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Decisione

14.2024.136

Fallimento. Mancato ritiro da parte del convenuto traslocato dell’invito a presentare osservazioni scritte all’istanza o a chiedere la tenuta di un’udienza. Tasse e ripetibili

18 novembre 2024Italiano7 min

osservazioni scritte all’istanza e le parti non hanno chiesto la tenuta di un’udienza.

Source ti.ch

Incarto n.

14.2024.136

Lugano

18 novembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2024.959 (fallimento) della Pretura del Distretto di

Bellinzona promossa con istanza 2 settembre 2024 dall’

CO1

(patrocinato dall’avv. PA 2, __________)

contro

RE 1

(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 25 ottobre 2024 presentato dalla RE 1 contro

la decisione emessa il 14 ottobre 2024 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione

n. __________ della sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione, il 2

settembre 2024 l’avv. CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona

di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 17'401.15

oltre a interessi e spese.

B. Entro

il termine assegnato dal primo giudice, la convenuta non ha presentato

osservazioni scritte all’istanza e le parti non hanno chiesto la tenuta di un’udienza.

C. Statuendo

con decisione del 14 ottobre 2024 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE

1 dal giorno successivo alle ore 09:00, ponendo a carico della massa

fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 25 ottobre 2024

per ottenere, previo

conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamen­­to del fallimento, dolendosi di non essere stata citata

all’udienza. Il 28 ottobre 2024 il vicepresidente della Camera ha

parzialmente accolto la domanda di effetto sospensivo. Il reclamo non è stato

intimato alla controparte per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto

che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 al più presto il 15 ottobre

2024, il termine d’impugnazione non è scaduto prima di venerdì 25 ottobre.

Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque

tempestivo.

2.

Presentata

la domanda di fallimento, le parti sono avvisate, alme­no tre giorni prima, della trattazione giudiziale della medesima. Devono

essere citate anche se la domanda di fallimento appare inammissibile (sentenza

della CEF 14.2013.130 del 23 settembre 2013 consid. 2). Le parti possono

comparire personalmente in giudizio o farsi rappresentare (art. 168 LEF). La

pronuncia del fallimento deve, in caso di reclamo, essere annullata se il

convenuto non è stato regolarmente citato, o non in tempo utile (Cometta

in:

Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 3 ad art. 168 LEF). La

prassi della Pretura del Distretto di Bellinzona, secondo

cui al convenuto viene fissato un termine per presentare eventuali osservazioni

scritte e alle parti per chiedere di essere citate a un’u­­dienza, è contraria

all’art. 168 LEF, il quale obbliga chiaramente il giudice del fallimento a

citare le parti a un’udienza prima di statuire, pena l’annullamento della decisione di fallimento, perlomeno quando

il convenuto, come nella fattispecie, non è intervenuto nel-la lite (sentenze della CEF 14.2024 del 18

ottobre 2024 consid. 2, 14.2024.79 dell’8 luglio 2024 consid. 2, 14.2024.9 del

9.

febbraio 2024 consid. 2, 2024.2 del 25 gennaio 2024 consid. 2, 14.2023.37 del 28 aprile 2023 consid. 2.3, 14.2022. 52 del 22 luglio 2022 consid. 3.4 e 3.5 e

14.2022.106

del 28 novembre 2022 consid. 2).

2.1

Nel caso in esame, la reclamante non ha invero contestato

immediatamente il modo scelto dal Pretore per garantire il contraddittorio né

chiesto la citazione a un’udienza in vista di finalizzare le trattative che

asserisce di aver intavolato con l’istante (ancorché a oggi non sembrano aver

avuto un esito positivo). Ciò non toglie, nondimeno, che la violazione dell’art.

168.

LEF è una carenza manifesta che

determina l’annullamento della decisione di fallimento, come ripetutamente

ricordato dalla Camera (sopra consid. 2).

2.2

Il

reclamo va pertanto parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata

va annullata e la causa rinviata al primo giudice

per nuovo giudizio (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC) previa convocazione delle parti a un’udienza (art. 168 LEF). La domanda

di reiezione dell’istanza non può invece essere accolta poiché il reclamante

non invoca alcuno dei motivi elencati all’art. 172 LEF. La semplice allegazione

con cui essa afferma di essere in grado di saldare il debito dell’istante così

come tutte le altre esecuzioni pendenti nei suoi confronti non basta ovviamente

a giustificare la reiezione dell’istanza, specie perché a oggi essa risulta

tuttora oggetto di cinque esecuzioni per quasi fr. 35'000.– complessivi.

2.3

Visto che il giudizio di rinvio non pregiudica la sorte della

causa nel merito, sulla quale il primo giudice statuirà con pieno potere di

apprezzamento, essa può essergli retrocessa senza prima interpellare la

controparte (sentenza del Tribunale federale 6B_432/ 2015 del 1° febbraio 2016,

consid. 4; RtiD 2017 I 715 n. 34c consid. 5.2; sentenza della CEF 14.2023.116

del 1° dicembre 2023 e citata 14.2022.24).

3.

La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art.

52.

lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]) va posta

a carico del reclamante nella misura della sua soccombenza (art. 106 cpv. 2

CPC), mentre per equità la rimanenza va lasciata a carico dello Stato, poiché la necessità del rinvio al giudice

di prime cure non è imputabile in alcun modo alle parti (cfr. art. 107

cpv. 2 CPC). Ripetibili non

possono essere poste a carico né della controparte, cui il reclamo non è stato

notificato per osservazioni, né dello Stato visto il silenzio qua­lificato dell’art.

107.

cpv. 2 CPC (sentenza della CEF

14.2023.117

del 15 novembre 2022 pag. 2 e il rinvio). Le spese

giudiziarie di prima sede saranno nuovamente fissate con la nuova decisione.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente

accolto nel senso che la dichiarazione di fallimento pronunciata il 14 ottobre

2024 dal Pretore del Distretto di Bellinzona

nei confronti della RE 1 è an­nullata e la causa è rinviata alla Pretura

per nuovo giudizio previa

convocazione delle parti a un’udienza.

2. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 230.–, già anticipata

dalla RE 1, è posta a suo carico per metà.

Fatta salva un’eventuale compensazione, l’altra metà gli è restitui­ta. Non

si assegnano ripetibili.

3. Notificazione a:

– ;

;

– Ufficio

d’esecuzione, Bellinzona;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona, Bellinzona.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).