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Decisione

14.2024.118

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Estinzione dell’esecuzione mediante integrale pagamento all’ufficio dopo l’inoltro del reclamo. Stralcio e decisione sulle spese

13 gennaio 2025Italiano5 min

insorto a que­sta Camera con un reclamo del 26 settembre 2024 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza, protestate

Source ti.ch

Incarto n.

14.2024.118

Lugano

13 gennaio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo delle Isole promossa con istanza 20 settembre

2023 dalla

CO 1, __________

(rappresentata dalla RA 1

, __________)

contro

RE 1, __________

(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 26 settembre 2024 presentato da RE 1 contro

la decisione emessa il 5 settembre 2024 dal Giudice di pace;

ritenuto in fatto e

considerando in diritto:

che

con precetto esecutivo n. __________ emesso il 22 agosto 2023 dalla sede di

Locarno dell’Ufficio d’esecuzione, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 1'550.80

oltre agli accessori;

che

statuendo con decisione del 5 settembre 2024, il Giudice

Fatti

di pace ha accolto l’istanza presentata dall’escutente e rigettato in via

provvisoria l’opposizione interposta dall’escusso, ponendo a suo carico le

spese processuali di fr. 130.–;

che contro la sentenza appena citata RE 1 è

insorto a que­sta Camera con un reclamo del 26 settembre 2024 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza, protestate

spese, tassa di giustizia e indennità;

che

il 30 settembre 2024 il presidente della Camera ha respinto la domanda di

effetto sospensivo presentata con l’impugnazione;

che

la Camera ha accertato d’ufficio che il 21 novembre 2024 RE 1 ha estinto

l’esecuzione mediante integrale pagamento all’Ufficio;

che

la procedura di reclamo è così diventata senza oggetto per quanto attiene alla

questione del rigetto provvisorio dell’opposizio­­ne (art. 59 cpv. 2 lett. a e

60 CPC);

che

la causa va dunque stralciata dal ruolo (art. 242 CPC);

che

la questione della ripartizione delle spese processuali e ripetibili, anche di

prima sede (art. 318 cpv. 3 CPC per analogia), conserva invece un interesse;

che

di principio esse sono da ripartire secondo equità nel caso in cui la causa

diventa senza oggetto (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC); che la ripartizione

dipende perciò dalle circostanze del caso specifico, considerando

equitativamente quale parte abbia provocato l’avvio della causa, quale sarebbe

stato presumibilmente l’esito della lite e quale parte sia all’origine dei

motivi che hanno reso il procedimento senza oggetto (FF 2006 pag. 6669 a metà;

senten­ze del Tribunale federale 4A_272/2014 del 9 dicembre 2014, consid. 3.1 e

della CEF 14.2017.175 del 16 aprile 2018);

Considerandi

che

nel caso concreto il reclamante ha rilevato a ragione che il Giudice di pace

non aveva minimamente tenuto conto delle sue osservazioni all’istanza;

che l’assenza di motivazione, non fondata sull’art. 239 cpv. 1 CPC, costituisce una manifesta violazione della legge (art. 238 lett. g

CPC) e del diritto di essere sentito dell’escusso (art. 29 cpv. 2 Cost.), che

aveva diritto a una spiegazione sui motivi per cui il magistrato ha giudicato

infondate le sue contestazioni, in particolare in merito allo sconto del

20% ch’egli afferma di aver ottenuto per

aver procacciato quattro nuovi clienti all’istante, all’interruzione del

servizio con effetto immediato, men-tre a suo dire egli stava rispettando i

propri obblighi come da accordi presi, e alla compensazione con i disagi e

costi che ne sono derivati per lui;

che

la decisione impugnata avrebbe pertanto verosimilmente dovuto essere annullata,

anche per quanto attiene alla tassa di giustizia, e la causa rinviata al primo

giudice per nuovo giudizio motivato (cfr. sentenza della CEF 14.2023.145

dell’11 aprile 2024 consid. 1.3.3);

che

in parziale accoglimento del ricorso occorre annullare la tassa di giustizia di

fr. 130.– di prima istanza;

che

il reclamo è diventato senza oggetto a causa della decisione del reclamante di

pagare l’importo posto in esecuzione, ciò che avrebbe potuto fare prima d’inoltrare

il reclamo, evitando così le relative spese processuali, che vanno pertanto

poste a suo carico (art. 106 cpv. 1 CPC);

che

non possono essere riconosciute al reclamante spese ripetibili per la prima

sede, poiché il motivo di rinvio della causa al primo giudice sarebbe stato da

imputare solo a quest’ultimo, ma spese ripetibili non possono essere poste a carico dello Stato visto il

silenzio qualificato dell’art. 107 cpv. 2 CPC (sentenza della CEF 14.2023.117

del 15 novembre 2022 pag. 2 e il

rinvio);

che la CO 1 non ha diritto a

ripetibili di seconda sede, poiché non ha presentato osservazioni al reclamo;

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'550.80,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Nella misura in cui non è diventato senza

oggetto, il reclamo è parzialmente accolto nel senso che il dispositivo n. 2

della sentenza impugnata e la relativa tassa di giustizia di fr. 130.–

sono annullati.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– avv. PA

1, __________, __________;

– RA 1, __________,

casella postale __________, __________.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo delle Isole.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).