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Decisione

14.2024.122

Fallimento. Mancata citazione delle parti a un’udienza. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità non esaminata

14 ottobre 2024Italiano6 min

con decisione del 26 settembre 2024 il Pretore ha dichia-rato il fallimento della

Source ti.ch

Incarto n.

14.2024.122

Lugano

14 ottobre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2024.828 (fallimento) della

Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 24 luglio 2024 dalla

CO 1

contro

RE 1

(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 3 ottobre 2024 presentato dalla RE 1 contro

la decisione emessa il 26 settembre 2024 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione

n. __________ della sede di Biasca del­l’Ufficio d’esecuzione, il 24

luglio 2024 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di

decretare il fallimento della RE 1 per il

mancato pagamento di fr. 2'154.– oltre a interessi e spese.

B. Entro

il termine assegnato dal Pretore, la convenuta non ha presentato osservazioni

scritte all’istanza e le parti non hanno chiesto la tenuta di un’udienza.

C. Statuendo

con decisione del 26 settembre 2024 il Pretore ha dichia-rato il fallimento della

RE 1 dal 27 settembre 2024 alle ore 09:00, ponendo a carico della massa

fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 3 ottobre 2024 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimen­to, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. L’in­domani

il presidente della Camera ha parzialmente accolto la domanda di effetto

sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni,

avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del

suo credito.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro

cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto

che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 27 settembre 2024, il

termine d’im­pugnazione è scaduto lunedì 7 ottobre. Presentato già il 3 ottobre

2024.

(data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

2.

Presentata

la domanda di fallimento, le parti sono avvisate, alme­no tre giorni prima, della trattazione giudiziale della medesima. Devono

essere citate anche se la domanda di fallimento appare inammissibile (sentenza

della CEF 14.2013.130 del 23 settembre 2013 consid. 2). Le parti possono

comparire personalmente in giudizio o farsi rappresentare (art. 168 LEF). La

pronuncia del fallimento deve, in caso di reclamo, essere annullata se il

convenuto non è stato regolarmente citato, o non in tempo utile (Cometta

in:

Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 3 ad art. 168 LEF). La

prassi del Pretore del Distretto di Bellinzona, secondo

cui al convenuto viene fissato un termine per presentare eventuali osservazioni

scritte e alle parti per chiedere di essere citate a un’u­­dienza, è contraria

all’art. 168 LEF, il quale obbliga chiaramente il giudice del fallimento a

citare le parti a un’udienza prima di statuire, pena l’annullamento della decisione di fallimento, perlomeno quando

il convenuto, come nella fattispecie, non è intervenuto nel­la lite (sentenze della CEF 14.2024.78 del 5

agosto 2024 consid. 2, 14.2024.79 dell’8 luglio 2024 consid. 2, 14.2024.9 del 9

febbraio 2024 consid. 2, 2024.2 del 25 gennaio 2024 consid. 2, 14.2023.37 del 28 aprile 2023 consid. 2.3, 14.2022. 52 del 22 luglio 2022 consid. 3.4 e 3.5 e

14.2022.106

del 28 novembre 2022 consid. 2).

2.1

Nel caso in esame, la reclamante non ha invero contestato

esplicitamente il modo scelto dal Pretore per garantire il contraddittorio. Ciò

nonostante, benché la giurisdizione cantonale superiore debba di principio

limitare il suo esame alle censure motivate contenute nel reclamo (art. 321

cpv. 1 CPC), vanno ad ogni modo pur fatte salve carenze manifeste (DTF 147 III

179.

consid. 4.2.1 e i rimandi). Ora, la violazione dell’art. 168 LEF è una

carenza manifesta ripetutamente constatata

da questa Camera, da rilevare dunque

d’ufficio (sopra consid. 2).

2.2

Il

reclamo va pertanto accolto, sicché la decisione impugnata andrebbe annullata e

la causa rinviata al primo giudice per

nuovo giudizio previa convocazione delle parti a un’udienza. Sennonché la

reclamante ha nel frattempo estinto l’esecuzione che ha portato al fallimento

(ricevuta del 30 settembre 2024, doc. D accluso al reclamo), di modo che, in

caso di annullamento del fallimento e di rinvio della causa, il Pretore

potrebbe solo respingere l’istanza in virtù dell’art. 172 n. 3 LEF. Tanto vale

in tale circostanza che la Camera respinga essa stessa l’istanza in riforma

della sentenza impugnata (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC; citate 14.2024.79

consid. 2.2, 14.2023.37 consid. 2.3 e 14.2022.157 consid. 2.2).

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della

reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura

giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si assegnano

ripetibili alla controparte, che non è stata chiamata a presentare osservazioni

al reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di

fallimento pronunciata il 26 settembre 2024 dalla Pretura del Distretto di

Bellinzona nei confronti della RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di

prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della

RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio

dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della

RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in questa

sede, pari a fr. 80.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della tassa di

giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

– ;

– ;

– Ufficio

d’esecuzione, Bellinzona;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona, Bellinzona.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).