14.2024.138
Fallimento. Estinzione del credito dell’istante prima della pronuncia
13 novembre 2024Italiano5 min
con decisione del 22 ottobre 2024 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE
Source ti.ch
Incarto n.
14.2024.138
Lugano
13 novembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2024.4046 (fallimento) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza del 18 luglio
2024 dalla
CO 1
(rappresentato dall’RA 1, __________)
contro
RE 1
(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 29 ottobre 2024 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 22 ottobre 2024 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ della sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, il 18
luglio 2024 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5,
di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 712.–
oltre a spese e interessi, dedotti due acconti di fr. 623.– e fr. 89.–.
B. All’udienza
di discussione del 22 ottobre 2024 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione del 22 ottobre 2024 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE
1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–
per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 29 ottobre 2024
per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di
avere saldato il credito posto in esecuzione. Il vicepresidente della Camera ha
accolto parzialmente la domanda di effetto sospensivo contenuta nell’impugnazione
con ordinanza del 29 ottobre 2024. Il reclamo non è stato intimato alla
controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa
in seguito all’estinzione del suo credito.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto
che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 23 ottobre 2024, il termine
d’impugnazione è scaduto sabato 2 novembre, per cui la scadenza è stata
riportata a lunedì 4 novembre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31
LEF). Presentato già il 29 ottobre 2024 (data del timbro postale), il reclamo è
dunque senz’altro tempestivo.
2.
Secondo
l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere
deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla
notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono
verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte
Noven”). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore
dimostra con documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito
posto in esecuzione per pagamento (art. 172 n. 3 LEF).
Nel
caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata il 19 agosto
2024.
dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (doc. H), da cui risulta
ch’essa ha pagato il saldo del credito posto in esecuzione
dall’istante in quello stesso giorno, ovvero ancora prima della pronuncia del
fallimento (del 23 ottobre 2024), per cui, se il Pretore ne fosse
stato informato tempestivamente, avrebbe respinto l’istanza (art. 172 n. 3
LEF). Il fallimento va così annullato senza necessità di verificare la
solvibilità della reclamante il fallimento pare così a prima vista dover essere
annullato senza
necessità di verificare la solvibilità del reclamante nel senso dell’art. 174
cpv. 2 LEF (art. 174 cpv. 1 LEF
a contrario).
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della
reclamante, il cui pagamento tardivo, dopo la scadenza del termine di venti
giorni indicati nella comminatoria di fallimento da essa ritirata il 18 aprile
2024, ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107
cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo
dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo. La tassa di
giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo
versato in questa sede.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di
fallimento pronunciata il 22 ottobre 2024 dalla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5, nei confronti della RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di
prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della
RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio
dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della
RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in
questa sede, pari a fr. 80.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della
tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.
III. Notificazione a:
– ;
– ;
– Ufficio
d’esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).