14.2024.139
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo dell’escusso tendente a ottenere la facoltà di pagare a rate il debito posto in esecuzione
22 gennaio 2025Italiano5 min
convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 220.– senz’assegnare
Source ti.ch
Incarto n.
14.2024.139
Lugano
22
gennaio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2024.51 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Giornico promossa con istanza 4 settembre
2024 dall’
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 29 ottobre 2024 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 21 ottobre 2024 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 17 aprile 2024
dalla sede di Faido dell’Ufficio d’esecuzione, l’CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso
Fatti
di fr. 3'002.60 oltre a interessi e spese;
che
avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 4
settembre 2024 l’CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di
pace del Circolo di Giornico;
che
nel termine impartitogli per presentare osservazioni all’istanza, RE 1 è
rimasto silente;
che statuendo con decisione del 21 ottobre 2024, il Giudice di pace ha
accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dal
convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 220.– senz’assegnare
indennità;
che
contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa
Camera con un reclamo del 29 ottobre 2024 per ottenere la possibilità di pagare il debito posto in esecuzione con
rate mensili di fr. 50.–;
che
la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di
esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1
LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che
presentato il 29 ottobre 2024 contro la decisione notificata al reclamante il
23 ottobre, il reclamo risulta tempestivo (art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC);
che
il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) –
ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve
evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I
Considerandi
93.
consid. 8.2 con rinvii);
che
nel caso in esame RE 1 si limita a esporre che il fatturato della sua azienda è
stato inferiore a fr. 20'000.– nel 2023, cui vanno dedotte le spese
professionali, motivo per cui afferma di non poter pagare all’escutente più di fr. 50.–
mensili;
che
così facendo, il reclamante non rivolge però alcuna critica motivata alla
decisione impugnata, sicché il suo ricorso si rivela irricevibile;
che
del resto nella procedura sommaria di rigetto provvisorio dell’opposizione la
competenza del giudice si limita a verificare, d’ufficio, l’esistenza di un
titolo di rigetto provvisorio (riconoscimento di debito, atto pubblico o
attestato di carenza di beni dopo pignoramento) e, occorrendo, a valutare se l’escusso
ha reso verosimile un’eccezione nel senso dell’art. 82 cpv. 2 LEF (DTF 145 III
160.
consid. 5.1);
che secondo la legge non gli spetta invece valutare se la situazione
economica dell’escusso gli permetta di pagare il debito posto in esecuzione,
siccome non si tratta di un’eccezione suscettibile d’infirmare il titolo di
rigetto secondo l’art. 82 cpv. 2 LEF, ovvero
di modificare, sospendere o estinguere il credito;
che
RE 1 potrà semmai far differire la vendita dei beni mobili
o immobili che dovesse pignorare l’ufficio d’esecuzione rendendo verosimile di
essere in grado di pagare il debito in dodici rate mensili (art. 123 LEF)
(sentenza della CEF 14.2024.95 dell’8 novembre 2024 pag. 3);
che la tassa del presente giudizio,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC);
che
non si pone invece problema d’indennità, la controparte, cui il reclamo non è
stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'002.60,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Giornico.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).