14.2024.119
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Trattenuta delle raccomandate ordinata dal reclamante. Termine di reclamo
3 gennaio 2025Italiano5 min
notificata alla reclamante già il 3 settembre 2024, ovvero il settimo giorno dal tentativo di
Source ti.ch
Incarto n.
14.2024.119
Lugano
3 gennaio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2023.1465 (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 28
novembre 2023 dalla
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 27 settembre 2024 presentato dalla RE 1
contro la decisione emessa il 26 agosto 2024 dal Giudice di pace;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che
con precetto esecutivo n. __________ emesso il 16 novembre 2023 dalla sede di
Lugano dell’Ufficio d’esecuzione la CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 869.25
oltre agli accessori;
che
statuendo con decisione del 26 agosto 2024 il Giudice di pace del Circolo di
Lugano Ovest ha accolto l’istanza presentata dalla RE 1 il 28 novembre 2023 e
rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dall’escussa, ponendo a
suo carico le spese processuali di fr. 160.– e un’indennità di fr. 140.–
a favore dell’istante;
che
contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un
reclamo del 27 settembre 2024 per ottenerne l’annullamento (e implicitamente la
reiezione dell’istanza), protestate le spese giudiziarie;
che
la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è
una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che
pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è
impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);
che
nel caso specifico l’avviso di ritiro della raccomandata contenente la sentenza
impugnata è stato depositato il 27 agosto 2024 nella casella postale della RE 1, la quale ne ha prolungato il termine di
giacenza, per poi ritirarla solamente il 19 settembre (v. tracciamento della raccomandata n. __________);
che, tuttavia, in caso d’invio postale
raccomandato non ritirato, la notificazione si considera
avvenuta il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il
destinatario dovesse aspettarsi una notificazione (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC;
tra tante: sentenze della CEF 14.2023.63 del 20 ottobre 2023, 14.2023.4 del
Fatti
21 giugno 2023 e 14.2022.22 del 27 febbraio 2022 pag. 2);
che nella fattispecie la RE 1 doveva aspettarsi la notificazione della
decisione, avendo ricevuto l’istanza e l’ordinanza del 1° dicembre 2023 con cui
il primo giudice le ha fissato un termine per presentare osservazioni
all’istanza;
che la convenuta ha del resto fatto uso del termine inoltrando
osservazioni il 5 gennaio 2024;
che la decisione va quindi reputata
notificata alla reclamante già il 3 settembre 2024, ovvero il settimo giorno dal tentativo di
consegna infruttuoso (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC per il rinvio dell’art. 31
LEF), avvenuto il 27 agosto 2024;
che il termine di ricorso ha dunque iniziato
a decorrere il giorno successivo alla scadenza del termine di giacenza postale,
il 4 settembre 2024, ed è scaduto il 13 settembre (art. 142 cpv. 1 CPC per il
rinvio dell’art. 31 LEF);
che presentato solo
il 27 settembre 2024 (data dell’adesivo postale), il reclamo è dunque
tardivo (art. 143 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF) e pertanto inammissibile,
ciò che va accertato d’ufficio (art. 60 CPC);
Considerandi
che non è di rilievo il prolungamento del termine di giacenza postale disposto dalla reclamante medesima (operazione
del 27 agosto 2024 indicata sul citato tracciamento: “ordine attivato dal
destinatario: Scadenza prorogata”);
che
in effetti la finzione dell’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC vale anche nel caso in
cui il destinatario ha ordinato la trattenuta delle raccomandate presso l’ufficio
postale;
che
il destinatario non può disporre a suo piacimento dei termini fissati dalla
legge (DTF 123 III 493, consid. 1; citata 14.2023.4 pag. 3 e il rinvio);
che la tassa del presente giudizio,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC);
che nella sua commisurazione va tenuto
conto dell’esito del giudizio, che ha comportato un onere lavorativo limitato
(cfr. sentenza della CEF 14.2021.109 del 17 febbraio 2022 consid. 6);
che non si pone invece problema di ripetibili, poiché la CO 1 non ha
formulato alcuna domanda motivata al riguardo con le osservazioni al reclamo
(art. 95 cpv. 3 lett. c CPC);
che,
circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1
lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 869.25, non
raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. La
tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 80.–, è posta a carico
della reclamante. Fatta salva un’eventuale
compensazione, la parte eccedente dell’anticipo, di fr. 50.–, le è
restituita.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo
di Lugano Ovest.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).