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Decisione

14.2024.13

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Nozione di riconoscimento di debito. Pagamento di acconti

1 luglio 2024Italiano10 min

Circolo delle Isole. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’i­­stanza

Source ti.ch

Incarto n.

14.2024.13

Lugano

1 luglio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO 92/2023 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo delle Isole promossa con istanza 2 agosto 2023

da

CO 1

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 13 gennaio 2024 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 10 gennaio 2024 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n.__________ emesso il 17 luglio 2023 dalla sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione, CO 1

ha escus­so RE 1 per l’incasso di fr. 2'574.–, indicando quale

causa del credito la “Rimanenza

quota viaggio alle Seychelles non rimborsata”.

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 2 agosto

2023 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del

Circolo delle Isole. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’i­­stanza

con osservazioni scritte dell’11 settembre 2023.

C. Statuendo con decisione del 10 gennaio 2024, il Giudice di pace ha

accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dal

convenuto per fr. 2'560.40 (anziché per i fr. 2'574.– richiesti

nell’istanza), oltre alle spese esecutive di fr. 73.30, ponendo a suo

carico le spese processuali di fr. 170.–.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 13 gennaio 2024 per ottenerne

l’annullamento e la reiezione dell’istanza, protestate tasse e spese. Nelle sue

osservazioni del 16 febbraio 2024, CO 1 ha concluso per la reiezione del

reclamo.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto ad RE 1 al più presto l’11 gennaio 2024, il termine

d’impugnazione è scaduto non prima di domenica 21 gennaio, per cui la scadenza

è stata riportata a lunedì 22 gennaio (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio

dell’art. 31 LEF). Presentato tre giorni prima (data del timbro postale), il

reclamo è dunque senz’altro tempesti­vo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che

sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio

dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un

riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata

(cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni

tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto

è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di

accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione, bensì l’esistenza di un

titolo esecutivo (DTF 147 III 176 consid.

4.2.1), così da determinare rapidamente i ruoli delle parti in un

eventuale processo ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale

federale 5A_552/2021 del 5 gennaio 2022 consid. 2.3). Il giudice verifica solo

la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale –

e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove

l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea

di massima mediante documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160 consid.

5.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto

esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 148 III 225

consid. 4.1.1). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di

sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF;

DTF 143 III 564 consid. 4.1 e 136 III 528 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata il Giudice di pace ha constatato che in vista di un viaggio

con RE 1, poi annullato, CO 1 aveva stipulato un contratto con un’agenzia

viaggi e se n’era assunta i costi, mentre RE 1 le ha versato alcuni acconti per

complessivi fr. 2'940.–. Il primo giudice ha dedotto da tali pagamenti la

volontà del convenuto di condividere i costi del viaggio con CO 1 e quindi di

riconoscere il debito anche per la quota rimanente (di fr. 2'574.–). Senza

particolare motivazione ha però accolto l’istanza per fr. 2'560.40 oltre

alle spese per il precetto esecutivo di fr. 73.30.

4.

Nel

reclamo RE 1 afferma che il viaggio, annullato a causa dei suoi impegni

lavorativi, era un regalo della sua ex compagna CO 1 e che, comunque sia, ella

ha ricevuto un rimborso dalla sua assicurazione viaggi. Egli spiega di aver

versato gli acconti solo a causa delle insistenti richieste di lei e perché è

di “animo buono”, ma ora non intende più darle nulla e anzi rivorrebbe i soldi

indietro. Egli evidenzia che non sussiste alcun impegno suo di condivisione

della spesa e ritiene che senza un documento firmato da lui non sussiste alcun

titolo di rigetto a favore di CO 1.

5.

Ora,

come correttamente affermato dal reclamante e rammentato dal giudice pace

stesso nella decisione impugnata,

costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art.

82.

cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escusso o

dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlome­-no

di riconoscere) all’escutente, senza riserve né

condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF

139.

III 301 consid. 2.3.1 con rimandi,

Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2021, n. 25

ad art. 82 LEF).

5.1

Ciò

posto, è difficilmente comprensibile il motivo per cui il primo giudice, dopo

aver correttamente ricordato la definizione del riconoscimento di debito giusta

l’art. 82 cpv. 1 LEF, ha potuto considerare come tale il pagamento di acconti,

in assenza di qualsivoglia riconoscimento del debito in discussione scritto e

firmato a mano dal convenuto, in cui egli abbia riconosciuto di dover pagare la

somma di denaro in questione. A parte il fatto che pagare acconti non significa

necessariamente riconoscere l’intero debito e neppure la parte saldata

(l’escusso può anche mirare a evitare il pignoramento, con l’intenzione poi di

chiedere la ripetizione di quanto pagato in virtù dell’art. 86 LEF), in ogni

caso anche l’even­tuale

riconoscimento (tacito) del debito

per atti concludenti non dà

titolo al rigetto provvisorio dell’opposizione

siccome è sprovvisto della firma

manuale (art. 14 cpv. 1 CO) dell’escusso (tra altre: sentenza della CEF 14.2022.83 del 18

novembre 2022, consid. 5.2). Nella fattispecie gli estratti conto della

Raiffeisen prodotti dall’i­stante non sono sottoscritti da RE 1. La senten­za

di primo grado è quindi giuridicamente errata.

5.2

La

decisione è d’altronde errata anche nella misura in cui il primo giudice ha

accordato il rigetto per le spese esecutive di fr. 73.30 poiché su tali

spese decide l’ufficio d’esecuzione con competenza esclusiva (cfr. art. 68

LEF; DTF 147 III 358 consid. 3.4.1; sentenza della CEF 14.2023.45 del 29

settembre 2023 consid. 5.4 con rinvii).

6.

Con le osservazioni al reclamo CO 1 ribatte che non si trattava di un

regalo e che quando la loro relazione è terminata RE 1 ha smesso di rimborsare

la sua parte. Ella ammette di non avere nulla di firmato da RE 1, ma si chiede

retoricamente “da quando in

quà” in una relazione quando uno dei due anticipa

soldi fa firmare all’altro un riconoscimento dell’obbligo di pagare la sua

parte. Nega pure che la sua assicurazione le abbia rimborsato il costo del

viaggio.

6.1

Tali argomenti sono senza rilievo per l’esito del giudizio odierno.

Risulta senza equivoco dall’art. 82 cpv. 1 LEF che chi non è in possesso di un

atto pubblico (ossia di un atto allestito da un pubblico ufficiale) né di un

riconoscimento di debito firmato a mano dall’escusso (o in via elettronica

qualificata giusta l’art. 14 cpv. 2bis CO) non ha diritto alla via

agevolata del rigetto dell’opposizione in procedura sommaria, ma per legge deve

seguire la via della pro-cedura ordinaria (o di tutela giurisdizionale nei casi

manifesti giusta l’art. 257 CPC) per ottenere il rigetto definitivo

dell’opposizione (art. 79 LEF; cfr. sopra consid. 2; già citata 14.2022.83

consid. 5.2). In parole più semplici, CO 1 non ha diritto al rigetto

provvisorio dell’opposizione interposta da RE 1, ma deve agire per via di una

procedura ordinaria preceduta da un tentativo di conciliazione (art. 197 segg.

CPC), nella misura in cui sia in grado di dimostrare l’esistenza e l’importo

del suo credito con altri mezzi di prova che non un titolo

di rigetto ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF (sentenza della CEF 14.2023.137 del

20.

marzo 2024 consid. 6).

6.2

In

definitiva, la decisione impugnata va quindi riformata nel senso della

reiezione dell’istanza.

7.

In

entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1

OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

Non

si pone invece problema d’indennità, RE 1 non avendone fatto domanda motivata

né in prima né in seconda sede (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di

fr. 2'574.–, non raggiunge la soglia di

fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è accolto e di conseguenza il

dispositivo n. 3 della decisione impugnata è annullato e i dispositivi n. 1 e 2

sono così riformati:

“1. L’istanza è respinta.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 170.– sono poste a carico

dell’istante.”

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a carico di CO 1.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo delle Isole.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).