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Decisione

14.2024.128

Opposizione tardiva in caso di cambiamento di creditore. Rimborso del mutuo da uno solo dei due mutuatari solidali. Regresso. Restituzione delle cartelle ipotecarie consegnate in garanzia del mutuo

21 febbraio 2025Italiano13 min

È pacifico che RE 1 ha pagato più della sua parte, anzi ha interamente estinto il debito. Le spetta pertanto un regresso ver­so

Source ti.ch

RE 1RE 1CO 1

Incarto n.

14.2024.128

Lugano

21 febbraio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella causa SO.2024.2458 (opposizione

tardiva) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza

7 maggio 2024 da

CO 1

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 10 ottobre 2024 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 27 settembre 2024 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con contratto del 20 febbraio 2020 la Banca PI 1 da una parte e in

solido gli ex coniugi RE 1 e CO 1 dall’altra hanno sottoscritto un contratto di

credito base ipoteca di fr. 178'500.– sull’immobile sito sul fondo n__________

RFD __________, di cui essi sono comproprietari in ragione di metà ciascuno. Lo

stesso giorno, le parti hanno anche sottoscritto la relativa convenzione per il

trasferimento garanzie, con la quale i mutuatari hanno ceduto alla Banca tre

cartelle ipotecarie gravanti il medesimo fondo.

B. Il

20 gennaio 2022 la banca ha disdetto il contratto base d’ipoteca con effetto al

31 luglio 2022 e l’8 settembre 2022 ha fatto spiccare due precetti esecutivi

volti alla realizzazione del suo pegno, uno (n. __________) nei confronti di RE

1 per fr. 166'950.– più accessori e l’altro(n. __________) di CO 1 per fr. 168'000.–­oltre

ad accessori. Solamente la prima ha interposto opposizione. Il 16 maggio 2023 la

sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione ha comunicato ad RE 1 e CO 1 che la banca

aveva domandato la realizzazione del fondo gravato da pegno. Il 13 dicembre

2023 RE 1 ha pagato l’intero debito, il cui saldo ammontava a fr. 166'925.75

secondo il conteggio del giorno precedente. Il 20 dicembre 2023, la banca ha

restituito le tre cartelle ipotecarie ad RE 1.

C. Il

26 aprile 2024, l’Ufficio d’esecuzione ha avvisato CO 1 del cambiamento di

creditore nell’esecuzione n. __________ promos­sa nei suoi confronti dalla banca,

cui era subentrata RE 1, e l’ha informato del suo diritto, secondo l’art. 77

cpv. 2 LEF, di presentare opposizione tardiva scritta e motivata al giudice del

luogo dell’esecuzione entro dieci giorni dalla conoscenza del cambiamento del

creditore, rendendo verosimili le eccezioni opponibili al nuovo creditore.

D. Mediante

istanza del 7 maggio 2024, CO 1 ha inoltrato opposizione al cambio di creditore

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione

5. Con disposizione ordinatoria del 14 maggio 2024, il Pretore ha

ordinato la sospensione provvisoria dell’esecuzione __________ e ha assegnato

un termine ad RE 1 per esprimersi sull’opposizione tardiva.

E. Entro

il termine assegnato, con osservazioni del 1° giugno 2024 RE 1 ha chiesto la

reiezione dell’opposizione tardiva. Tramite replica spontanea dell’11 giugno

2024 e duplica spontanea del 18 giugno 2024 le parti hanno ribadito le loro

posizioni contrastanti.

F. Statuendo

con decisione del 27 settembre 2024 il Pretore ha ammesso l’opposizione tardiva

e posto a carico di RE 1 le spese processuali di fr. 100.– senz’assegnare

indennità.

G. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 10

ottobre 2024 per ottenerne la riforma, nel senso, in via principale, dell’integrale

reiezione del­l’opposizione tardiva, e in via subordinata della sua parziale

ammissione con riduzione del credito garantito dai pegni immobiliari a fr. 83'462.85

oltre agli accessori, in entrambi i casi protestate tasse e spese. Nelle sue

osservazioni del 15 novembre 2024 CO 1 ha concluso per la reiezione del

reclamo.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di ammissione dell’opposizione

tardiva – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309

lett. b n. 2 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto ad RE 1 il 30 settembre 2024, il termine d’impugnazione è

scaduto giovedì 10 ottobre. Presentato quello stesso giorno (data del timbro

postale), il reclamo è dunque tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che

sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

2. Se

il creditore cambia in corso d’esecuzione prima della ripartizio­ne o della

dichiarazione di fallimento, l’escusso, se non l’aveva già fatto

tempestivamente prima (DTF 125 IIII 42 consid. 2/b), può presentare opposizione

scritta e motivata al giudice del luogo del­l’esecuzione entro dieci giorni

dalla conoscenza del cambiamento del creditore, rendendo verosimili le

eccezioni opponibili al nuovo creditore (art. 77 cpv. 1 e 2 LEF). Udite le

parti, il giudice decide sull’ammissibilità dell’oppo­sizione (art. 77 cpv. 3

LEF). L’escusso può far valere solo i motivi dovuti al cambiamento di

creditore, ovvero le eccezioni dirette specificamente contro il nuovo creditore

(come la compensazio­ne) e quelle attinenti alla validità della cessione (DTF

91 III 7, pag. 10; Bessenich/Fink in: Basler

Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 4 ad art. 77 LEF; Ruedin in: Commentaire romand, Poursuite

et faillite, 2005, n. 14 ad art. 77 LEF).

3. Nella decisione impugnata, il Pretore ha

rilevato che, nel rimborsare interamente la somma mutuata alla banca, RE 1 non

si è sostituita alla stessa nel credito ipotecario nei confronti di CO 1, ma ha

liberato anche quest’ultimo del proprio ob-bligo solidale (art. 147 cpv. 1 CO).

Per il Pretore, il credito della banca non è quindi passato ad RE 1, ma si è

estinto. Semmai ella ha una pretesa di regresso nei confronti di CO 1 perché ha

pagato alla banca più di quanto le incombeva nel rapporto interno tra i

debitori solidali (art. 148 cpv. 1 e 2 CO). A giudizio del primo giudice, l’eventuale

credito di RE 1 nei confronti di CO 1 è quindi un altro credito, non garantito

da pegno, rispetto a quello estinto vantato in origine dalla banca nei confronti

dei debitori solidali. In buona sostanza non è cambiato il creditore, ma proprio l’eventuale credito. Non reputando da­ta

identità tra il credito ipotecario

originario (estinto) e l’eventuale credito di regresso vantato da RE 1

nei confronti di CO 1, il Pretore ha considerato ch’ella non potesse

sostituirsi alla banca nell’esecuzione. Risultando

l’eccezione del debitore “sostan­zialmente pertinente” e verosimile, in

definitiva il giudice preceden­te ha ammesso l’opposizione tardiva.

4. Nel

reclamo RE 1 si duole di una violazione dell’art. 149 cpv. 1 CO, secondo cui il

debitore solidale subentra “in

tutte le ragioni del creditore” fino a concorrenza di quanto pagato. Con

la tacitazione integrale della banca (per fr. 166'925.75), ella ritiene di

essere subentrata in tutti i diritti della stessa, compresi

il credito e le cartelle ipotecarie consegnate in garanzia del credito, sicché

non solo la banca poteva cederle i titoli in questione, ma la reclamante poteva

prendere il posto della banca nell’esecuzione avviata contro CO 1, il quale non

vi aveva interposto opposizione. In via subordinata la reclamante rileva che il

Pretore avrebbe tut­t’al più potuto riconoscere l’opposizione tardiva solo

parzialmente, e ciò limitatamente alla metà della somma da lei pagata (pari a fr. 83'462.85),

ossia la parte del debito a carico di CO 1.

4.1 Il Pretore ha

effettivamente misconosciuto che il debitore solidale cui spetta un diritto di

regresso è surrogato per legge (art. 149 cpv. 1 CO) in tutte le ragioni del

creditore fino a concorrenza di quanto gli

ha pagato. Acquisisce il credito con i suoi accessori e i suoi mez­zi di prova. Il creditore è tenuto a consegnargli l’eventuale titolo di

pegno immobiliare (art. 853 CC) o riconoscimento di debito in suo possesso e

qualsiasi altro mezzo di prova (art. 170 cpv. 2 CO) (Romy in: Commentaire romand, Code des obligations

I/1, 3ª ed. 2021, n. 1 ad art. 149 CO). Il credito surrogato, di

conseguenza, non si estingue, ma sussiste accanto al credito di regresso, a

concorrenza dell’importo di regresso (art. 148 cpv. 2 CO; Romy, op. cit., n. 2 ad art. 149). Anche

Fatti

i diritti esecutivi del creditore principale passano al debitore che l’ha

tacitato nella stessa misura. Co­me risulta dall’art. 77 cpv. 1 LEF, il

debitore gli subentra nell’ese­cuzione (DTF 140 III 372 consid. 3.3.1).

4.2 Nel caso di specie nel contratto con la Banca (doc. D, punto 8) i

mutuatari RE 1 e CO 1 si sono impegnati a restituire il mutuo “solidalmente”.

Poiché non hanno pattuito alcunché di diverso, per legge i mutuatari

rispondevano internamente in parte uguale di quanto dovuto al mutuante (art.

148 cpv. 1 CO; sentenza della CEF 14.2022.159 del 24 maggio 2023 consid. 5.2).

È pacifico che RE 1 ha pagato più della sua parte, anzi ha interamente estinto il debito. Le spetta pertanto un regresso ver­so

l’altro condebitore per la quota, di metà, pagata in più di quella propria

(art. 148 cpv. 2 CO). La sentenza impugnata è così giuridicamente errata

laddove il Pretore ha ritenuto estinto il credito principale della banca. Come

visto (sopra consid. 4.1), esso sussiste accanto al credito di regresso, è

garantito dai pegni a concorrenza del diritto di regresso e dà diritto alla

debitrice surrogata di subentrare alla banca nell’esecuzione contro il

condebitore (art. 77 cpv. 1 LEF). A parte il fatto che la questione dell’identità

del credito posto in esecuzione (con quello risultante dal titolo di riget­to)

si pone solo nella procedura sommaria di rigetto dell’opposizione – mentre in

quella di ammissione dell’opposizione tardiva le eccezioni sono limitate a

quelle che non avrebbe potuto sollevare prima del cambiamento di creditore

(sopra consid. 2) – è incontestabile che il credito nel quale RE 1 è stata

surrogata è quello posto in esecuzione dalla banca. Il contratto di mutuo

costituirebbe del resto anche un titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione

(DTF 132 III 140 consid. 4.1.1; citata 14.2022.159 consid. 5.1.2 e i

rinvii).

4.3 Dalla lettera della banca del 20 dicembre 2023 (doc. P) risulta che il

saldo del mutuo al 12 dicembre 2023 era di fr. 166'925.75 ed è stato estinto

completamente il giorno successivo da RE 1. In assenza di patto contrario, ciascun mutuatario avrebbe dovuto saldarne

la metà (art. 148 cpv. 1 CO), ovvero fr. 83'462.87 (fr. 166'925.75 ÷ 2), sicché la reclamante è subentrata nell’esecu­zione

solo per i fr. 83'462.87 pagati in più della sua quota-parte (art. 149

cpv. 1 CO e sopra consid. 4.1). In accoglimento della conclusione subordinata

della reclamante, la sentenza impugnata va riformata nel senso di ammettere l’opposizione

tardiva interposta da CO 1 limitatamente a fr. 83'462.87 oltre agl’inte­ressi

di mora del 10% dal 30 giugno 2022 indicati nel precetto esecutivo n. __________.

5. Con

le osservazioni al reclamo CO 1 ribadisce in modo generico la validità della propria

Considerandi

opposizione tardiva e fa valere che “l’azione della Banca” non era rivolta solo

contro di lui, ma anche contro l’ex moglie. Non ne trae però alcuna deduzione

giuridica. La questione è pertanto senza rilievo. Ad ogni modo, l’ese­-cuzione

contro RE 1 (n. __________) si è estinta con il pagamento del credito della

banca (art. 12 LEF). Rimane dunque giustamente in discussione solo quella

diretta contro di lui.

6.

Nelle

sue osservazioni CO 1 ribadisce d’altronde che le cartelle ipotecarie

sono state restituite a torto RE 1. In effetti, nel contratto era previsto che

non appena la banca non avesse avuto più alcun diritto nei confronti del

costituente (ossia lui e l’ex moglie), avrebbe dovuto restituire le cartelle

ipotecarie al costituente della garanzia

(ossia sempre a lui e all’ex moglie), men­tre se il credito fosse stato

soddisfatto da un terzo – e secondo lui RE 1 non è evidentemente un terzo – le

cartelle ipotecarie avrebbero dovuto essere trasferite al terzo. Di conseguenza,

la banca non ha, secondo lui, rispettato quanto indicato nel contratto perché avrebbe

dovuto riconsegnare le cartelle ipotecarie all’intera parte costituente e non

solo ad RE 1.

In realtà è incontestato che il

credito della banca non è stato saldato dalla “parte costituente” del pegno,

bensì dalla sola ex moglie, che va pertanto considerata, dal profilo del

contratto di garanzia, quale “terzo” rispetto alla “parte costituente”, che

compren­de anche l’ex marito. RE 1 è del resto

incontestabilmen­te un terzo rispetto al credito della banca contro l’ex marito

e al pegno sulla quota di comproprietà di lui sul fondo

n. __________ RFD __________. A prescindere dagli accordi contrattuali, la

reclaman­te, sia come sia, è legalmente subentrata nelle garanzie della banca

al momento in cui l’ha disinteressata (art. 149 cpv. 1 e 170 cpv. 1 CO; sopra

consid. 4.1; cfr. pure art. 110 n. 1 CO per la parte del debito spettante

all’ex marito e per la parte de pegno di proprietà di lui). La banca era

pertanto tenuta legalmente a riconsegnare i titoli alla nuova ed esclusiva

creditrice ipotecaria. In definitiva, il reclamo merita accoglimento per quanto

attiene alla richiesta subordinata della reclamante.

7.

In

entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1

OTLEF (RS 281.35), segue la reciproca soccombenza parziale (art. 106 cpv. 1

CPC), di metà ciascuno. Non si pone invece problema d’indennità in mancanza di domande

motivate (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC) al riguardo né in prima né in

seconda sede e ad ogni modo domande del genere andrebbero ritenute compensate

stante il pari grado di soccombenza.

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 168'000.–, raggiunge

la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1

lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è parzialmente accolto e di

conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così

riformati:

“1. L’opposizione tardiva interposta nell’esecuzione n. __________

è parzialmente ammessa limitatamente a fr. 83'462.87;

l’esecuzione può essere proseguita solo per i restanti fr. 83'462.87 oltre agli interessi del

10% dal 30 giugno 2022.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 100.– sono poste a carico delle parti

in ragione di metà ciascuno.”

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 800.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico delle parti in ragione di

metà ciascuno.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).