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Decisione

14.2024.123

Fallimento. Estinzione del credito dell’istante e delle altre esecuzioni dirette contro la convenuta l’ultimo giorno del termine di reclamo con un pagamento “QR”

14 ottobre 2024Italiano8 min

con decisione del 25 settembre 2024 il Pretore ha dichiarato il fallimento dell’RE

Source ti.ch

Incarto n.

14.2024.123

Lugano

14 ottobre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2024.3135 (fallimento) della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5, promossa con istanza 4 giugno 2024 dall’

CO 1

contro

RE 1

(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 7 ottobre 2024 presentato dall’RE 1 contro

la decisione emessa il 25 settembre 2024 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________

della sede di Lugano del­l’Ufficio d’esecuzione, il 4 giugno 2024 l’CO 1 ha

chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il

fallimento dell’RE 1 per il mancato pagamento di fr. 15'571.09

oltre a interessi e spese.

B. All’udienza

di discussione del 25 settembre 2024 si è presentata la sola istante, che ha

chiesto la conferma delle proprie conclusio­ni.

C. Statuendo

con decisione del 25 settembre 2024 il Pretore ha dichiarato il fallimento dell’RE

1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa

fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–

per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a

questa Camera con un reclamo del 7 ottobre 2024 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il 9

ottobre 2024 il presidente della Camera ha parzialmente accolto la domanda di

effetto sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per

osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione

del suo credito.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto

che la notifica è avvenuta in concreto all’RE 1 il 26 settembre 2024, il

termine d’impugnazione è scaduto domenica 6 ottobre, per cui la scaden­za è

stata riportata a lunedì 7 ottobre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art.

31.

LEF). Presentato brevi manu quello stesso gior­no, il reclamo è dunque tempestivo.

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la

domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1

Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di

fallimento (nova

autentici o in senso proprio, denominati in

tedesco “echte Nova”, in

contrapposizione agli pseudonova o “unechte

Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo

LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere

espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda

verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel

suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una

sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).

Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di

fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua

insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe,

in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva

economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la

mancanza di liquidità sufficiente appare

passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11

agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità

dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori

alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’in­­solvibilità può emergere dal

numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove

istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento

impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica

insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di

riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti

bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus Simoni in: Basler

Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 26d ad art. 174 LEF).

2.2

Nel

caso in esame la reclamante ha prodotto un’attestazione intitolata “QR payment”

(doc. B accluso al reclamo) rilasciata dal­l’UBS in merito al versamento di fr. 22'346.75

il 7 ottobre 2024 a favore della sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, che

contiene quale informazione addizionale il riferimento al conteggio del 4

ottobre 2024 (doc. C), dal quale risulta che versando entro il 7 ottobre 2024

la somma poi effettivamente pagata l’escussa avreb­be estinto tutte le

esecuzioni in corso nei suoi confronti, compresa quella avviata dall’istante.

La Camera ha verificato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) che la somma in

questione è stata bonificata sul conto dell’Ufficio lo stesso 7 ottobre 2024,

ovvero l’ultimo giorno del termine d’impugnazione (sopra consid. 1). Il primo

presupposto stabilito dall’art. 174 cpv. 2 (n. 1) per annullare il fallimento è

di conseguenza adempiuto.

2.3

Per

quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – (secon­da) condizione

indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,

come visto, il pagamento della som­ma posta in esecuzione è avvenuto soltanto

dopo la pronuncia del fallimento – dal conteggio appena citato (doc. C) e dall’estratto

esecutivo (al 1° ottobre 2024) prodotto dalla reclamante (doc. D) si evince che

il bonifico del 7 ottobre 2024 è sufficiente a estinguere anche tutte le altre

(due) esecuzioni ancora a suo carico.

Ciò

porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia minacciata a breve.

Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze

troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si

può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più

probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla

sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità

sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174

cpv. 2 LEF, il fallimento dell’RE 1 va annullato.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della

reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura

giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si

assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al

reclamo. La

tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo

versato in questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di

fallimento pronunciata il 25 settembre 2024 dalla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5, nei confronti dell’RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di

prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico dell’RE

1.

3. Le spese dell’Ufficio

dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico dell’RE 1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico dell’RE

1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in

questa sede, pari a fr. 80.–, è versata all’CO 1 quale rimborso della

tassa di giustizia di primo gra­do di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

– ;

– ;

– Ufficio

d’esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).