14.2024.125
Fallimento. Estinzione del credito dell’istante prima della pronuncia. Indennità di prima sede
5 novembre 2024Italiano5 min
di decretare il fallimento di RE 1 a causa del mancato pagamento di fr. 3'157.75
Source ti.ch
RE 1
Incarto n.
14.2024.125
Lugano
5 novembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2024.3027 (fallimento) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 30 maggio 2024
dalla
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo dell’8 ottobre 2024 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 24 settembre 2024 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ della sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, il 30
maggio 2024 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5,
di decretare il fallimento di RE 1 a causa del mancato pagamento di fr. 3'157.75
e di assegnarle un’indennità di fr. 100.–.
B. All’udienza
di discussione del 24 settembre 2024 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione del 24 settembre 2024 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE
1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–
per le spese esecutive. Non ha assegnato indennità all’istante.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a
questa Camera con un reclamo dell’8 ottobre 2024 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. L’indomani
il presidente della Camera ha parzialmente accolto la domanda di effetto
sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni,
avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del
suo credito.
E. Con
scritto del 10 ottobre 2024, l’istante ha informato la Pretura di aver ricevuto
dall’Ufficio dei fallimenti l’informazione che il suo credito era stato pagato
il 14 agosto 2024, prima del fallimento.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto
che la notifica è verosimilmente avvenuta in concreto a RE 1 al momento del suo
interrogatorio del 7 ottobre 2024 presso l’Ufficio dei fallimenti, il reclamo,
presentato il giorno successivo (data del timbro postale), è senz’altro
tempestivo.
2.
Secondo
l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere
deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla
notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono
verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte
Noven”). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore
dimostra con documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito
posto in esecuzione per pagamento (art. 172 n. 3 LEF).
Nel
caso in esame il reclamante ha prodotto la ricevuta rilasciata dall’Ufficio d’esecuzione
il 9 agosto 2024, ancor prima della pro-nuncia del fallimento
(del 25 settembre 2024), relativa al pagamento di fr. 3'224.45
a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante. Se il Pretore l’avesse
saputo prima di statuire, avrebbe dovuto respingere l’istanza (art. 172 n. 3
LEF). Il reclamo va pertanto accolto e la decisione di fallimento annullata
(art. 174 cpv. 1 LEF).
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico del
reclamante, il cui pagamento tardivo, dopo l’ultimo termine di pagamento di
venti giorni indicato sulla comminatoria di fallimento notificatogli il 20
marzo 2024, ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art.
107.
cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili di
seconda sede, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo. La tassa di
giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo
versato in questa sede. Non si pone invece problema
d’indennità di prima sede, l’istante non avendo contestato la decisione
impugnata al riguardo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di
fallimento pronunciata il 24 settembre 2024 dalla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5, nei confronti di RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di
prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE
1.
3. Le spese dell’Ufficio
dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE
1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dal reclamante in questa
sede, pari a fr. 80.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della tassa di
giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.
III. Notificazione a:
– ;
– ;
– Ufficio
d’esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).