14.2024.113
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Istanza fondata solo su fatture non firmate dall’escussa. Produzione delle condizioni quadro firmate solo con il reclamo
24 dicembre 2024Italiano9 min
i documenti allegati dall’RE 1 non c’è un valido riconoscimento di debito, onde la reiezione dell’istanza. Ha però
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Incarto n.
14.2024.113
Lugano
24 dicembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.__________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona promossa con istanza 4 settembre
2024 dalla
RE 1
, __________
contro
CO 1, __________
giudicando sul reclamo del 17 settembre 2024 presentato dall’RE 1
contro la decisione emessa il 13 settembre 2024 dalla Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 26 agosto 2024 dalla
sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione, l’RE 1 (in seguito: RE 1) ha
escusso CO 1 per l’incasso di fr. 407.05, indicando quale causa del
credito la “Fattura economia
domestica (vedi allegati) Fattura no: __________”.
B. Avendo
CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 4 settembre
2024 l’RE 1 ne ha chiesto il ri-getto provvisorio alla Giudicatura di pace del
Circolo di Bellinzona. L’escutente ha allegato all’istanza alcune fatture e,
quale motivazione della stessa, ha scritto unicamente che “trattasi di fatture (vedi allegati) per
interventi di aiuto domestico effettuati e beneficio della signora CO 1 nel
periodo da marzo a settembre 2023”.
C. Statuendo con decisione del 13 settembre 2024, la Giudice di pace ha
respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 50.–.
D. Contro
la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera
con un reclamo del 17 settembre 2024 per
ottenerne, implicitamente, la riforma nel senso dell’accoglimento dell’istanza.
Visto il prevedibile esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato
notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto:
1. La sentenza impugnata
– emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima
istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato
il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e
fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza
riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la nuova
notifica è avvenuta in concreto all’ABAD il 16 settembre 2024, il termine d’impugnazione
è scaduto giovedì 26 settembre. Presentato già il 17 settembre 2024 (data dell’adesivo
postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura
sommaria documentale (Urkundenprozess),
il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione,
bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1), così da determinare rapidamente i ruoli delle
parti in un eventuale processo ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del
Tribunale federale 5A_552/2021 del 5 gennaio 2022 consid. 2.3). Il giudice
verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua
natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2
LEF) ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie,
in linea di massima mediante documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160
consid. 5.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di
diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 148
III 225 consid. 4.1.1). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto
di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2
LEF; DTF 143 III 564 consid. 4.1 e 136 III 528 consid. 3.2).
3. Nella
decisione impugnata la Giudice di pace ha statuito che fra
Fatti
i documenti allegati dall’RE 1 non c’è un valido riconoscimento di debito, onde la reiezione dell’istanza. Ha però
ricordato che l’istante può far valere la sua pretesa mediante l’azione
di merito (art. 79 LEF), in procedura semplificata, preceduta
dal necessario tentativo di conciliazione.
4. Nel
reclamo l’RE 1 prende atto che per la prima giudice le fatture insolute e il
precetto esecutivo allegati all’istanza non costituiscono un titolo di rigetto, sicché acclude una copia
delle condizioni quadro, firmate da CO 1, e un estratto conto
aggiornato, da cui risulta ch’ella ha ricevuto prestazioni di “aiuto domestico” da
parte sua e che ha onorato la maggior parte delle (altre) fatture. Chiede
pertanto implicitamente la riforma della decisione impugnata, nel senso dell’accoglimento
dell’istanza.
5. Costituisce
un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o
la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si
evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,
senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente
determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 297 consid. 2.3.1 con rimandi). Conditio sine qua non è che l’importo
riconosciuto sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti
già al momento della sottoscrizione del riconoscimento (cfr. DTF 139 III
297 consid. 2.3.1, pag. 302) e sottratti a possibilità di modifica unilaterale
dipendente dalla volontà delle parti (Cometta,
Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep
1989, pag. 338 con riferimenti).
5.1 Orbene,
come ha correttamente rilevato la Giudice di pace, semplici fatture non
firmate dall’escusso non sono titoli di rigetto provvisorio dell’opposizione (tra tante: sentenza della CEF 14.2023.121
del 23 febbraio 2024, consid. 5). Non lo è neppure il precetto esecutivo, sia
perché con esso l’escusso non s’impegna a pagare una somma di denaro, sia perché manca la sua firma (sopra consid. 5).
A ragione l’RE 1 non lo contesta, tant’è che fonda l’impugnativa
sulle condizioni quadro e sull’estratto conto. Sennonché, tanto le allegazioni
Considerandi
di fatto, quanto i due documenti a supporto sono stati addotti per la prima
volta con il reclamo, ovvero inammissibilmente (art. 326 cpv. 1 CPC), sicché,
interamente fondato su fatti che non possono essere presi
in considerazione in questa sede, il reclamo
è irricevibile per carenza di motivazione (art. 321 cpv. 1 CPC e sopra
consid. 1.2).
5.2
Per
mera abbondanza, sia detto che, per i motivi appena esposti (sopra consid. 5),
l’estratto conto non è un titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione. Lo stesso vale per le condizioni quadro, perlomeno in questo caso particolare. In effetti, pur essendo sottoscritte da CO
1, che si è dunque impegnata a pagare “il contributo degli utenti per le
prestazioni di economia domestica”, come quello oggetto delle fatture che l’escutente
vuole incassare (per il
resto, la mercede è addebitata alla Cassa malati: punto 1.2/A, pag. 1), siffatto contributo “è commisurato alle condizioni finanziarie dell’utente e delle persone
viventi nella stessa economia domestica”, onde il suo
obbligo di “comunicare ogni
anno il proprio reddito e la propria sostanza” oppure di
“autorizzare RE 1 a richiedere
tali dati direttamente al Comune di residenza” (pag.
6). Al momento della sottoscrizione, l’escussa non poteva sapere né facilmente
determinare quale somma di denaro s’impegnava a pagare, sicché il suo
riconoscimento non vale come titolo di rigetto provvisorio nel senso dell’art.
82.
cpv. 1 LEF (sopra consid. 5).
5.3
Sempre
come ha correttamente ricordato la Giudice di pace, ciò non impedisce all’RE 1 di
far valere la sua pretesa mediante un’azione di merito (art. 79 LEF) in
procedura semplificata, essendo il valore litigioso inferiore a fr. 30'000.–
(art. 243 cpv. 1 CPC), preceduta dal necessario tentativo
di conciliazione (art. 197 cum 198 CPC a contrario). L’istanza di conciliazione prodotta con il reclamo, debitamente
compilata, va presentata non alla Camera, bensì alla stessa Giudice di pace (art.
31.
CPC cum 31 lett. a LOG cum Legge concernente le Circoscrizioni dei Comuni, Circoli e Distretti [Comuni
facenti parte del Circolo di Bellinzona]).
6.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece
problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato
per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
7.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 407.05,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 80.– relative al presente giudizio,
già anticipate dall’RE 1 sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– RE 1, __________,
__________;
– CO 1, __________,
__________.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).