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Decisione

14.2024.114

Fallimento. Mancato ritiro da parte del convenuto traslocato dell’invito a presentare osservazioni scritte all’istanza o a chiedere la tenuta di un’udienza. Tasse e ripetibili

18 ottobre 2024Italiano7 min

osservazioni scritte all’istanza e le parti non hanno chiesto la tenuta di un’udienza.

Source ti.ch

RE 1

Incarto n.

14.2024.114

Lugano

18 ottobre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2024.708 (fallimento) della

Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 24 giugno 2024 dalla

CO 1

contro

RE 1

(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 23 settembre 2024 presentato da RE 1 contro

la decisione emessa il 12 settembre 2024 dal Pretore aggiunto;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione

n. __________ della sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione, il 24

giugno 2024 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distret­to di Bellinzona di

decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 4'648.32

oltre a interessi e spese.

B. Entro

il termine assegnato dal primo giudice, il convenuto non ha presentato

osservazioni scritte all’istanza e le parti non hanno chiesto la tenuta di un’udienza.

C. Statuendo

con decisione del 12 settembre 2024 il Pretore aggiun-to ha dichiarato il

fallimento di RE 1 dal giorno successivo alle ore 09:00, ponendo a carico della

massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a

questa Camera con un reclamo del 23 settembre 2024 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimento, facendo valere una violazione del suo diritto di essere sentito.

Il 25 settembre 2024 il presidente della Camera ha parzialmente accolto la

domanda di effetto sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla controparte

per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto

che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 13 settembre 2024 (secondo le

sue stesse allegazioni), il termine d’impugnazione è scaduto lunedì 23

settembre. Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il

reclamo è dunque tempestivo.

2.

Presentata

la domanda di fallimento, le parti sono avvisate, alme­no tre giorni prima, della trattazione giudiziale della medesima. Devono

essere citate anche se la domanda di fallimento appare inammissibile (sentenza

della CEF 14.2013.130 del 23 settembre 2013 consid. 2). Le parti possono

comparire personalmente in giudizio o farsi rappresentare (art. 168 LEF). La

pronuncia del fallimento deve, in caso di reclamo, essere annullata se il

convenuto non è stato regolarmente citato, o non in tempo utile (Cometta

in:

Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 3 ad art. 168 LEF). La

prassi della Pretura del Distretto di Bellinzona, secondo

cui al convenuto viene fissato un termine per presentare eventuali osservazioni

scritte e alle parti per chiedere di essere citate a un’u­­dienza, è contraria

all’art. 168 LEF, il quale obbliga chiaramente il giudice del fallimento a

citare le parti a un’udienza prima di statuire, pena l’annullamento della decisione di fallimento, perlomeno quando

il convenuto, come nella fattispecie, non è intervenuto nel-la lite (sentenze della CEF 14.2024.79 dell’8

luglio 2024 consid. 2, 14.2024.9 del 9 febbraio 2024 consid. 2, 2024.2 del 25

gennaio 2024 consid. 2, 14.2023.37 del 28

aprile 2023 consid. 2.3, 14.2022. 52

del 22 luglio 2022 consid. 3.4 e 3.5 e 14.2022.106 del 28 novembre 2022 consid.

2).

2.1

Nel caso in esame, il reclamante non ha invero contestato

immediatamente il modo scelto dal Pretore aggiunto per garantire il

contraddittorio, ma ha rilevato nel reclamo di non aver ricevuto l’invito a

presentare osservazioni scritte all’istanza o a chiedere la tenuta di un’udienza,

verosimilmente perché ha traslocato nei Grigioni (a __________) a fine del 2023.

Nell’incarto pretorile figurano del resto le fotocopie delle buste con cui sono

state spedite in posta raccomandata il citato invito e la decisione impugnata,

con la menzione dell’irreperibilità del destinatario all’indirizzo indicato

(ovvero __________), rispettivamente del suo trasloco e della scadenza del

termine di rispedizione. Non si evince dall’in­carto che la Pretura abbia fatto

ricerche per determinare il nuovo indirizzo del convenuto, avvalendosi semmai dell’assistenza

dell’i­­stante, né che abbia pubblicato l’invito sul Foglio ufficiale. Ad ogni

modo già la sola violazione dell’art. 168 LEF è una carenza manifesta che determina l’annullamento della

decisione di fallimento, come ripetutamente ricordato dalla Camera (sopra

consid. 2).

2.2

Il

reclamo va pertanto parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata

va annullata e la causa rinviata al primo giudice

per nuovo giudizio (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC) previa convocazione delle parti a un’udienza (art. 168 LEF). La domanda

di reiezione dell’istanza non può invece essere accolta poiché il reclamante

non invoca alcuno dei motivi elencati all’art. 172 LEF. Non poteva limitarsi a

ipotizzare il pagamento dell’esecuzione avviata dall’istante, ma avrebbe dovuto

informarsi presso l’Ufficio d’esecu­zione indicando il numero dell’esecuzione

che figura sulla decisio­ne di fallimento e nulla gli avrebbe impedito di

pagare la somma posta in esecuzione per evitare un rinvio della causa al primo

giudice (come peraltro accennato nella decisione di concessione del­l’effetto

sospensivo).

2.3

Visto che il giudizio di rinvio non pregiudica la sorte della

causa nel merito, sulla quale il primo giudice statuirà con pieno potere di

apprezzamento, essa può essergli retrocessa senza prima interpellare la

controparte (sentenza del Tribunale federale 6B_432/ 2015 del 1° febbraio 2016,

consid. 4; RtiD 2017 I 715 n. 34c consid. 5.2; sentenza della CEF 14.2023.116

del 1° dicembre 2023 e citata 14.2022.24).

3.

La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art.

52.

lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]) va posta

a carico del reclamante nella misura della sua soccombenza (art. 106 cpv. 2

CPC), mentre per equità la rimanenza va lasciata a carico dello Stato, poiché la necessità del rinvio al giudice

di prime cure non è imputabile in alcun modo alle parti (cfr. art. 107

cpv. 2 CPC). Ripetibili non

possono essere poste a carico né della controparte, cui il reclamo non è stato

notificato per osservazioni, né dello Stato visto il silenzio qua­lificato dell’art.

107.

cpv. 2 CPC (sentenza della CEF

14.2023.117

del 15 novembre 2022 pag. 2 e il rinvio). Le spese giudiziarie

di prima sede saranno nuovamente fissate con la nuova decisione.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente

accolto nel senso che la dichiarazione di fallimento pronunciata il 12

settembre 2024 dal Pretore aggiun­to del Distretto di Bellinzona nei confronti di

RE 1 è annullata e la causa è rinviata alla Pretura per nuovo giudizio previa convocazione delle parti a un’udienza.

2. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.–,

già anticipata da RE 1, è posta a suo carico per metà. Fatta salva un’eventuale

compensazione, l’altra metà gli è restituita. Non si assegnano

ripetibili.

3. Notificazione a:

– ;

;

– Ufficio

d’esecuzione, Bellinzona;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio del Registro fondiario del Distretto di

Bellinzona, Bellinzona.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).