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Decisione

14.2024.134

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di locazione. Eccezione di riduzione delle pigioni per disagi da grandinata sollevata solo con il reclamo

22 gennaio 2025Italiano5 min

LEF), in particolare la compensazione, e quantificare la riduzione chiesta (cfr. DTF 137 III 617 consid. 4.3);

Source ti.ch

Incarto n.

14.2024.134

Lugano

22 gennaio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2024.967 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 16

settembre 2024 dalla

CO 1

(rappresentata dalla RA 1, __________)

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 18 ottobre 2024 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 10 ottobre 2024 dal Pretore;

ritenuto in fatto e

considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________

emesso il 9 settembre 2024 dalla

sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso

delle pigioni da giugno a settembre 2024 per complessivi fr. 5'860.– oltre

a interessi e spese;

che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto

ese­cutivo, con istanza del 16 settembre 2024 la CO 1 ne ha chiesto il

rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna;

che

entro il termine impartitogli per presentare osservazioni all’i­stanza, RE 1 è

rimasto silente;

che statuendo con decisione del 10

ottobre 2024, il Pretore ha ac­colto l’istanza e rigettato

in via provvisoria l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a suo carico

le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 50.– a favore

dell’istante;

che

contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa

Camera con un reclamo del 18 ottobre 2024 chiedendo uno sconto del 50% per tutti i tredici mesi di locazione in

compensazione dei disagi subìti e di pagare solo la differenza tra quanto dovuto

e quanto da lui pagato;

che

la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­posizione – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di

esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1

LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che

presentato il 18 ottobre 2024 contro la decisione notificata a RE 1 l’11

ottobre, il reclamo è senz’altro tempestivo (art. 251 lett. a e 321 cpv. 2

CPC);

che

nel reclamo RE 1 si duole dei disagi subìti a causa della grandinata del 2023

(infiltrazione di acqua nel garage, scrostamento della pittura nella sala da

pranzo) e chiede di pagare solo la differenza tra il 50% delle pigioni degli

ultimi tredici mesi e quanto da lui effettivamente pagato nel medesimo periodo;

che secondo l’art.

Fatti

320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che

sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC);

che

nella fattispecie RE 1 non ha presentato osservazioni in prima sede, sicché

tutte le allegazioni di fatto contenute nel reclamo e i documenti annessi sono

irricevibili e non possono essere considerate ai fini del giudizio odierno;

che

d’altronde l’escusso deve sollevare immediatamente, ovvero già in prima sede,

eventuali eccezioni volte a infirmare il titolo di rigetto (art. 82 cpv. 2

LEF), in particolare la compensazione, e quantificare la riduzione chiesta (cfr. DTF 137 III 617 consid. 4.3);

che

Considerandi

la riduzione eccepita dal reclamante è pertanto tardiva e di conseguenza

inammissibile (sentenza della CEF 14.2022.23 del 14 settembre 2022 consid. 7.2

e i rinvii), anche perché non è quantificata;

che

integralmente fondato su fatti, documenti e un’eccezione nuo­vi, il reclamo si

rivela irricevibile;

che la tassa del presente giudizio,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC);

che

non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è

stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 5'860.–, non

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).