Lexipedia

Decisione

14.2024.139

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo dell’escusso tendente a ottenere la facoltà di pagare a rate il debito posto in esecuzione

22 gennaio 2025Italiano5 min

convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 220.– senz’assegnare

Source ti.ch

Incarto n.

14.2024.139

Lugano

22

gennaio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2024.51 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo di Giornico promossa con istanza 4 settembre

2024 dall’

CO 1

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 29 ottobre 2024 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 21 ottobre 2024 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 17 aprile 2024

dalla sede di Faido dell’Ufficio d’esecuzione, l’CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso

Fatti

di fr. 3'002.60 oltre a interessi e spese;

che

avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 4

settembre 2024 l’CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di

pace del Circolo di Giornico;

che

nel termine impartitogli per presentare osservazioni all’istan­­za, RE 1 è

rimasto silente;

che statuendo con decisione del 21 ottobre 2024, il Giudice di pa­ce ha

accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dal

convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 220.– senz’assegnare

indennità;

che

contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa

Camera con un reclamo del 29 ottobre 2024 per ottenere la possibilità di pagare il debito posto in esecuzione con

rate mensili di fr. 50.–;

che

la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­posizione – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di

esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1

LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che

presentato il 29 ottobre 2024 contro la decisione notificata al reclamante il

23 ottobre, il reclamo risulta tempestivo (art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC);

che

il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) –

ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale de­ve

evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I

Considerandi

93.

consid. 8.2 con rinvii);

che

nel caso in esame RE 1 si limita a esporre che il fatturato della sua azienda è

stato inferiore a fr. 20'000.– nel 2023, cui vanno dedotte le spese

professionali, motivo per cui afferma di non poter pagare all’escutente più di fr. 50.–

mensili;

che

così facendo, il reclamante non rivolge però alcuna critica motivata alla

decisione impugnata, sicché il suo ricorso si rivela irricevibile;

che

del resto nella procedura sommaria di rigetto provvisorio del­l’opposizione la

competenza del giudice si limita a verificare, d’uf­ficio, l’esistenza di un

titolo di rigetto provvisorio (riconoscimento di debito, atto pubblico o

attestato di carenza di beni dopo pignoramento) e, occorrendo, a valutare se l’escusso

ha reso verosimile un’eccezione nel senso dell’art. 82 cpv. 2 LEF (DTF 145 III

160.

consid. 5.1);

che secondo la legge non gli spetta invece valutare se la situazio­ne

economica dell’escusso gli permetta di pagare il debito posto in esecuzione,

siccome non si tratta di un’eccezione suscettibile d’infirmare il titolo di

rigetto secondo l’art. 82 cpv. 2 LEF, ovvero

di modificare, sospendere o estinguere il credito;

che

RE 1 potrà semmai far differire la vendita dei beni mobili

o immobili che dovesse pignorare l’ufficio d’esecuzio­ne rendendo verosimile di

essere in grado di pagare il debito in dodici rate mensili (art. 123 LEF)

(sentenza della CEF 14.2024.95 dell’8 novembre 2024 pag. 3);

che la tassa del presente giudizio,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC);

che

non si pone invece problema d’indennità, la controparte, cui il reclamo non è

stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'002.60,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Giornico.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).