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Decisione

14.2024.126

Rigetto definitivo o provvisorio dell’opposizione. Denuncia penale. Assenza di titolo di rigetto

20 gennaio 2025Italiano7 min

C. Statuendo con decisione del 1° ottobre 2024, il Pretore ha respinto l’istanza,

Source ti.ch

Incarto n.

14.2024.126

Lugano

20 gennaio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2023.1579 (rigetto definitivo dell’opposizione) della

Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 14 dicembre 2023 da

RE 1

contro

CO 1

giudicando sul reclamo del 10 ottobre 2024 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 1° ottobre 2024 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 19 dicembre 2022 dalla

sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione, RE 1 ha escusso il fratello CO 1 per l’incasso di fr. 3'500.– (indicando

quale causa del credito: “Richiamo

di fattura 5°”) e fr. 2'800.– (con un laconico “Vedi pto. 1”).

Fatti

B. Avendo

CO 1 interposto opposizione al precetto esecuti­vo, con istanza del 14 dicembre

2023 RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di

Bellinzona. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con

osservazioni scritte dell’8 gennaio 2024.

C. Statuendo con decisione del 1° ottobre 2024, il Pretore ha respinto l’istanza,

ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 140.– senz’assegnare

indennità.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 10 ottobre 2024 per ottenere l’ac­coglimento dell’istanza. Stante il

prevedibile esito del giudizio odier­no, il reclamo non è stato

notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto ad RE 1 il 3 ottobre 2024, il termine d’impugnazione è

scaduto domenica 13 ottobre, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 14

ottobre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato già il 10 ottobre 2024 (data del timbro

postale), il recla­mo è dunque senz’altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che

sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a me­no che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione del­la decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. In virtù dell’art.

82.

LEF, invece, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’oppo­sizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto, sia definitivo che

provvisorio, è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui

scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva

senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente

una delle eccezioni liberatorie enumerate agli art. 81, rispettivamente 82 cpv.

2.

LEF (DTF 139 III 444, consid. 4.1.1).

3.

Nella decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto

che le fotografie e la “fattura” prodotte dall’istante non costituiscono

un titolo di rigetto né definitivo né provvisorio, motivo per cui ha respinto l’istanza.

4.

Nel

reclamo RE 1 contesta l’assenza di un titolo di rigetto, facendo valere che

sarebbe tale la denuncia penale sporta contro il fratello e altre persone nel

settembre del 2021, la quale conterebbe non solo fotografie, ma “fatti accaduti e accertati”, sebbene il Ministero pubblico non li ha ritenuti penalmente

perseguibili. Chiede di conseguenza l’accoglimento dell’istanza.

5.

Ora,

di tutta evidenza una denuncia penale non costituisce e non può costituire una

decisione esecutiva nel senso dell’art. 80 cpv. 1 LEF. D’altronde, il Ministero

pubblico non ha emesso alcuna decisione che condanni CO 1 a pagare al

reclamante le som­me poste in esecuzione. Ne

segue che RE 1 non ha pro­dotto alcun titolo di rigetto definitivo dell’esecuzione.

6.

la denuncia penale, né gli altri documenti allegati all’istanza (ricordato che

documenti prodotti solo con il reclamo sono irricevibili secondo l’art. 326 cpv.

1.

CPC) possono poi essere considerati come validi titoli di rigetto

provvisorio. Non includono infatti una dichiarazione firmata dall’escusso con

cui riconosce di dover al fratello le somme poste in esecuzione né un suo

riconoscimento constatato mediante atto pubblico (ovvero allestito da un

notaio). Difetta pertanto altresì un titolo di rigetto provvisorio nel senso del­l’art.

82.

cpv. 1 LEF.

7.

La

decisione impugnata risulta quindi corretta, sicché il reclamo va respinto. Il

pronunciato odierno non priva il reclamante del diritto di sottoporre

nuovamente il litigio al giudice ordinario (DTF 143 III 564 consid. 4.1 e 136

III 528 consid. 3.2) con un’azione creditoria in procedura civile ordinaria

semplificata, nella quale potrebbe chiedere il rigetto definitivo dell’opposizione

(art. 79 LEF e 243 segg. CPC), da iniziare con un’istanza di conciliazione

(art. 202 CPC).

8.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), seguono la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la

controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non

essendo incorsa in spese in questa sede.

9.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 6'300.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).