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Decisione

14.2024.12

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Attestato di carenza di beni. Spese esecutive fissate in una precedente decisione di rigetto dell’opposizione fondata sullo stesso ACB

27 giugno 2024Italiano13 min

Circolo di Paradiso. Nel termine impartito, la convenuta si è oppo-sta all’istanza

Source ti.ch

Incarto n.

14.2024.12

Lugano

27 giugno 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa S23-216 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso promossa con istanza 10 ottobre

2023 dall’

CO 1

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 20 gennaio 2024 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 10 gennaio 2024 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso l’11 maggio 2023 dal­la

sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, l’CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso

di fr. 3'368.80 (indicando quale causa del credito la “Ripresa dell’ACB numero __________ per un

importo di 3'368.80 del 16.12.2004”), fr. 73.30

(per “Spese esecutive

precedenti”), fr. 205.– (per “Spese indennità – ripetibili”) e fr. 85.– (per “Altri

costi”).

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 10 ottobre

2023 l’CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del

Circolo di Paradiso. Nel termine impartito, la convenuta si è oppo-sta all’istanza

con osservazioni scritte del 27 ottobre 2023. Con replica del 27 novembre 2023

e duplica del 21 dicembre 2023 le parti hanno ribadito le loro posizioni

contrastanti.

C. Statuendo con decisione del 10 gennaio 2024, il Giudice di pace ha “parzialmente”

accolto l’istanza, nel senso che ha “condamna­t[o]” la convenuta a pagare fr. 3'368.80, oltre alle “spese procedurali precedenti” di fr. 205.–, alle “spese esecutive

precedenti” di fr. 73.30 e alle “spese d’esecuzione”

di fr. 73.30,

e “respint[o]

in via provvisoria”

(senza limitazione) l’opposizione interposta dalla convenuta, ponendo a suo

carico le spese processuali di fr. 200.– e un’indennità

di fr. 80.– a favore dell’istante.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 20 gennaio 2024

per ottenerne implicitamente l’annullamento e la reiezione

dell’istan­­za. Nelle sue osservazioni del 7 marzo 2024, l’CO 1 ha concluso per

la reiezione del reclamo.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto ad RE 1 l’11 gennaio 2024, il termine d’impu­­gnazione è

scaduto domenica 21 gennaio, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 22

gennaio (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato due

giorni prima (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che

sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura

sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in

esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1), così da determinare

rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art.

79.

o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/2021 del 5 gennaio

2022.

consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante

documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160 consid. 5.1). La decisione di

rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza

regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 148 III 225 consid. 4.1.1).

Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente

il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 564

consid. 4.1 e 136 III 528 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che agli atti vi erano

documenti tali da costituire un titolo di rigetto, in particolare lo scritto

del 23 ottobre 2020 con cui RE 1 ha riconosciuto il debito (prodotto con le

osservazioni al­l’istanza) e la decisione della medesima giudicatura del 19

novembre 2020, onde l’accoglimento dell’istanza pressoché integrale, ovvero per

fr. 3'368.80, oltre alle “spese

procedurali precedenti” di fr. 205.–, alle “spese esecutive precedenti” di fr. 73.30 e alle spese esecutive di fr. 73.30 (invece di fr. 85.–).

4.

Nel

reclamo RE 1 si duole di non aver

ancora ricevuto dal creditore la

"prova che giustifica l’importo che mi sta intimando".

5.

La

reclamante non si confronta con la motivazione della decisione impugnata,

indicando i motivi per cui lo scritto del 23 ottobre 2020 da lei firmato e la

decisione del 19 novembre 2020 citati dal Giudice di pace non costituirebbero

un titolo di rigetto dell’opposizione da lei interposto. Insufficientemente

motivato, il reclamo si appalesa come irricevibile (cfr. art. 321 cpv. 1

CPC e sopra consid. 1.2). Tuttavia, il

giudice è tenuto a esaminare d’ufficio (art. 57 CPC), in ogni stadio di causa e

a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta

costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 372 consid.

3.3.3), fermo restando che in sede di reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle

carenze manifeste (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1). La decisione impugnata va di conseguenza verificata sotto questo (limitato)

angolo.

5.1

Ora,

è manifesto che lo scritto del 23 ottobre 2020, a prescindere dal quesito di

sapere se poteva essere prodotto come titolo di rigetto solo con la replica,

avrebbe potuto essere considerato come un titolo di rigetto solo per il

capitale di fr. 2'731.20 riconosciuto dall’escussa, non per le spese

menzionate nell’attestato di caren­za di

beni (ACB) fatte valere dall’istante. Sotto questo profilo la sentenza

impugnata è palesemente incompleta.

5.2

È

pure manifesto che la decisione di rigetto (inc. S20-312) emessa il 19 novembre

2020.

dal Giudice di pace medesimo in una precedente causa non può costituire un

titolo di rigetto nel presente procedimento per la somma in capitale e

interessi indicata nel dispositivo n. 1 (come pure per le spese esecutive), poiché una decisio­ne di rigetto dell’opposizione

emessa in procedura sommaria ha effetti vincolanti solo nell’esecuzione cui si riferisce (sentenze

della CEF 14.2022.18 dell’11 luglio 2022, consid. 5.5, e 14.2019.107 del

25.

ottobre 2019, consid. 5.2 con i rinvii). Nel dispositivo n. 1 la convenuta è

stata invero “condannata” a pagare gl’importi in questione, ma si tratta palesemente di un

errore (ricorrente) del Giudice di pace (che

ha infatti “respinto [recte: rigettato] provvisoriamen­te” l’opposizione

interposta dalla convenuta), giacché l’istante si è limitata a chiedere il

rigetto provvisorio dell’opposizione in procedura sommaria in virtù dell’art.

82.

cpv. 1 LEF, e non ha chiesto l’accertamento del credito nel merito in

procedura ordinaria o di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257

CPC) con contestuale rigetto definitivo dell’opposizione (art. 79 LEF; cfr. sentenza

della CEF 14.2018.139 del 14 gennaio 2019 consid. 4.1).

5.3

A

ben vedere, l’istante pare avere prodotto la decisione del 19 novembre 2020 per giustificare la sua domanda di

estendere il rigetto dell’opposizione alle “spese procedurali precedenti” di fr. 205.–,

alle “spese

esecutive precedenti” di fr. 73.30

e agli “altri

costi” di fr. 85.–. Né il precetto esecutivo né l’istanza menzionano tuttavia la decisio­ne del 19 novembre in relazione a tali

pretese e l’istante ha chiesto anche per le stesse il rigetto dell’opposizione provvisorio e non definitivo come ci si sarebbe

aspettato per spese stabilite in una decisione giudiziaria. D’altronde, una

decisione di rigetto dell’opposi­zione può valere titolo di rigetto definitivo

per le spese e ripetibili poste a carico dell’escusso unicamente se l’esecuzione

è poi continuata dall’escutente, altrimenti sono da considerare costi inutili

che l’escutente non può farsi rifondere dall’escusso, il quale può eccepirne l’estinzione

giusta l’art. 81 cpv. 1 LEF (DTF 149 III 210 consid. 4.3.3).

Nel

caso in esame, l’escussa non ha eccepito l’estinzione delle spese stabilite

nella decisione del 19 novembre 2020, ma

non lo poteva fare in mancanza di chiare indicazioni dell’istante sulle spe­se

da essa fatte valere in più di quanto risulta dall’ACB (l’unico titolo di rigetto esplicitamente

menzionato nell’istanza) e d’altronde

nelle sue osservazioni la convenuta si è lamentata della mancata chiarezza degl’importi

richiesti dall’istante. Ricordato che il giudice del rigetto non può ricercare

d’ufficio nei documenti agli atti un altro titolo di rigetto di quello indicato

dall’istante (sentenza della CEF 14.2023.133 del 27 maggio 2024, consid. 4.4 e

il rinvio), nel caso concreto il Giudice di pace non avrebbe dovuto estendere

il rigetto, oltretutto provvisorio, alle spese fissate nella decisione del

19.

novembre 2020, anche perché l’istante ha nuovamente fondato la sua domanda di rigetto dell’opposizione all’esecuzione n. __________ sul­l’ACB del 16

dicembre 2004, come già fatto per l’esecuzione precedente (n. __________)

oggetto della decisione del 19 novembre 2020, ciò che lascia pensare che non l’abbia

proseguita, altrimenti il credito sarebbe stato estinto oppure le sarebbe stato

rilasciato un ACB in sostituzione di quello del 16 dicembre 2004. Stante

l’e­vidente incertezza riguardante l’esistenza di un titolo per le spese che

non risultano dall’ACB, il reclamo va accolto parzialmente e la sentenza

impugnata riformata nel senso della reiezione dell’i­stanza limitatamente a

quei costi.

5.4

Per

contro l’ACB dopo pignoramento del 16 dicembre 2004, anche se non è stato

citato dal Giudice di pace, costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione

per il credito principale di fr. 2'731.20 e per gli interessi di fr. 180.60

(art. 149 cpv. 2 LEF), come sostenuto dall’istante, e un titolo di rigetto definitivo per le spese esecutive accertate in quel documento, che

al riguardo è una decisione dell’Ufficio d’esecuzione nel senso dell’art. 80

cpv. 2 n. 2 LEF (DTF 147 III 364 consid. 3.5.3), ovvero per le “spese PE/pigno­ramento/rig.opp.” di fr. 419.–

e

per le “ultime

spese” di fr. 38.–.

In merito la decisione impugnata va riformata solo per quanto attiene al tipo

di rigetto.

Il

credito accertato mediante un ACB – sia rilevato per abbondan­za – si prescrive

in vent’anni dal rilascio dell’attestato di carenza di beni (art. 149a

cpv. 1 LEF). Nel caso di specie il credito oggetto dell’ACB rilasciato il 16

dicembre 2004 non è quindi ancora prescritto, specie perché l’esecuzione qui in

discussione ha interrotto il termine di prescrizione (art. 135 n. 2 CO) e fatto

così decorrere un nuovo termine di vent’anni (art. 137 cpv. 2 CO) (nello stesso

senso sentenza della CEF 14.2021.29 del 9 agosto 2021 con rinvii).

5.5

La

decisione impugnata risulta infine manifestamente errata laddove (dispositivo

n. 1.1) la convenuta viene “condannata” a pagare le somme per cui è stato chiesto unicamente il rigetto provvisorio dell’opposizione

(v. sopra consid. 5.2) ed estende il rigetto dell’op­posizione alle spese dell’esecuzione

in corso di fr. 73.30 (dispositivo n. 1.2), perché la

loro determinazione e attribuzione sono decise dall’ufficio d’esecuzione con

competenza esclusiva (cfr. art. 68 LEF; DTF 147 III 358 consid.

3.4.1; tra tante: sentenze

della CEF 14.2023.95 del 9 febbraio 2024 consid. 5.4 e 14.2023.45 del 29

settembre 2023 consid. 5.4 con rinvii).

5.6

In definitiva, il reclamo

va parzialmente accolto e la sentenza impugnata riformata nel senso che l’opposizione

interposta dalla reclamante va rigettata in via provvisoria per fr. 2'911.80

(fr. 2'731.20 + fr. 180.60) e in via definitiva per fr. 457.– (fr. 419.–

+ fr. 38.–).

6.

In

entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1

OTLEF (RS 281.35) segue la reciproca soccombenza parziale (art. 106 cpv. 2

CPC). Non si assegnano indennità di pri­ma sede all’CO 1, poiché non ha

motivato la sua domanda al riguardo (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), mentre la

questione non si pone in seconda sede, in cui essa non ha formulato alcuna

domanda al riguardo.

7.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'835.40,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è parzialmente accolto e di

conseguenza il dispositivo n. 1.1 della decisione impugnata è annullato e i

dispositivi n. 1.2 e 2 sono così riformati:

“1.2 L’opposizione al precetto esecutivo n. __________ emesso dalla

sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione è rigettata in via provvisoria per fr. 2'911.80

e in via definitiva limitatamente a fr. 457.–.

2. La

tassa di giustizia, di fr. 200.–, da anticipare dall’istante, è posta a

suo carico per 1⁄10 e a carico della convenuta per i rimanenti 9⁄10. Non si assegnano indennità.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico per

9⁄10

e a carico dell’CO 1 per il rimanente 1⁄10.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).