14.2024.128
Opposizione tardiva in caso di cambiamento di creditore. Rimborso del mutuo da uno solo dei due mutuatari solidali. Regresso. Restituzione delle cartelle ipotecarie consegnate in garanzia del mutuo
21 febbraio 2025Italiano13 min
È pacifico che RE 1 ha pagato più della sua parte, anzi ha interamente estinto il debito. Le spetta pertanto un regresso verso
Source ti.ch
RE 1RE 1CO 1
Incarto n.
14.2024.128
Lugano
21 febbraio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa SO.2024.2458 (opposizione
tardiva) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza
7 maggio 2024 da
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 10 ottobre 2024 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 27 settembre 2024 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con contratto del 20 febbraio 2020 la Banca PI 1 da una parte e in
solido gli ex coniugi RE 1 e CO 1 dall’altra hanno sottoscritto un contratto di
credito base ipoteca di fr. 178'500.– sull’immobile sito sul fondo n__________
RFD __________, di cui essi sono comproprietari in ragione di metà ciascuno. Lo
stesso giorno, le parti hanno anche sottoscritto la relativa convenzione per il
trasferimento garanzie, con la quale i mutuatari hanno ceduto alla Banca tre
cartelle ipotecarie gravanti il medesimo fondo.
B. Il
20 gennaio 2022 la banca ha disdetto il contratto base d’ipoteca con effetto al
31 luglio 2022 e l’8 settembre 2022 ha fatto spiccare due precetti esecutivi
volti alla realizzazione del suo pegno, uno (n. __________) nei confronti di RE
1 per fr. 166'950.– più accessori e l’altro(n. __________) di CO 1 per fr. 168'000.–oltre
ad accessori. Solamente la prima ha interposto opposizione. Il 16 maggio 2023 la
sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione ha comunicato ad RE 1 e CO 1 che la banca
aveva domandato la realizzazione del fondo gravato da pegno. Il 13 dicembre
2023 RE 1 ha pagato l’intero debito, il cui saldo ammontava a fr. 166'925.75
secondo il conteggio del giorno precedente. Il 20 dicembre 2023, la banca ha
restituito le tre cartelle ipotecarie ad RE 1.
C. Il
26 aprile 2024, l’Ufficio d’esecuzione ha avvisato CO 1 del cambiamento di
creditore nell’esecuzione n. __________ promossa nei suoi confronti dalla banca,
cui era subentrata RE 1, e l’ha informato del suo diritto, secondo l’art. 77
cpv. 2 LEF, di presentare opposizione tardiva scritta e motivata al giudice del
luogo dell’esecuzione entro dieci giorni dalla conoscenza del cambiamento del
creditore, rendendo verosimili le eccezioni opponibili al nuovo creditore.
D. Mediante
istanza del 7 maggio 2024, CO 1 ha inoltrato opposizione al cambio di creditore
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione
5. Con disposizione ordinatoria del 14 maggio 2024, il Pretore ha
ordinato la sospensione provvisoria dell’esecuzione __________ e ha assegnato
un termine ad RE 1 per esprimersi sull’opposizione tardiva.
E. Entro
il termine assegnato, con osservazioni del 1° giugno 2024 RE 1 ha chiesto la
reiezione dell’opposizione tardiva. Tramite replica spontanea dell’11 giugno
2024 e duplica spontanea del 18 giugno 2024 le parti hanno ribadito le loro
posizioni contrastanti.
F. Statuendo
con decisione del 27 settembre 2024 il Pretore ha ammesso l’opposizione tardiva
e posto a carico di RE 1 le spese processuali di fr. 100.– senz’assegnare
indennità.
G. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 10
ottobre 2024 per ottenerne la riforma, nel senso, in via principale, dell’integrale
reiezione dell’opposizione tardiva, e in via subordinata della sua parziale
ammissione con riduzione del credito garantito dai pegni immobiliari a fr. 83'462.85
oltre agli accessori, in entrambi i casi protestate tasse e spese. Nelle sue
osservazioni del 15 novembre 2024 CO 1 ha concluso per la reiezione del
reclamo.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di ammissione dell’opposizione
tardiva – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309
lett. b n. 2 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto ad RE 1 il 30 settembre 2024, il termine d’impugnazione è
scaduto giovedì 10 ottobre. Presentato quello stesso giorno (data del timbro
postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che
sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
2. Se
il creditore cambia in corso d’esecuzione prima della ripartizione o della
dichiarazione di fallimento, l’escusso, se non l’aveva già fatto
tempestivamente prima (DTF 125 IIII 42 consid. 2/b), può presentare opposizione
scritta e motivata al giudice del luogo dell’esecuzione entro dieci giorni
dalla conoscenza del cambiamento del creditore, rendendo verosimili le
eccezioni opponibili al nuovo creditore (art. 77 cpv. 1 e 2 LEF). Udite le
parti, il giudice decide sull’ammissibilità dell’opposizione (art. 77 cpv. 3
LEF). L’escusso può far valere solo i motivi dovuti al cambiamento di
creditore, ovvero le eccezioni dirette specificamente contro il nuovo creditore
(come la compensazione) e quelle attinenti alla validità della cessione (DTF
91 III 7, pag. 10; Bessenich/Fink in: Basler
Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 4 ad art. 77 LEF; Ruedin in: Commentaire romand, Poursuite
et faillite, 2005, n. 14 ad art. 77 LEF).
3. Nella decisione impugnata, il Pretore ha
rilevato che, nel rimborsare interamente la somma mutuata alla banca, RE 1 non
si è sostituita alla stessa nel credito ipotecario nei confronti di CO 1, ma ha
liberato anche quest’ultimo del proprio ob-bligo solidale (art. 147 cpv. 1 CO).
Per il Pretore, il credito della banca non è quindi passato ad RE 1, ma si è
estinto. Semmai ella ha una pretesa di regresso nei confronti di CO 1 perché ha
pagato alla banca più di quanto le incombeva nel rapporto interno tra i
debitori solidali (art. 148 cpv. 1 e 2 CO). A giudizio del primo giudice, l’eventuale
credito di RE 1 nei confronti di CO 1 è quindi un altro credito, non garantito
da pegno, rispetto a quello estinto vantato in origine dalla banca nei confronti
dei debitori solidali. In buona sostanza non è cambiato il creditore, ma proprio l’eventuale credito. Non reputando data
identità tra il credito ipotecario
originario (estinto) e l’eventuale credito di regresso vantato da RE 1
nei confronti di CO 1, il Pretore ha considerato ch’ella non potesse
sostituirsi alla banca nell’esecuzione. Risultando
l’eccezione del debitore “sostanzialmente pertinente” e verosimile, in
definitiva il giudice precedente ha ammesso l’opposizione tardiva.
4. Nel
reclamo RE 1 si duole di una violazione dell’art. 149 cpv. 1 CO, secondo cui il
debitore solidale subentra “in
tutte le ragioni del creditore” fino a concorrenza di quanto pagato. Con
la tacitazione integrale della banca (per fr. 166'925.75), ella ritiene di
essere subentrata in tutti i diritti della stessa, compresi
il credito e le cartelle ipotecarie consegnate in garanzia del credito, sicché
non solo la banca poteva cederle i titoli in questione, ma la reclamante poteva
prendere il posto della banca nell’esecuzione avviata contro CO 1, il quale non
vi aveva interposto opposizione. In via subordinata la reclamante rileva che il
Pretore avrebbe tutt’al più potuto riconoscere l’opposizione tardiva solo
parzialmente, e ciò limitatamente alla metà della somma da lei pagata (pari a fr. 83'462.85),
ossia la parte del debito a carico di CO 1.
4.1 Il Pretore ha
effettivamente misconosciuto che il debitore solidale cui spetta un diritto di
regresso è surrogato per legge (art. 149 cpv. 1 CO) in tutte le ragioni del
creditore fino a concorrenza di quanto gli
ha pagato. Acquisisce il credito con i suoi accessori e i suoi mezzi di prova. Il creditore è tenuto a consegnargli l’eventuale titolo di
pegno immobiliare (art. 853 CC) o riconoscimento di debito in suo possesso e
qualsiasi altro mezzo di prova (art. 170 cpv. 2 CO) (Romy in: Commentaire romand, Code des obligations
I/1, 3ª ed. 2021, n. 1 ad art. 149 CO). Il credito surrogato, di
conseguenza, non si estingue, ma sussiste accanto al credito di regresso, a
concorrenza dell’importo di regresso (art. 148 cpv. 2 CO; Romy, op. cit., n. 2 ad art. 149). Anche
Fatti
i diritti esecutivi del creditore principale passano al debitore che l’ha
tacitato nella stessa misura. Come risulta dall’art. 77 cpv. 1 LEF, il
debitore gli subentra nell’esecuzione (DTF 140 III 372 consid. 3.3.1).
4.2 Nel caso di specie nel contratto con la Banca (doc. D, punto 8) i
mutuatari RE 1 e CO 1 si sono impegnati a restituire il mutuo “solidalmente”.
Poiché non hanno pattuito alcunché di diverso, per legge i mutuatari
rispondevano internamente in parte uguale di quanto dovuto al mutuante (art.
148 cpv. 1 CO; sentenza della CEF 14.2022.159 del 24 maggio 2023 consid. 5.2).
È pacifico che RE 1 ha pagato più della sua parte, anzi ha interamente estinto il debito. Le spetta pertanto un regresso verso
l’altro condebitore per la quota, di metà, pagata in più di quella propria
(art. 148 cpv. 2 CO). La sentenza impugnata è così giuridicamente errata
laddove il Pretore ha ritenuto estinto il credito principale della banca. Come
visto (sopra consid. 4.1), esso sussiste accanto al credito di regresso, è
garantito dai pegni a concorrenza del diritto di regresso e dà diritto alla
debitrice surrogata di subentrare alla banca nell’esecuzione contro il
condebitore (art. 77 cpv. 1 LEF). A parte il fatto che la questione dell’identità
del credito posto in esecuzione (con quello risultante dal titolo di rigetto)
si pone solo nella procedura sommaria di rigetto dell’opposizione – mentre in
quella di ammissione dell’opposizione tardiva le eccezioni sono limitate a
quelle che non avrebbe potuto sollevare prima del cambiamento di creditore
(sopra consid. 2) – è incontestabile che il credito nel quale RE 1 è stata
surrogata è quello posto in esecuzione dalla banca. Il contratto di mutuo
costituirebbe del resto anche un titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione
(DTF 132 III 140 consid. 4.1.1; citata 14.2022.159 consid. 5.1.2 e i
rinvii).
4.3 Dalla lettera della banca del 20 dicembre 2023 (doc. P) risulta che il
saldo del mutuo al 12 dicembre 2023 era di fr. 166'925.75 ed è stato estinto
completamente il giorno successivo da RE 1. In assenza di patto contrario, ciascun mutuatario avrebbe dovuto saldarne
la metà (art. 148 cpv. 1 CO), ovvero fr. 83'462.87 (fr. 166'925.75 ÷ 2), sicché la reclamante è subentrata nell’esecuzione
solo per i fr. 83'462.87 pagati in più della sua quota-parte (art. 149
cpv. 1 CO e sopra consid. 4.1). In accoglimento della conclusione subordinata
della reclamante, la sentenza impugnata va riformata nel senso di ammettere l’opposizione
tardiva interposta da CO 1 limitatamente a fr. 83'462.87 oltre agl’interessi
di mora del 10% dal 30 giugno 2022 indicati nel precetto esecutivo n. __________.
5. Con
le osservazioni al reclamo CO 1 ribadisce in modo generico la validità della propria
Considerandi
opposizione tardiva e fa valere che “l’azione della Banca” non era rivolta solo
contro di lui, ma anche contro l’ex moglie. Non ne trae però alcuna deduzione
giuridica. La questione è pertanto senza rilievo. Ad ogni modo, l’ese-cuzione
contro RE 1 (n. __________) si è estinta con il pagamento del credito della
banca (art. 12 LEF). Rimane dunque giustamente in discussione solo quella
diretta contro di lui.
6.
Nelle
sue osservazioni CO 1 ribadisce d’altronde che le cartelle ipotecarie
sono state restituite a torto RE 1. In effetti, nel contratto era previsto che
non appena la banca non avesse avuto più alcun diritto nei confronti del
costituente (ossia lui e l’ex moglie), avrebbe dovuto restituire le cartelle
ipotecarie al costituente della garanzia
(ossia sempre a lui e all’ex moglie), mentre se il credito fosse stato
soddisfatto da un terzo – e secondo lui RE 1 non è evidentemente un terzo – le
cartelle ipotecarie avrebbero dovuto essere trasferite al terzo. Di conseguenza,
la banca non ha, secondo lui, rispettato quanto indicato nel contratto perché avrebbe
dovuto riconsegnare le cartelle ipotecarie all’intera parte costituente e non
solo ad RE 1.
In realtà è incontestato che il
credito della banca non è stato saldato dalla “parte costituente” del pegno,
bensì dalla sola ex moglie, che va pertanto considerata, dal profilo del
contratto di garanzia, quale “terzo” rispetto alla “parte costituente”, che
comprende anche l’ex marito. RE 1 è del resto
incontestabilmente un terzo rispetto al credito della banca contro l’ex marito
e al pegno sulla quota di comproprietà di lui sul fondo
n. __________ RFD __________. A prescindere dagli accordi contrattuali, la
reclamante, sia come sia, è legalmente subentrata nelle garanzie della banca
al momento in cui l’ha disinteressata (art. 149 cpv. 1 e 170 cpv. 1 CO; sopra
consid. 4.1; cfr. pure art. 110 n. 1 CO per la parte del debito spettante
all’ex marito e per la parte de pegno di proprietà di lui). La banca era
pertanto tenuta legalmente a riconsegnare i titoli alla nuova ed esclusiva
creditrice ipotecaria. In definitiva, il reclamo merita accoglimento per quanto
attiene alla richiesta subordinata della reclamante.
7.
In
entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1
OTLEF (RS 281.35), segue la reciproca soccombenza parziale (art. 106 cpv. 1
CPC), di metà ciascuno. Non si pone invece problema d’indennità in mancanza di domande
motivate (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC) al riguardo né in prima né in
seconda sede e ad ogni modo domande del genere andrebbero ritenute compensate
stante il pari grado di soccombenza.
8.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 168'000.–, raggiunge
la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1
lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è parzialmente accolto e di
conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così
riformati:
“1. L’opposizione tardiva interposta nell’esecuzione n. __________
è parzialmente ammessa limitatamente a fr. 83'462.87;
l’esecuzione può essere proseguita solo per i restanti fr. 83'462.87 oltre agli interessi del
10% dal 30 giugno 2022.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 100.– sono poste a carico delle parti
in ragione di metà ciascuno.”
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 800.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico delle parti in ragione di
metà ciascuno.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).