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Decisione

14.2024.124

Opposizione al sequestro. Interesse del debitore a interporre opposizione al sequestro e reclamo. Indicazione dei crediti in franchi svizzeri nell’istanza di sequestro

12 febbraio 2025Italiano21 min

diritto di qualsiasi tipo o in qualsiasi valuta, in conti […], depositi, casseforti o detenuti in

Source ti.ch

Incarto n.

14.2024.124

Lugano

12 febbraio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

cancelliere:

Ferrari

statuendo nella causa SO.2022.1122 (opposizione al

sequestro) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con

istanza 24 febbraio 2022 da

RE 1, __________ (__________)

(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)

contro

CO 1, FR – __________

(patrocinata dall’avv. dott. PA

2 e

dall’avv. PA 3, __________)

giudicando sul reclamo del 7 ottobre 2024 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 23 settembre 2024 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con lodo del 21 dicembre 2021, la Cour internationale d’arbitrage dell’International

Chamber of Commerce (ICC) di Parigi ha accertato la

responsabilità civile della PI 1 (in seguito: PI 1) e di RE 1 nei confronti

della CO 1 (in seguito: CO 1) per inadempimenti contrattuali. La Corte ha

pertanto condannato le responsabili, in solido, tra l’altro, al pagamento a

favore della danneggiata 1) di un risarcimento del danno di € 3'607'599.20 oltre agl’interessi semplici “au taux légal” dal

giorno stesso, 2) di un risarcimento di € 288'607.50 oltre agl’in­teressi semplici sempre “au taux légal” dal

giorno stesso e 3) di un’ indennità per torto morale di € 56'250.–; ha inoltre condannato le responsabili e la terza parte

convenuta, PI 2, a pagare a favore della danneggiata le spese ripetibili di € 157'736.89 e in solido le spese processuali

di $ 345'000.–, per ambedue le somme senza interessi.

B. Con

istanza 8 febbraio 2022 diretta contro RE 1, la CO 1 ha chiesto alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il sequestro del fondo n. __________

RFD __________ (__________) e di “tutti

Fatti

i beni, in contanti o sotto forma di titoli, monete, metalli preziosi,

interessi, diritti, crediti, garanzie o qualsiasi altro valore, proprietà o

diritto di qualsiasi tipo o in qualsiasi valuta, in conti […], depositi, casseforti o detenuti in

qualsiasi altra qualità e di proprietà o relativi a RE 1 come titolare, proprietaria

creditrice, avente economicamente diritto”,

segnatamente, i conti bancari __________

__________

presso la __________ e __________

__________ presso la __________, il tutto fino

a concorrenza di € 4'003'576.92, oltre agli interessi dello

0.76% su € 3'896'206.70 dal 21

dicembre 2021, e di $ 345'000.–. Quale titolo

del credito, la CO 1 ha indicato il lodo arbitrale

e, quale causa di sequestro, il possesso di un titolo di rigetto

definitivo dell’opposizione (art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF).

C. Mediante

decreto dello stesso 8 febbraio 2022, il Pretore ha accolto integralmente l’istanza

e ordinato il sequestro così come richiesto

dall’istante, compreso per quanto attiene all’indicazione dei crediti in valute estere. La sede di

Mendrisio dell’Ufficio d’esecu­zione (UE) ha eseguito il sequestro il giorno

seguente (verbale n. __________) a concorrenza di fr. 4'540'912.50

più accessori. Con istanza del 24 febbraio 2022 RE 1 ha presentato opposizione

al decreto di sequestro al medesimo giudice. In esito a un’u­­dienza di

discussione, su istanza delle parti, il 3 maggio il procedimento è stato

sospeso con facoltà per ciascuna di esse di riattivarlo, ciò ch’è avvenuto il

10 giugno, su richiesta della convenuta. Nelle sue osservazioni del 1° luglio, la

CO 1 ha concluso per la reiezione dell’opposizione. Su istanza delle parti, il

22 luglio 2022 il procedimento è stato nuovamente sospeso alle stesse

condizioni e l’11 agosto 2023 nuovamente riattivato, sempre su richiesta della

convenuta, che ha comunicato la riduzione del credito in dollari a 338'408.–,

siccome parzialmente pagato dall’istante dopo il sequestro. Nella replica e

nella duplica spontanea, del 2 e del 5 ottobre, come pure nella triplica

spontanea del 25 ottobre, le parti si sono riconfermate nelle rispettive e

antitetiche posizioni.

D. Pendente

il procedimento, RE 1 ha integralmente pagato il credito in euro fatto valere dalla sequestrante.

E. Statuendo

con decisione 23 settembre 2024 il Pretore ha respinto l’opposizione, nella

misura in cui non era diventata priva di oggetto in seguito ai predetti

pagamenti, e confermato il sequestro limitatamente

a $ 338'408.– (pari a fr. 312'472.73 al tasso di cambio valido il giorno dell’esecuzione

del sequestro), ponendo a carico del­l’opponente le spese processuali di fr. 500.–

e ripetibili di fr. 5'000.– a favore della sequestrante.

F. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 7 ottobre 2024 per ottenerne l’annul­­lamento, l’accoglimento

dell’opposizione al sequestro e la revoca dello stesso, protestate, sia in

prima sede, sia in seconda, le spe­se processuali e un’“adeguata

indennità a titolo di ripetibili”. Nelle sue osservazioni del 7 novembre, la CO 1 ha concluso, in via

principale, per l’irricevibilità del reclamo, e in via subordinata, per la sua

reiezione. Nella replica e duplica spontanee, del 28 novembre e del 12

dicembre, le parti si sono riconfermate nelle rispettive conclusioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di opposizione al

sequestro – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309

lett. b n. 6 CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo

(art. 319 lett. a CPC e 278 cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e fallimenti

(CEF) del Tribunale d’appello senza riguardo al valore litigioso (art. 48 lett.

e n. 1 LOG).

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 il 25 settembre 2024, il termine

d’im­­pugnazione è scaduto sabato 5 ottobre, per cui la scadenza è stata

riportata a lunedì 7 ottobre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF).

Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque

tempestivo.

1.2

Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.

2.

Nella

decisione impugnata, sull’unico punto contestato nel recla­mo, il Pretore si è posto

la questione di sapere se l’istanza di sequestro è irricevibile, qualora il

credito alla base dello stesso sia espresso in valuta straniera e l’istante non

lo abbia convertito in franchi svizzeri. Ha giudicato irrilevante, siccome

immotivata, la risposta positiva di un’autrice (Aylin Günen King, Le séquestre des articles 271 ss LP: Quoi de

neuf après 10 ans? in: Revue de l’a­vocat 5/2021, pag. 208) e non pertinente,

siccome riferita a una procedura di ricorso contro un’esecuzione a convalida

del sequestro, la sentenza del Tribunale federale 5A_197/2012 del 26 settembre

2012.

(consid. 2.1), entrambe citate da RE 1. Ha pe­rò ammesso che parte della

dottrina ritiene che il credito debba essere convertito in franchi, al tasso di

cambio valido il giorno della presentazione dell’istanza, in forza di un’applicazione

analogica dell’art. 67 cpv. 1 n. 3 LEF relativo alla domanda di esecuzione.

Il

magistrato ha tuttavia citato la decisione 14.2016.85, emessa da questa Camera

il 26 ottobre 2016 in una procedura di opposizione al sequestro, in cui essa ha

invero lasciato aperta la questione, giudicando irricevibile la contestata

assenza di conversione per mancanza di un interesse degno di protezione, giacché

il reclamante non aveva esplicitato quale pregiudizio gli avesse causato la

mancata indicazione del credito in franchi svizzeri, e ad ogni modo l’UE l’aveva

poi convertito d’ufficio, posto che il tasso di cambio è un fatto notorio, e il

debitore non aveva né contestato l’esecuzione del sequestro (mediante un

ricorso giusta l’art. 17 LEF), né preteso che il valore dei beni sequestrati

superasse l’importo del credito (consid. 5.2). Il primo giudice ha nondimeno

menzionato anche la decisione 14.2021.158, pronunciata dalla Camera il 19

aprile 2022 in una procedura di rigetto dell’opposizione, con cui essa ha

riconosciuto l’obbligo di conversione, al tasso di cambio valido il giorno

della presentazione dell’istanza di sequestro, se quest’ultima precede la

promozione dell’esecuzio­­ne (consid. 6.3.3.1). Egli si è domandato se la

seconda decisione avesse voluto risolvere la questione lasciata aperta nella

prima, senza, a sua volta, rispondervi.

Il

Pretore ha infatti considerato che la conversione del credito non è un

presupposto processuale e che la LEF non indica il contenuto dell’istanza di

sequestro, a differenza di quello della domanda di esecuzione, e indica sì che

il decreto di sequestro deve enunciare “il

credito pel quale il sequestro è concesso” (art. 274 cpv. 2 LEF), ma

senza richiedere che sia espresso in franchi svizzeri; ricordato che il tasso di cambio è un fatto notorio e che

il giorno determinante è quello di presentazione dell’istanza di

sequestro, ha inoltre ritenuto che non c’è ragione per cui la conversione non

possa essere operata dall’UE ai fini dell’art. 97 cpv. 2 LEF. Per finire, egli

ha però rinunciato a prendere posizione e, sulla scorta della citata

14.2016.85, ha invece osservato che RE 1 non aveva esplicitato

quale pregiudizio le causasse la mancata trasformazione del credito, e

neppure aveva contestato l’esecuzione del sequestro o preteso che

il valore dei beni sequestrati superasse l’im­porto del credito. Onde la

reiezione dell’istanza.

3.

Nelle

osservazioni, la CO 1 qualifica il reclamo come irricevibile anzitutto perché la reclamante non ha addotto alcun interesse degno di protezione, anzi

ha riconosciuto di non aver subìto alcun pregiudizio dall’esecuzione del

sequestro, siccome non ha contestato gli

accertamenti contenuti nella sentenza impugnata, secondo cui 1) il credito residuo derivante dal lodo arbitrale, a seguito di pagamenti

parziali, ammonta a $ 338'408.–, pari a fr. 312'472.73 al tasso di

cambio in essere al momento dell’esecuzione del sequestro, 2) la sua mancata

conversione in franchi svizzeri nell’i­stanza non le ha causato alcun danno e

3) ella non ha contestato l’esecuzione del sequestro né allegato e dimostrato

che il valore dei beni sequestrati superasse l’importo del credito. Anche per il fatto che, pendente il procedimento, la debitrice ha

pagato il credito in euro e che, per finire, l’UE ha eseguito il sequestro in

franchi svizzeri e il credito in dollari non produce interessi, la CO 1 giudica

inoltre abusivi, siccome puramente defatigatori, sia l’opposizione al

sequestro, sia il reclamo.

3.1

Il giudice entra nel merito dell’azione o dell’istanza solo se sono

dati i presupposti processuali, segnatamente se l’attore o l’istante vi ha un

interesse degno di protezione (art. 59 cpv. 1 e 2 lett. a CPC), ciò che il

giudice esamina d’ufficio (art. 60 CPC; tra tante: sentenza della CEF 14.2023.20

del 25 settembre 2023, consid. 4.1 e le precedenti). Tale presupposto

processuale vale anche per l’opposizione al sequestro (sentenza della CEF

14.2020.159

del 18 gennaio 2021, consid. 4) e, mutatis mutandis, per i mezzi

d’impugnazione (sentenza della CEF 14.2021.87 dell’8 febbraio 2022, consid.

3.2.1).

L’esigenza di un interesse degno di protezione riguarda la pretesa – ovvero l’affermazione di un diritto

per cui è chiesta la tutela giurisdizionale (di natura processuale) – e non il

diritto stesso (di natura sostanziale). Dal profilo della ricevibilità, il giudice deve quindi solo verificare se l’accoglimento

della domanda (in casu del recla­mo)

potrebbe avere effetti positivi sulla situazione, giuridica o di fatto,

personale, attuale ed effettiva della parte richiedente, a prescindere dalle

sue concrete possibilità di successo. L’accertamen­­to dell’esistenza

di un interesse degno di protezione personale, attuale ed effettivo avviene

pertanto sulla scorta delle sole

allegazioni del richiedente, senza

esame, pur sommario, della fondatezza della pretesa (in particolare

della legittimazione attiva), la quale viene esaminata nel merito unicamente se

la domanda è ricevibile (sentenza della CEF

14.2018.148/149 del 22 marzo 2019, consid. 2.3/b).

3.2

Nella

fattispecie, RE 1 ha un evidente interesse a presentare il reclamo, perché se

fosse accolto, il sequestro sarebbe annullato e lei recupererebbe la

disponibilità dei beni sequestrati e non dovrebbe sopportare le spese di

procedura. Si può però discutere se in concreto tale interesse è degno di

protezione (giusta l’art. 59 cpv. 2 lett. a CPC). In linea di massima, l’invocazione

di un interesse protetto dalla legge (ossia di un interesse giuridico) basta a

riconoscere la ricevibilità della domanda di protezione, purché l’interesse sia

ancora attuale e personale al momento della decisione (cfr. Bohnet in: Commentaire romand, Code de

procé­dure civile, 2ª ed. 2018, n. 89a ad art. 59 CPC), ciò che nel caso di un

ricorso presuppone la sussistenza di un pregiudizio (o “Beschwer”, v. Spühler

in: Basler Kommentar, ZPO, 4ª ed. 2024, n. 12 ad art. 308-334 CPC),

che ad esempio non è dato se il debitore si è trasferito all’estero portando

con sé i beni indicati nell’istanza di sequestro la cui reiezione è oggetto di

ricorso (Jeandin in: Commentaire

romand, Code de procédure civile, 2ª ed. 2018, n. 13a ad art. 308-334 CPC)

oppure se il ricorrente li ha ceduti a un terzo dopo il sequestro cui si oppone.

3.2.1

Quando

il ricorrente invoca la violazione in prima sede di una nor­ma di procedura,

che non ha avuto influsso sull’esito della decisione impugnata, non è chiaro se

la censura dev’essere dichiarata irricevibile o respinta. Jeandin (op. cit., n. 3b ad art. 320)

opta per la prima soluzione (nello stesso senso per le domande abusi­ve: Bohnet, op. cit., loc. cit.), ma la sentenza

del Tribunale federale a cui rinvia (4A_221/2015 del 23 novembre 2015, consid.

3.2) pare andare nella direzione della seconda soluzione, poiché ipotizza l’accoglimento

del ricorso qualora la violazione sia causale o la norma violata sia di natura

formale. Nella sentenza 14.2016.85, la Camera ha adottato la prima soluzione

laddove ha ritenuto irricevibile la censura di violazione dell’eventuale esigenza normativa (questione lasciata aperta)

di convertire in franchi svizzeri i crediti espressi in valuta estera già nell’istanza

di sequestro, qualora il debitore non contesti la conversione operata dall’ufficio

d’esecuzione in occasione dell’esecuzione del sequestro né alleghi un

pregiudizio attuale e personale in sede di reclamo contro la decisione di

reiezione della sua opposizione al sequestro.

3.2.2

Le

censure fondate su una violazione (non causale) di una norma processuale o

manifestamente abusive (ciò che si verifica appun­-to quando il ricorrente fa

valere la violazione di una norma di procedura in modo contrario al suo scopo)

riguardano più il diritto sostanziale, che non la pretesa – ancorché non sembra

escluso che una pretesa possa essere esercitata in maniera manifestamente

abusiva. Alla luce della definizione del presupposto dell’interesse degno di protezione (sopra consid. 4.1), la

sanzione dell’irricevibi­­lità è quindi discutibile. Non è tuttavia necessario

sciogliere l’inter­rogativo nella fattispecie, perché sebbene la censura della

reclamante non fosse irricevibile, è in ogni caso da respingere, come verrà

spiegato più avanti (sotto consid. 5), ciò che nel risultato non determina

differenze rilevanti dal profilo pratico.

4.

Stante l’esito del giudizio odierno, non sarebbe neppure necessario

esaminare la censura della CO 1 secondo cui la reclamante non si sarebbe confrontata

con la decisione impugnata. Comunque sia, ella l’ha discussa dettagliatamente

(reclamo, pagg. 5-9), esponendo anche i motivi per cui non sarebbe tenuta a

fornire la prova di aver patito un danno (esigenza legale e giurisprudenziale a

carico del creditore d’indicare le sue pretese in valuta svizzera, riferimento

alla giurisprudenza relativa all’art. 84 CO).

5.

Entrando

nel merito della questione sollevata dalla reclamante, occorre anzitutto

precisare che la Camera ha nel frattempo sciolto il quesito lasciato aperto

nella citata 14.2016.85 (e nella sentenza impugnata), statuendo che, come in caso di domanda di esecuzio­ne (art. 67

al. 1 n. 3 LEF) o di continuazione dell’esecuzione (art. 88 al. 1 LEF), anche

nell’istanza di sequestro il creditore deve indicare il credito in valuta

legale svizzera (citata 14.2021.158, consid. 6.3.3.1), con riferimento in

particolare alla 5A_197/2012 (consid. 2.1) menzionata dalla reclamante. Il

Tribunale federale ha poi confermato il principio recentemente (DTF 145 III

221, consid. 5.3 pag. 223), rinviando alla decisione del 2012 e aggiungendo che

l’obbligo dell’art. 67 al. 1 n. 3 LEF si applica per analogia non solo all’istanza,

ma pure al decreto di sequestro, giacché l’art. 274 cpv. 2 n. 2 pone gli stessi

principì dell’art. 67 al. 1 n. 3 LEF. La dottrina è unanime (tra altri: Stoffel e Reiser in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a

ed. 2021, n. 28b ad art. 271 e n. 5c ad art. 279

LEF; Günen King, op. cit., pag.

208; Meier-Dieterle in: SchKG,

Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 2 ad art. 271 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.

IV, 2003, n. 17 ad art. 271 LEF).

5.1

La

reclamante può quindi essere seguita laddove sostiene che incombe all’istante

indicare nell’istanza di sequestro l’importo in franchi svizzeri dei crediti in

garanzia dei quali chiede il sequestro. Rimane però da determinare quali sono

le conseguenze se il sequestrante non si conforma a tale esigenza. Qualora la

consideri come un presupposto processuale (giusta l’art. 59 CPC) o una

formalità la cui carenza gli risulti riparabile e involontaria (secondo l’art.

132.

cpv. 1 CPC), il giudice dichiarerà l’istanza irricevibile, se del caso dopo

aver dato l’occasione all’istante di sanare il difetto (art. 132 cpv. 1 CPC,

che secondo Bohnet [op. cit., n.

16.

ad art. 132] è applicabile al requisito analogo di quantificazione della

pretesa). Se invece qualifica l’esigenza di conversione come un presupposto materiale (alla stregua della verosimile

esistenza del cre­dito vantato dal sequestrante giusta l’art. 272 cpv. 1

n. 1 LEF), il giudice respingerà l’istanza, se occorre dopo aver dato all’istante

la possibilità di rimediarvi (art. 56 CPC). Anche al riguardo non è necessario

risolvere il quesito nella fattispecie, dal momento che il Pretore ha accolto l’istanza.

Si pone invece il problema di sapere se RE 1 era legittimata (processualmente e

materialmente) a eccepire l’informalità al momento in cui ha presentato l’opposi­zione

al sequestro.

5.2

Per

i motivi già formulati in occasione dell’esame della ricevibilità del reclamo (sopra consid. 4.2), si deve

verosimilmente riconosce­re ad RE 1 un interesse degno di protezione a

far valere la violazione dell’obbligo di conversione mediante opposizione al sequestro (e ora con il reclamo). La censura da lei

sollevata va dun­que esaminata sotto il profilo del diritto sostanziale.

5.3

Già

si è ricordato (sopra consid. 4.2.1) che la censura fondata sul­la violazione di

una norma di procedura, se non ha avuto influsso sull’esito della decisione

impugnata, dev’essere respinta, fatte sal­ve le norme di natura formale (citata

4A_221/2015, consid. 3.2). Si tratta invero di una conseguenza dell’obbligo

generale di esercitare i propri diritti secondo la buona fede e del

corrispettivo rifiuto di protezione in caso di abuso manifesto (art. 2 cpv. 1 e

2.

CC), in particolare se il diritto è

esercitato, o l’istituto giuridico usato, in con­trasto con il suo scopo (Chappuis, in: Commentaire romand, Code

civil I, 2ª ed. 2023, n. 32 ad art. 2 CC e i rinvii, in particolare alla DTF

143.

III 279, consid. 3.1 e 3.3, in cui un sequestro destinato a eludere un

divieto di compensazione è stato ritenuto abusivo). Ora, l’esigenza di

conversione (dell’art. 67 al. 1 n. 3 LEF) ha uno scopo meramente

pratico, dettato dalla necessità per l’ufficio d’e­­secuzione di valutare

l’estensione del pignoramento (art. 97 cpv. 2 LEF) o della realizzazione (art.

123, 126 o 142a LEF oppure 107 cpv. 1 RFF) e di determinare in che

misura l’esecuzione si estingue con i pagamenti effettuati dal debitore (art.

12.

LEF), come effettuare la ripartizione (art. 146 o 157 LEF) e per quale

importo rilasciare gli attestati di carenza di beni o d’insufficienza di pegno

(DTF 125 III 443 consid. 5/a; 43 III 272; Kofmel-Ehrenzeller in: Basler Kommentar,

SchKG I, 3ª ed. 2021, n. 40 ad art. 67 LEF).

5.4

Nel

caso in esame, al momento della presentazione dell’opposi­zione al sequestro, l’UE

aveva già convertito in franchi svizzeri i crediti vantati dalla sequestrante,

sicché non si ponevano più problemi pratici di esecuzione del sequestro. RE 1

non contesta d’altronde il tasso di conversione né fa valere che l’assenza d’indicazione

del controvalore in valuta svizzera sull’istanza di sequestro avrebbe creato incertezze nella determinazione dell’esten­­sione

del sequestro (giusta l’art. 97 cpv. 2, per il rinvio dell’art. 275 LEF). Siccome

il fine dell’obbligo di conversione era già stato raggiunto, la richiesta della

reclamante di annullare il sequestro contravviene

allo scopo della regola e trascende quindi manifestamen­te nell’abuso di

diritto, che non merita protezione, l’osservanza del diritto processuale non

essendo invero fine a sé stesso (menzionata 4A_221/2015, consid. 3.2).

Perlomeno nel risultato, la decisione impugnata resiste alla critica.

L’esigenza

di agire in buona fede ha del resto una

portata generale, che si estende pure al diritto di procedura (cfr. art.

52.

CPC) e dell’esecuzione per debiti (Chappuis,

op. cit., n. 6 ad art. 2). Anche una pretesa (per

opposizione all’affermato diritto sostanziale, sopra consid. 4.1) non

merita protezione se non viene esercitata in buo­na fede, in particolare in

modo compatibile con il suo fine. In concreto, la reclamante non ha né

materialmente né formalmente un interesse degno di protezione a obbligare l’istante

e il giudice a ricominciare daccapo la procedura per correggere un’informalità

iniziale priva di risvolti concreti.

5.5

A

scanso di equivoci, va precisato che la regola in discussione non può essere

considerata come una norma di natura formale, la cui violazione determinerebbe

la nullità del sequestro a prescindere dalle sue conseguenze effettive. Essa non

risulta infatti emanata nell’interesse pubblico o nell’interesse di persone che

non sono parte alla procedura di sequestro (ai sensi dell’art. 22 cpv. 1 LEF).

Del resto, anche per la garanzia di natura formale per antonomasia, il diritto di essere sentito, il

Tribunale federale ne sanzio­na

ora la lesione solo ove sia ravvisabile l’influenza

ch’essa potrebbe avere avuto sulla procedura (cfr. DTF

143.

IV 380 consid. 1.4.1 con rinvii; sentenze del Tribunale federale 4D_76/2020

del 2 giugno 2021 consid. 4.2 e della CEF 14.2023.24 del 18 settembre 2023, RtiD 2024 I 841 n. 29c, consid. 3) ed esige che il

ricorren­te esponga quali argomenti avrebbe fatto valere nella procedura cantonale e in che modo

questi sarebbero stati pertinenti. Nel caso contrario, il rinvio al

giudice precedente si ridurrebbe a una vana formalità, che prolungherebbe

inutilmente la procedura. Ora, neppure il

diritto di essere sentito è fine a sé stesso (sentenza del Tri­bunale

federale 5A_41/2023 del 16 maggio 2023 consid. 2.2.1). Mutatis mutandis, queste

considerazioni calzano perfettamente al caso in esame.

6.

Il

rinvio della reclamante alla giurisprudenza relativa all’art. 84 CO è

irrilevante. In effetti, la procedura di opposizione al sequestro non tende a

condannare l’opponente a pagare un importo, sia es­so in valuta estera o in

valuta svizzera. È pure senza rilievo ai fini del giudizio la questione di

sapere se il credito di $ 345'000.– fatto valere dalla

sequestrante nell’esecuzione a convalida del sequestro sia eccessivo o no. RE 1 ha potuto far valere le sue ra­gioni

nella procedura di rigetto dell’opposizione e potrà, se del ca­so, chiedere

direttamente all’UE di limitare il sequestro all’importo che verrà stabilito

definitivamente nella procedura di rigetto.

In

definitiva, il reclamo va pertanto respinto.

7.

In

entrambe le sedi la tassa, stabilita in

applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili,

determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.

96.

CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

In

entrambe le sedi, il valore litigioso corrisponde ai fr. 312'472.73

(pari al controvalore di $ 338'408.–)

indicati quale parte

insoluta dei crediti alla base del sequestro nella

decisione impugnata (consid. 7), non potendosi

tenere conto del criterio più corretto (cfr. DTF 139 III

195.

consid. 4.3.2) del valore dei beni sequestrati, giacché in concreto non è

stato reso noto, il verbale di sequestro non essendo agli atti.

8.

Circa i rimedi esperibili

sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 312'472.73 raggiunge ampiamente

la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1

lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 1'500.– relative al presente

giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. Ella rifonderà

alla CO 1 fr. 3'000.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

– avv. PA

1, __________, __________;

– avv. PA

2 e PA 3, __________

, __________,

__________.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può

essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98

LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2

LTF).