14.2024.13
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Nozione di riconoscimento di debito. Pagamento di acconti
1 luglio 2024Italiano10 min
Circolo delle Isole. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza
Source ti.ch
Incarto n.
14.2024.13
Lugano
1 luglio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO 92/2023 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo delle Isole promossa con istanza 2 agosto 2023
da
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 13 gennaio 2024 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 10 gennaio 2024 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n.__________ emesso il 17 luglio 2023 dalla sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione, CO 1
ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 2'574.–, indicando quale
causa del credito la “Rimanenza
quota viaggio alle Seychelles non rimborsata”.
Fatti
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 2 agosto
2023 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del
Circolo delle Isole. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza
con osservazioni scritte dell’11 settembre 2023.
C. Statuendo con decisione del 10 gennaio 2024, il Giudice di pace ha
accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dal
convenuto per fr. 2'560.40 (anziché per i fr. 2'574.– richiesti
nell’istanza), oltre alle spese esecutive di fr. 73.30, ponendo a suo
carico le spese processuali di fr. 170.–.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 13 gennaio 2024 per ottenerne
l’annullamento e la reiezione dell’istanza, protestate tasse e spese. Nelle sue
osservazioni del 16 febbraio 2024, CO 1 ha concluso per la reiezione del
reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto ad RE 1 al più presto l’11 gennaio 2024, il termine
d’impugnazione è scaduto non prima di domenica 21 gennaio, per cui la scadenza
è stata riportata a lunedì 22 gennaio (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio
dell’art. 31 LEF). Presentato tre giorni prima (data del timbro postale), il
reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che
sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un
riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata
(cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni
tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto
è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di
accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione, bensì l’esistenza di un
titolo esecutivo (DTF 147 III 176 consid.
4.2.1), così da determinare rapidamente i ruoli delle parti in un
eventuale processo ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale
federale 5A_552/2021 del 5 gennaio 2022 consid. 2.3). Il giudice verifica solo
la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale –
e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove
l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea
di massima mediante documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160 consid.
5.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto
esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 148 III 225
consid. 4.1.1). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di
sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF;
DTF 143 III 564 consid. 4.1 e 136 III 528 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata il Giudice di pace ha constatato che in vista di un viaggio
con RE 1, poi annullato, CO 1 aveva stipulato un contratto con un’agenzia
viaggi e se n’era assunta i costi, mentre RE 1 le ha versato alcuni acconti per
complessivi fr. 2'940.–. Il primo giudice ha dedotto da tali pagamenti la
volontà del convenuto di condividere i costi del viaggio con CO 1 e quindi di
riconoscere il debito anche per la quota rimanente (di fr. 2'574.–). Senza
particolare motivazione ha però accolto l’istanza per fr. 2'560.40 oltre
alle spese per il precetto esecutivo di fr. 73.30.
4.
Nel
reclamo RE 1 afferma che il viaggio, annullato a causa dei suoi impegni
lavorativi, era un regalo della sua ex compagna CO 1 e che, comunque sia, ella
ha ricevuto un rimborso dalla sua assicurazione viaggi. Egli spiega di aver
versato gli acconti solo a causa delle insistenti richieste di lei e perché è
di “animo buono”, ma ora non intende più darle nulla e anzi rivorrebbe i soldi
indietro. Egli evidenzia che non sussiste alcun impegno suo di condivisione
della spesa e ritiene che senza un documento firmato da lui non sussiste alcun
titolo di rigetto a favore di CO 1.
5.
Ora,
come correttamente affermato dal reclamante e rammentato dal giudice pace
stesso nella decisione impugnata,
costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art.
82.
cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escusso o
dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlome-no
di riconoscere) all’escutente, senza riserve né
condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF
139.
III 301 consid. 2.3.1 con rimandi,
Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2021, n. 25
ad art. 82 LEF).
5.1
Ciò
posto, è difficilmente comprensibile il motivo per cui il primo giudice, dopo
aver correttamente ricordato la definizione del riconoscimento di debito giusta
l’art. 82 cpv. 1 LEF, ha potuto considerare come tale il pagamento di acconti,
in assenza di qualsivoglia riconoscimento del debito in discussione scritto e
firmato a mano dal convenuto, in cui egli abbia riconosciuto di dover pagare la
somma di denaro in questione. A parte il fatto che pagare acconti non significa
necessariamente riconoscere l’intero debito e neppure la parte saldata
(l’escusso può anche mirare a evitare il pignoramento, con l’intenzione poi di
chiedere la ripetizione di quanto pagato in virtù dell’art. 86 LEF), in ogni
caso anche l’eventuale
riconoscimento (tacito) del debito
per atti concludenti non dà
titolo al rigetto provvisorio dell’opposizione
siccome è sprovvisto della firma
manuale (art. 14 cpv. 1 CO) dell’escusso (tra altre: sentenza della CEF 14.2022.83 del 18
novembre 2022, consid. 5.2). Nella fattispecie gli estratti conto della
Raiffeisen prodotti dall’istante non sono sottoscritti da RE 1. La sentenza
di primo grado è quindi giuridicamente errata.
5.2
La
decisione è d’altronde errata anche nella misura in cui il primo giudice ha
accordato il rigetto per le spese esecutive di fr. 73.30 poiché su tali
spese decide l’ufficio d’esecuzione con competenza esclusiva (cfr. art. 68
LEF; DTF 147 III 358 consid. 3.4.1; sentenza della CEF 14.2023.45 del 29
settembre 2023 consid. 5.4 con rinvii).
6.
Con le osservazioni al reclamo CO 1 ribatte che non si trattava di un
regalo e che quando la loro relazione è terminata RE 1 ha smesso di rimborsare
la sua parte. Ella ammette di non avere nulla di firmato da RE 1, ma si chiede
retoricamente “da quando in
quà” in una relazione quando uno dei due anticipa
soldi fa firmare all’altro un riconoscimento dell’obbligo di pagare la sua
parte. Nega pure che la sua assicurazione le abbia rimborsato il costo del
viaggio.
6.1
Tali argomenti sono senza rilievo per l’esito del giudizio odierno.
Risulta senza equivoco dall’art. 82 cpv. 1 LEF che chi non è in possesso di un
atto pubblico (ossia di un atto allestito da un pubblico ufficiale) né di un
riconoscimento di debito firmato a mano dall’escusso (o in via elettronica
qualificata giusta l’art. 14 cpv. 2bis CO) non ha diritto alla via
agevolata del rigetto dell’opposizione in procedura sommaria, ma per legge deve
seguire la via della pro-cedura ordinaria (o di tutela giurisdizionale nei casi
manifesti giusta l’art. 257 CPC) per ottenere il rigetto definitivo
dell’opposizione (art. 79 LEF; cfr. sopra consid. 2; già citata 14.2022.83
consid. 5.2). In parole più semplici, CO 1 non ha diritto al rigetto
provvisorio dell’opposizione interposta da RE 1, ma deve agire per via di una
procedura ordinaria preceduta da un tentativo di conciliazione (art. 197 segg.
CPC), nella misura in cui sia in grado di dimostrare l’esistenza e l’importo
del suo credito con altri mezzi di prova che non un titolo
di rigetto ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF (sentenza della CEF 14.2023.137 del
20.
marzo 2024 consid. 6).
6.2
In
definitiva, la decisione impugnata va quindi riformata nel senso della
reiezione dell’istanza.
7.
In
entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1
OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Non
si pone invece problema d’indennità, RE 1 non avendone fatto domanda motivata
né in prima né in seconda sede (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).
8.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di
fr. 2'574.–, non raggiunge la soglia di
fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è accolto e di conseguenza il
dispositivo n. 3 della decisione impugnata è annullato e i dispositivi n. 1 e 2
sono così riformati:
“1. L’istanza è respinta.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 170.– sono poste a carico
dell’istante.”
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a carico di CO 1.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo delle Isole.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).