14.2024.12
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Attestato di carenza di beni. Spese esecutive fissate in una precedente decisione di rigetto dell’opposizione fondata sullo stesso ACB
27 giugno 2024Italiano13 min
Circolo di Paradiso. Nel termine impartito, la convenuta si è oppo-sta all’istanza
Source ti.ch
Incarto n.
14.2024.12
Lugano
27 giugno 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa S23-216 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso promossa con istanza 10 ottobre
2023 dall’
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 20 gennaio 2024 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 10 gennaio 2024 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso l’11 maggio 2023 dalla
sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, l’CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso
di fr. 3'368.80 (indicando quale causa del credito la “Ripresa dell’ACB numero __________ per un
importo di 3'368.80 del 16.12.2004”), fr. 73.30
(per “Spese esecutive
precedenti”), fr. 205.– (per “Spese indennità – ripetibili”) e fr. 85.– (per “Altri
costi”).
Fatti
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 10 ottobre
2023 l’CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del
Circolo di Paradiso. Nel termine impartito, la convenuta si è oppo-sta all’istanza
con osservazioni scritte del 27 ottobre 2023. Con replica del 27 novembre 2023
e duplica del 21 dicembre 2023 le parti hanno ribadito le loro posizioni
contrastanti.
C. Statuendo con decisione del 10 gennaio 2024, il Giudice di pace ha “parzialmente”
accolto l’istanza, nel senso che ha “condamnat[o]” la convenuta a pagare fr. 3'368.80, oltre alle “spese procedurali precedenti” di fr. 205.–, alle “spese esecutive
precedenti” di fr. 73.30 e alle “spese d’esecuzione”
di fr. 73.30,
e “respint[o]
in via provvisoria”
(senza limitazione) l’opposizione interposta dalla convenuta, ponendo a suo
carico le spese processuali di fr. 200.– e un’indennità
di fr. 80.– a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 20 gennaio 2024
per ottenerne implicitamente l’annullamento e la reiezione
dell’istanza. Nelle sue osservazioni del 7 marzo 2024, l’CO 1 ha concluso per
la reiezione del reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto ad RE 1 l’11 gennaio 2024, il termine d’impugnazione è
scaduto domenica 21 gennaio, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 22
gennaio (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato due
giorni prima (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che
sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura
sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in
esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1), così da determinare
rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art.
79.
o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/2021 del 5 gennaio
2022.
consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante
documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160 consid. 5.1). La decisione di
rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza
regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 148 III 225 consid. 4.1.1).
Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente
il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 564
consid. 4.1 e 136 III 528 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che agli atti vi erano
documenti tali da costituire un titolo di rigetto, in particolare lo scritto
del 23 ottobre 2020 con cui RE 1 ha riconosciuto il debito (prodotto con le
osservazioni all’istanza) e la decisione della medesima giudicatura del 19
novembre 2020, onde l’accoglimento dell’istanza pressoché integrale, ovvero per
fr. 3'368.80, oltre alle “spese
procedurali precedenti” di fr. 205.–, alle “spese esecutive precedenti” di fr. 73.30 e alle spese esecutive di fr. 73.30 (invece di fr. 85.–).
4.
Nel
reclamo RE 1 si duole di non aver
ancora ricevuto dal creditore la
"prova che giustifica l’importo che mi sta intimando".
5.
La
reclamante non si confronta con la motivazione della decisione impugnata,
indicando i motivi per cui lo scritto del 23 ottobre 2020 da lei firmato e la
decisione del 19 novembre 2020 citati dal Giudice di pace non costituirebbero
un titolo di rigetto dell’opposizione da lei interposto. Insufficientemente
motivato, il reclamo si appalesa come irricevibile (cfr. art. 321 cpv. 1
CPC e sopra consid. 1.2). Tuttavia, il
giudice è tenuto a esaminare d’ufficio (art. 57 CPC), in ogni stadio di causa e
a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta
costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 372 consid.
3.3.3), fermo restando che in sede di reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle
carenze manifeste (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1). La decisione impugnata va di conseguenza verificata sotto questo (limitato)
angolo.
5.1
Ora,
è manifesto che lo scritto del 23 ottobre 2020, a prescindere dal quesito di
sapere se poteva essere prodotto come titolo di rigetto solo con la replica,
avrebbe potuto essere considerato come un titolo di rigetto solo per il
capitale di fr. 2'731.20 riconosciuto dall’escussa, non per le spese
menzionate nell’attestato di carenza di
beni (ACB) fatte valere dall’istante. Sotto questo profilo la sentenza
impugnata è palesemente incompleta.
5.2
È
pure manifesto che la decisione di rigetto (inc. S20-312) emessa il 19 novembre
2020.
dal Giudice di pace medesimo in una precedente causa non può costituire un
titolo di rigetto nel presente procedimento per la somma in capitale e
interessi indicata nel dispositivo n. 1 (come pure per le spese esecutive), poiché una decisione di rigetto dell’opposizione
emessa in procedura sommaria ha effetti vincolanti solo nell’esecuzione cui si riferisce (sentenze
della CEF 14.2022.18 dell’11 luglio 2022, consid. 5.5, e 14.2019.107 del
25.
ottobre 2019, consid. 5.2 con i rinvii). Nel dispositivo n. 1 la convenuta è
stata invero “condannata” a pagare gl’importi in questione, ma si tratta palesemente di un
errore (ricorrente) del Giudice di pace (che
ha infatti “respinto [recte: rigettato] provvisoriamente” l’opposizione
interposta dalla convenuta), giacché l’istante si è limitata a chiedere il
rigetto provvisorio dell’opposizione in procedura sommaria in virtù dell’art.
82.
cpv. 1 LEF, e non ha chiesto l’accertamento del credito nel merito in
procedura ordinaria o di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257
CPC) con contestuale rigetto definitivo dell’opposizione (art. 79 LEF; cfr. sentenza
della CEF 14.2018.139 del 14 gennaio 2019 consid. 4.1).
5.3
A
ben vedere, l’istante pare avere prodotto la decisione del 19 novembre 2020 per giustificare la sua domanda di
estendere il rigetto dell’opposizione alle “spese procedurali precedenti” di fr. 205.–,
alle “spese
esecutive precedenti” di fr. 73.30
e agli “altri
costi” di fr. 85.–. Né il precetto esecutivo né l’istanza menzionano tuttavia la decisione del 19 novembre in relazione a tali
pretese e l’istante ha chiesto anche per le stesse il rigetto dell’opposizione provvisorio e non definitivo come ci si sarebbe
aspettato per spese stabilite in una decisione giudiziaria. D’altronde, una
decisione di rigetto dell’opposizione può valere titolo di rigetto definitivo
per le spese e ripetibili poste a carico dell’escusso unicamente se l’esecuzione
è poi continuata dall’escutente, altrimenti sono da considerare costi inutili
che l’escutente non può farsi rifondere dall’escusso, il quale può eccepirne l’estinzione
giusta l’art. 81 cpv. 1 LEF (DTF 149 III 210 consid. 4.3.3).
Nel
caso in esame, l’escussa non ha eccepito l’estinzione delle spese stabilite
nella decisione del 19 novembre 2020, ma
non lo poteva fare in mancanza di chiare indicazioni dell’istante sulle spese
da essa fatte valere in più di quanto risulta dall’ACB (l’unico titolo di rigetto esplicitamente
menzionato nell’istanza) e d’altronde
nelle sue osservazioni la convenuta si è lamentata della mancata chiarezza degl’importi
richiesti dall’istante. Ricordato che il giudice del rigetto non può ricercare
d’ufficio nei documenti agli atti un altro titolo di rigetto di quello indicato
dall’istante (sentenza della CEF 14.2023.133 del 27 maggio 2024, consid. 4.4 e
il rinvio), nel caso concreto il Giudice di pace non avrebbe dovuto estendere
il rigetto, oltretutto provvisorio, alle spese fissate nella decisione del
19.
novembre 2020, anche perché l’istante ha nuovamente fondato la sua domanda di rigetto dell’opposizione all’esecuzione n. __________ sull’ACB del 16
dicembre 2004, come già fatto per l’esecuzione precedente (n. __________)
oggetto della decisione del 19 novembre 2020, ciò che lascia pensare che non l’abbia
proseguita, altrimenti il credito sarebbe stato estinto oppure le sarebbe stato
rilasciato un ACB in sostituzione di quello del 16 dicembre 2004. Stante
l’evidente incertezza riguardante l’esistenza di un titolo per le spese che
non risultano dall’ACB, il reclamo va accolto parzialmente e la sentenza
impugnata riformata nel senso della reiezione dell’istanza limitatamente a
quei costi.
5.4
Per
contro l’ACB dopo pignoramento del 16 dicembre 2004, anche se non è stato
citato dal Giudice di pace, costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione
per il credito principale di fr. 2'731.20 e per gli interessi di fr. 180.60
(art. 149 cpv. 2 LEF), come sostenuto dall’istante, e un titolo di rigetto definitivo per le spese esecutive accertate in quel documento, che
al riguardo è una decisione dell’Ufficio d’esecuzione nel senso dell’art. 80
cpv. 2 n. 2 LEF (DTF 147 III 364 consid. 3.5.3), ovvero per le “spese PE/pignoramento/rig.opp.” di fr. 419.–
e
per le “ultime
spese” di fr. 38.–.
In merito la decisione impugnata va riformata solo per quanto attiene al tipo
di rigetto.
Il
credito accertato mediante un ACB – sia rilevato per abbondanza – si prescrive
in vent’anni dal rilascio dell’attestato di carenza di beni (art. 149a
cpv. 1 LEF). Nel caso di specie il credito oggetto dell’ACB rilasciato il 16
dicembre 2004 non è quindi ancora prescritto, specie perché l’esecuzione qui in
discussione ha interrotto il termine di prescrizione (art. 135 n. 2 CO) e fatto
così decorrere un nuovo termine di vent’anni (art. 137 cpv. 2 CO) (nello stesso
senso sentenza della CEF 14.2021.29 del 9 agosto 2021 con rinvii).
5.5
La
decisione impugnata risulta infine manifestamente errata laddove (dispositivo
n. 1.1) la convenuta viene “condannata” a pagare le somme per cui è stato chiesto unicamente il rigetto provvisorio dell’opposizione
(v. sopra consid. 5.2) ed estende il rigetto dell’opposizione alle spese dell’esecuzione
in corso di fr. 73.30 (dispositivo n. 1.2), perché la
loro determinazione e attribuzione sono decise dall’ufficio d’esecuzione con
competenza esclusiva (cfr. art. 68 LEF; DTF 147 III 358 consid.
3.4.1; tra tante: sentenze
della CEF 14.2023.95 del 9 febbraio 2024 consid. 5.4 e 14.2023.45 del 29
settembre 2023 consid. 5.4 con rinvii).
5.6
In definitiva, il reclamo
va parzialmente accolto e la sentenza impugnata riformata nel senso che l’opposizione
interposta dalla reclamante va rigettata in via provvisoria per fr. 2'911.80
(fr. 2'731.20 + fr. 180.60) e in via definitiva per fr. 457.– (fr. 419.–
+ fr. 38.–).
6.
In
entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1
OTLEF (RS 281.35) segue la reciproca soccombenza parziale (art. 106 cpv. 2
CPC). Non si assegnano indennità di prima sede all’CO 1, poiché non ha
motivato la sua domanda al riguardo (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), mentre la
questione non si pone in seconda sede, in cui essa non ha formulato alcuna
domanda al riguardo.
7.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'835.40,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è parzialmente accolto e di
conseguenza il dispositivo n. 1.1 della decisione impugnata è annullato e i
dispositivi n. 1.2 e 2 sono così riformati:
“1.2 L’opposizione al precetto esecutivo n. __________ emesso dalla
sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione è rigettata in via provvisoria per fr. 2'911.80
e in via definitiva limitatamente a fr. 457.–.
2. La
tassa di giustizia, di fr. 200.–, da anticipare dall’istante, è posta a
suo carico per 1⁄10 e a carico della convenuta per i rimanenti 9⁄10. Non si assegnano indennità.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico per
9⁄10
e a carico dell’CO 1 per il rimanente 1⁄10.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).