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Decisione

14.2024.121

Rigetto definitivo dell’opposizione. Nullità della decisione invocata quale titolo di rigetto in mancanza di prova della notifica al convenuto dell’istanza e della decisione nella causa di merito

29 gennaio 2025Italiano20 min

conciliazione (art. 199 cpv. 1 CPC) deve attendersi l’avvio della causa. In ana-logia

Source ti.ch

Incarto n.

14.2024.121

Lugano

29 gennaio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella causa S24-118 (rigetto definitivo dell’opposizione)

della Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso promossa con istanza 23

aprile 2024 da

CO 1

(patrocinato dall’__________ PA 2 Lugano)

contro

RE 1

(patrocinato dall’__________ PA 1 __________)

giudicando sul reclamo del 30 settembre 2024 presentato da RE 1 contro

la decisione emessa il 25 settembre 2024 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto: A. Con contratto di locazione dell’8 marzo 2019 CO 1 ha locato a RE 1

un appartamento per una pigione mensile di fr. 2'400.– complessivi dal 1°

maggio 2019. Il 4 gennaio 2023 RE 1 ha disdetto il contratto di locazione con

effetto al 30 aprile 2023.

B. Con istanza a tutela dei casi manifesti (art. 257

CPC) del 6 settembre 2023 CO 1 ha chiesto alla Pretura del distretto di Lugano,

sezione 4, che RE 1 fosse condannato a

pagargli fr. 2'400.– a titolo di occupazione illecita dei locali

nel maggio del 2023, ossia oltre al termine di disdetta del 30 aprile 2023.

Con

decisione del 24 ottobre 2023 il Pretore sezione 4, ha accolto l’i­­stanza e ha

condannato RE 1 a pagare a CO 1 fr. 2'400.– oltre agl’interessi del 5% dal

2 ottobre 2023, ponendo a carico del primo spese processuali di fr. 300.–

complessivi e ripetibili di fr. 100.– a favore dell’istante.

C. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 23 gennaio 2024 dalla sede di Lugano

dell’Ufficio d’esecuzione, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 2'400.–

oltre agli interessi del 5% dal 2 ottobre 2023 (indicando quale causa del

credito: “Pigioni scoperte

così come da sentenza della lodevole Pretura di Lugano, sezione 4 (cresciuta in

giudicato) del 24 ottobre 2023 (firma della cresciuta in giudicato del 22

dicembre 2023”), fr. 100.– (per “Indennità per perdita di ricorso – conformemente

a sentenza menzionata al punto 1”) e fr. 300.–

(per “Tassa di giudizio e

spese (anticipate e pagate dal creditore)”).

D. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 23 aprile

2024 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del

Circolo di Paradiso, aggiungendo una pretesa di fr. 225.95 a quelle poste

in esecuzione. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con

osservazioni scritte del 6 giugno 2024. Con replica e duplica del 25 e 31

luglio 2024 le parti hanno ribadito le loro posizioni contrastanti.

E. Statuendo con decisione del 25 settembre 2024, il Giudice di pace ha accolto

l’istanza e rigettato in via definitiva l’op­posizione interposta dal

convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 215.– e un’indennità

di fr. 100.– a favore dell’istante.

F. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 30 settembre 2024 per ottenerne

l’annullamento e la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili. Il 2

ottobre 2024 il Presidente della scrivente Camera ha respinto la domanda d’effetto

sospensivo presentata con l’impugna­­zione. Nelle sue osservazioni del 25

ottobre 2024, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta al più presto a RE 1 il 26 settembre 2024, il termine d’impugnazione è

scaduto domenica 6 ottobre, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 7

ottobre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato il 30

settembre 2024 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro

tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che

sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3 Nel reclamo RE 1 lamenta la violazione del proprio diritto di essere

sentito (art. 53 cpv. 1 CPC) in quanto la motivazione del

primo giudice sarebbe troppo vaga, poiché ha giudicato che le sue argomentazioni

non erano “sufficienti per

convincere il Giudice a respingere l’istanza”. La

censura non è priva di fondamento, ma è fine a sé stessa siccome il reclamante

non chiede il rinvio della causa al primo giudice per l’emanazione

di un nuovo giudizio motivato, bensì la riforma della decisione impugnata. Nulla quindi osta a che la Camera statuisca

senza indugio sul reclamo dal momento che la causa è matura per

il giudizio (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC; sentenza della

CEF 14.2023.108 del 7 marzo 2024 consid. 1.3).

2. In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui

scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva

senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente una

delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 444, consid.

4.1.1).

3. Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che la decisione pretorile,

che stabilisce un credito di fr. 2'400.– in favore di CO 1, è passata in

giudicato, non essendo stata impugnata dal convenuto entro il termine previsto.

Ha d’altronde rilevato, come già esposto prima, che le argomentazioni di RE 1 non

erano “sufficienti per

convincere il Giudice a respingere l’istanza” e che la

procedura seguita dal Pretore risultava corretta così come emergeva dalla

documentazione prodotta, onde l’acco­glimento dell’istanza di rigetto.

4. Nel

reclamo RE 1 si duole che il primo giudice ha ignorato la nullità della

decisione invocata come titolo di rigetto a causa di gravi errori procedurali,

che hanno leso i suoi diritti fondamentali nel procedimento di merito. Ribadisce

di essere venuto a conoscenza della sentenza pretorile (e del relativo

procedimento) solamente quando ha ricevuto l’istanza di rigetto. Ricorda che la

Pretura di Lugano gli ha confermato telefonicamente che l’ordinanza di

fissazione di un termine per formulare osservazioni all’istanza e la sentenza,

ambedue a lui inviate per raccomandata, sono ritornate al mittente con la

dicitura “non ritirato” e gli ha trasmesso le copie delle buste (doc. 2 e 3). Orbene, egli

continua, nell’ignorare tali prove prodotte con le osservazioni, il Giudice di

pace ha accertato i fatti in modo manifestamente errato. Lamenta anche una

violazione del diritto, perché non era applicabile la finzione di notifica dell’art.

138 cpv. 3 lett. a CPC, giacché non vi è alcun indizio ch’egli dovesse

aspettarsi una notificazione, e ad ogni modo tale finzione non vale per gli

atti introduttivi d’istanza. Inoltre rimprovera al Giudice di pace di aver

misconosciuto che secondo l’art. 141 cpv. 1 lett. b CPC l’istanza alla Pretura

avrebbe dovuto essere pubblicata nel foglio ufficiale cantonale o svizzero per

essere considerata validamente notificata, ciò che non è avvenuto.

5. In

ogni stadio di causa il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a prescindere

dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido

titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 372 consid. 3.3.3), fermo

restando che in sede di reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF

147 III 176 consid. 4.2.1). Il

giudice deve in particolare verificare, d’ufficio, che la decisione invocata

quale titolo di rigetto non sia nulla (DTF 133 II 366 consid. 3.1; 129 I 361 consid.

2; Staehelin in: Basler Kom-mentar,

SchKG I, 3a ed. 2021, n. 14 ad art. 80 LEF; Abbet

in: Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2a ed. 2022,

n. 10 e 131 ad art. 80 LEF). Qualora sia fondata su fatti anteriori alla

decisione di merito, la nullità è infatti un’obiezione

e non un’eccezione ai sensi dell’art. 81 LEF (cfr. Staehelin, op. cit., n. 2 ad art. 81; sentenza della CEF 14.2022.99 del 3 febbraio 2023,

consid. 4.1).

5.1 L’eccezione

di nullità è ammessa molto raramente in materia civile (DTF 145 III

436 consid. 4; 130 III 125 consid. 2 con rinvii). Secondo la

giurisprudenza le decisioni errate sono nulle quando so­no affette da un vizio

particolarmente grave, manifestamente o almeno

agevolmente riconoscibile, sempre che poi l’ammissione della nullità non

minacci seriamente la sicurezza del diritto (DTF 129 I 361 consid. 2).

Quali motivi di nullità entrano in considerazione soprattutto l’incompetenza funzionale o materiale dell’auto­­rità

giudicante, così come errori di procedura manifesti che ledono in modo

particolarmente grave i diritti fondamentali delle parti, segnatamente quando la circostanza ha per

conseguenza che chi invoca la nullità non ha potuto partecipare alla procedura (DTF

137 I 273 consid. 3.1, con numerosi riferimenti, sentenze della CEF 14.2020.91/92

del 9 gennaio 2021, consid. 6.4.1, e 14.2014.194 del 22 ottobre 2014, consid.

6.2).

5.2 Nel

caso di specie il reclamante ha prodotto, già in prima sede, le prove della

mancata notifica a lui degli atti relativi al procedimento sfociato nella

decisione invocata come titolo di rigetto (doc. 2 e 3). Poiché egli non ha potuto partecipare alla procedura, la

decisione pretorile risulta nulla (sopra consid. 5.1), ciò che il Giudice di

pace avrebbe dovuto rilevare, anche d’ufficio (sopra consid. 5), e respingere l’istanza

in assenza di un valido titolo di rigetto definitivo.

5.3 Nelle

osservazioni al reclamo CO 1 asserisce, senza particolare motivazione, che l’art.

138 CPC è applicabile (pag. 5 par. 2) e che per il fatto di aver occupato l’appartamento

per un mese oltre il termine pattuito senza corrispondere la pigione l’escusso

dovesse aspettarsi “comunicazioni

di natura legale” (pag. 5, ad 12 par. 2).

5.3.1 Secondo

l’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC, la notificazione è presunta avvenuta in caso di

invio postale raccomandato non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di

consegna infruttuoso, sempre che “il

destinatario dovesse aspettarsi una notificazione”. Spetta

al giudice o alla parte che se ne prevale indicare gl’indizi da cui si possa

dedurre che tale condizione sia adempiuta (sentenza della CEF 14.2022.128 del 19 aprile 2023 consid. 4.2.3).

5.3.1.1 Ora,

nella fattispecie il Giudice di pace non ha

neppure esaminato la questione, mentre il resistente, nelle osservazioni

al reclamo, si limita a far valere che, per il fatto di aver occupato l’appartamento

per un mese dopo la scadenza contrattuale senza

corrispondere la pigione, l’escusso doveva aspettarsi “comunicazioni di natura legale” (pag. 5, ad 12 par. 2).

5.3.1.2 Orbene,

fatto salvo un abuso di diritto manifesto, la finzione del­l’art. 138 cpv. 3

lett. a CPC non vale per la notifica degli atti introduttivi d’istanza (DTF 138

III 225 consid. 3.1; 142 III 599 consid. 2.5, pagg. 605 i.f. e 606). In effetti,

la finzione si applica di principio quando la procedura giudiziaria è già in

corso e la parte ne è pertanto a conoscenza, sicché deve aspettarsi, con un

certo grado di probabilità, (altre) comunicazioni dell’autorità e, in buona

fede, organizzarsi per riceverle (cfr. DTF 130 III 396 consid. 1.2.3; senten­za del Tribunale federale 2C_183/2022 del

31 maggio 2022, consid. 3.1).

Alcuni

autori non ritengono invero escluso che una parte debba attendersi una

notificazione anche prima dell’introduzione di una procedura (Bohnet in: Commentaire

romand, Code de procédure civile, 2ª ed. 2019, n. 26 e 27 ad art. 138 CPC; Weber in: Schweizerische ZPO, Kurzkommentar, 3a

ed. 2021, n. 7b ad art. 138 CPC; Frei in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª ed.

2017, n. 24 ad art. 138 CPC, per la quale l’inoltro della causa apparire molto

verosimile). Bohnet espone ad esempio che un conduttore deve

aspettarsi una citazione a comparire dopo il fallimento di un tentativo di

conciliazione (sentenza del Tribunale federale 4P.30/2007

del 13 marzo 2007, RSPC 2007, 264 n. 454, consid. 5.3). Deve anche aspettarsi

di ricevere una diffida dal locatore quando è in ritardo di quattordici giorni

nel pagamento della pigione (sentenza del Tribunale federale 4A_250/2008 del 18

giugno 2010 consid. 3.2.3). A ben vedere, tuttavia, nel primo esempio il

rapporto processuale è già stato iniziato con la citazione all’udienza di

conciliazione (Weber, op. cit., n.

7e ad art. 138), perlomeno se l’istante agisce nel termine dell’art. 209 CPC,

mentre il secondo non riguarda un atto giudiziario, bensì un atto privato (comminatoria

di disdetta secon­do l’art. 257d cpv. 1 CO). Weber (op. cit., n. 7b ad art. 138) considera la giurisprudenza del

Tribunale federale troppo rigorosa, incompatibile con il testo della legge e

foriera di abusi di diritto e problemi per

Fatti

i tribunali e autorità di primo grado. Secondo lui il coniuge che

abbandona l’alloggio comune lasciando la famiglia senza sufficienti mezzi per

garantirne il mantenimento deve aspettarsi l’inoltro di una procedura di tutela

dell’unione coniugale e la parte che ha convenuto una rinuncia al tentativo di

conciliazione (art. 199 cpv. 1 CPC) deve attendersi l’avvio della causa. In ana-logia

con l’art. 209 cpv. 3 CPC, propone in tutti i casi di subordinare

la finzione alla condizione che non siano trascorsi più di tre mesi tra l’evento

da cui il destinatario si doveva aspettare la notifica e la notifica stessa.

Sembra

un fatto acquisito, anche per gli autori citati, che la finzio­ne di notifica può

valere per un atto introduttivo d’istanza

solo se il convenuto deve contare sulla sua notifica effettiva con un

grado di probabilità elevato, ciò che presuppone l’esistenza di circostanze

particolari, per cui risulterà manifestamente abusivo (art. 2 cpv. 2 CC) da

parte sua invocare il fatto di non doversi attendere la notificazione. Si

tratta di una situazione in cui anche il Tribunale federale ammette che la

finzione possa trovare posto (cfr. DTF 138 III 225 consid. 3.1 i.f.; sentenza del

Tribunale federale 5D_130/2011 del 22 settembre 2011 consid. 2.2).

5.3.2 Nel

caso di specie, il reclamante è uscito dai locali locati, meno di un mese dopo

la fine del contratto (doc. C), il 25 maggio 2023, data del sopralluogo di

uscita (doc. D). In calce al verbale è indicato che “nulla è dovuto da parte del sig. RE 1”. Non si può quindi affermare ch’egli dovesse aspettarsi, con un’alta

verosimiglianza, “comunicazioni

di natura legale”, e men che meno un’istanza di tutela

giurisdizionale nei casi manifesti, peraltro promossa, il 6 settembre 2023, più

di tre mesi dopo il sopralluogo, senza che il resistente abbia allegato e dimostrato

di aver inviato prima richieste di pagamento, solleciti o altre comminatorie.

Nelle circostanze descritte, a dispetto di quanto sostiene il resistente, RE 1

non aveva l’obbligo di ritirare gli atti della Pretura né ha violato un obbligo

di diligenza. Ne consegue che né l’istanza per casi manifesti, né tanto meno la

decisione finale, possono reputarsi notificate giusta l’art. 138 cpv. 3 lett. a

CPC.

6. Il

resistente sostiene d’altronde che l’invocazione di un vizio di for­ma è limitato

dalle regole della buona fede: se l’irregolarità non ha realmente causato un

danno o se la parte ne è venuta comunque a conoscenza la possibilità d’invocare

un vizio formale è limitata. Nel caso concre­to,

egli afferma che non è in

alcun modo credibile e neppure è di­mostrato che l’escusso è venuto a

conoscenza della decisione di merito solo con l’inoltro della procedura di

rigetto dell’opposizione. Non è nemmeno verosimile, a suo dire,

ch’egli abbia subìto un qualsiasi danno dalla procedura di merito, giacché ha

occupato per un mese l’appartamento senza versare alcun canone di locazione ed

è pertanto pienamente consapevole dell’obbligo di paga­re un’indennità. Non è

chiaro al resistente quale sia l’obiettivo

del reclamante, se non quello di costringerlo a ripetere l’intera proce-dura

ab initio e a sostenere ulteriori spese, in contrasto con i princìpi di celerità

ed economia processuale. D’altronde, a dire del resistente, anche in caso di

annullamento egli rimarrebbe vittorioso, poiché RE 1 non ha presentato alcun

elemento probatorio che permetta di supporre che una nuova causa possa portare

a un esito differente. Del resto, anche se il Pretore avesse commesso un errore

nella notifica degli atti, per il resistente sarebbe inaccettabile che le conseguenze,

anche economiche, ricadano su di lui.

6.1 Che

il reclamante non possa invocare in buona fede il vizio di notifica dell’istanza

e della decisione di merito è un’allegazione (per lo più implicita) che non è

confortata da elementi probatori sufficienti.

Il resistente non contesta infatti direttamente gli accertamen­ti della

Considerandi

posta risultanti dalle buste prodotte dal reclamante e non indica quando e in

quali circostanze gli atti della procedura di merito sarebbero pervenuti al

reclamante. Misconosce d’altronde che non incombe al destinatario di un atto

giudiziario dimostrare di non averne avuto conoscenza, bensì all’autorità

mittente, con la collaborazione della parte che se ne prevale (art. 8 CC),

provare – e non solo rendere verosimile – l’avvenuta notifica se è contestata

(DTF 141 I 97 consid. 7.1; sentenze del Tribunale federale 5D_62/ 2024 del 14

ottobre 2014, consid. 3.1 e della CEF 14.2023.108 del 7 marzo 2024, consid. 5).

6.2

Il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) è una

garanzia di natura formale, la cui disattenzione determina di principio l’annul­lamento

della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo del

ricorso nel merito (DTF 135 I 190 consid. 2.2), perlomeno ove sia ravvisabile l’influenza

che la lesione del diritto di essere sentito potrebbe avere avuto sulla

procedura (cfr. DTF 143 IV 380 consid. 1.4.1 con rinvii; sentenze

del Tribunale federale 4A_641/2023 del 17

settembre 2024 consid. 4.1.2 e della CEF 14.2023.24 del 18 settembre 2023

consid. 3). La giurisprudenza

citata riguarda però i casi in cui la violazione del diritto di essere sentito

è invocata nel quadro di un ricorso in cui è chiesto l’annullamento

della decisione impugnata, per definizione tempestivamente venuta a conoscenza

del ricorrente. Nell’ipotesi in cui,

invece, una parte non ha potuto del

tutto partecipare alla procedura, la decisione non è solo annullabile bensì

nulla, sicché ogni autorità per cui la decisione potrebbe avere effetti deve in

ogni tempo e d’ufficio considerarla nulla (DTF 137 I 273 consid. 3.1).

Non entrano dunque in considerazione gli argomenti che la par­te avrebbe potuto

far valere nella procedura viziata né il loro influsso sull’esito. Il fatto che

RE 1 non abbia indicato i suoi argomenti di merito nel reclamo non è pertanto

di rilievo.

6.3

Lo

scopo del reclamante è chiaro e legittimo: contestare l’opponi­bilità di una

decisione emessa senza ch’egli abbia potuto difendersi. Stante la loro

ristretta cognizione, limitata all’esistenza e al­l’esigibilità della decisione

invocata dall’istante quale titolo di riget­to, né il Giudice di pace né la

Camera possono sostituirsi al Pretore e statuire sul fondamento

materiale del credito posto in esecuzione (citata 14.2014.194

consid. 6), sicché non entrano in considerazione i princìpi di celerità ed

economia di procedura.

6.4

Non

è neppure accettabile che l’errore di notifica degli atti ricada sul

reclamante, ciò che la giurisprudenza appena citata vuole precisamente evitare. Il resistente deve semmai chiedere

il risarcimen­to del suo pregiudizio allo Stato, ove non si debba

lasciare opporre una colpa concorrente nell’omettere di verificare l’esito

delle intimazioni.

7.

CO

1.

sottolinea poi che il convenuto è domiciliato a __________, sicché non poteva

ritenersi irreperibile, ciò che escludeva una notificazione in via

edittale, che il reclamante ritiene essere stato l’unico modo di notificare

validamente l’istanza nella causa di merito. La questione in

realtà non si pone, poiché il Pretore non ha fatto uso della via edittale,

ritenendo verosimilmente per errore che gli atti fossero stati validamente

notificati al convenuto in virtù della finzione dell’art. 138 lett. a CPC.

8.

Contrariamente

a quanto sostiene il resistente, alla constatazione della nullità della

decisione non si oppone neppure l’esigenza di sicurezza del diritto. Non si

tratta infatti di un caso in cui, nonostante chi invoca la nullità fosse

consapevole del vizio da tempo, sono trascorsi diversi anni senza reazione sua ed

è necessario tutelare i terzi in buona fede in una situazione rimasta a lungo

incontestata (già citata DTF 129 I 361 consid. 2.3).

9.

In

definitiva, checché ne dica il resistente, siccome la sentenza pretorile

invocata come titolo di rigetto è nulla, il reclamo merita accoglimento, nel

senso che l’istanza di rigetto va respinta.

10.

In

entrambe le sedi la tassa,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le

ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2

RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.

96.

CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

11.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'025.95,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i

dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

1. L’istanza è respinta.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 215.– sono poste a carico

dell’istante, che rifonderà al convenuto

ripetibili di fr. 100.–.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,

già anticipate da RE 1, sono poste a carico di CO 1, che le rifonderà al

reclamante, oltre a ripetibili di fr. 300.–.

3. Notificazione a:

;

–__________.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).