14.2024.114
Fallimento. Mancato ritiro da parte del convenuto traslocato dell’invito a presentare osservazioni scritte all’istanza o a chiedere la tenuta di un’udienza. Tasse e ripetibili
18 ottobre 2024Italiano7 min
osservazioni scritte all’istanza e le parti non hanno chiesto la tenuta di un’udienza.
Source ti.ch
RE 1
Incarto n.
14.2024.114
Lugano
18 ottobre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2024.708 (fallimento) della
Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 24 giugno 2024 dalla
CO 1
contro
RE 1
(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 23 settembre 2024 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 12 settembre 2024 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ della sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione, il 24
giugno 2024 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di
decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 4'648.32
oltre a interessi e spese.
B. Entro
il termine assegnato dal primo giudice, il convenuto non ha presentato
osservazioni scritte all’istanza e le parti non hanno chiesto la tenuta di un’udienza.
C. Statuendo
con decisione del 12 settembre 2024 il Pretore aggiun-to ha dichiarato il
fallimento di RE 1 dal giorno successivo alle ore 09:00, ponendo a carico della
massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a
questa Camera con un reclamo del 23 settembre 2024 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento, facendo valere una violazione del suo diritto di essere sentito.
Il 25 settembre 2024 il presidente della Camera ha parzialmente accolto la
domanda di effetto sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla controparte
per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto
che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 13 settembre 2024 (secondo le
sue stesse allegazioni), il termine d’impugnazione è scaduto lunedì 23
settembre. Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il
reclamo è dunque tempestivo.
2.
Presentata
la domanda di fallimento, le parti sono avvisate, almeno tre giorni prima, della trattazione giudiziale della medesima. Devono
essere citate anche se la domanda di fallimento appare inammissibile (sentenza
della CEF 14.2013.130 del 23 settembre 2013 consid. 2). Le parti possono
comparire personalmente in giudizio o farsi rappresentare (art. 168 LEF). La
pronuncia del fallimento deve, in caso di reclamo, essere annullata se il
convenuto non è stato regolarmente citato, o non in tempo utile (Cometta
in:
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 3 ad art. 168 LEF). La
prassi della Pretura del Distretto di Bellinzona, secondo
cui al convenuto viene fissato un termine per presentare eventuali osservazioni
scritte e alle parti per chiedere di essere citate a un’udienza, è contraria
all’art. 168 LEF, il quale obbliga chiaramente il giudice del fallimento a
citare le parti a un’udienza prima di statuire, pena l’annullamento della decisione di fallimento, perlomeno quando
il convenuto, come nella fattispecie, non è intervenuto nel-la lite (sentenze della CEF 14.2024.79 dell’8
luglio 2024 consid. 2, 14.2024.9 del 9 febbraio 2024 consid. 2, 2024.2 del 25
gennaio 2024 consid. 2, 14.2023.37 del 28
aprile 2023 consid. 2.3, 14.2022. 52
del 22 luglio 2022 consid. 3.4 e 3.5 e 14.2022.106 del 28 novembre 2022 consid.
2).
2.1
Nel caso in esame, il reclamante non ha invero contestato
immediatamente il modo scelto dal Pretore aggiunto per garantire il
contraddittorio, ma ha rilevato nel reclamo di non aver ricevuto l’invito a
presentare osservazioni scritte all’istanza o a chiedere la tenuta di un’udienza,
verosimilmente perché ha traslocato nei Grigioni (a __________) a fine del 2023.
Nell’incarto pretorile figurano del resto le fotocopie delle buste con cui sono
state spedite in posta raccomandata il citato invito e la decisione impugnata,
con la menzione dell’irreperibilità del destinatario all’indirizzo indicato
(ovvero __________), rispettivamente del suo trasloco e della scadenza del
termine di rispedizione. Non si evince dall’incarto che la Pretura abbia fatto
ricerche per determinare il nuovo indirizzo del convenuto, avvalendosi semmai dell’assistenza
dell’istante, né che abbia pubblicato l’invito sul Foglio ufficiale. Ad ogni
modo già la sola violazione dell’art. 168 LEF è una carenza manifesta che determina l’annullamento della
decisione di fallimento, come ripetutamente ricordato dalla Camera (sopra
consid. 2).
2.2
Il
reclamo va pertanto parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata
va annullata e la causa rinviata al primo giudice
per nuovo giudizio (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC) previa convocazione delle parti a un’udienza (art. 168 LEF). La domanda
di reiezione dell’istanza non può invece essere accolta poiché il reclamante
non invoca alcuno dei motivi elencati all’art. 172 LEF. Non poteva limitarsi a
ipotizzare il pagamento dell’esecuzione avviata dall’istante, ma avrebbe dovuto
informarsi presso l’Ufficio d’esecuzione indicando il numero dell’esecuzione
che figura sulla decisione di fallimento e nulla gli avrebbe impedito di
pagare la somma posta in esecuzione per evitare un rinvio della causa al primo
giudice (come peraltro accennato nella decisione di concessione dell’effetto
sospensivo).
2.3
Visto che il giudizio di rinvio non pregiudica la sorte della
causa nel merito, sulla quale il primo giudice statuirà con pieno potere di
apprezzamento, essa può essergli retrocessa senza prima interpellare la
controparte (sentenza del Tribunale federale 6B_432/ 2015 del 1° febbraio 2016,
consid. 4; RtiD 2017 I 715 n. 34c consid. 5.2; sentenza della CEF 14.2023.116
del 1° dicembre 2023 e citata 14.2022.24).
3.
La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art.
52.
lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]) va posta
a carico del reclamante nella misura della sua soccombenza (art. 106 cpv. 2
CPC), mentre per equità la rimanenza va lasciata a carico dello Stato, poiché la necessità del rinvio al giudice
di prime cure non è imputabile in alcun modo alle parti (cfr. art. 107
cpv. 2 CPC). Ripetibili non
possono essere poste a carico né della controparte, cui il reclamo non è stato
notificato per osservazioni, né dello Stato visto il silenzio qualificato dell’art.
107.
cpv. 2 CPC (sentenza della CEF
14.2023.117
del 15 novembre 2022 pag. 2 e il rinvio). Le spese giudiziarie
di prima sede saranno nuovamente fissate con la nuova decisione.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente
accolto nel senso che la dichiarazione di fallimento pronunciata il 12
settembre 2024 dal Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona nei confronti di
RE 1 è annullata e la causa è rinviata alla Pretura per nuovo giudizio previa convocazione delle parti a un’udienza.
2. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.–,
già anticipata da RE 1, è posta a suo carico per metà. Fatta salva un’eventuale
compensazione, l’altra metà gli è restituita. Non si assegnano
ripetibili.
3. Notificazione a:
– ;
–
;
– Ufficio
d’esecuzione, Bellinzona;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio del Registro fondiario del Distretto di
Bellinzona, Bellinzona.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).