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Decisione

14.2024.132

Opposizione al sequestro. Contributi di mantenimento delle figlie delle parti e mancato riversamento deli assegni familiari svizzeri percepiti dal padre. Esigibilità dei contributi. Competenza del giu

6 marzo 2025Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i contributi di mantenimento delle figlie (sotto consid. 4 segg.), quanto per gli assegni familiari fatti valere dalla sequestrante

(consid. 7 segg.).

I. Sui

contributi di mantenimento delle figlie

4. Nella decisione impugnata, il Pretore ha statuito che i due decreti

del Tribunale di Varese costituiscono decisioni nel senso della Convenzione di

Lugano e nel contempo titoli di rigetto definitivo dell’opposizione, giacché si

tratta di decisioni di condanna al pagamento di una somma di denaro. Non ha condiviso

la tesi di RE 1, secondo cui CO 1 avrebbe

dovuto dap­prima promuovere l’esecuzione forzata in Italia, siccome

entrambi vi sono domiciliati, rilevando che la Svizzera e l’Italia non hanno

formulato una tale riserva al momento della ratifica della Convenzione di

Lugano, e, ad ogni modo, che il debitore non corre il rischio di pagare due

volte (in entrambi i Paesi), purché provi di aver effettivamente onorato il suo

debito. Ciò posto, il magistrato ha giudicato che sulla scorta dei decreti

italiani, d’immediata esecutività, la

sequestrante vanta un credito per il mantenimento delle figlie di € 4'277.–, pari a fr. 4'082.82 (secondo il

tasso di cambio non contestato applicato dalla sequestrante), tenuto conto dei

pagamenti già effettuati dal padre (di € 9'423.–). Ha pertanto respinto l’opposizione

al sequestro con riguardo a tale credito.

5. Nel

reclamo, RE 1, a più riprese e con varie formulazioni, sostiene che i due

decreti del Tribunale di Varese non stabiliscono a suo carico l’obbligo di

pagare fr. 4'082.82, in

particolare ch’essi “non

indicano un importo di un credito che possa essere posto in esecuzione, se non

l’ammontare del contributo alimentare mensile”. Aggiunge

che CO 1 non ha prodotto la prova della verosimile esistenza del credito, giacché

le due decisioni non indicando “l’importo

reclamato”, come non ha prodotto “estratti con­to, dai quali poteva emergere un

mancato pagamento, per esempio”. Il reclamante osserva

ch’entrambe le parti sono cittadine italiane e risiedono in Italia, sicché secondo

lui deve pagare i contributi di mantenimento

in quel Paese. Ne deduce che la sequestrante avreb­be dovuto dapprima

adire il Tribunale per ottenere un “titolo idoneo a rendere esigibile quell’importo”, quindi chiedere il sequestro in Svizzera; scrive infatti che “in Svizzera non vi era la competenza del

giudice del sequestro, perché manca il titolo che rende esigibile il credito,

ciò che è il fondamento dell’art. 271 LEF”. Per questi

motivi, il reclamante ritiene che i due decreti non costituiscano titoli di

rigetto definitivo dell’opposizione nel senso dell’art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF. Chiede pertanto la riforma della decisione

impugnata, nel sen­so di accogliere l’istanza e di annullare il

sequestro.

6. Innanzitutto,

non si può non rilevare che RE 1 confonde i vari presupposti per concedere il

sequestro, in particolare la verosimile esistenza di una causa di sequestro

(art. 272 cpv. 1 n. 2 LEF) e di un credito esigibile del sequestrante (art. 272

cpv. 1 n. 1 e 271 cpv. 1, 1° periodo LEF, fatti salvi i casi, enumerati all’art.

271 cpv. 2 LEF, in cui non è richiesto il presupposto dell’e­­sigibilità), come

confonde l’esigibilità del credito vantato dalla sequestrante con la competenza

del giudice del sequestro.

6.1 Nel

caso in cui il sequestro è fondato sulla cifra 6 dell’art. 271 cpv.1 LEF il

credito scaturisce direttamente dal titolo prodotto, sicché non è arbitrario

considerare che il creditore non debba rende­re verosimile la propria pretesa

con altri indizi (sentenza del Tribunale

federale 5A_953/2017 dell’11 aprile 2018, consid. 3.2.2.1 con rinvii).

La norma appena citata consente al giudice di decretare, per quei crediti scaduti

e non garantiti da pegno, il sequestro di beni

del debitore che si trovano in Svizzera quando contro quest’ul­­timo il

creditore dispone di un “titolo definitivo di rigetto dell’oppo­­sizione”,

locuzione con cui il legislatore ha inteso le decisioni giudiziarie o

amministrative esecutive nel senso dell’art. 80 LEF (sentenza della CEF

14.2020.73 del 10 luglio 2020 consid. 5 e i riferimenti). Costituisce un

titolo di rigetto definitivo nel senso dell’art. 80 cpv. 1 LEF la decisione

giudiziaria esecutiva (o il titolo parificato giusta l’art. 80 cpv. 2 LEF) che

condanna l’escusso a pagare all’escutente

una somma di denaro determinata, ossia quantificata, o agevolmente determinabile in base a documenti

menzionati nella decisione (DTF 149 III 258 consid. 6.1.1; tra tante: sentenza

della CEF 14.2024.68 del 7 agosto 2024, consid. 4.1; Abbet in: Abbet/Veuillet (a cura di), La

mainlevée de l’opposition, 2a ed. 2022, n. 26 ad art. 80 LEF; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I,

3a ed. 2021, n. 6 e 6a ad art. 80 LEF).

6.2 Nella fattispecie, il reclamante non ha impugnato il dispositivo

relativo all’exequatur dei due decreti del Tribunale di Varese né contestato il loro

carattere immediatamente esecutivo, sicché il recla­mo si avvera irricevibile,

in quanto insufficientemente motivato, laddove il reclamante invoca l’assenza

di un titolo di rigetto dell’op­­posizione esecutivo in Svizzera. Ad ogni modo

è evidente che i due decreti del Tribunale di Varese sono decisioni giudiziarie

esecutive che pongono a carico di RE 1 somme di denaro determinate, ovvero

contributi di mantenimento mensili a favore delle figlie di € 800.– per il periodo da gennaio a marzo 2023 e

di € 750.– per il periodo dall’aprile

2023 fino al giugno 2024 (l’istanza di sequestro risalendo

al 21 giugno 2024), pari complessivamente a € 13'650.– ([€ 800.– x 3] + [€ 750.– x 15]), di cui la madre fa valere solo € 4'227.– (equivalenti a fr. 4'082.82). Il carattere esecutivo in Italia

risulta esplicitamente dagli attestati ai sensi degli art.

54 e 58 CLug allegati ai decreti (doc. C e D in fondo, acclusi all’istanza di

sequestro)

6.3 I

due decreti, nei limiti anzidetti, costituiscono dunque entrambi titoli di

rigetto definitivo dell’opposizione per i contributi di mantenimento e di

conseguenza, producendoli, CO 1 ha reso verosimile l’esistenza sia della causa

di sequestro di cui all’art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF sia del credito per

mantenimento a garanzia del quale ha chiesto il sequestro (sopra consid. 6.1). Contrariamente

a quanto afferma il reclamante in modo avventato, il credito è poi esigibile,

giacché il Tribunale di Varese, per entrambi i decreti, ha precisato che il

contributo di mantenimento è “da

corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese”. Tutti

i contributi maturati prima del­l’11 giugno 2024 erano pertanto esigibili al

momento della presentazione dell’istanza di sequestro (il 21 giugno 2024) nella

misura in cui non erano stati estinti dai pagamenti effettuati dal reclaman­te.

6.3.1 Che

CO 1 dovesse dapprima adire il Tribunale per ottenere un “titolo idoneo a rendere esigibile quell’importo” per poi chiedere un sequestro in Svizzera misconosce sorprendentemente

che è quanto ha fatto la sequestrante nell’ottenere i due decreti italiani e farli

dichiarare esecutivi in Svizzera. È dunque errato sostenere che “in Svizzera non vi era la competenza del

giudice del sequestro, perché manca il titolo che rende esigibile il credito,

ciò che è il fondamento dell’art. 271 LEF”. Con la

pronuncia dell’exequatur delle decisioni italiane il Pretore era legittimato, anzi tenuto a

adottare i provvedimenti cautelari richiesti da CO 1 (art. 47 cpv. 2 CLug), che

in Svizzera assumono la forma del sequestro giusta gli art. 271 segg. LEF se il

credito vantato dall’istante ha carattere pecuniario (cfr. art. 271 cpv. 3

LEF). Proprio la Convenzione di Lugano conferma che una decisione può essere

eseguita sul territorio di uno Stato estero alle condizioni che la stessa

stabilisce (art. 38 segg.), debitamente verificate dal Pretore nel caso in esa­me

senza che il reclamante abbia sollevato serie contestazioni. Il principio della

territorialità dell’esecuzione forzata impone, a seconda dei casi, l’avvio di

più esecuzioni per l’incasso dello stesso credito nei diversi Stati in cui si

trovano i beni del debitore.

6.3.2 È

irrilevante il fatto che la sequestrante non abbia

prodotto “estratti conto, dai

quali poteva emergere un mancato pagamento”. Spettava

infatti semmai al reclamante eccepire e rendere verosimile di aver pagato le

somme risultanti dai decreti italiani fatte valere da CO 1 (cfr. art. 8 CC;

sentenza della CEF 14.2006.9 del 7 agosto 2006 consid. 5.1).

6.4 In

conclusione, il reclamo è infondato sulla questione del credito per

mantenimento.

Considerandi

II. Sul

credito agli assegni familiari

7.

Il

Pretore ha giudicato pacifico che dal gennaio 2023 al maggio 2024 (compreso) RE

1.

aveva percepito AF per fr. 6'800.–, come dimostrato dalle sue buste

paga. Ha inoltre ritenuto assodato che nello stesso periodo CO 1 non aveva

percepito l’analoga prestazione italiana (l’assegno universale uni­co; in

seguito: AUU), giacché la Cassa svizzera, prima di emettere la decisione del 15

maggio 2024, ragionevolmente doveva aver accertato l’inesistenza di una doppia

percezione; ha comunque considerato dubbio che, se non fosse stato il caso, “ogni responsabilità sugli effetti della

mancata comunicazione delle effettive circostanze

ricadrebbe sull’opponente”. Ciò posto, il magistrato ha sta­tuito, da un lato,

che la sequestrante, rinviando all’art. 211

della legge italiana n. 151/1975, aveva reso verosimile che gli assegni

familiari spettano al genitore affidatario, ovvero a lei stessa, poiché le figlie

sono collocate in modo preponderante presso di lei, dall’altro che gli assegni

sono verosimilmente dovuti in aggiunta al contributo di mantenimento, rilevando

al riguardo che “suscita

qualche perplessità che [il

padre] non abbia contestato la decisione della Cassa. O, quanto meno, la sua

attitudine costituisce un altro tassello a favore della lettura della

sequestrante”. Ne ha concluso ch’egli, percependo gli assegni

al posto di lei, si era indebitamente arricchito, onde la nascita del credito

per cui è stato concesso il sequestro, di

complessivi fr. 6'800.–. Ha aggiunto che per quel cre­dito vale la

causa del sequestro dell’art. 271 cpv. 1 n.

4.

LEF. Ha pertanto respinto l’opposizione anche con riguardo a tale pretesa.

8.

RE

1.

sostiene che la questione degli AF poteva essere decisa soltanto dal

Tribunale di Varese e, in merito, rileva che i due decreti non chiariscono se

il contributo di mantenimento comprende oppure no gli assegni e, soprattutto,

cosa ne è di assegni insoluti. Nega dunque che l’esistenza del credito agli AF

sia stata resa verosimile dalla decisione della Cassa. Volendo, per delirio d’ipotesi,

seguire la tesi del magistrato, fa comunque nota­re, da un lato, che non è

stata recata la prova che gli assegni non siano già compresi nel contributo di

mantenimento stabilito con i decreti, dall’altro che il primo giudice ha

tralasciato il fatto che CO 1 percepisce anche l’AUU, “che è comprensivo degli AF”,

onde il diritto alla differenza tra i due. Il reclamante critica il Pretore,

nella misura in cui ha ritenuto che la sequestrante, rinviando all’art. 211

della legge italiana 151/1975, aveva reso verosimile che gli AF le spettano,

giacché le figlie sono collocate in modo preponderante presso di lei. Osserva

infatti che nell’istanza di sequestro è assente un simile nesso, la

sequestrante avendo soltanto citato la prassi della Suprema Corte di Cassazione

circa il genitore che ha diritto agli assegni familiari in base alla nota

disposizione, la quale nulla dice circa il fatto che gli AF sono (per ipotesi)

inclusi nel contributo di mantenimento e ch’ella non li ha percepiti.

9.

Ancora

una volta, RE 1 non si confronta puntualmente con la motivazione del Pretore. Non

contesta di aver percepito AF per fr. 6'800.– dal gennaio 2023 al maggio

2024.

(ciò che risulta del resto incontestabilmente dai doc. B e G acclusi all’istan­­za di sequestro) né di non aver impugnato la decisione

del 15 mag­gio 2024 (doc. F), con cui la Cassa svizzera ha deciso di

versare gli AF dal 1° maggio 2024 direttamente sul conto di CO 1 in virtù dell’art.

9.

cpv. 1 della legge federale sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (LAFam, RS 836.2).

Ne segue che la conclusione del Pretore secondo cui egli, nel percepire gli

assegni al posto di lei, si è indebitamente arricchito, resiste all’insufficiente

critica. Essa è poi rafforzata dal rinvio all’art. 211 della legge italiana

151/1975, in virtù del quale “il

coniuge cui i figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli

assegni familiari per i figli sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto

di la-voro, sia che di essi sia titolare l’altro coniuge”, norma testualmente riportata nell’istanza di sequestro (ad 4.1).

Stante il chiaro diritto della sequestrante agli assegni familiari in

base al diritto sia svizzero che italiano, incombeva semmai al reclamante

rendere verosimile che gli AUU, “comprensivo

degli AF”, sono inclusi negli assegni perequativi stabiliti dal Tribunale di

Varese. Orbene, non sussiste alcuna indicazione in tal senso nelle

decisioni italiane, sicché la conclusione più verosimile è che, co­me risulta

del resto dalle leggi italiana e svizzera, gli assegni non sono compresi nei

contributi di mantenimento, siccome nell’ipotesi inversa il Tribunale di Varese

l’avrebbe specificato. D’altronde RE 1 non ha addotto alcun indizio oggettivo e

concreto a sostegno delle proprie allegazioni. Egli non spiega in particolare

il motivo perché CO 1 avrebbe diritto solo alla differenza tra l’AUU e gli AF

né soprattutto perché il saldo spettereb­be a lui. Di conseguenza, nella

limitata misura in cui è ricevibile, il reclamo è infondato anche sulla

questione degli AF, e come tale va respinto, specie tenuto conto del potere d’apprezzamento da

riconoscere al Pretore (sopra consid. 2.2).

III. Sulle

spese giudiziarie e sui rimedi giuridici

10.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la

soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Non si pone problema di ripetibili, la

controparte la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per

osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

11.

Circa i rimedi esperibili

sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 10'882.80,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il

reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,

già anticipate da RE 1, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– avv. PA

1, __________,

__________,

__________, __________;

– avv. PA

2, __________, __________, __________.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF) e unicamente per violazione di diritti

costituzionali (art. 98 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è

dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv.

2 LTF).