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Decisione

14.2024.133

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Fattura firmata per accettazione da una persona che l’escutente ritiene essere un organo della società escussa. Eccezione di falso. Onere della prova (nel grado della verosimiglianza)

19 febbraio 2025Italiano13 min

dell’Ufficio d’esecuzione, la CO 1 ha escusso l’RE 1 per l’incasso di fr. 215'400.–

Source ti.ch

Incarto n.

14.2024.133

Lugano

19 febbraio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2024.3245 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 10 giugno 2024

dalla

CO 1

(patrocinata dallo PA 2 __________)

contro

RE 1

(patrocinato dall’__________ PA 1 __________)

giudicando sul reclamo del 21 ottobre 2024 presentato dall’RE 1 contro

la decisione emessa il 10 ottobre 2024 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Il 4 maggio 2023 la CO 1 ha emesso nei confronti dell’RE 1 la

fattura n. 014/2023 per fr. 215'400.– complessivi, di cui fr. 200'000.–

per “intermediazione

immobiliare” e fr. 15'400.– per IVA. In calce

figura una firma “per

accettazione”.

Fatti

B. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 13 maggio 2024 dalla sede di Lugano

dell’Ufficio d’esecuzione, la CO 1 ha escusso l’RE 1 per l’incasso di fr. 215'400.–

oltre agli interessi del 5% dal 4 giugno 2023, indicando quale causa del cre-dito

la “mediazione immobiliare

come da fattura 04.05.2023 (fattura no. 014/2023)”.

C. Avendo

l’RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 10 giugno

2024 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di

Lugano, sezio­ne 5. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza

con osservazioni scritte dell’11 luglio 2024. Con replica e duplica spontanee

del 29 luglio e 5 agosto 2024, le parti hanno ribadito le loro posizioni

contrastanti.

D. Statuendo con decisione del 10 ottobre 2024, il Pretore ha accolto l’istanza

e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla convenuta,

ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 700.– e un’indennità di fr. 7'750.–

a favore dell’istante.

E. Contro

la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera

con un reclamo del 21 ottobre 2024 per

ottenerne l’an­nulla­­mento e la reiezione dell’istanza, protestate spese e

ripetibili. Stante il prevedibile esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è

stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto al patrocinatore dell’RE 1 l’11 ottobre 2024, il termine d’impugna­­zione

è scaduto lunedì 21 ottobre. Presentato quello stesso giorno (data del timbro

postale), il reclamo è dunque tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC),

limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel

reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo re-stando che

sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura

sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in

esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1), così da determinare

rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art.

79.

o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/2021 del 5 gennaio

2022.

consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante

documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160 consid. 5.1). La decisione di

rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza

regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 148 III 225 consid. 4.1.1).

Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente

il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 564

consid. 4.1 e 136 III 528 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha constatato che la fattura prodotta dall’istante, qualora fosse firmata per

accettazione da una persona abilitata a rappresentare la società

escussa, rappresenterebbe un valido riconoscimento di debito. Ha rilevato che la

convenuta pareva eccepire di falso “più esplicitamente” il contenuto della

fattura” (“sia l’intermediazione

immobiliare, sia la compravendita immobiliare non sono mai esistite”) e “più implicitamente” (anche) la firma apposta sulla fattura (“a prescindere dalla posticcia dicitura per

accettazione, seguita da una firma non leggibile”). Al

riguardo, ricordato che incombeva alla convenuta, già con la risposta, rendere

verosimile l’eccezione di falso mediante documenti, il primo giudice ha

constatato che l’RE 1, dopo che l’istante ave­va indicato che la firma

appartiene a tale RA 1 (membro del consiglio d’amministrazione dell’escussa con

diritto di firma individuale), si era limitata a sostenere, solo con la duplica

spontanea, che le firme prodotte in replica spontanea dall’istante erano

difformi da quella contenuta nel titolo e che una vera e propria comparazione avrebbe

necessitato la presenza di molte più firme, non fotocopiate. Il primo giudice

ha concluso che così come esposta l’eccezione di falso riferita alla firma non

raggiungeva il grado di verosimiglianza necessario, specie perché la convenuta

aveva ricevuto il documento topico già entro il termine di opposizione con un’istanza

ai sensi dell’art. 73 LEF e aveva così avuto tutto il tem­po di verificare al

suo interno a chi sarebbe potuta appartenere la firma e procedere alle denunce

penali del caso. Il Pretore ha poi rammentato che, come giudice del rigetto,

non gl’incombeva verificare l’esistenza di un contratto di mediazione o di

compravendi­ta, ma solo accertare l’esistenza di un titolo esecutivo, che nel

ca­so in esame sussisteva dal momento che l’eccezione di falso non era stata

resa verosimile. Riguardo alle eccezioni della convenuta sull’inesistenza di un

contratto di mediazione immobiliare e di una compravendita, egli ha rilevato

che, oltre a non essere circostanziate, esse non poggiavano su alcun elemento

documentale oggettivo, di modo che non erano atte a infirmare il titolo alla

luce dell’art. 82 cpv. 2 LEF. Il Pretore ha quindi accolto l’istanza.

4.

Nel

reclamo (n. 4 a 6) l’RE 1 ritiene la decisione pretorile “manifestamente errata”, siccome non considera che il precetto esecutivo

indicava come titolo del credito non solo la fattura, bensì principalmente un’attività

di mediazione immobiliare, che l’escutente aveva l’onere di provare. Essendo

per di più l’attività d’intermedia­­zione riconducibile a un contratto

bilaterale sinallagmatico, all’e­­scutente spettava

ancora, a fronte della sua contestazione, dimostrare di aver adempiuto

la propria prestazione oppure di avere offerto

di adempierla secondo la “Basler Praxis”. Stante l’onere pro­batorio

rovesciato, la fattura esibita dall’escutente non poteva da sola bastare per

pronunciare il rigetto, a prescindere dal fatto che la stessa rechi o no la

firma di un valido rappresentante della parte escussa.

5.

Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1

LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo

rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di

riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro

determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid.

2.3.1

con rimandi). Una fattura può costituire un valido riconoscimento di

debito se reca la firma manoscritta o elettronica qualificata (art. 14 CO) del­l’escusso

(a contrario, tra tante: sentenza della CEF 14.2022.83 del 18 novembre 2022 consid.

5.1).

5.1

Contrariamente

a quanto asserisce la reclamante, l’indicazione del titolo o del motivo del

credito contenuta nel precetto esecutivo (“mediazione immobiliare come da fattura 04.05.2023

(fattura no. 014/2023)” non è determinante. In effetti, il “titolo

di credito” indicato nel precetto esecutivo giusta l’art.

67.

cpv. 1 n. 4 LEF non è neces-sariamente il titolo di rigetto, ma è solamente una

designazione succinta del credito, il cui scopo è di permettere al debitore di

capire la ragione per cui viene escusso alfine di poter prendere posizione (sentenze del Tribunale federale 5A_740/2018 del 1° apri­le 2019 consid.

6.1.1

e 5A_1023/2018 dell’8 luglio 2019, consid. 6.2.4.1, e

della CEF 14.2022.59 del 18 ottobre 2022, consid. 4.1 con rinvii). In casu, nell’istanza

di rigetto la CO 1 ha invece chiaramente menzionato quale titolo di rigetto

proprio la fattura (act. I, pag. 3 in fondo) e non il contratto bilaterale, che

nemmeno figura agli atti. Il Pretore poteva quindi validamente limitarsi a

verificare se la fattura costituisce un titolo di rigetto.

5.2

La reclamante ha eccepito l’inadempimento

contrattuale dell’istan­­te (giusta l’art. 82 CO) per la prima volta con

il reclamo. L’ecce­­zione è tardiva, giacché, come quelle fondate sull’art. 82

cpv. 2 LEF, dev’essere sollevata “immediatamente” con la risposta al­l’i­­stanza

(sentenza della CEF 14.2022.23 del 14 settembre 2022 consid. 7.2). La censura è

pertanto irricevibile.

5.3

Ad

ogni modo, non avendo la convenuta sollevato l’eccezione del­l’art. 82 CO in

prima sede, il Pretore non poteva e non doveva attenersi all’“onere probatorio rovesciato” secondo la “Basler Praxis” (DTF 127 III 200 consid. 3/a; citata 14.2022.23

consid. 7.3). Del resto, il titolo fatto valere dall’istante non è un contratto

bilaterale, bensì la fattura. La reclamante non spiega perché il suo rappresentante

ha firmato la fattura senza riserve né condizioni se, come da lei allegato, “sia l’intermediazione immobiliare, sia la

compravendita immobiliare non sono mai esistite”, per

tacere del fatto che non ha reso verosimile la propria affermazione, come le sarebbe

spettato in virtù dell’art. 82 cpv. 2 LEF.

6.

La reclamante contesta inoltre nuovamente (n. 6 e 7) che la fattura

rechi la firma di un suo valido rappresentante, sottolineando come “ci si trovi palesemente confrontati con un

documento totalmente simulato e quindi falso”. A suo

dire la firma è stata apposta sulla fattura sotto la dicitura “per accettazione” dopo

la sua emissione, non è “leggibile

e pertanto non [è] immediatamente attribuibile” e non

è riconducibile a una delle persone iscritte a registro di commercio come

abilitate a rappresentarla.

6.1

Come

rettamente rilevato dal Pretore, a meno che i

documenti prodotti quale titolo di rigetto siano d’acchito sospetti – ciò che

il giudice verifica d’ufficio –, i fatti che vi sono riportati sono presunti

esatti e le firme autentiche, ossia non false. Il giudice pronuncia il rigetto

dell’opposizione ove la falsificazione non sia resa verosimile immediatamente.

Respinge invece l’istanza se, basandosi su elementi oggettivi, ha l’impressione

che il documento sia falso, senza tuttavia dovere escludere che non lo sia. Per

convincere il giudice, l’escusso non può quindi limitarsi a contestare l’autenticità

del documento o della firma (cfr. art. 178 CPC), ma deve rendere verosimile,

mediante documenti o altri mezzi di prova immediatamente disponibili, che la

falsità è più verosimile dell’autenticità (DTF 132 III 140 consid. 4.1.2, con rimandi, sentenza della CEF 14.2020.56 del 4 settembre 2020

consid. 5.1).

6.2

Nel caso in esame, la reclamante non si confronta con la giurisprudenza

appena ricordata né con la motivazione trattane dal Pretore, secondo cui essa

non ha reso verosimile l’eccezione di falso mediante documenti. Non indica in

particolare indizi concreti e oggettivi da lei prodotti in prima sede per cui

la fattura sarebbe “simulata” né spiega perché la firma figurante sulla stessa

non sarebbe attribuibile a RA 1 – che non contesta essere un membro del suo

consiglio d’amministrazione (doc. B) – come allegato dall’istante con

riferimento alla firma contenuta nell’istanza di modifica da essa presentata il

10.

dicembre 2009 all’Ufficio del registro di commercio (doc. I).

Insufficientemente motivata, anche tale censura è pertanto inammissibile (sopra

consid. 1.2).

6.3

Che la firma apposta sulla fattura non sia leggibile, nel senso che

non riporta per intero nome e cognome del suo autore, non esclu­de di poterla

attribuire, come fatto dall’istante e dal Pretore, all’or­­gano della

reclamante RA 1. Le firme sulla fattura (doc. D) e

sull’istanza del 10 dicembre 2009 (doc. I) non presentano infatti

difformità significative secondo la giurisprudenza, ovvero di grado superiore a

quello lieve a medio ritenuto ammissibile (v. al riguardo la sentenza

14.2018.95

del 28 gennaio 2019 consid. 5.2). E come giustamente rilevato dal

Pretore, la convenuta non ha rovesciato la presunzione d’autenticità

della firma, in particolare producendo firme di confronto coeve a quella

contestata o perlomeno firme apposte su documenti ufficiali come carta d’identità

o licenza di condurre di RA 1 per confutare la paternità della firma apposta

sulla fattura (citata 14.2020.56 consid. 5.2). Ricordato che l’esame

delle eccezioni dell’escusso è sommario sia in fatto che in diritto (DTF 145

III 219 consid. 6.1.3) e lascia un certo potere d’apprezzamento al

giudice di prima sede (sentenza 5A_ 66/2020 del 22 aprile 2020 consid. 3.3.1),

non risulta in concreto che la reiezione dell’eccezione di falso sia errata. Nella

limitata misura in cui è ricevibile, la censura va pertanto respinta.

7.

Secondo la reclamante, infine, anche se si volesse considerare la

fattura come un valido riconoscimento di debito, il rigetto non potrebbe

comunque essere pronunciato, siccome il titolo di credito su cui l’istante ha

fatto valere la propria pretesa creditoria non è la fattura in sé, ma l’attività

di mediazione immobiliare, la quale non è nemmeno suffragata da un semplice

scambio di e-mail tra le parti. L’allegazione è invero contraria a quanto

figura nell’istanza (act. I, pag. 3 in fondo e sopra consid. 5.1). Nella misura

in cui è ricevibile, il reclamo va pertanto respinto.

8.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di

ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per

osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

9.

Circa i rimedi esperibili sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 215'400.–,

supera ampiamente la soglia di fr. 30'000.– ai fini

dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Nella misura in cui è ricevibile, il

reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 1'500.– relative al presente

giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).