14.2024.112
Rigetto definitivo dell’opposizione. Decreto d’abbandono (indennità a favore degl’imputati) e decisione su ricorso (ripetibili). Reclamo insufficientemente motivato. Solidarietà attiva
27 dicembre 2024Italiano8 min
di Lugano, sezione 5, per fr. 5'907.35 oltre agl’interessi del 5% dal 21 febbraio 2020 (senza le spese esecutive di
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Incarto n.
14.2024.112
Lugano
24 dicembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2024.3249 (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 9 giugno 2024
da
RE 1RE 1 __________
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 14 settembre 2024 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 12 settembre 2024 dal Pretore;
ritenuto in fatto e
considerando in diritto:
che
con precetto esecutivo n. __________ emesso il 29 settembre 2023 dalla sede di
Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 5'907.35
oltre agli interessi del 5% dal 21 febbraio 2020 (indicando quale causa del credito: “Rechtsanwaltskosten,
zugesprochen im Strafverfahren ABB 582/2019 laut Urteil vom 18.06.2019 (Il
Procuratore Pubblico) und abgewiesener Einspruch des Klägers laut Urteil __________ (La Corte
dei reclami del Tribunale d’appello) vom 15.10.2019; Rechnung vom 21.02.2020”) e fr. 60.– (per “Betreibungskosten”);
che
avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 9
giugno 2024 RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto
Fatti
di Lugano, sezione 5, per fr. 5'907.35 oltre agl’interessi del 5% dal 21 febbraio 2020 (senza le spese esecutive di
fr. 60.–);
che entro il termine impartitogli per presentare
osservazioni, il convenuto è rimasto silente;
che
statuendo con decisione del 12 settembre 2024, il Pretore
ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 150.–
senz’assegnare indennità;
che
contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa
Camera con un reclamo del 14 settembre 2024 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza, protestate
spese di seconda sede;
che
la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è
una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che
presentato il 17 settembre 2024 (data del timbro postale) contro la decisione
notificata a RE 1 al più presto il 13 settembre 2024, il reclamo è senz’altro
tempestivo (art. 251 lett. a CPC e 321 cpv. 2 CPC);
che la Camera decide in linea di
principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle
censure motivate (art. 321
cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i
rimandi);
che secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);
che
il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) –
ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve
evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I
93 consid. 8.2 con rinvii);
che doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non
sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte
in prima sede;
che
spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza
impugnata, indicando in modo preciso i passaggi da lui contestati e i documenti
del fascicolo su cui si basa la sua critica (DTF 141 III 569 consid. 2.3.3) e spiegando
in che modo le sue argomentazioni possono modificare la soluzione adottata dal
primo giudice (sentenza del Tribunale federale 5A_734/2023 del 18 dicembre 2023
consid. 3.3);
che
solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché
giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma
verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica;
Considerandi
che
nella decisione impugnata, il Pretore ha constatato che il decreto d’abbandono del
18.
giugno 2019 con cui il Procuratore pubblico ha abbandonato il procedimento
penale nei confronti di PI 1 e RE 1, rinviando al foro civile l’accusatore
privato CO 1, non costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione
nei confronti di quest’ultimo, poiché non contiene
alcun dispositivo che l’obbliga a pagare una somma di denaro
determinata, ma stabilisce in favore degl’istanti un’indennità ai sensi dell’art.
429.
cpv. 1 lett. a e b CPP, che però non è a carico di CO 1, e ad ogni modo l’indennità
spetta semmai di principio al difensore di fiducia degl’imputati (art. 429 cpv.
3.
CPP);
che
con il reclamo RE 1 non si confronta con la motivazione della decisione
impugnata, ma si limita ad affermare che sua moglie e lui hanno sostenuto spese
legali di fr. 5'907.35 “dimostrabili” per difendersi nel procedimento penale ingiustamente avviato da CO 1,
e siccome sono stati assolti sia in primo che in secondo grado, sostiene che CO
1.
deve risarcire loro tali spese in virtù dell’art. 429 cpv. 1 CPP;
che RE 1 spiega altresì di
ricevere una pensione di fr. 1'408.– mensili e di non essere in grado di
coprire le spese in questione, tanto che per farvi fronte ha dovuto chiedere un
prestito, ora da restituire;
che
in tal modo il reclamante non spiega perché il primo giudice, avrebbe sbagliato
a considerare che l’indennità stabilita nel decreto d’abbandono secondo l’art.
429.
CPP in favore degl’istanti, o meglio in favore del loro difensore di
fiducia, non è a carico dell’escusso CO 1, sicché il decreto d’abbandono non può
costituire un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione nei suoi confronti;
che
il reclamante nemmeno si
determina – né critica – la decisione impugnata laddove il Pretore ritiene che
la sentenza della Corte dei reclami penali del 15 ottobre 2019, con cui il
reclamo di CO 1 contro il decreto d’abbandono è stato dichiarato irricevibile,
non giustifica il rigetto definitivo dell’opposizione per le ripetibili di complessivi fr. 350.– assegnati
a PI 1 e RE 1, poiché non si evince in modo chiaro né dal dispositivo né
dalla motivazione se i creditori sono o no solidali, ovvero se l’istante (RE
1) poteva validamente agire disgiuntamente dalla moglie PI
1;
che
il reclamo si avvera quindi irricevibile su entrambe le questioni per carente
motivazione;
che
la motivazione del Pretore – sia osservato per abbondanza – non presta del
resto il fianco alla critica;
che
l’indennità dell’art. 429 CPP è infatti a carico dello Stato, tenuto a una responsabilità
causale per le perdite economiche subite a causa di un procedimento penale
ingiustificato (Wehrenberg/Frank
in: Basler Kommentar, StPO/JStPO II, 3a
ed. 2023, n. 6 ad art. 429 CPP), sicché il Pretore ha correttamente constatato d’ufficio l’assenza d’identità tra l’escusso indicato sul
precetto esecutivo (CO 1) e il debitore risultante dal decreto d’abbandono (lo Stato) e di conseguenza respinto l’istanza;
che
non si evince dalla decisione della Corte dei reclami penali che PI 1 e RE 1
siano creditori solidali delle ripetibili assegnate loro, sicché manca
effettivamente al riguardo un titolo di rigetto definitivo a favore del solo
istante (cfr. sentenza della CEF 14.2021.192 del 14 luglio 2022 consid.
6.5);
che la tassa del presente giudizio,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che
non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è
stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 5'907.35,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–__________;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).