14.2024.122
Fallimento. Mancata citazione delle parti a un’udienza. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità non esaminata
14 ottobre 2024Italiano6 min
con decisione del 26 settembre 2024 il Pretore ha dichia-rato il fallimento della
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Incarto n.
14.2024.122
Lugano
14 ottobre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2024.828 (fallimento) della
Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 24 luglio 2024 dalla
CO 1
contro
RE 1
(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 3 ottobre 2024 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 26 settembre 2024 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ della sede di Biasca dell’Ufficio d’esecuzione, il 24
luglio 2024 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di
decretare il fallimento della RE 1 per il
mancato pagamento di fr. 2'154.– oltre a interessi e spese.
B. Entro
il termine assegnato dal Pretore, la convenuta non ha presentato osservazioni
scritte all’istanza e le parti non hanno chiesto la tenuta di un’udienza.
C. Statuendo
con decisione del 26 settembre 2024 il Pretore ha dichia-rato il fallimento della
RE 1 dal 27 settembre 2024 alle ore 09:00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 3 ottobre 2024 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. L’indomani
il presidente della Camera ha parzialmente accolto la domanda di effetto
sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni,
avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del
suo credito.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro
cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto
che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 27 settembre 2024, il
termine d’impugnazione è scaduto lunedì 7 ottobre. Presentato già il 3 ottobre
2024.
(data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
2.
Presentata
la domanda di fallimento, le parti sono avvisate, almeno tre giorni prima, della trattazione giudiziale della medesima. Devono
essere citate anche se la domanda di fallimento appare inammissibile (sentenza
della CEF 14.2013.130 del 23 settembre 2013 consid. 2). Le parti possono
comparire personalmente in giudizio o farsi rappresentare (art. 168 LEF). La
pronuncia del fallimento deve, in caso di reclamo, essere annullata se il
convenuto non è stato regolarmente citato, o non in tempo utile (Cometta
in:
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 3 ad art. 168 LEF). La
prassi del Pretore del Distretto di Bellinzona, secondo
cui al convenuto viene fissato un termine per presentare eventuali osservazioni
scritte e alle parti per chiedere di essere citate a un’udienza, è contraria
all’art. 168 LEF, il quale obbliga chiaramente il giudice del fallimento a
citare le parti a un’udienza prima di statuire, pena l’annullamento della decisione di fallimento, perlomeno quando
il convenuto, come nella fattispecie, non è intervenuto nella lite (sentenze della CEF 14.2024.78 del 5
agosto 2024 consid. 2, 14.2024.79 dell’8 luglio 2024 consid. 2, 14.2024.9 del 9
febbraio 2024 consid. 2, 2024.2 del 25 gennaio 2024 consid. 2, 14.2023.37 del 28 aprile 2023 consid. 2.3, 14.2022. 52 del 22 luglio 2022 consid. 3.4 e 3.5 e
14.2022.106
del 28 novembre 2022 consid. 2).
2.1
Nel caso in esame, la reclamante non ha invero contestato
esplicitamente il modo scelto dal Pretore per garantire il contraddittorio. Ciò
nonostante, benché la giurisdizione cantonale superiore debba di principio
limitare il suo esame alle censure motivate contenute nel reclamo (art. 321
cpv. 1 CPC), vanno ad ogni modo pur fatte salve carenze manifeste (DTF 147 III
179.
consid. 4.2.1 e i rimandi). Ora, la violazione dell’art. 168 LEF è una
carenza manifesta ripetutamente constatata
da questa Camera, da rilevare dunque
d’ufficio (sopra consid. 2).
2.2
Il
reclamo va pertanto accolto, sicché la decisione impugnata andrebbe annullata e
la causa rinviata al primo giudice per
nuovo giudizio previa convocazione delle parti a un’udienza. Sennonché la
reclamante ha nel frattempo estinto l’esecuzione che ha portato al fallimento
(ricevuta del 30 settembre 2024, doc. D accluso al reclamo), di modo che, in
caso di annullamento del fallimento e di rinvio della causa, il Pretore
potrebbe solo respingere l’istanza in virtù dell’art. 172 n. 3 LEF. Tanto vale
in tale circostanza che la Camera respinga essa stessa l’istanza in riforma
della sentenza impugnata (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC; citate 14.2024.79
consid. 2.2, 14.2023.37 consid. 2.3 e 14.2022.157 consid. 2.2).
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della
reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura
giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si assegnano
ripetibili alla controparte, che non è stata chiamata a presentare osservazioni
al reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di
fallimento pronunciata il 26 settembre 2024 dalla Pretura del Distretto di
Bellinzona nei confronti della RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di
prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della
RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio
dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della
RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in questa
sede, pari a fr. 80.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della tassa di
giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.
III. Notificazione a:
– ;
– ;
– Ufficio
d’esecuzione, Bellinzona;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona, Bellinzona.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).