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Decisione

14.2024.113

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Istanza fondata solo su fatture non firmate dall’escussa. Produzione delle condizioni quadro firmate solo con il reclamo

24 dicembre 2024Italiano9 min

i documenti allegati dall’RE 1 non c’è un valido riconoscimento di debito, onde la reiezione dell’istanza. Ha però

Source ti.ch

Incarto n.

14.2024.113

Lugano

24 dicembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.__________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona promossa con istanza 4 settembre

2024 dalla

RE 1

, __________

contro

CO 1, __________

giudicando sul reclamo del 17 settembre 2024 presentato dall’RE 1

contro la decisione emessa il 13 settembre 2024 dalla Giudice di pace;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 26 agosto 2024 dalla

sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione, l’RE 1 (in seguito: RE 1) ha

escusso CO 1 per l’incasso di fr. 407.05, indicando quale causa del

credito la “Fattura economia

domestica (vedi allegati) Fattura no: __________”.

B. Avendo

CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 4 settembre

2024 l’RE 1 ne ha chiesto il ri-getto provvisorio alla Giudicatura di pace del

Circolo di Bellinzona. L’escutente ha allegato all’istanza alcune fatture e,

quale motivazione della stessa, ha scritto unicamente che “trattasi di fatture (vedi allegati) per

interventi di aiuto domestico effettuati e beneficio della signora CO 1 nel

periodo da marzo a settembre 2023”.

C. Statuendo con decisione del 13 settembre 2024, la Giudice di pace ha

respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 50.–.

D. Contro

la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera

con un reclamo del 17 settembre 2024 per

ottenerne, implicitamente, la riforma nel senso dell’accoglimento dell’istanza.

Visto il prevedibile esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato

notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto:

1. La sentenza impugnata

– emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione – è una decisione di prima

istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato

il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e

fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza

riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la nuova

notifica è avvenuta in concreto all’ABAD il 16 settembre 2024, il termine d’impugnazione

è scaduto giovedì 26 settembre. Presentato già il 17 settembre 2024 (data dell’adesivo

postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura

sommaria documentale (Urkundenprozess),

il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione,

bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1), così da determinare rapidamente i ruoli delle

parti in un eventuale processo ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del

Tribunale federale 5A_552/2021 del 5 gennaio 2022 consid. 2.3). Il giudice

verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua

natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2

LEF) ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie,

in linea di massima mediante documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160

consid. 5.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di

diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 148

III 225 consid. 4.1.1). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto

di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2

LEF; DTF 143 III 564 consid. 4.1 e 136 III 528 consid. 3.2).

3. Nella

decisione impugnata la Giudice di pace ha statuito che fra

Fatti

i documenti allegati dall’RE 1 non c’è un valido riconoscimento di debito, onde la reiezione dell’istanza. Ha però

ricordato che l’istan­­te può far valere la sua pretesa mediante l’azione

di merito (art. 79 LEF), in procedura semplificata, preceduta

dal necessario tentativo di conciliazione.

4. Nel

reclamo l’RE 1 prende atto che per la prima giudice le fatture insolute e il

precetto esecutivo allegati all’istanza non costituisco­no un titolo di rigetto, sicché acclude una copia

delle condizioni qua­dro, firmate da CO 1, e un estratto conto

aggiornato, da cui risulta ch’ella ha ricevuto prestazioni di “aiuto domestico” da

parte sua e che ha onorato la maggior parte delle (altre) fatture. Chiede

pertanto implicitamente la riforma della decisione impugnata, nel senso dell’accoglimento

dell’istanza.

5. Costituisce

un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o

la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si

evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,

senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente

determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 297 consid. 2.3.1 con rimandi). Conditio sine qua non è che l’importo

riconosciuto sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti

già al momento del­la sottoscrizione del riconoscimento (cfr. DTF 139 III

297 consid. 2.3.1, pag. 302) e sottratti a possibilità di modifica unilaterale

dipendente dalla volontà delle parti (Cometta,

Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep

1989, pag. 338 con riferimenti).

5.1 Orbene,

come ha correttamente rilevato la Giudice di pace, sem­plici fatture non

firmate dall’escusso non sono titoli di rigetto provvisorio dell’opposizione (tra tante: sentenza della CEF 14.2023.121

del 23 febbraio 2024, consid. 5). Non lo è neppure il precetto esecutivo, sia

perché con esso l’escusso non s’impegna a pagare una somma di denaro, sia perché manca la sua firma (sopra consid. 5).

A ragione l’RE 1 non lo contesta, tant’è che fonda l’impugnativa

sulle condizioni quadro e sull’estratto conto. Sennonché, tanto le allegazioni

Considerandi

di fatto, quanto i due documenti a supporto sono stati addotti per la prima

volta con il reclamo, ovvero inammissibilmen­te (art. 326 cpv. 1 CPC), sicché,

interamente fondato su fatti che non possono essere presi

in considerazione in questa sede, il reclamo

è irricevibile per carenza di motivazione (art. 321 cpv. 1 CPC e sopra

consid. 1.2).

5.2

Per

mera abbondanza, sia detto che, per i motivi appena esposti (sopra consid. 5),

l’estratto conto non è un titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione. Lo stesso vale per le condizioni quadro, perlomeno in questo caso particolare. In effetti, pur essendo sottoscritte da CO

1, che si è dunque impegnata a pagare “il contributo degli utenti per le

prestazioni di economia domestica”, come quello oggetto delle fatture che l’escutente

vuole incassare (per il

resto, la mercede è addebitata alla Cassa malati: punto 1.2/A, pag. 1), siffatto contributo “è commisurato alle condizioni finanziarie del­l’utente e delle persone

viventi nella stessa economia domestica”, onde il suo

obbligo di “comunicare ogni

anno il proprio reddito e la propria sostanza” oppure di

“autorizzare RE 1 a richiedere

tali dati direttamente al Comune di residenza” (pag.

6). Al momento della sottoscrizione, l’escussa non poteva sapere né facilmente

determinare quale somma di denaro s’impegnava a pagare, sicché il suo

riconoscimento non vale come titolo di rigetto provvisorio nel senso dell’art.

82.

cpv. 1 LEF (sopra consid. 5).

5.3

Sempre

come ha correttamente ricordato la Giudice di pace, ciò non impedisce all’RE 1 di

far valere la sua pretesa mediante un’azione di merito (art. 79 LEF) in

procedura semplificata, essen­do il valore litigioso inferiore a fr. 30'000.–

(art. 243 cpv. 1 CPC), preceduta dal necessario tentativo

di conciliazione (art. 197 cum 198 CPC a contrario). L’istanza di conciliazione prodotta con il reclamo, debitamente

compilata, va presentata non alla Camera, bensì alla stessa Giudice di pace (art.

31.

CPC cum 31 lett. a LOG cum Legge concernente le Circoscrizioni dei Comuni, Circoli e Distretti [Comuni

facenti parte del Circolo di Bellinzona]).

6.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece

problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato

per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

7.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 407.05,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 80.– relative al presente giudizio,

già anticipate dall’RE 1 sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– RE 1, __________,

__________;

– CO 1, __________,

__________.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).