14.2024.132
Opposizione al sequestro. Contributi di mantenimento delle figlie delle parti e mancato riversamento deli assegni familiari svizzeri percepiti dal padre. Esigibilità dei contributi. Competenza del giudice del sequestro svizzero
6 marzo 2025Italiano21 min
i contributi di mantenimento delle figlie (sotto consid. 4 segg.), quanto per gli assegni familiari fatti valere dalla sequestrante
Source ti.ch
Incarto n.
14.2024.132
Lugano
6 marzo 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.__________ (opposizione al sequestro) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 29 luglio 2024 da
RE 1, IT – __________ (__________)
(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)
contro
CO 1, IT – __________ (__________)
(patrocinata dall’avv. PA 2, __________)
giudicando sul reclamo del 14 ottobre 2024 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 3 ottobre 2024 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nella causa promossa da RE 1 contro l’ex convivente CO 1 volta a
regolamentare l’affidamento e il mantenimento delle due figlie comuni minori PI
1 e __________, con decreto del 22 dicembre 2022, il Tribunale di Varese ha tra
l’altro ammonito CO 1 a ristabilire la propria residenza e quella delle figlie
nella casa familiare di __________ (VA),
ha affidato le figlie a
entrambi i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, ne ha disposto la collocazione prevalente presso
la madre con un diritto di visita del padre e ha posto a
carico di quest’ultimo un contributo di mantenimento per le figlie di € 800.– (€ 400.– per ciascuna) da corrispondersi entro il
giorno 10 di ogni mese a CO 1. Mediante decreto del 30
marzo 2023, il Tribunale ha in particolare autorizzato la madre a far
completare l’anno scolastico di PI 1 nel suo comune di origine __________
(Sicilia), ha riconfermato quanto disposto circa l’affidamento e la
collocazione delle figlie e ha ridotto a € 750.– (€ 400.– per __________
e € 350.– per __________) l’assegno
perequativo posto a carico del padre, sempre da versare alla
madre entro il 10 di ogni mese.
B. Con
decisione del 15 maggio 2024, la Cassa cantonale di compensazione per gli
assegni familiari (in seguito: la Cassa) ha stabilito che a far tempo dal 1°
maggio 2024 avrebbe versato a CO 1 assegni familiari (AF) di fr. 200.–
mensili per ogni figlia.
C. Mediante
istanza del 21 giugno 2024 diretta contro RE 1 a garanzia dei contributi di
mantenimento delle figlie, di fr. 4'082.82,
e degli AF, di fr. 6'800.–, CO 1 ha chiesto alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il sequestro presso la datrice di
lavoro del debitore, la __________, “del salario e di qualsiasi emolumento/corrispettivo”, il tutto fino a concorrenza di fr. 10'882.80. Quali titoli dei crediti, l’istante ha indicato i due decreti
del Tribunale di Varese, di cui ha chiesto il preventivo exequatur, e per quanto riguarda gli
assegni familiari ha indicato la Legge italiana 151/1975 e la “normativa svizzera”. Quale causa di
sequestro ha menzionato il possesso di un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione
(art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF).
D. Con
decreto del 4 luglio 2024, il Pretore ha
accolto integralmente l’istanza e dichiarato esecutivi in Svizzera i
dispositivi dei due decreti del Tribunale di Varese relativi alle spese straordinarie
e agli assegni perequativi, ordinato il sequestro come richiesto, poi eseguito
il 23 luglio dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (verbale n.
__________) e concesso a CO 1 il beneficio del gratuito patrocinio. Il 29
luglio 2024 RE 1 ha presentato opposizione al decreto di sequestro al medesimo
giudice. Nelle sue osservazioni del 26 agosto 2024, CO 1 ha concluso per la
reiezione dell’opposizione e postulato la concessione del gratuito patrocinio.
Con replica e duplica spontanee del 29 agosto e 9 settembre, le parti si sono
riconfermate nelle rispettive e antitetiche posizioni.
E. Statuendo
con decisione 3 ottobre 2024 il Pretore ha respinto sia l’opposizione,
confermando il sequestro, sia la richiesta di concessione del gratuito
patrocinio, ponendo a carico dell’opponente le spese processuali di fr. 300.–
e ripetibili di fr. 700.– a favore della sequestrante.
F. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 14 ottobre 2024 per ottenerne l’annullamento, l’accoglimento
dell’opposizione al sequestro e la revoca dello stesso, protestate le spese
processuali della prima sede, come pure le ripetibili, quantificate in fr. 2'556.55,
nonché le spese giudiziarie della seconda sede. Visto il prevedibile esito dell’odierno
giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di opposizione al
sequestro – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309
lett. b n. 6 CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo
(art. 319 lett. a CPC e 278 cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e fallimenti
(CEF) del Tribunale d’appello senza riguardo al valore litigioso (art. 48 lett.
e n. 1 LOG).
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto alla patrocinatrice di RE 1 il 4 ottobre 2024, il termine
d’impugnazione è scaduto lunedì 14 ottobre. Presentato quello stesso giorno
(data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2 Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.
1.2.1 La
giurisdizione cantonale superiore ha lo stesso potere di cognizione del giudice
di prima istanza e verifica quindi sotto l’angolo della semplice
verosimiglianza, ove siano contestati, se i presupposti del sequestro sono
realizzati, riesaminando liberamente e sommariamente l’applicazione del diritto
(art. 320 lett. a CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_925/2012 del 5 aprile
2013, consid. 9.3).
1.2.2 La
Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC),
limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF
147 III 176 con-sid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi),
ma tutte le parti possono far valere fatti e mezzi di prova nuovi (art. 278
cpv. 3 LEF e 326 cpv. 2 CPC; RtiD 2017 I 757 n. 51c consid. 1.4/a) fino all’inizio delle deliberazioni (DTF 142 III 413 consid. 2.2.5; sentenza della CEF 14.2022. 141 del 23
giugno 2023 consid. 1.2.2). I fatti e mezzi di prova nuovi sono ammissibili
soltanto se vengono addotti non appena sono noti e – qualora siano sorti prima
del giudizio impugnato (pseudonova) – se dinanzi alla giurisdizione
inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza
ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (art. 317 CPC per
analogia: DTF 145 III 324
consid. 6.6.4). È ammessa solo la produzione di documenti
(art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 636 consid. 4.3 pag. 639). L’accertamento dei fatti e l’apprezzamento delle prove possono essere
censurati unicamente se sono manifestamente errati (art. 320 lett. b CPC), ovvero
arbitrari (DTF 138 III 232 consid. 4.1.2). Ove la correzione del vizio sia
suscettibile d’influire sull’esito della causa, la Camera interviene, quindi,
soltanto se il giudice di prime cure non ha manifestamente capito il senso e la
portata di un mezzo di prova, ha omesso, senza motivi oggettivi, di considerare
prove pertinenti o ha tratto deduzioni insostenibili dagli elementi raccolti
(per analogia: sentenza del Tribunale federale 5A_739/ 2012 del 17 maggio 2013,
consid. 2.2 e i rinvii; Jeandin
in:
Commentaire romand, Code de
procédure civile, 2a ed. 2019, n. 5-6 ad art. 320 CPC con
rimandi).
2. In virtù dell’art. 272 cpv. 1 LEF, il
sequestro è concesso purché il creditore renda verosimile l’esistenza del suo
credito (n. 1), di una causa di sequestro (n. 2) e di beni appartenenti al
debitore (n. 3).
2.1 I
fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi –
che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un “inizio
di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati,
senza dover escludere la possibilità, altrettanto probabile, che si siano svolti
in altro modo (DTF 138 III 232 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid. 1.3). In
particolare egli deve convincersi che la pretesa vantata dal sequestrante
esiste per l’importo enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene al fondamento
giuridico dell’istanza, il giudice procede a un esame sommario, cioè né definitivo
né esaustivo, al termine del quale emana una decisione provvisoria (DTF 138 III
636 consid. 4.3.2), a questo stadio senza contraddittorio (per garantire l’effetto
sorpresa).
2.2 Il
decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o
dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso
giudice che l’ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro
– purché contestati – con un po-tere di cognizione immutato, ma in contraddittorio,
quindi alla luce anche degli argomenti dell’opponente. Il giudice non agisce d’ufficio
(art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base ai fatti allegati (art. 55
cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano stati ammessi o non contestati
dalla controparte non contumace oppure siano notori (art. 150 cpv. 1, 151 e
254 CPC; sentenza della CEF 14.2011.113 dell’8 settembre 2011, consid.
6.5). Tutte le parti possono
addurre nova, autentici e non, senza restrizioni fino alla fine dell’udienza o
della chiusura del primo scambio di allegati, eccezionalmente fino alla fine
del secondo scambio di allegati ordinato dal giudice; successivamente sono
ammessi nova solo alle condizioni dell’art. 229 cpv. 1 CPC (DTF 146 III 237 consid.
3.1). Il giudice deve riesaminare il caso nella sua interezza e tenere conto
della situazione esistente al momento della decisione sull’opposizione (DTF
140 III 466 consid. 4.2.3). La sua disamina è sommaria sia in fatto che in
diritto, ciò che gli lascia un certo
potere d’apprezzamento (sentenze della CEF 14.2022.138 del 9 giugno 2023
consid. 2.2 e 14.2022.56 del 16 novembre
2022 consid. 4.4.1, massimata in RtiD 2023 II 728 n. 43c).
3. Con
il reclamo RE 1 contesta che i decreti del Tribunale di Varese costituiscano in
Svizzera una causa di sequestro e titoli di credito esigibile, e ciò tanto per
Fatti
i contributi di mantenimento delle figlie (sotto consid. 4 segg.), quanto per gli assegni familiari fatti valere dalla sequestrante
(consid. 7 segg.).
I. Sui
contributi di mantenimento delle figlie
4. Nella decisione impugnata, il Pretore ha statuito che i due decreti
del Tribunale di Varese costituiscono decisioni nel senso della Convenzione di
Lugano e nel contempo titoli di rigetto definitivo dell’opposizione, giacché si
tratta di decisioni di condanna al pagamento di una somma di denaro. Non ha condiviso
la tesi di RE 1, secondo cui CO 1 avrebbe
dovuto dapprima promuovere l’esecuzione forzata in Italia, siccome
entrambi vi sono domiciliati, rilevando che la Svizzera e l’Italia non hanno
formulato una tale riserva al momento della ratifica della Convenzione di
Lugano, e, ad ogni modo, che il debitore non corre il rischio di pagare due
volte (in entrambi i Paesi), purché provi di aver effettivamente onorato il suo
debito. Ciò posto, il magistrato ha giudicato che sulla scorta dei decreti
italiani, d’immediata esecutività, la
sequestrante vanta un credito per il mantenimento delle figlie di € 4'277.–, pari a fr. 4'082.82 (secondo il
tasso di cambio non contestato applicato dalla sequestrante), tenuto conto dei
pagamenti già effettuati dal padre (di € 9'423.–). Ha pertanto respinto l’opposizione
al sequestro con riguardo a tale credito.
5. Nel
reclamo, RE 1, a più riprese e con varie formulazioni, sostiene che i due
decreti del Tribunale di Varese non stabiliscono a suo carico l’obbligo di
pagare fr. 4'082.82, in
particolare ch’essi “non
indicano un importo di un credito che possa essere posto in esecuzione, se non
l’ammontare del contributo alimentare mensile”. Aggiunge
che CO 1 non ha prodotto la prova della verosimile esistenza del credito, giacché
le due decisioni non indicando “l’importo
reclamato”, come non ha prodotto “estratti conto, dai quali poteva emergere un
mancato pagamento, per esempio”. Il reclamante osserva
ch’entrambe le parti sono cittadine italiane e risiedono in Italia, sicché secondo
lui deve pagare i contributi di mantenimento
in quel Paese. Ne deduce che la sequestrante avrebbe dovuto dapprima
adire il Tribunale per ottenere un “titolo idoneo a rendere esigibile quell’importo”, quindi chiedere il sequestro in Svizzera; scrive infatti che “in Svizzera non vi era la competenza del
giudice del sequestro, perché manca il titolo che rende esigibile il credito,
ciò che è il fondamento dell’art. 271 LEF”. Per questi
motivi, il reclamante ritiene che i due decreti non costituiscano titoli di
rigetto definitivo dell’opposizione nel senso dell’art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF. Chiede pertanto la riforma della decisione
impugnata, nel senso di accogliere l’istanza e di annullare il
sequestro.
6. Innanzitutto,
non si può non rilevare che RE 1 confonde i vari presupposti per concedere il
sequestro, in particolare la verosimile esistenza di una causa di sequestro
(art. 272 cpv. 1 n. 2 LEF) e di un credito esigibile del sequestrante (art. 272
cpv. 1 n. 1 e 271 cpv. 1, 1° periodo LEF, fatti salvi i casi, enumerati all’art.
271 cpv. 2 LEF, in cui non è richiesto il presupposto dell’esigibilità), come
confonde l’esigibilità del credito vantato dalla sequestrante con la competenza
del giudice del sequestro.
6.1 Nel
caso in cui il sequestro è fondato sulla cifra 6 dell’art. 271 cpv.1 LEF il
credito scaturisce direttamente dal titolo prodotto, sicché non è arbitrario
considerare che il creditore non debba rendere verosimile la propria pretesa
con altri indizi (sentenza del Tribunale
federale 5A_953/2017 dell’11 aprile 2018, consid. 3.2.2.1 con rinvii).
La norma appena citata consente al giudice di decretare, per quei crediti scaduti
e non garantiti da pegno, il sequestro di beni
del debitore che si trovano in Svizzera quando contro quest’ultimo il
creditore dispone di un “titolo definitivo di rigetto dell’opposizione”,
locuzione con cui il legislatore ha inteso le decisioni giudiziarie o
amministrative esecutive nel senso dell’art. 80 LEF (sentenza della CEF
14.2020.73 del 10 luglio 2020 consid. 5 e i riferimenti). Costituisce un
titolo di rigetto definitivo nel senso dell’art. 80 cpv. 1 LEF la decisione
giudiziaria esecutiva (o il titolo parificato giusta l’art. 80 cpv. 2 LEF) che
condanna l’escusso a pagare all’escutente
una somma di denaro determinata, ossia quantificata, o agevolmente determinabile in base a documenti
menzionati nella decisione (DTF 149 III 258 consid. 6.1.1; tra tante: sentenza
della CEF 14.2024.68 del 7 agosto 2024, consid. 4.1; Abbet in: Abbet/Veuillet (a cura di), La
mainlevée de l’opposition, 2a ed. 2022, n. 26 ad art. 80 LEF; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I,
3a ed. 2021, n. 6 e 6a ad art. 80 LEF).
6.2 Nella fattispecie, il reclamante non ha impugnato il dispositivo
relativo all’exequatur dei due decreti del Tribunale di Varese né contestato il loro
carattere immediatamente esecutivo, sicché il reclamo si avvera irricevibile,
in quanto insufficientemente motivato, laddove il reclamante invoca l’assenza
di un titolo di rigetto dell’opposizione esecutivo in Svizzera. Ad ogni modo
è evidente che i due decreti del Tribunale di Varese sono decisioni giudiziarie
esecutive che pongono a carico di RE 1 somme di denaro determinate, ovvero
contributi di mantenimento mensili a favore delle figlie di € 800.– per il periodo da gennaio a marzo 2023 e
di € 750.– per il periodo dall’aprile
2023 fino al giugno 2024 (l’istanza di sequestro risalendo
al 21 giugno 2024), pari complessivamente a € 13'650.– ([€ 800.– x 3] + [€ 750.– x 15]), di cui la madre fa valere solo € 4'227.– (equivalenti a fr. 4'082.82). Il carattere esecutivo in Italia
risulta esplicitamente dagli attestati ai sensi degli art.
54 e 58 CLug allegati ai decreti (doc. C e D in fondo, acclusi all’istanza di
sequestro)
6.3 I
due decreti, nei limiti anzidetti, costituiscono dunque entrambi titoli di
rigetto definitivo dell’opposizione per i contributi di mantenimento e di
conseguenza, producendoli, CO 1 ha reso verosimile l’esistenza sia della causa
di sequestro di cui all’art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF sia del credito per
mantenimento a garanzia del quale ha chiesto il sequestro (sopra consid. 6.1). Contrariamente
a quanto afferma il reclamante in modo avventato, il credito è poi esigibile,
giacché il Tribunale di Varese, per entrambi i decreti, ha precisato che il
contributo di mantenimento è “da
corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese”. Tutti
i contributi maturati prima dell’11 giugno 2024 erano pertanto esigibili al
momento della presentazione dell’istanza di sequestro (il 21 giugno 2024) nella
misura in cui non erano stati estinti dai pagamenti effettuati dal reclamante.
6.3.1 Che
CO 1 dovesse dapprima adire il Tribunale per ottenere un “titolo idoneo a rendere esigibile quell’importo” per poi chiedere un sequestro in Svizzera misconosce sorprendentemente
che è quanto ha fatto la sequestrante nell’ottenere i due decreti italiani e farli
dichiarare esecutivi in Svizzera. È dunque errato sostenere che “in Svizzera non vi era la competenza del
giudice del sequestro, perché manca il titolo che rende esigibile il credito,
ciò che è il fondamento dell’art. 271 LEF”. Con la
pronuncia dell’exequatur delle decisioni italiane il Pretore era legittimato, anzi tenuto a
adottare i provvedimenti cautelari richiesti da CO 1 (art. 47 cpv. 2 CLug), che
in Svizzera assumono la forma del sequestro giusta gli art. 271 segg. LEF se il
credito vantato dall’istante ha carattere pecuniario (cfr. art. 271 cpv. 3
LEF). Proprio la Convenzione di Lugano conferma che una decisione può essere
eseguita sul territorio di uno Stato estero alle condizioni che la stessa
stabilisce (art. 38 segg.), debitamente verificate dal Pretore nel caso in esame
senza che il reclamante abbia sollevato serie contestazioni. Il principio della
territorialità dell’esecuzione forzata impone, a seconda dei casi, l’avvio di
più esecuzioni per l’incasso dello stesso credito nei diversi Stati in cui si
trovano i beni del debitore.
6.3.2 È
irrilevante il fatto che la sequestrante non abbia
prodotto “estratti conto, dai
quali poteva emergere un mancato pagamento”. Spettava
infatti semmai al reclamante eccepire e rendere verosimile di aver pagato le
somme risultanti dai decreti italiani fatte valere da CO 1 (cfr. art. 8 CC;
sentenza della CEF 14.2006.9 del 7 agosto 2006 consid. 5.1).
6.4 In
conclusione, il reclamo è infondato sulla questione del credito per
mantenimento.
Considerandi
II. Sul
credito agli assegni familiari
7.
Il
Pretore ha giudicato pacifico che dal gennaio 2023 al maggio 2024 (compreso) RE
1.
aveva percepito AF per fr. 6'800.–, come dimostrato dalle sue buste
paga. Ha inoltre ritenuto assodato che nello stesso periodo CO 1 non aveva
percepito l’analoga prestazione italiana (l’assegno universale unico; in
seguito: AUU), giacché la Cassa svizzera, prima di emettere la decisione del 15
maggio 2024, ragionevolmente doveva aver accertato l’inesistenza di una doppia
percezione; ha comunque considerato dubbio che, se non fosse stato il caso, “ogni responsabilità sugli effetti della
mancata comunicazione delle effettive circostanze
ricadrebbe sull’opponente”. Ciò posto, il magistrato ha statuito, da un lato,
che la sequestrante, rinviando all’art. 211
della legge italiana n. 151/1975, aveva reso verosimile che gli assegni
familiari spettano al genitore affidatario, ovvero a lei stessa, poiché le figlie
sono collocate in modo preponderante presso di lei, dall’altro che gli assegni
sono verosimilmente dovuti in aggiunta al contributo di mantenimento, rilevando
al riguardo che “suscita
qualche perplessità che [il
padre] non abbia contestato la decisione della Cassa. O, quanto meno, la sua
attitudine costituisce un altro tassello a favore della lettura della
sequestrante”. Ne ha concluso ch’egli, percependo gli assegni
al posto di lei, si era indebitamente arricchito, onde la nascita del credito
per cui è stato concesso il sequestro, di
complessivi fr. 6'800.–. Ha aggiunto che per quel credito vale la
causa del sequestro dell’art. 271 cpv. 1 n.
4.
LEF. Ha pertanto respinto l’opposizione anche con riguardo a tale pretesa.
8.
RE
1.
sostiene che la questione degli AF poteva essere decisa soltanto dal
Tribunale di Varese e, in merito, rileva che i due decreti non chiariscono se
il contributo di mantenimento comprende oppure no gli assegni e, soprattutto,
cosa ne è di assegni insoluti. Nega dunque che l’esistenza del credito agli AF
sia stata resa verosimile dalla decisione della Cassa. Volendo, per delirio d’ipotesi,
seguire la tesi del magistrato, fa comunque notare, da un lato, che non è
stata recata la prova che gli assegni non siano già compresi nel contributo di
mantenimento stabilito con i decreti, dall’altro che il primo giudice ha
tralasciato il fatto che CO 1 percepisce anche l’AUU, “che è comprensivo degli AF”,
onde il diritto alla differenza tra i due. Il reclamante critica il Pretore,
nella misura in cui ha ritenuto che la sequestrante, rinviando all’art. 211
della legge italiana 151/1975, aveva reso verosimile che gli AF le spettano,
giacché le figlie sono collocate in modo preponderante presso di lei. Osserva
infatti che nell’istanza di sequestro è assente un simile nesso, la
sequestrante avendo soltanto citato la prassi della Suprema Corte di Cassazione
circa il genitore che ha diritto agli assegni familiari in base alla nota
disposizione, la quale nulla dice circa il fatto che gli AF sono (per ipotesi)
inclusi nel contributo di mantenimento e ch’ella non li ha percepiti.
9.
Ancora
una volta, RE 1 non si confronta puntualmente con la motivazione del Pretore. Non
contesta di aver percepito AF per fr. 6'800.– dal gennaio 2023 al maggio
2024.
(ciò che risulta del resto incontestabilmente dai doc. B e G acclusi all’istanza di sequestro) né di non aver impugnato la decisione
del 15 maggio 2024 (doc. F), con cui la Cassa svizzera ha deciso di
versare gli AF dal 1° maggio 2024 direttamente sul conto di CO 1 in virtù dell’art.
9.
cpv. 1 della legge federale sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (LAFam, RS 836.2).
Ne segue che la conclusione del Pretore secondo cui egli, nel percepire gli
assegni al posto di lei, si è indebitamente arricchito, resiste all’insufficiente
critica. Essa è poi rafforzata dal rinvio all’art. 211 della legge italiana
151/1975, in virtù del quale “il
coniuge cui i figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli
assegni familiari per i figli sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto
di la-voro, sia che di essi sia titolare l’altro coniuge”, norma testualmente riportata nell’istanza di sequestro (ad 4.1).
Stante il chiaro diritto della sequestrante agli assegni familiari in
base al diritto sia svizzero che italiano, incombeva semmai al reclamante
rendere verosimile che gli AUU, “comprensivo
degli AF”, sono inclusi negli assegni perequativi stabiliti dal Tribunale di
Varese. Orbene, non sussiste alcuna indicazione in tal senso nelle
decisioni italiane, sicché la conclusione più verosimile è che, come risulta
del resto dalle leggi italiana e svizzera, gli assegni non sono compresi nei
contributi di mantenimento, siccome nell’ipotesi inversa il Tribunale di Varese
l’avrebbe specificato. D’altronde RE 1 non ha addotto alcun indizio oggettivo e
concreto a sostegno delle proprie allegazioni. Egli non spiega in particolare
il motivo perché CO 1 avrebbe diritto solo alla differenza tra l’AUU e gli AF
né soprattutto perché il saldo spetterebbe a lui. Di conseguenza, nella
limitata misura in cui è ricevibile, il reclamo è infondato anche sulla
questione degli AF, e come tale va respinto, specie tenuto conto del potere d’apprezzamento da
riconoscere al Pretore (sopra consid. 2.2).
III. Sulle
spese giudiziarie e sui rimedi giuridici
10.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la
soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Non si pone problema di ripetibili, la
controparte la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per
osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
11.
Circa i rimedi esperibili
sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 10'882.80,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile, il
reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,
già anticipate da RE 1, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– avv. PA
1, __________,
__________,
__________, __________;
– avv. PA
2, __________, __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF) e unicamente per violazione di diritti
costituzionali (art. 98 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è
dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv.
2 LTF).