14.2024.118
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Estinzione dell’esecuzione mediante integrale pagamento all’ufficio dopo l’inoltro del reclamo. Stralcio e decisione sulle spese
13 gennaio 2025Italiano5 min
insorto a questa Camera con un reclamo del 26 settembre 2024 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza, protestate
Source ti.ch
Incarto n.
14.2024.118
Lugano
13 gennaio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo delle Isole promossa con istanza 20 settembre
2023 dalla
CO 1, __________
(rappresentata dalla RA 1
, __________)
contro
RE 1, __________
(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 26 settembre 2024 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 5 settembre 2024 dal Giudice di pace;
ritenuto in fatto e
considerando in diritto:
che
con precetto esecutivo n. __________ emesso il 22 agosto 2023 dalla sede di
Locarno dell’Ufficio d’esecuzione, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 1'550.80
oltre agli accessori;
che
statuendo con decisione del 5 settembre 2024, il Giudice
Fatti
di pace ha accolto l’istanza presentata dall’escutente e rigettato in via
provvisoria l’opposizione interposta dall’escusso, ponendo a suo carico le
spese processuali di fr. 130.–;
che contro la sentenza appena citata RE 1 è
insorto a questa Camera con un reclamo del 26 settembre 2024 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza, protestate
spese, tassa di giustizia e indennità;
che
il 30 settembre 2024 il presidente della Camera ha respinto la domanda di
effetto sospensivo presentata con l’impugnazione;
che
la Camera ha accertato d’ufficio che il 21 novembre 2024 RE 1 ha estinto
l’esecuzione mediante integrale pagamento all’Ufficio;
che
la procedura di reclamo è così diventata senza oggetto per quanto attiene alla
questione del rigetto provvisorio dell’opposizione (art. 59 cpv. 2 lett. a e
60 CPC);
che
la causa va dunque stralciata dal ruolo (art. 242 CPC);
che
la questione della ripartizione delle spese processuali e ripetibili, anche di
prima sede (art. 318 cpv. 3 CPC per analogia), conserva invece un interesse;
che
di principio esse sono da ripartire secondo equità nel caso in cui la causa
diventa senza oggetto (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC); che la ripartizione
dipende perciò dalle circostanze del caso specifico, considerando
equitativamente quale parte abbia provocato l’avvio della causa, quale sarebbe
stato presumibilmente l’esito della lite e quale parte sia all’origine dei
motivi che hanno reso il procedimento senza oggetto (FF 2006 pag. 6669 a metà;
sentenze del Tribunale federale 4A_272/2014 del 9 dicembre 2014, consid. 3.1 e
della CEF 14.2017.175 del 16 aprile 2018);
Considerandi
che
nel caso concreto il reclamante ha rilevato a ragione che il Giudice di pace
non aveva minimamente tenuto conto delle sue osservazioni all’istanza;
che l’assenza di motivazione, non fondata sull’art. 239 cpv. 1 CPC, costituisce una manifesta violazione della legge (art. 238 lett. g
CPC) e del diritto di essere sentito dell’escusso (art. 29 cpv. 2 Cost.), che
aveva diritto a una spiegazione sui motivi per cui il magistrato ha giudicato
infondate le sue contestazioni, in particolare in merito allo sconto del
20% ch’egli afferma di aver ottenuto per
aver procacciato quattro nuovi clienti all’istante, all’interruzione del
servizio con effetto immediato, men-tre a suo dire egli stava rispettando i
propri obblighi come da accordi presi, e alla compensazione con i disagi e
costi che ne sono derivati per lui;
che
la decisione impugnata avrebbe pertanto verosimilmente dovuto essere annullata,
anche per quanto attiene alla tassa di giustizia, e la causa rinviata al primo
giudice per nuovo giudizio motivato (cfr. sentenza della CEF 14.2023.145
dell’11 aprile 2024 consid. 1.3.3);
che
in parziale accoglimento del ricorso occorre annullare la tassa di giustizia di
fr. 130.– di prima istanza;
che
il reclamo è diventato senza oggetto a causa della decisione del reclamante di
pagare l’importo posto in esecuzione, ciò che avrebbe potuto fare prima d’inoltrare
il reclamo, evitando così le relative spese processuali, che vanno pertanto
poste a suo carico (art. 106 cpv. 1 CPC);
che
non possono essere riconosciute al reclamante spese ripetibili per la prima
sede, poiché il motivo di rinvio della causa al primo giudice sarebbe stato da
imputare solo a quest’ultimo, ma spese ripetibili non possono essere poste a carico dello Stato visto il
silenzio qualificato dell’art. 107 cpv. 2 CPC (sentenza della CEF 14.2023.117
del 15 novembre 2022 pag. 2 e il
rinvio);
che la CO 1 non ha diritto a
ripetibili di seconda sede, poiché non ha presentato osservazioni al reclamo;
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'550.80,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Nella misura in cui non è diventato senza
oggetto, il reclamo è parzialmente accolto nel senso che il dispositivo n. 2
della sentenza impugnata e la relativa tassa di giustizia di fr. 130.–
sono annullati.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– avv. PA
1, __________, __________;
– RA 1, __________,
casella postale __________, __________.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo delle Isole.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).