14.2024.136
Fallimento. Mancato ritiro da parte del convenuto traslocato dell’invito a presentare osservazioni scritte all’istanza o a chiedere la tenuta di un’udienza. Tasse e ripetibili
18 novembre 2024Italiano7 min
osservazioni scritte all’istanza e le parti non hanno chiesto la tenuta di un’udienza.
Source ti.ch
Incarto n.
14.2024.136
Lugano
18 novembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2024.959 (fallimento) della Pretura del Distretto di
Bellinzona promossa con istanza 2 settembre 2024 dall’
CO1
(patrocinato dall’avv. PA 2, __________)
contro
RE 1
(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 25 ottobre 2024 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 14 ottobre 2024 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ della sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione, il 2
settembre 2024 l’avv. CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona
di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 17'401.15
oltre a interessi e spese.
B. Entro
il termine assegnato dal primo giudice, la convenuta non ha presentato
osservazioni scritte all’istanza e le parti non hanno chiesto la tenuta di un’udienza.
C. Statuendo
con decisione del 14 ottobre 2024 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE
1 dal giorno successivo alle ore 09:00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 25 ottobre 2024
per ottenere, previo
conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, dolendosi di non essere stata citata
all’udienza. Il 28 ottobre 2024 il vicepresidente della Camera ha
parzialmente accolto la domanda di effetto sospensivo. Il reclamo non è stato
intimato alla controparte per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto
che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 al più presto il 15 ottobre
2024, il termine d’impugnazione non è scaduto prima di venerdì 25 ottobre.
Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque
tempestivo.
2.
Presentata
la domanda di fallimento, le parti sono avvisate, almeno tre giorni prima, della trattazione giudiziale della medesima. Devono
essere citate anche se la domanda di fallimento appare inammissibile (sentenza
della CEF 14.2013.130 del 23 settembre 2013 consid. 2). Le parti possono
comparire personalmente in giudizio o farsi rappresentare (art. 168 LEF). La
pronuncia del fallimento deve, in caso di reclamo, essere annullata se il
convenuto non è stato regolarmente citato, o non in tempo utile (Cometta
in:
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 3 ad art. 168 LEF). La
prassi della Pretura del Distretto di Bellinzona, secondo
cui al convenuto viene fissato un termine per presentare eventuali osservazioni
scritte e alle parti per chiedere di essere citate a un’udienza, è contraria
all’art. 168 LEF, il quale obbliga chiaramente il giudice del fallimento a
citare le parti a un’udienza prima di statuire, pena l’annullamento della decisione di fallimento, perlomeno quando
il convenuto, come nella fattispecie, non è intervenuto nel-la lite (sentenze della CEF 14.2024 del 18
ottobre 2024 consid. 2, 14.2024.79 dell’8 luglio 2024 consid. 2, 14.2024.9 del
9.
febbraio 2024 consid. 2, 2024.2 del 25 gennaio 2024 consid. 2, 14.2023.37 del 28 aprile 2023 consid. 2.3, 14.2022. 52 del 22 luglio 2022 consid. 3.4 e 3.5 e
14.2022.106
del 28 novembre 2022 consid. 2).
2.1
Nel caso in esame, la reclamante non ha invero contestato
immediatamente il modo scelto dal Pretore per garantire il contraddittorio né
chiesto la citazione a un’udienza in vista di finalizzare le trattative che
asserisce di aver intavolato con l’istante (ancorché a oggi non sembrano aver
avuto un esito positivo). Ciò non toglie, nondimeno, che la violazione dell’art.
168.
LEF è una carenza manifesta che
determina l’annullamento della decisione di fallimento, come ripetutamente
ricordato dalla Camera (sopra consid. 2).
2.2
Il
reclamo va pertanto parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata
va annullata e la causa rinviata al primo giudice
per nuovo giudizio (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC) previa convocazione delle parti a un’udienza (art. 168 LEF). La domanda
di reiezione dell’istanza non può invece essere accolta poiché il reclamante
non invoca alcuno dei motivi elencati all’art. 172 LEF. La semplice allegazione
con cui essa afferma di essere in grado di saldare il debito dell’istante così
come tutte le altre esecuzioni pendenti nei suoi confronti non basta ovviamente
a giustificare la reiezione dell’istanza, specie perché a oggi essa risulta
tuttora oggetto di cinque esecuzioni per quasi fr. 35'000.– complessivi.
2.3
Visto che il giudizio di rinvio non pregiudica la sorte della
causa nel merito, sulla quale il primo giudice statuirà con pieno potere di
apprezzamento, essa può essergli retrocessa senza prima interpellare la
controparte (sentenza del Tribunale federale 6B_432/ 2015 del 1° febbraio 2016,
consid. 4; RtiD 2017 I 715 n. 34c consid. 5.2; sentenza della CEF 14.2023.116
del 1° dicembre 2023 e citata 14.2022.24).
3.
La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art.
52.
lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]) va posta
a carico del reclamante nella misura della sua soccombenza (art. 106 cpv. 2
CPC), mentre per equità la rimanenza va lasciata a carico dello Stato, poiché la necessità del rinvio al giudice
di prime cure non è imputabile in alcun modo alle parti (cfr. art. 107
cpv. 2 CPC). Ripetibili non
possono essere poste a carico né della controparte, cui il reclamo non è stato
notificato per osservazioni, né dello Stato visto il silenzio qualificato dell’art.
107.
cpv. 2 CPC (sentenza della CEF
14.2023.117
del 15 novembre 2022 pag. 2 e il rinvio). Le spese
giudiziarie di prima sede saranno nuovamente fissate con la nuova decisione.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente
accolto nel senso che la dichiarazione di fallimento pronunciata il 14 ottobre
2024 dal Pretore del Distretto di Bellinzona
nei confronti della RE 1 è annullata e la causa è rinviata alla Pretura
per nuovo giudizio previa
convocazione delle parti a un’udienza.
2. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 230.–, già anticipata
dalla RE 1, è posta a suo carico per metà.
Fatta salva un’eventuale compensazione, l’altra metà gli è restituita. Non
si assegnano ripetibili.
3. Notificazione a:
– ;
–
;
– Ufficio
d’esecuzione, Bellinzona;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona, Bellinzona.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).