art. 429 cpv. 1 CPP;

che RE 1 spiega altresì di

ricevere una pensione di fr. 1'408.– mensili e di non essere in grado di

coprire le spese in questione, tanto che per farvi fronte ha dovuto chiedere un

prestito, ora da restituire;

che

in tal modo il reclamante non spiega perché il primo giudice, avrebbe sbagliato

a considerare che l’indennità stabilita nel decreto d’abbandono secondo l’art.

429.

CPP in favore degl’istanti, o meglio in favore del loro difensore di

fiducia, non è a carico dell’e­scusso CO 1, sicché il decreto d’abbandono non può

costituire un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione nei suoi confronti;

che

il reclamante nemmeno si

determina – né critica – la decisione impugnata laddove il Pretore ritiene che

la sentenza della Corte dei reclami penali del 15 ottobre 2019, con cui il

reclamo di CO 1 contro il decreto d’abbandono è stato dichiarato irricevibile,

non giustifica il rigetto definitivo dell’opposizione per le ripetibili di complessivi fr. 350.– assegnati

a PI 1 e RE 1, poiché non si evince in modo chiaro né dal dispositivo né

dalla motivazione se i creditori sono o no solidali, ovvero se l’i­­stante (RE

1) poteva validamente agire disgiuntamen­te dalla moglie PI

1;

che

il reclamo si avvera quindi irricevibile su entrambe le questioni per carente

motivazione;

che

la motivazione del Pretore – sia osservato per abbondanza – non presta del

resto il fianco alla critica;

che

l’indennità dell’art. 429 CPP è infatti a carico dello Stato, tenuto a una responsabilità

causale per le perdite economiche subite a causa di un procedimento penale

ingiustificato (Wehren­berg/Frank

in: Basler Kommentar, StPO/JStPO II, 3a

ed. 2023, n. 6 ad art. 429 CPP), sicché il Pretore ha correttamente constatato d’ufficio l’assenza d’identità tra l’escusso indicato sul

precetto esecutivo (CO 1) e il debitore risultante dal decreto d’abbandono (lo Stato) e di conseguenza respinto l’istanza;

che

non si evince dalla decisione della Corte dei reclami penali che PI 1 e RE 1

siano creditori solidali delle ripetibili assegnate loro, sicché manca

effettivamente al riguardo un titolo di rigetto definitivo a favore del solo

istante (cfr. sentenza della CEF 14.2021.192 del 14 luglio 2022 consid.

6.5);

che la tassa del presente giudizio,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che

non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è

stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 5'907.35,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

–__________;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).