14.2024.133
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Fattura firmata per accettazione da una persona che l’escutente ritiene essere un organo della società escussa. Eccezione di falso. Onere della prova (nel grado della verosimiglianza)
19 febbraio 2025Italiano13 min
dell’Ufficio d’esecuzione, la CO 1 ha escusso l’RE 1 per l’incasso di fr. 215'400.–
Source ti.ch
Incarto n.
14.2024.133
Lugano
19 febbraio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2024.3245 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 10 giugno 2024
dalla
CO 1
(patrocinata dallo PA 2 __________)
contro
RE 1
(patrocinato dall’__________ PA 1 __________)
giudicando sul reclamo del 21 ottobre 2024 presentato dall’RE 1 contro
la decisione emessa il 10 ottobre 2024 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Il 4 maggio 2023 la CO 1 ha emesso nei confronti dell’RE 1 la
fattura n. 014/2023 per fr. 215'400.– complessivi, di cui fr. 200'000.–
per “intermediazione
immobiliare” e fr. 15'400.– per IVA. In calce
figura una firma “per
accettazione”.
Fatti
B. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 13 maggio 2024 dalla sede di Lugano
dell’Ufficio d’esecuzione, la CO 1 ha escusso l’RE 1 per l’incasso di fr. 215'400.–
oltre agli interessi del 5% dal 4 giugno 2023, indicando quale causa del cre-dito
la “mediazione immobiliare
come da fattura 04.05.2023 (fattura no. 014/2023)”.
C. Avendo
l’RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 10 giugno
2024 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza
con osservazioni scritte dell’11 luglio 2024. Con replica e duplica spontanee
del 29 luglio e 5 agosto 2024, le parti hanno ribadito le loro posizioni
contrastanti.
D. Statuendo con decisione del 10 ottobre 2024, il Pretore ha accolto l’istanza
e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla convenuta,
ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 700.– e un’indennità di fr. 7'750.–
a favore dell’istante.
E. Contro
la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera
con un reclamo del 21 ottobre 2024 per
ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza, protestate spese e
ripetibili. Stante il prevedibile esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è
stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto al patrocinatore dell’RE 1 l’11 ottobre 2024, il termine d’impugnazione
è scaduto lunedì 21 ottobre. Presentato quello stesso giorno (data del timbro
postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC),
limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel
reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo re-stando che
sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura
sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in
esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1), così da determinare
rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art.
79.
o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/2021 del 5 gennaio
2022.
consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante
documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160 consid. 5.1). La decisione di
rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza
regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 148 III 225 consid. 4.1.1).
Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente
il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 564
consid. 4.1 e 136 III 528 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha constatato che la fattura prodotta dall’istante, qualora fosse firmata per
accettazione da una persona abilitata a rappresentare la società
escussa, rappresenterebbe un valido riconoscimento di debito. Ha rilevato che la
convenuta pareva eccepire di falso “più esplicitamente” il contenuto della
fattura” (“sia l’intermediazione
immobiliare, sia la compravendita immobiliare non sono mai esistite”) e “più implicitamente” (anche) la firma apposta sulla fattura (“a prescindere dalla posticcia dicitura per
accettazione, seguita da una firma non leggibile”). Al
riguardo, ricordato che incombeva alla convenuta, già con la risposta, rendere
verosimile l’eccezione di falso mediante documenti, il primo giudice ha
constatato che l’RE 1, dopo che l’istante aveva indicato che la firma
appartiene a tale RA 1 (membro del consiglio d’amministrazione dell’escussa con
diritto di firma individuale), si era limitata a sostenere, solo con la duplica
spontanea, che le firme prodotte in replica spontanea dall’istante erano
difformi da quella contenuta nel titolo e che una vera e propria comparazione avrebbe
necessitato la presenza di molte più firme, non fotocopiate. Il primo giudice
ha concluso che così come esposta l’eccezione di falso riferita alla firma non
raggiungeva il grado di verosimiglianza necessario, specie perché la convenuta
aveva ricevuto il documento topico già entro il termine di opposizione con un’istanza
ai sensi dell’art. 73 LEF e aveva così avuto tutto il tempo di verificare al
suo interno a chi sarebbe potuta appartenere la firma e procedere alle denunce
penali del caso. Il Pretore ha poi rammentato che, come giudice del rigetto,
non gl’incombeva verificare l’esistenza di un contratto di mediazione o di
compravendita, ma solo accertare l’esistenza di un titolo esecutivo, che nel
caso in esame sussisteva dal momento che l’eccezione di falso non era stata
resa verosimile. Riguardo alle eccezioni della convenuta sull’inesistenza di un
contratto di mediazione immobiliare e di una compravendita, egli ha rilevato
che, oltre a non essere circostanziate, esse non poggiavano su alcun elemento
documentale oggettivo, di modo che non erano atte a infirmare il titolo alla
luce dell’art. 82 cpv. 2 LEF. Il Pretore ha quindi accolto l’istanza.
4.
Nel
reclamo (n. 4 a 6) l’RE 1 ritiene la decisione pretorile “manifestamente errata”, siccome non considera che il precetto esecutivo
indicava come titolo del credito non solo la fattura, bensì principalmente un’attività
di mediazione immobiliare, che l’escutente aveva l’onere di provare. Essendo
per di più l’attività d’intermediazione riconducibile a un contratto
bilaterale sinallagmatico, all’escutente spettava
ancora, a fronte della sua contestazione, dimostrare di aver adempiuto
la propria prestazione oppure di avere offerto
di adempierla secondo la “Basler Praxis”. Stante l’onere probatorio
rovesciato, la fattura esibita dall’escutente non poteva da sola bastare per
pronunciare il rigetto, a prescindere dal fatto che la stessa rechi o no la
firma di un valido rappresentante della parte escussa.
5.
Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1
LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo
rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di
riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro
determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid.
2.3.1
con rimandi). Una fattura può costituire un valido riconoscimento di
debito se reca la firma manoscritta o elettronica qualificata (art. 14 CO) dell’escusso
(a contrario, tra tante: sentenza della CEF 14.2022.83 del 18 novembre 2022 consid.
5.1).
5.1
Contrariamente
a quanto asserisce la reclamante, l’indicazione del titolo o del motivo del
credito contenuta nel precetto esecutivo (“mediazione immobiliare come da fattura 04.05.2023
(fattura no. 014/2023)” non è determinante. In effetti, il “titolo
di credito” indicato nel precetto esecutivo giusta l’art.
67.
cpv. 1 n. 4 LEF non è neces-sariamente il titolo di rigetto, ma è solamente una
designazione succinta del credito, il cui scopo è di permettere al debitore di
capire la ragione per cui viene escusso alfine di poter prendere posizione (sentenze del Tribunale federale 5A_740/2018 del 1° aprile 2019 consid.
6.1.1
e 5A_1023/2018 dell’8 luglio 2019, consid. 6.2.4.1, e
della CEF 14.2022.59 del 18 ottobre 2022, consid. 4.1 con rinvii). In casu, nell’istanza
di rigetto la CO 1 ha invece chiaramente menzionato quale titolo di rigetto
proprio la fattura (act. I, pag. 3 in fondo) e non il contratto bilaterale, che
nemmeno figura agli atti. Il Pretore poteva quindi validamente limitarsi a
verificare se la fattura costituisce un titolo di rigetto.
5.2
La reclamante ha eccepito l’inadempimento
contrattuale dell’istante (giusta l’art. 82 CO) per la prima volta con
il reclamo. L’eccezione è tardiva, giacché, come quelle fondate sull’art. 82
cpv. 2 LEF, dev’essere sollevata “immediatamente” con la risposta all’istanza
(sentenza della CEF 14.2022.23 del 14 settembre 2022 consid. 7.2). La censura è
pertanto irricevibile.
5.3
Ad
ogni modo, non avendo la convenuta sollevato l’eccezione dell’art. 82 CO in
prima sede, il Pretore non poteva e non doveva attenersi all’“onere probatorio rovesciato” secondo la “Basler Praxis” (DTF 127 III 200 consid. 3/a; citata 14.2022.23
consid. 7.3). Del resto, il titolo fatto valere dall’istante non è un contratto
bilaterale, bensì la fattura. La reclamante non spiega perché il suo rappresentante
ha firmato la fattura senza riserve né condizioni se, come da lei allegato, “sia l’intermediazione immobiliare, sia la
compravendita immobiliare non sono mai esistite”, per
tacere del fatto che non ha reso verosimile la propria affermazione, come le sarebbe
spettato in virtù dell’art. 82 cpv. 2 LEF.
6.
La reclamante contesta inoltre nuovamente (n. 6 e 7) che la fattura
rechi la firma di un suo valido rappresentante, sottolineando come “ci si trovi palesemente confrontati con un
documento totalmente simulato e quindi falso”. A suo
dire la firma è stata apposta sulla fattura sotto la dicitura “per accettazione” dopo
la sua emissione, non è “leggibile
e pertanto non [è] immediatamente attribuibile” e non
è riconducibile a una delle persone iscritte a registro di commercio come
abilitate a rappresentarla.
6.1
Come
rettamente rilevato dal Pretore, a meno che i
documenti prodotti quale titolo di rigetto siano d’acchito sospetti – ciò che
il giudice verifica d’ufficio –, i fatti che vi sono riportati sono presunti
esatti e le firme autentiche, ossia non false. Il giudice pronuncia il rigetto
dell’opposizione ove la falsificazione non sia resa verosimile immediatamente.
Respinge invece l’istanza se, basandosi su elementi oggettivi, ha l’impressione
che il documento sia falso, senza tuttavia dovere escludere che non lo sia. Per
convincere il giudice, l’escusso non può quindi limitarsi a contestare l’autenticità
del documento o della firma (cfr. art. 178 CPC), ma deve rendere verosimile,
mediante documenti o altri mezzi di prova immediatamente disponibili, che la
falsità è più verosimile dell’autenticità (DTF 132 III 140 consid. 4.1.2, con rimandi, sentenza della CEF 14.2020.56 del 4 settembre 2020
consid. 5.1).
6.2
Nel caso in esame, la reclamante non si confronta con la giurisprudenza
appena ricordata né con la motivazione trattane dal Pretore, secondo cui essa
non ha reso verosimile l’eccezione di falso mediante documenti. Non indica in
particolare indizi concreti e oggettivi da lei prodotti in prima sede per cui
la fattura sarebbe “simulata” né spiega perché la firma figurante sulla stessa
non sarebbe attribuibile a RA 1 – che non contesta essere un membro del suo
consiglio d’amministrazione (doc. B) – come allegato dall’istante con
riferimento alla firma contenuta nell’istanza di modifica da essa presentata il
10.
dicembre 2009 all’Ufficio del registro di commercio (doc. I).
Insufficientemente motivata, anche tale censura è pertanto inammissibile (sopra
consid. 1.2).
6.3
Che la firma apposta sulla fattura non sia leggibile, nel senso che
non riporta per intero nome e cognome del suo autore, non esclude di poterla
attribuire, come fatto dall’istante e dal Pretore, all’organo della
reclamante RA 1. Le firme sulla fattura (doc. D) e
sull’istanza del 10 dicembre 2009 (doc. I) non presentano infatti
difformità significative secondo la giurisprudenza, ovvero di grado superiore a
quello lieve a medio ritenuto ammissibile (v. al riguardo la sentenza
14.2018.95
del 28 gennaio 2019 consid. 5.2). E come giustamente rilevato dal
Pretore, la convenuta non ha rovesciato la presunzione d’autenticità
della firma, in particolare producendo firme di confronto coeve a quella
contestata o perlomeno firme apposte su documenti ufficiali come carta d’identità
o licenza di condurre di RA 1 per confutare la paternità della firma apposta
sulla fattura (citata 14.2020.56 consid. 5.2). Ricordato che l’esame
delle eccezioni dell’escusso è sommario sia in fatto che in diritto (DTF 145
III 219 consid. 6.1.3) e lascia un certo potere d’apprezzamento al
giudice di prima sede (sentenza 5A_ 66/2020 del 22 aprile 2020 consid. 3.3.1),
non risulta in concreto che la reiezione dell’eccezione di falso sia errata. Nella
limitata misura in cui è ricevibile, la censura va pertanto respinta.
7.
Secondo la reclamante, infine, anche se si volesse considerare la
fattura come un valido riconoscimento di debito, il rigetto non potrebbe
comunque essere pronunciato, siccome il titolo di credito su cui l’istante ha
fatto valere la propria pretesa creditoria non è la fattura in sé, ma l’attività
di mediazione immobiliare, la quale non è nemmeno suffragata da un semplice
scambio di e-mail tra le parti. L’allegazione è invero contraria a quanto
figura nell’istanza (act. I, pag. 3 in fondo e sopra consid. 5.1). Nella misura
in cui è ricevibile, il reclamo va pertanto respinto.
8.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di
ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per
osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
9.
Circa i rimedi esperibili sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 215'400.–,
supera ampiamente la soglia di fr. 30'000.– ai fini
dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile, il
reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 1'500.– relative al presente
giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).