14.2024.121
Rigetto definitivo dell’opposizione. Nullità della decisione invocata quale titolo di rigetto in mancanza di prova della notifica al convenuto dell’istanza e della decisione nella causa di merito
29 gennaio 2025Italiano20 min
conciliazione (art. 199 cpv. 1 CPC) deve attendersi l’avvio della causa. In ana-logia
Source ti.ch
Incarto n.
14.2024.121
Lugano
29 gennaio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa S24-118 (rigetto definitivo dell’opposizione)
della Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso promossa con istanza 23
aprile 2024 da
CO 1
(patrocinato dall’__________ PA 2 Lugano)
contro
RE 1
(patrocinato dall’__________ PA 1 __________)
giudicando sul reclamo del 30 settembre 2024 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 25 settembre 2024 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con contratto di locazione dell’8 marzo 2019 CO 1 ha locato a RE 1
un appartamento per una pigione mensile di fr. 2'400.– complessivi dal 1°
maggio 2019. Il 4 gennaio 2023 RE 1 ha disdetto il contratto di locazione con
effetto al 30 aprile 2023.
B. Con istanza a tutela dei casi manifesti (art. 257
CPC) del 6 settembre 2023 CO 1 ha chiesto alla Pretura del distretto di Lugano,
sezione 4, che RE 1 fosse condannato a
pagargli fr. 2'400.– a titolo di occupazione illecita dei locali
nel maggio del 2023, ossia oltre al termine di disdetta del 30 aprile 2023.
Con
decisione del 24 ottobre 2023 il Pretore sezione 4, ha accolto l’istanza e ha
condannato RE 1 a pagare a CO 1 fr. 2'400.– oltre agl’interessi del 5% dal
2 ottobre 2023, ponendo a carico del primo spese processuali di fr. 300.–
complessivi e ripetibili di fr. 100.– a favore dell’istante.
C. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 23 gennaio 2024 dalla sede di Lugano
dell’Ufficio d’esecuzione, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 2'400.–
oltre agli interessi del 5% dal 2 ottobre 2023 (indicando quale causa del
credito: “Pigioni scoperte
così come da sentenza della lodevole Pretura di Lugano, sezione 4 (cresciuta in
giudicato) del 24 ottobre 2023 (firma della cresciuta in giudicato del 22
dicembre 2023”), fr. 100.– (per “Indennità per perdita di ricorso – conformemente
a sentenza menzionata al punto 1”) e fr. 300.–
(per “Tassa di giudizio e
spese (anticipate e pagate dal creditore)”).
D. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 23 aprile
2024 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del
Circolo di Paradiso, aggiungendo una pretesa di fr. 225.95 a quelle poste
in esecuzione. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con
osservazioni scritte del 6 giugno 2024. Con replica e duplica del 25 e 31
luglio 2024 le parti hanno ribadito le loro posizioni contrastanti.
E. Statuendo con decisione del 25 settembre 2024, il Giudice di pace ha accolto
l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal
convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 215.– e un’indennità
di fr. 100.– a favore dell’istante.
F. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 30 settembre 2024 per ottenerne
l’annullamento e la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili. Il 2
ottobre 2024 il Presidente della scrivente Camera ha respinto la domanda d’effetto
sospensivo presentata con l’impugnazione. Nelle sue osservazioni del 25
ottobre 2024, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta al più presto a RE 1 il 26 settembre 2024, il termine d’impugnazione è
scaduto domenica 6 ottobre, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 7
ottobre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato il 30
settembre 2024 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro
tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che
sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3 Nel reclamo RE 1 lamenta la violazione del proprio diritto di essere
sentito (art. 53 cpv. 1 CPC) in quanto la motivazione del
primo giudice sarebbe troppo vaga, poiché ha giudicato che le sue argomentazioni
non erano “sufficienti per
convincere il Giudice a respingere l’istanza”. La
censura non è priva di fondamento, ma è fine a sé stessa siccome il reclamante
non chiede il rinvio della causa al primo giudice per l’emanazione
di un nuovo giudizio motivato, bensì la riforma della decisione impugnata. Nulla quindi osta a che la Camera statuisca
senza indugio sul reclamo dal momento che la causa è matura per
il giudizio (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC; sentenza della
CEF 14.2023.108 del 7 marzo 2024 consid. 1.3).
2. In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui
scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva
senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente una
delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 444, consid.
4.1.1).
3. Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che la decisione pretorile,
che stabilisce un credito di fr. 2'400.– in favore di CO 1, è passata in
giudicato, non essendo stata impugnata dal convenuto entro il termine previsto.
Ha d’altronde rilevato, come già esposto prima, che le argomentazioni di RE 1 non
erano “sufficienti per
convincere il Giudice a respingere l’istanza” e che la
procedura seguita dal Pretore risultava corretta così come emergeva dalla
documentazione prodotta, onde l’accoglimento dell’istanza di rigetto.
4. Nel
reclamo RE 1 si duole che il primo giudice ha ignorato la nullità della
decisione invocata come titolo di rigetto a causa di gravi errori procedurali,
che hanno leso i suoi diritti fondamentali nel procedimento di merito. Ribadisce
di essere venuto a conoscenza della sentenza pretorile (e del relativo
procedimento) solamente quando ha ricevuto l’istanza di rigetto. Ricorda che la
Pretura di Lugano gli ha confermato telefonicamente che l’ordinanza di
fissazione di un termine per formulare osservazioni all’istanza e la sentenza,
ambedue a lui inviate per raccomandata, sono ritornate al mittente con la
dicitura “non ritirato” e gli ha trasmesso le copie delle buste (doc. 2 e 3). Orbene, egli
continua, nell’ignorare tali prove prodotte con le osservazioni, il Giudice di
pace ha accertato i fatti in modo manifestamente errato. Lamenta anche una
violazione del diritto, perché non era applicabile la finzione di notifica dell’art.
138 cpv. 3 lett. a CPC, giacché non vi è alcun indizio ch’egli dovesse
aspettarsi una notificazione, e ad ogni modo tale finzione non vale per gli
atti introduttivi d’istanza. Inoltre rimprovera al Giudice di pace di aver
misconosciuto che secondo l’art. 141 cpv. 1 lett. b CPC l’istanza alla Pretura
avrebbe dovuto essere pubblicata nel foglio ufficiale cantonale o svizzero per
essere considerata validamente notificata, ciò che non è avvenuto.
5. In
ogni stadio di causa il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a prescindere
dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido
titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 372 consid. 3.3.3), fermo
restando che in sede di reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF
147 III 176 consid. 4.2.1). Il
giudice deve in particolare verificare, d’ufficio, che la decisione invocata
quale titolo di rigetto non sia nulla (DTF 133 II 366 consid. 3.1; 129 I 361 consid.
2; Staehelin in: Basler Kom-mentar,
SchKG I, 3a ed. 2021, n. 14 ad art. 80 LEF; Abbet
in: Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2a ed. 2022,
n. 10 e 131 ad art. 80 LEF). Qualora sia fondata su fatti anteriori alla
decisione di merito, la nullità è infatti un’obiezione
e non un’eccezione ai sensi dell’art. 81 LEF (cfr. Staehelin, op. cit., n. 2 ad art. 81; sentenza della CEF 14.2022.99 del 3 febbraio 2023,
consid. 4.1).
5.1 L’eccezione
di nullità è ammessa molto raramente in materia civile (DTF 145 III
436 consid. 4; 130 III 125 consid. 2 con rinvii). Secondo la
giurisprudenza le decisioni errate sono nulle quando sono affette da un vizio
particolarmente grave, manifestamente o almeno
agevolmente riconoscibile, sempre che poi l’ammissione della nullità non
minacci seriamente la sicurezza del diritto (DTF 129 I 361 consid. 2).
Quali motivi di nullità entrano in considerazione soprattutto l’incompetenza funzionale o materiale dell’autorità
giudicante, così come errori di procedura manifesti che ledono in modo
particolarmente grave i diritti fondamentali delle parti, segnatamente quando la circostanza ha per
conseguenza che chi invoca la nullità non ha potuto partecipare alla procedura (DTF
137 I 273 consid. 3.1, con numerosi riferimenti, sentenze della CEF 14.2020.91/92
del 9 gennaio 2021, consid. 6.4.1, e 14.2014.194 del 22 ottobre 2014, consid.
6.2).
5.2 Nel
caso di specie il reclamante ha prodotto, già in prima sede, le prove della
mancata notifica a lui degli atti relativi al procedimento sfociato nella
decisione invocata come titolo di rigetto (doc. 2 e 3). Poiché egli non ha potuto partecipare alla procedura, la
decisione pretorile risulta nulla (sopra consid. 5.1), ciò che il Giudice di
pace avrebbe dovuto rilevare, anche d’ufficio (sopra consid. 5), e respingere l’istanza
in assenza di un valido titolo di rigetto definitivo.
5.3 Nelle
osservazioni al reclamo CO 1 asserisce, senza particolare motivazione, che l’art.
138 CPC è applicabile (pag. 5 par. 2) e che per il fatto di aver occupato l’appartamento
per un mese oltre il termine pattuito senza corrispondere la pigione l’escusso
dovesse aspettarsi “comunicazioni
di natura legale” (pag. 5, ad 12 par. 2).
5.3.1 Secondo
l’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC, la notificazione è presunta avvenuta in caso di
invio postale raccomandato non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di
consegna infruttuoso, sempre che “il
destinatario dovesse aspettarsi una notificazione”. Spetta
al giudice o alla parte che se ne prevale indicare gl’indizi da cui si possa
dedurre che tale condizione sia adempiuta (sentenza della CEF 14.2022.128 del 19 aprile 2023 consid. 4.2.3).
5.3.1.1 Ora,
nella fattispecie il Giudice di pace non ha
neppure esaminato la questione, mentre il resistente, nelle osservazioni
al reclamo, si limita a far valere che, per il fatto di aver occupato l’appartamento
per un mese dopo la scadenza contrattuale senza
corrispondere la pigione, l’escusso doveva aspettarsi “comunicazioni di natura legale” (pag. 5, ad 12 par. 2).
5.3.1.2 Orbene,
fatto salvo un abuso di diritto manifesto, la finzione dell’art. 138 cpv. 3
lett. a CPC non vale per la notifica degli atti introduttivi d’istanza (DTF 138
III 225 consid. 3.1; 142 III 599 consid. 2.5, pagg. 605 i.f. e 606). In effetti,
la finzione si applica di principio quando la procedura giudiziaria è già in
corso e la parte ne è pertanto a conoscenza, sicché deve aspettarsi, con un
certo grado di probabilità, (altre) comunicazioni dell’autorità e, in buona
fede, organizzarsi per riceverle (cfr. DTF 130 III 396 consid. 1.2.3; sentenza del Tribunale federale 2C_183/2022 del
31 maggio 2022, consid. 3.1).
Alcuni
autori non ritengono invero escluso che una parte debba attendersi una
notificazione anche prima dell’introduzione di una procedura (Bohnet in: Commentaire
romand, Code de procédure civile, 2ª ed. 2019, n. 26 e 27 ad art. 138 CPC; Weber in: Schweizerische ZPO, Kurzkommentar, 3a
ed. 2021, n. 7b ad art. 138 CPC; Frei in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª ed.
2017, n. 24 ad art. 138 CPC, per la quale l’inoltro della causa apparire molto
verosimile). Bohnet espone ad esempio che un conduttore deve
aspettarsi una citazione a comparire dopo il fallimento di un tentativo di
conciliazione (sentenza del Tribunale federale 4P.30/2007
del 13 marzo 2007, RSPC 2007, 264 n. 454, consid. 5.3). Deve anche aspettarsi
di ricevere una diffida dal locatore quando è in ritardo di quattordici giorni
nel pagamento della pigione (sentenza del Tribunale federale 4A_250/2008 del 18
giugno 2010 consid. 3.2.3). A ben vedere, tuttavia, nel primo esempio il
rapporto processuale è già stato iniziato con la citazione all’udienza di
conciliazione (Weber, op. cit., n.
7e ad art. 138), perlomeno se l’istante agisce nel termine dell’art. 209 CPC,
mentre il secondo non riguarda un atto giudiziario, bensì un atto privato (comminatoria
di disdetta secondo l’art. 257d cpv. 1 CO). Weber (op. cit., n. 7b ad art. 138) considera la giurisprudenza del
Tribunale federale troppo rigorosa, incompatibile con il testo della legge e
foriera di abusi di diritto e problemi per
Fatti
i tribunali e autorità di primo grado. Secondo lui il coniuge che
abbandona l’alloggio comune lasciando la famiglia senza sufficienti mezzi per
garantirne il mantenimento deve aspettarsi l’inoltro di una procedura di tutela
dell’unione coniugale e la parte che ha convenuto una rinuncia al tentativo di
conciliazione (art. 199 cpv. 1 CPC) deve attendersi l’avvio della causa. In ana-logia
con l’art. 209 cpv. 3 CPC, propone in tutti i casi di subordinare
la finzione alla condizione che non siano trascorsi più di tre mesi tra l’evento
da cui il destinatario si doveva aspettare la notifica e la notifica stessa.
Sembra
un fatto acquisito, anche per gli autori citati, che la finzione di notifica può
valere per un atto introduttivo d’istanza
solo se il convenuto deve contare sulla sua notifica effettiva con un
grado di probabilità elevato, ciò che presuppone l’esistenza di circostanze
particolari, per cui risulterà manifestamente abusivo (art. 2 cpv. 2 CC) da
parte sua invocare il fatto di non doversi attendere la notificazione. Si
tratta di una situazione in cui anche il Tribunale federale ammette che la
finzione possa trovare posto (cfr. DTF 138 III 225 consid. 3.1 i.f.; sentenza del
Tribunale federale 5D_130/2011 del 22 settembre 2011 consid. 2.2).
5.3.2 Nel
caso di specie, il reclamante è uscito dai locali locati, meno di un mese dopo
la fine del contratto (doc. C), il 25 maggio 2023, data del sopralluogo di
uscita (doc. D). In calce al verbale è indicato che “nulla è dovuto da parte del sig. RE 1”. Non si può quindi affermare ch’egli dovesse aspettarsi, con un’alta
verosimiglianza, “comunicazioni
di natura legale”, e men che meno un’istanza di tutela
giurisdizionale nei casi manifesti, peraltro promossa, il 6 settembre 2023, più
di tre mesi dopo il sopralluogo, senza che il resistente abbia allegato e dimostrato
di aver inviato prima richieste di pagamento, solleciti o altre comminatorie.
Nelle circostanze descritte, a dispetto di quanto sostiene il resistente, RE 1
non aveva l’obbligo di ritirare gli atti della Pretura né ha violato un obbligo
di diligenza. Ne consegue che né l’istanza per casi manifesti, né tanto meno la
decisione finale, possono reputarsi notificate giusta l’art. 138 cpv. 3 lett. a
CPC.
6. Il
resistente sostiene d’altronde che l’invocazione di un vizio di forma è limitato
dalle regole della buona fede: se l’irregolarità non ha realmente causato un
danno o se la parte ne è venuta comunque a conoscenza la possibilità d’invocare
un vizio formale è limitata. Nel caso concreto,
egli afferma che non è in
alcun modo credibile e neppure è dimostrato che l’escusso è venuto a
conoscenza della decisione di merito solo con l’inoltro della procedura di
rigetto dell’opposizione. Non è nemmeno verosimile, a suo dire,
ch’egli abbia subìto un qualsiasi danno dalla procedura di merito, giacché ha
occupato per un mese l’appartamento senza versare alcun canone di locazione ed
è pertanto pienamente consapevole dell’obbligo di pagare un’indennità. Non è
chiaro al resistente quale sia l’obiettivo
del reclamante, se non quello di costringerlo a ripetere l’intera proce-dura
ab initio e a sostenere ulteriori spese, in contrasto con i princìpi di celerità
ed economia processuale. D’altronde, a dire del resistente, anche in caso di
annullamento egli rimarrebbe vittorioso, poiché RE 1 non ha presentato alcun
elemento probatorio che permetta di supporre che una nuova causa possa portare
a un esito differente. Del resto, anche se il Pretore avesse commesso un errore
nella notifica degli atti, per il resistente sarebbe inaccettabile che le conseguenze,
anche economiche, ricadano su di lui.
6.1 Che
il reclamante non possa invocare in buona fede il vizio di notifica dell’istanza
e della decisione di merito è un’allegazione (per lo più implicita) che non è
confortata da elementi probatori sufficienti.
Il resistente non contesta infatti direttamente gli accertamenti della
Considerandi
posta risultanti dalle buste prodotte dal reclamante e non indica quando e in
quali circostanze gli atti della procedura di merito sarebbero pervenuti al
reclamante. Misconosce d’altronde che non incombe al destinatario di un atto
giudiziario dimostrare di non averne avuto conoscenza, bensì all’autorità
mittente, con la collaborazione della parte che se ne prevale (art. 8 CC),
provare – e non solo rendere verosimile – l’avvenuta notifica se è contestata
(DTF 141 I 97 consid. 7.1; sentenze del Tribunale federale 5D_62/ 2024 del 14
ottobre 2014, consid. 3.1 e della CEF 14.2023.108 del 7 marzo 2024, consid. 5).
6.2
Il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) è una
garanzia di natura formale, la cui disattenzione determina di principio l’annullamento
della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo del
ricorso nel merito (DTF 135 I 190 consid. 2.2), perlomeno ove sia ravvisabile l’influenza
che la lesione del diritto di essere sentito potrebbe avere avuto sulla
procedura (cfr. DTF 143 IV 380 consid. 1.4.1 con rinvii; sentenze
del Tribunale federale 4A_641/2023 del 17
settembre 2024 consid. 4.1.2 e della CEF 14.2023.24 del 18 settembre 2023
consid. 3). La giurisprudenza
citata riguarda però i casi in cui la violazione del diritto di essere sentito
è invocata nel quadro di un ricorso in cui è chiesto l’annullamento
della decisione impugnata, per definizione tempestivamente venuta a conoscenza
del ricorrente. Nell’ipotesi in cui,
invece, una parte non ha potuto del
tutto partecipare alla procedura, la decisione non è solo annullabile bensì
nulla, sicché ogni autorità per cui la decisione potrebbe avere effetti deve in
ogni tempo e d’ufficio considerarla nulla (DTF 137 I 273 consid. 3.1).
Non entrano dunque in considerazione gli argomenti che la parte avrebbe potuto
far valere nella procedura viziata né il loro influsso sull’esito. Il fatto che
RE 1 non abbia indicato i suoi argomenti di merito nel reclamo non è pertanto
di rilievo.
6.3
Lo
scopo del reclamante è chiaro e legittimo: contestare l’opponibilità di una
decisione emessa senza ch’egli abbia potuto difendersi. Stante la loro
ristretta cognizione, limitata all’esistenza e all’esigibilità della decisione
invocata dall’istante quale titolo di rigetto, né il Giudice di pace né la
Camera possono sostituirsi al Pretore e statuire sul fondamento
materiale del credito posto in esecuzione (citata 14.2014.194
consid. 6), sicché non entrano in considerazione i princìpi di celerità ed
economia di procedura.
6.4
Non
è neppure accettabile che l’errore di notifica degli atti ricada sul
reclamante, ciò che la giurisprudenza appena citata vuole precisamente evitare. Il resistente deve semmai chiedere
il risarcimento del suo pregiudizio allo Stato, ove non si debba
lasciare opporre una colpa concorrente nell’omettere di verificare l’esito
delle intimazioni.
7.
CO
1.
sottolinea poi che il convenuto è domiciliato a __________, sicché non poteva
ritenersi irreperibile, ciò che escludeva una notificazione in via
edittale, che il reclamante ritiene essere stato l’unico modo di notificare
validamente l’istanza nella causa di merito. La questione in
realtà non si pone, poiché il Pretore non ha fatto uso della via edittale,
ritenendo verosimilmente per errore che gli atti fossero stati validamente
notificati al convenuto in virtù della finzione dell’art. 138 lett. a CPC.
8.
Contrariamente
a quanto sostiene il resistente, alla constatazione della nullità della
decisione non si oppone neppure l’esigenza di sicurezza del diritto. Non si
tratta infatti di un caso in cui, nonostante chi invoca la nullità fosse
consapevole del vizio da tempo, sono trascorsi diversi anni senza reazione sua ed
è necessario tutelare i terzi in buona fede in una situazione rimasta a lungo
incontestata (già citata DTF 129 I 361 consid. 2.3).
9.
In
definitiva, checché ne dica il resistente, siccome la sentenza pretorile
invocata come titolo di rigetto è nulla, il reclamo merita accoglimento, nel
senso che l’istanza di rigetto va respinta.
10.
In
entrambe le sedi la tassa,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le
ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2
RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.
96.
CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
11.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'025.95,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i
dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
1. L’istanza è respinta.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 215.– sono poste a carico
dell’istante, che rifonderà al convenuto
ripetibili di fr. 100.–.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,
già anticipate da RE 1, sono poste a carico di CO 1, che le rifonderà al
reclamante, oltre a ripetibili di fr. 300.–.
3. Notificazione a:
–
;
–__________.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).