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Decisione

14.2024.116

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Trattenuta delle raccomandate ordinata dal reclamante. Termine di reclamo

3 gennaio 2025Italiano5 min

primo giudice le ha fissato un termine per presentare osservazioni all’i­­stanza;

Source ti.ch

Incarto n.

14.2024.116

Lugano

3 gennaio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2024.247 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura

di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 6 febbraio 2024 dalla

CO 1

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 25 settembre 2024 presentato dalla RE 1

contro la decisione emessa il 26 agosto 2024 dal Giudice di pace;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che

con precetto esecutivo n. __________ emesso il 23 gennaio 2024 dalla sede di

Lugano dell’Ufficio d’esecuzione la CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di un

credito di fr. 2'227.50 oltre agli accessori;

che

statuendo con decisione del 26 agosto 2024 il Giudice di pace del Circolo di

Lugano Ovest ha accolto l’istanza presentata dalla CO 1 il 6 febbraio 2024 e rigettato

in via provvisoria l’oppo­sizione interposta dall’escussa, ponendo a suo carico

le spese processuali di fr. 180.– e un’indennità di fr. 150.– a

favore dell’i­­stante;

che

contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un

reclamo del 25 settembre 2024 per ottenerne l’annullamento (e implicitamente la

reiezione dell’istanza), protestate le spese giudiziarie;

che

la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è

una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che

pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è

impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);

che

nel caso specifico l’avviso di ritiro della raccomandata contenente la sentenza

impugnata è stato depositato il 27 agosto 2024 nella casella postale della RE 1, la quale ne ha prolungato il termine di

giacenza, per poi ritirarla solamente il 19 settembre (v. tracciamento della raccomandata n. __________);

che, tuttavia, in caso d’invio postale

raccomandato non ritirato, la notificazione si considera

avvenuta il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il

destinatario dovesse aspettarsi una notificazione (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC;

tra tante: sentenze della CEF 14.2023.63 del 20 ottobre 2023, 14.2023.4 del

Fatti

21 giugno 2023 e 14.2022.22 del 27 febbraio 2022 pag. 2);

che nella fattispecie la RE 1

doveva aspettarsi la notificazione della decisione, avendo ricevuto l’istanza e

l’ordinanza del 12 febbraio 2024 (a detta sua il 19 febbraio 2024) con cui il

primo giudice le ha fissato un termine per presentare osservazioni all’i­­stanza;

che la convenuta ha del resto fatto uso del termine inoltrando

osservazioni il 21 febbraio 2024;

che la decisione va quindi reputata notificata

alla reclamante già il 3 settembre

2024, ovvero il settimo giorno dal tentativo

di consegna infruttuoso (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF), avvenuto il 27 agosto 2024;

che il termine di ricorso ha dunque iniziato

a decorrere il giorno successivo alla scadenza del termine di giacenza postale,

il 4 settembre 2024, ed è scaduto il 13 settembre (art. 142 cpv. 1 CPC per il

rinvio dell’art. 31 LEF);

che presentato solo il 25 settembre 2024 (data dell’adesivo posta­le), il

reclamo è di conseguenza tardivo (art. 143 CPC per il rinvio dell’art.

Considerandi

31.

LEF), ovvero è inammissibile, ciò che va accertato d’ufficio (art. 60 CPC);

che non è di rilievo il prolungamento del termine di giacenza postale disposto dalla reclamante medesima

(operazione del 27 agosto 2024 indicata sul citato tracciamento: “ordine attivato dal destinatario: Scadenza prorogata”);

che

in effetti la finzione dell’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC vale anche nel caso in

cui il destinatario ha ordinato la trattenuta delle raccomandate presso l’ufficio

postale;

che

il destinatario non può disporre a suo piacimento dei termini fissati dalla

legge (DTF 123 III 493, consid. 1; citata 14.2023.4 pag. 3 e il rinvio);

che la tassa del presente giudizio,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che nella sua commisurazione va tenuto conto

dell’esito del giudizio, che ha comportato un onere lavorativo limitato (cfr.

sentenza della CEF 14.2021.109 del 17 febbraio 2022 consid. 6);

che non si pone invece problema di ripetibili, poiché la CO 1 non ha

formulato alcuna domanda motivata al riguardo con le osservazioni al reclamo

(art. 95 cpv. 3 lett. c CPC);

che,

circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1

lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'227.50, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini

dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. La

tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico

della reclamante. Fatta salva un’eventuale compensazione, la parte eccedente

dell’anticipo, di fr. 200.–, le è restituita.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo

di Lugano Ovest.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale”

(art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).