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Decisione

14.2024.125

Fallimento. Estinzione del credito dell’istante prima della pronuncia. Indennità di prima sede

5 novembre 2024Italiano5 min

di decretare il fallimento di RE 1 a causa del mancato pagamento di fr. 3'157.75

Source ti.ch

RE 1

Incarto n.

14.2024.125

Lugano

5 novembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2024.3027 (fallimento) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 30 maggio 2024

dalla

CO 1

contro

RE 1

giudicando sul reclamo dell’8 ottobre 2024 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 24 settembre 2024 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione

n. __________ della sede di Lugano del­l’Ufficio d’esecuzione, il 30

maggio 2024 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5,

di decretare il fallimento di RE 1 a causa del mancato pagamento di fr. 3'157.75

e di assegnarle un’indennità di fr. 100.–.

B. All’udienza

di discussione del 24 settembre 2024 nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione del 24 settembre 2024 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE

1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa

fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–

per le spese esecutive. Non ha assegnato indennità all’istante.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a

questa Camera con un reclamo dell’8 ottobre 2024 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. L’indomani

il presidente della Camera ha parzialmente accolto la domanda di effetto

sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni,

avendo la stessa perso ogni interes­se alla causa in seguito all’estinzione del

suo credito.

E. Con

scritto del 10 ottobre 2024, l’istante ha informato la Pretura di aver ricevuto

dall’Ufficio dei fallimenti l’informazione che il suo credito era stato pagato

il 14 agosto 2024, prima del fallimento.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto

che la notifica è verosimilmente avvenuta in concreto a RE 1 al momento del suo

interrogatorio del 7 ottobre 2024 presso l’Ufficio dei fallimenti, il reclamo,

presentato il giorno successivo (data del timbro postale), è senz’altro

tempestivo.

2.

Secondo

l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimen­to può essere

deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla

notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono

verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte

Noven”). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore

dimostra con documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito

posto in esecuzione per pagamento (art. 172 n. 3 LEF).

Nel

caso in esame il reclamante ha prodotto la ricevuta rilasciata dall’Ufficio d’esecuzione

il 9 agosto 2024, ancor prima della pro-nuncia del fallimento

(del 25 settembre 2024), relativa al pagamento di fr. 3'224.45

a saldo dell’esecuzione promossa dall’istan­­te. Se il Pretore l’avesse

saputo prima di statuire, avrebbe dovuto respingere l’istanza (art. 172 n. 3

LEF). Il reclamo va pertanto accolto e la decisione di fallimento annullata

(art. 174 cpv. 1 LEF).

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico del

reclamante, il cui pagamento tardivo, dopo l’ultimo termine di pagamento di

venti giorni indicato sulla comminatoria di fallimento notificatogli il 20

marzo 2024, ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art.

107.

cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili di

seconda sede, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo. La tassa di

giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo

versato in questa sede. Non si pone invece problema

d’indennità di prima sede, l’i­­stante non avendo contestato la decisione

impugnata al riguardo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di

fallimento pronunciata il 24 settembre 2024 dalla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5, nei confronti di RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di

prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE

1.

3. Le spese dell’Ufficio

dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE

1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dal reclamante in questa

sede, pari a fr. 80.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della tassa di

giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

– ;

– ;

– Ufficio

d’esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).