14.2024.134
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di locazione. Eccezione di riduzione delle pigioni per disagi da grandinata sollevata solo con il reclamo
22 gennaio 2025Italiano5 min
LEF), in particolare la compensazione, e quantificare la riduzione chiesta (cfr. DTF 137 III 617 consid. 4.3);
Source ti.ch
Incarto n.
14.2024.134
Lugano
22 gennaio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2024.967 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 16
settembre 2024 dalla
CO 1
(rappresentata dalla RA 1, __________)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 18 ottobre 2024 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 10 ottobre 2024 dal Pretore;
ritenuto in fatto e
considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________
emesso il 9 settembre 2024 dalla
sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso
delle pigioni da giugno a settembre 2024 per complessivi fr. 5'860.– oltre
a interessi e spese;
che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto
esecutivo, con istanza del 16 settembre 2024 la CO 1 ne ha chiesto il
rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna;
che
entro il termine impartitogli per presentare osservazioni all’istanza, RE 1 è
rimasto silente;
che statuendo con decisione del 10
ottobre 2024, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato
in via provvisoria l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a suo carico
le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 50.– a favore
dell’istante;
che
contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa
Camera con un reclamo del 18 ottobre 2024 chiedendo uno sconto del 50% per tutti i tredici mesi di locazione in
compensazione dei disagi subìti e di pagare solo la differenza tra quanto dovuto
e quanto da lui pagato;
che
la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di
esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1
LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che
presentato il 18 ottobre 2024 contro la decisione notificata a RE 1 l’11
ottobre, il reclamo è senz’altro tempestivo (art. 251 lett. a e 321 cpv. 2
CPC);
che
nel reclamo RE 1 si duole dei disagi subìti a causa della grandinata del 2023
(infiltrazione di acqua nel garage, scrostamento della pittura nella sala da
pranzo) e chiede di pagare solo la differenza tra il 50% delle pigioni degli
ultimi tredici mesi e quanto da lui effettivamente pagato nel medesimo periodo;
che secondo l’art.
Fatti
320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che
sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC);
che
nella fattispecie RE 1 non ha presentato osservazioni in prima sede, sicché
tutte le allegazioni di fatto contenute nel reclamo e i documenti annessi sono
irricevibili e non possono essere considerate ai fini del giudizio odierno;
che
d’altronde l’escusso deve sollevare immediatamente, ovvero già in prima sede,
eventuali eccezioni volte a infirmare il titolo di rigetto (art. 82 cpv. 2
LEF), in particolare la compensazione, e quantificare la riduzione chiesta (cfr. DTF 137 III 617 consid. 4.3);
che
Considerandi
la riduzione eccepita dal reclamante è pertanto tardiva e di conseguenza
inammissibile (sentenza della CEF 14.2022.23 del 14 settembre 2022 consid. 7.2
e i rinvii), anche perché non è quantificata;
che
integralmente fondato su fatti, documenti e un’eccezione nuovi, il reclamo si
rivela irricevibile;
che la tassa del presente giudizio,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC);
che
non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è
stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 5'860.–, non
raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).