14.2024.124
Opposizione al sequestro. Interesse del debitore a interporre opposizione al sequestro e reclamo. Indicazione dei crediti in franchi svizzeri nell’istanza di sequestro
12 febbraio 2025Italiano21 min
diritto di qualsiasi tipo o in qualsiasi valuta, in conti […], depositi, casseforti o detenuti in
Source ti.ch
Incarto n.
14.2024.124
Lugano
12 febbraio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
cancelliere:
Ferrari
statuendo nella causa SO.2022.1122 (opposizione al
sequestro) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con
istanza 24 febbraio 2022 da
RE 1, __________ (__________)
(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
contro
CO 1, FR – __________
(patrocinata dall’avv. dott. PA
2 e
dall’avv. PA 3, __________)
giudicando sul reclamo del 7 ottobre 2024 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 23 settembre 2024 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con lodo del 21 dicembre 2021, la Cour internationale d’arbitrage dell’International
Chamber of Commerce (ICC) di Parigi ha accertato la
responsabilità civile della PI 1 (in seguito: PI 1) e di RE 1 nei confronti
della CO 1 (in seguito: CO 1) per inadempimenti contrattuali. La Corte ha
pertanto condannato le responsabili, in solido, tra l’altro, al pagamento a
favore della danneggiata 1) di un risarcimento del danno di € 3'607'599.20 oltre agl’interessi semplici “au taux légal” dal
giorno stesso, 2) di un risarcimento di € 288'607.50 oltre agl’interessi semplici sempre “au taux légal” dal
giorno stesso e 3) di un’ indennità per torto morale di € 56'250.–; ha inoltre condannato le responsabili e la terza parte
convenuta, PI 2, a pagare a favore della danneggiata le spese ripetibili di € 157'736.89 e in solido le spese processuali
di $ 345'000.–, per ambedue le somme senza interessi.
B. Con
istanza 8 febbraio 2022 diretta contro RE 1, la CO 1 ha chiesto alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il sequestro del fondo n. __________
RFD __________ (__________) e di “tutti
Fatti
i beni, in contanti o sotto forma di titoli, monete, metalli preziosi,
interessi, diritti, crediti, garanzie o qualsiasi altro valore, proprietà o
diritto di qualsiasi tipo o in qualsiasi valuta, in conti […], depositi, casseforti o detenuti in
qualsiasi altra qualità e di proprietà o relativi a RE 1 come titolare, proprietaria
creditrice, avente economicamente diritto”,
segnatamente, i conti bancari __________
__________
presso la __________ e __________
__________ presso la __________, il tutto fino
a concorrenza di € 4'003'576.92, oltre agli interessi dello
0.76% su € 3'896'206.70 dal 21
dicembre 2021, e di $ 345'000.–. Quale titolo
del credito, la CO 1 ha indicato il lodo arbitrale
e, quale causa di sequestro, il possesso di un titolo di rigetto
definitivo dell’opposizione (art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF).
C. Mediante
decreto dello stesso 8 febbraio 2022, il Pretore ha accolto integralmente l’istanza
e ordinato il sequestro così come richiesto
dall’istante, compreso per quanto attiene all’indicazione dei crediti in valute estere. La sede di
Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha eseguito il sequestro il giorno
seguente (verbale n. __________) a concorrenza di fr. 4'540'912.50
più accessori. Con istanza del 24 febbraio 2022 RE 1 ha presentato opposizione
al decreto di sequestro al medesimo giudice. In esito a un’udienza di
discussione, su istanza delle parti, il 3 maggio il procedimento è stato
sospeso con facoltà per ciascuna di esse di riattivarlo, ciò ch’è avvenuto il
10 giugno, su richiesta della convenuta. Nelle sue osservazioni del 1° luglio, la
CO 1 ha concluso per la reiezione dell’opposizione. Su istanza delle parti, il
22 luglio 2022 il procedimento è stato nuovamente sospeso alle stesse
condizioni e l’11 agosto 2023 nuovamente riattivato, sempre su richiesta della
convenuta, che ha comunicato la riduzione del credito in dollari a 338'408.–,
siccome parzialmente pagato dall’istante dopo il sequestro. Nella replica e
nella duplica spontanea, del 2 e del 5 ottobre, come pure nella triplica
spontanea del 25 ottobre, le parti si sono riconfermate nelle rispettive e
antitetiche posizioni.
D. Pendente
il procedimento, RE 1 ha integralmente pagato il credito in euro fatto valere dalla sequestrante.
E. Statuendo
con decisione 23 settembre 2024 il Pretore ha respinto l’opposizione, nella
misura in cui non era diventata priva di oggetto in seguito ai predetti
pagamenti, e confermato il sequestro limitatamente
a $ 338'408.– (pari a fr. 312'472.73 al tasso di cambio valido il giorno dell’esecuzione
del sequestro), ponendo a carico dell’opponente le spese processuali di fr. 500.–
e ripetibili di fr. 5'000.– a favore della sequestrante.
F. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 7 ottobre 2024 per ottenerne l’annullamento, l’accoglimento
dell’opposizione al sequestro e la revoca dello stesso, protestate, sia in
prima sede, sia in seconda, le spese processuali e un’“adeguata
indennità a titolo di ripetibili”. Nelle sue osservazioni del 7 novembre, la CO 1 ha concluso, in via
principale, per l’irricevibilità del reclamo, e in via subordinata, per la sua
reiezione. Nella replica e duplica spontanee, del 28 novembre e del 12
dicembre, le parti si sono riconfermate nelle rispettive conclusioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di opposizione al
sequestro – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309
lett. b n. 6 CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo
(art. 319 lett. a CPC e 278 cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e fallimenti
(CEF) del Tribunale d’appello senza riguardo al valore litigioso (art. 48 lett.
e n. 1 LOG).
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 il 25 settembre 2024, il termine
d’impugnazione è scaduto sabato 5 ottobre, per cui la scadenza è stata
riportata a lunedì 7 ottobre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF).
Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque
tempestivo.
1.2
Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.
2.
Nella
decisione impugnata, sull’unico punto contestato nel reclamo, il Pretore si è posto
la questione di sapere se l’istanza di sequestro è irricevibile, qualora il
credito alla base dello stesso sia espresso in valuta straniera e l’istante non
lo abbia convertito in franchi svizzeri. Ha giudicato irrilevante, siccome
immotivata, la risposta positiva di un’autrice (Aylin Günen King, Le séquestre des articles 271 ss LP: Quoi de
neuf après 10 ans? in: Revue de l’avocat 5/2021, pag. 208) e non pertinente,
siccome riferita a una procedura di ricorso contro un’esecuzione a convalida
del sequestro, la sentenza del Tribunale federale 5A_197/2012 del 26 settembre
2012.
(consid. 2.1), entrambe citate da RE 1. Ha però ammesso che parte della
dottrina ritiene che il credito debba essere convertito in franchi, al tasso di
cambio valido il giorno della presentazione dell’istanza, in forza di un’applicazione
analogica dell’art. 67 cpv. 1 n. 3 LEF relativo alla domanda di esecuzione.
Il
magistrato ha tuttavia citato la decisione 14.2016.85, emessa da questa Camera
il 26 ottobre 2016 in una procedura di opposizione al sequestro, in cui essa ha
invero lasciato aperta la questione, giudicando irricevibile la contestata
assenza di conversione per mancanza di un interesse degno di protezione, giacché
il reclamante non aveva esplicitato quale pregiudizio gli avesse causato la
mancata indicazione del credito in franchi svizzeri, e ad ogni modo l’UE l’aveva
poi convertito d’ufficio, posto che il tasso di cambio è un fatto notorio, e il
debitore non aveva né contestato l’esecuzione del sequestro (mediante un
ricorso giusta l’art. 17 LEF), né preteso che il valore dei beni sequestrati
superasse l’importo del credito (consid. 5.2). Il primo giudice ha nondimeno
menzionato anche la decisione 14.2021.158, pronunciata dalla Camera il 19
aprile 2022 in una procedura di rigetto dell’opposizione, con cui essa ha
riconosciuto l’obbligo di conversione, al tasso di cambio valido il giorno
della presentazione dell’istanza di sequestro, se quest’ultima precede la
promozione dell’esecuzione (consid. 6.3.3.1). Egli si è domandato se la
seconda decisione avesse voluto risolvere la questione lasciata aperta nella
prima, senza, a sua volta, rispondervi.
Il
Pretore ha infatti considerato che la conversione del credito non è un
presupposto processuale e che la LEF non indica il contenuto dell’istanza di
sequestro, a differenza di quello della domanda di esecuzione, e indica sì che
il decreto di sequestro deve enunciare “il
credito pel quale il sequestro è concesso” (art. 274 cpv. 2 LEF), ma
senza richiedere che sia espresso in franchi svizzeri; ricordato che il tasso di cambio è un fatto notorio e che
il giorno determinante è quello di presentazione dell’istanza di
sequestro, ha inoltre ritenuto che non c’è ragione per cui la conversione non
possa essere operata dall’UE ai fini dell’art. 97 cpv. 2 LEF. Per finire, egli
ha però rinunciato a prendere posizione e, sulla scorta della citata
14.2016.85, ha invece osservato che RE 1 non aveva esplicitato
quale pregiudizio le causasse la mancata trasformazione del credito, e
neppure aveva contestato l’esecuzione del sequestro o preteso che
il valore dei beni sequestrati superasse l’importo del credito. Onde la
reiezione dell’istanza.
3.
Nelle
osservazioni, la CO 1 qualifica il reclamo come irricevibile anzitutto perché la reclamante non ha addotto alcun interesse degno di protezione, anzi
ha riconosciuto di non aver subìto alcun pregiudizio dall’esecuzione del
sequestro, siccome non ha contestato gli
accertamenti contenuti nella sentenza impugnata, secondo cui 1) il credito residuo derivante dal lodo arbitrale, a seguito di pagamenti
parziali, ammonta a $ 338'408.–, pari a fr. 312'472.73 al tasso di
cambio in essere al momento dell’esecuzione del sequestro, 2) la sua mancata
conversione in franchi svizzeri nell’istanza non le ha causato alcun danno e
3) ella non ha contestato l’esecuzione del sequestro né allegato e dimostrato
che il valore dei beni sequestrati superasse l’importo del credito. Anche per il fatto che, pendente il procedimento, la debitrice ha
pagato il credito in euro e che, per finire, l’UE ha eseguito il sequestro in
franchi svizzeri e il credito in dollari non produce interessi, la CO 1 giudica
inoltre abusivi, siccome puramente defatigatori, sia l’opposizione al
sequestro, sia il reclamo.
3.1
Il giudice entra nel merito dell’azione o dell’istanza solo se sono
dati i presupposti processuali, segnatamente se l’attore o l’istante vi ha un
interesse degno di protezione (art. 59 cpv. 1 e 2 lett. a CPC), ciò che il
giudice esamina d’ufficio (art. 60 CPC; tra tante: sentenza della CEF 14.2023.20
del 25 settembre 2023, consid. 4.1 e le precedenti). Tale presupposto
processuale vale anche per l’opposizione al sequestro (sentenza della CEF
14.2020.159
del 18 gennaio 2021, consid. 4) e, mutatis mutandis, per i mezzi
d’impugnazione (sentenza della CEF 14.2021.87 dell’8 febbraio 2022, consid.
3.2.1).
L’esigenza di un interesse degno di protezione riguarda la pretesa – ovvero l’affermazione di un diritto
per cui è chiesta la tutela giurisdizionale (di natura processuale) – e non il
diritto stesso (di natura sostanziale). Dal profilo della ricevibilità, il giudice deve quindi solo verificare se l’accoglimento
della domanda (in casu del reclamo)
potrebbe avere effetti positivi sulla situazione, giuridica o di fatto,
personale, attuale ed effettiva della parte richiedente, a prescindere dalle
sue concrete possibilità di successo. L’accertamento dell’esistenza
di un interesse degno di protezione personale, attuale ed effettivo avviene
pertanto sulla scorta delle sole
allegazioni del richiedente, senza
esame, pur sommario, della fondatezza della pretesa (in particolare
della legittimazione attiva), la quale viene esaminata nel merito unicamente se
la domanda è ricevibile (sentenza della CEF
14.2018.148/149 del 22 marzo 2019, consid. 2.3/b).
3.2
Nella
fattispecie, RE 1 ha un evidente interesse a presentare il reclamo, perché se
fosse accolto, il sequestro sarebbe annullato e lei recupererebbe la
disponibilità dei beni sequestrati e non dovrebbe sopportare le spese di
procedura. Si può però discutere se in concreto tale interesse è degno di
protezione (giusta l’art. 59 cpv. 2 lett. a CPC). In linea di massima, l’invocazione
di un interesse protetto dalla legge (ossia di un interesse giuridico) basta a
riconoscere la ricevibilità della domanda di protezione, purché l’interesse sia
ancora attuale e personale al momento della decisione (cfr. Bohnet in: Commentaire romand, Code de
procédure civile, 2ª ed. 2018, n. 89a ad art. 59 CPC), ciò che nel caso di un
ricorso presuppone la sussistenza di un pregiudizio (o “Beschwer”, v. Spühler
in: Basler Kommentar, ZPO, 4ª ed. 2024, n. 12 ad art. 308-334 CPC),
che ad esempio non è dato se il debitore si è trasferito all’estero portando
con sé i beni indicati nell’istanza di sequestro la cui reiezione è oggetto di
ricorso (Jeandin in: Commentaire
romand, Code de procédure civile, 2ª ed. 2018, n. 13a ad art. 308-334 CPC)
oppure se il ricorrente li ha ceduti a un terzo dopo il sequestro cui si oppone.
3.2.1
Quando
il ricorrente invoca la violazione in prima sede di una norma di procedura,
che non ha avuto influsso sull’esito della decisione impugnata, non è chiaro se
la censura dev’essere dichiarata irricevibile o respinta. Jeandin (op. cit., n. 3b ad art. 320)
opta per la prima soluzione (nello stesso senso per le domande abusive: Bohnet, op. cit., loc. cit.), ma la sentenza
del Tribunale federale a cui rinvia (4A_221/2015 del 23 novembre 2015, consid.
3.2) pare andare nella direzione della seconda soluzione, poiché ipotizza l’accoglimento
del ricorso qualora la violazione sia causale o la norma violata sia di natura
formale. Nella sentenza 14.2016.85, la Camera ha adottato la prima soluzione
laddove ha ritenuto irricevibile la censura di violazione dell’eventuale esigenza normativa (questione lasciata aperta)
di convertire in franchi svizzeri i crediti espressi in valuta estera già nell’istanza
di sequestro, qualora il debitore non contesti la conversione operata dall’ufficio
d’esecuzione in occasione dell’esecuzione del sequestro né alleghi un
pregiudizio attuale e personale in sede di reclamo contro la decisione di
reiezione della sua opposizione al sequestro.
3.2.2
Le
censure fondate su una violazione (non causale) di una norma processuale o
manifestamente abusive (ciò che si verifica appun-to quando il ricorrente fa
valere la violazione di una norma di procedura in modo contrario al suo scopo)
riguardano più il diritto sostanziale, che non la pretesa – ancorché non sembra
escluso che una pretesa possa essere esercitata in maniera manifestamente
abusiva. Alla luce della definizione del presupposto dell’interesse degno di protezione (sopra consid. 4.1), la
sanzione dell’irricevibilità è quindi discutibile. Non è tuttavia necessario
sciogliere l’interrogativo nella fattispecie, perché sebbene la censura della
reclamante non fosse irricevibile, è in ogni caso da respingere, come verrà
spiegato più avanti (sotto consid. 5), ciò che nel risultato non determina
differenze rilevanti dal profilo pratico.
4.
Stante l’esito del giudizio odierno, non sarebbe neppure necessario
esaminare la censura della CO 1 secondo cui la reclamante non si sarebbe confrontata
con la decisione impugnata. Comunque sia, ella l’ha discussa dettagliatamente
(reclamo, pagg. 5-9), esponendo anche i motivi per cui non sarebbe tenuta a
fornire la prova di aver patito un danno (esigenza legale e giurisprudenziale a
carico del creditore d’indicare le sue pretese in valuta svizzera, riferimento
alla giurisprudenza relativa all’art. 84 CO).
5.
Entrando
nel merito della questione sollevata dalla reclamante, occorre anzitutto
precisare che la Camera ha nel frattempo sciolto il quesito lasciato aperto
nella citata 14.2016.85 (e nella sentenza impugnata), statuendo che, come in caso di domanda di esecuzione (art. 67
al. 1 n. 3 LEF) o di continuazione dell’esecuzione (art. 88 al. 1 LEF), anche
nell’istanza di sequestro il creditore deve indicare il credito in valuta
legale svizzera (citata 14.2021.158, consid. 6.3.3.1), con riferimento in
particolare alla 5A_197/2012 (consid. 2.1) menzionata dalla reclamante. Il
Tribunale federale ha poi confermato il principio recentemente (DTF 145 III
221, consid. 5.3 pag. 223), rinviando alla decisione del 2012 e aggiungendo che
l’obbligo dell’art. 67 al. 1 n. 3 LEF si applica per analogia non solo all’istanza,
ma pure al decreto di sequestro, giacché l’art. 274 cpv. 2 n. 2 pone gli stessi
principì dell’art. 67 al. 1 n. 3 LEF. La dottrina è unanime (tra altri: Stoffel e Reiser in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a
ed. 2021, n. 28b ad art. 271 e n. 5c ad art. 279
LEF; Günen King, op. cit., pag.
208; Meier-Dieterle in: SchKG,
Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 2 ad art. 271 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.
IV, 2003, n. 17 ad art. 271 LEF).
5.1
La
reclamante può quindi essere seguita laddove sostiene che incombe all’istante
indicare nell’istanza di sequestro l’importo in franchi svizzeri dei crediti in
garanzia dei quali chiede il sequestro. Rimane però da determinare quali sono
le conseguenze se il sequestrante non si conforma a tale esigenza. Qualora la
consideri come un presupposto processuale (giusta l’art. 59 CPC) o una
formalità la cui carenza gli risulti riparabile e involontaria (secondo l’art.
132.
cpv. 1 CPC), il giudice dichiarerà l’istanza irricevibile, se del caso dopo
aver dato l’occasione all’istante di sanare il difetto (art. 132 cpv. 1 CPC,
che secondo Bohnet [op. cit., n.
16.
ad art. 132] è applicabile al requisito analogo di quantificazione della
pretesa). Se invece qualifica l’esigenza di conversione come un presupposto materiale (alla stregua della verosimile
esistenza del credito vantato dal sequestrante giusta l’art. 272 cpv. 1
n. 1 LEF), il giudice respingerà l’istanza, se occorre dopo aver dato all’istante
la possibilità di rimediarvi (art. 56 CPC). Anche al riguardo non è necessario
risolvere il quesito nella fattispecie, dal momento che il Pretore ha accolto l’istanza.
Si pone invece il problema di sapere se RE 1 era legittimata (processualmente e
materialmente) a eccepire l’informalità al momento in cui ha presentato l’opposizione
al sequestro.
5.2
Per
i motivi già formulati in occasione dell’esame della ricevibilità del reclamo (sopra consid. 4.2), si deve
verosimilmente riconoscere ad RE 1 un interesse degno di protezione a
far valere la violazione dell’obbligo di conversione mediante opposizione al sequestro (e ora con il reclamo). La censura da lei
sollevata va dunque esaminata sotto il profilo del diritto sostanziale.
5.3
Già
si è ricordato (sopra consid. 4.2.1) che la censura fondata sulla violazione di
una norma di procedura, se non ha avuto influsso sull’esito della decisione
impugnata, dev’essere respinta, fatte salve le norme di natura formale (citata
4A_221/2015, consid. 3.2). Si tratta invero di una conseguenza dell’obbligo
generale di esercitare i propri diritti secondo la buona fede e del
corrispettivo rifiuto di protezione in caso di abuso manifesto (art. 2 cpv. 1 e
2.
CC), in particolare se il diritto è
esercitato, o l’istituto giuridico usato, in contrasto con il suo scopo (Chappuis, in: Commentaire romand, Code
civil I, 2ª ed. 2023, n. 32 ad art. 2 CC e i rinvii, in particolare alla DTF
143.
III 279, consid. 3.1 e 3.3, in cui un sequestro destinato a eludere un
divieto di compensazione è stato ritenuto abusivo). Ora, l’esigenza di
conversione (dell’art. 67 al. 1 n. 3 LEF) ha uno scopo meramente
pratico, dettato dalla necessità per l’ufficio d’esecuzione di valutare
l’estensione del pignoramento (art. 97 cpv. 2 LEF) o della realizzazione (art.
123, 126 o 142a LEF oppure 107 cpv. 1 RFF) e di determinare in che
misura l’esecuzione si estingue con i pagamenti effettuati dal debitore (art.
12.
LEF), come effettuare la ripartizione (art. 146 o 157 LEF) e per quale
importo rilasciare gli attestati di carenza di beni o d’insufficienza di pegno
(DTF 125 III 443 consid. 5/a; 43 III 272; Kofmel-Ehrenzeller in: Basler Kommentar,
SchKG I, 3ª ed. 2021, n. 40 ad art. 67 LEF).
5.4
Nel
caso in esame, al momento della presentazione dell’opposizione al sequestro, l’UE
aveva già convertito in franchi svizzeri i crediti vantati dalla sequestrante,
sicché non si ponevano più problemi pratici di esecuzione del sequestro. RE 1
non contesta d’altronde il tasso di conversione né fa valere che l’assenza d’indicazione
del controvalore in valuta svizzera sull’istanza di sequestro avrebbe creato incertezze nella determinazione dell’estensione
del sequestro (giusta l’art. 97 cpv. 2, per il rinvio dell’art. 275 LEF). Siccome
il fine dell’obbligo di conversione era già stato raggiunto, la richiesta della
reclamante di annullare il sequestro contravviene
allo scopo della regola e trascende quindi manifestamente nell’abuso di
diritto, che non merita protezione, l’osservanza del diritto processuale non
essendo invero fine a sé stesso (menzionata 4A_221/2015, consid. 3.2).
Perlomeno nel risultato, la decisione impugnata resiste alla critica.
L’esigenza
di agire in buona fede ha del resto una
portata generale, che si estende pure al diritto di procedura (cfr. art.
52.
CPC) e dell’esecuzione per debiti (Chappuis,
op. cit., n. 6 ad art. 2). Anche una pretesa (per
opposizione all’affermato diritto sostanziale, sopra consid. 4.1) non
merita protezione se non viene esercitata in buona fede, in particolare in
modo compatibile con il suo fine. In concreto, la reclamante non ha né
materialmente né formalmente un interesse degno di protezione a obbligare l’istante
e il giudice a ricominciare daccapo la procedura per correggere un’informalità
iniziale priva di risvolti concreti.
5.5
A
scanso di equivoci, va precisato che la regola in discussione non può essere
considerata come una norma di natura formale, la cui violazione determinerebbe
la nullità del sequestro a prescindere dalle sue conseguenze effettive. Essa non
risulta infatti emanata nell’interesse pubblico o nell’interesse di persone che
non sono parte alla procedura di sequestro (ai sensi dell’art. 22 cpv. 1 LEF).
Del resto, anche per la garanzia di natura formale per antonomasia, il diritto di essere sentito, il
Tribunale federale ne sanziona
ora la lesione solo ove sia ravvisabile l’influenza
ch’essa potrebbe avere avuto sulla procedura (cfr. DTF
143.
IV 380 consid. 1.4.1 con rinvii; sentenze del Tribunale federale 4D_76/2020
del 2 giugno 2021 consid. 4.2 e della CEF 14.2023.24 del 18 settembre 2023, RtiD 2024 I 841 n. 29c, consid. 3) ed esige che il
ricorrente esponga quali argomenti avrebbe fatto valere nella procedura cantonale e in che modo
questi sarebbero stati pertinenti. Nel caso contrario, il rinvio al
giudice precedente si ridurrebbe a una vana formalità, che prolungherebbe
inutilmente la procedura. Ora, neppure il
diritto di essere sentito è fine a sé stesso (sentenza del Tribunale
federale 5A_41/2023 del 16 maggio 2023 consid. 2.2.1). Mutatis mutandis, queste
considerazioni calzano perfettamente al caso in esame.
6.
Il
rinvio della reclamante alla giurisprudenza relativa all’art. 84 CO è
irrilevante. In effetti, la procedura di opposizione al sequestro non tende a
condannare l’opponente a pagare un importo, sia esso in valuta estera o in
valuta svizzera. È pure senza rilievo ai fini del giudizio la questione di
sapere se il credito di $ 345'000.– fatto valere dalla
sequestrante nell’esecuzione a convalida del sequestro sia eccessivo o no. RE 1 ha potuto far valere le sue ragioni
nella procedura di rigetto dell’opposizione e potrà, se del caso, chiedere
direttamente all’UE di limitare il sequestro all’importo che verrà stabilito
definitivamente nella procedura di rigetto.
In
definitiva, il reclamo va pertanto respinto.
7.
In
entrambe le sedi la tassa, stabilita in
applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili,
determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.
96.
CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
In
entrambe le sedi, il valore litigioso corrisponde ai fr. 312'472.73
(pari al controvalore di $ 338'408.–)
indicati quale parte
insoluta dei crediti alla base del sequestro nella
decisione impugnata (consid. 7), non potendosi
tenere conto del criterio più corretto (cfr. DTF 139 III
195.
consid. 4.3.2) del valore dei beni sequestrati, giacché in concreto non è
stato reso noto, il verbale di sequestro non essendo agli atti.
8.
Circa i rimedi esperibili
sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 312'472.73 raggiunge ampiamente
la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1
lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 1'500.– relative al presente
giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. Ella rifonderà
alla CO 1 fr. 3'000.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
– avv. PA
1, __________, __________;
– avv. PA
2 e PA 3, __________
, __________,
__________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può
essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98
LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2
LTF).