14.2024.14
Rigetto definitivo dell’opposizione. Sentenza priva di motivazione sulle eccezioni del convenuto. Rinvio per nuovo giudizio motivato
29 gennaio 2024Italiano6 min
in questa sede, specie perché il reclamante ha chiesto solo il rinvio della causa
Source ti.ch
CO 1
Incarto n.
14.2024.14
Lugano
29 gennaio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2023.25 (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Giornico promossa con istanza 22 giugno 2023
da
CO 1
(patrocinata dall’avv. PA 2, __________)
contro
RE 1RE 1
(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 22 gennaio 2024 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa l’8 gennaio 2024 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
con precetto esecutivo n. __________ emesso il 6 giugno 2023 dalla
sede di Faido dell’Ufficio d’esecuzione, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 4'751.30
oltre a interessi e spese;
che
avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 22
giugno 2023 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace
del Circolo di Giornico;
che
nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni
scritte del 7 agosto 2023;
che
le parti si sono riconfermate nelle rispettive e contrastanti posizioni con
replica del 13 novembre e duplica del 30 novembre 2023;
che statuendo con decisione dell’8 gennaio 2024, il Giudice di pace ha
accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal
convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità
di fr. 1'000.– a favore dell’istante;
che
contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa
Camera con un reclamo del 22 gennaio 2024 per ottenerne l’annullamento e la retrocessione dell’incarto al primo
giudice per nuova decisione motivata;
che
la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di
esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1
LOG) senza riguardo al valore litigioso,
che
pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è
impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);
ch’essendo
la notifica avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 l’11 gennaio 2024, il
termine d’impugnazione è scaduto domenica 21 gennaio, per cui la scadenza è
stata riportata a lunedì 22 gennaio (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art.
31 LEF);
che
presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque
tempestivo;
che
il reclamante rimprovera al Giudice di pace di aver assunto, “un’altra volta”, un
comportamento irrispettoso e pregiudizievole nei suoi confronti, nella misura
in cui non ha in alcun modo valutato gli argomenti da lui addotti né fornito
alcuna motivazione;
che
nella decisione impugnata il Giudice di pace non ha effettivamente speso una
parola sui motivi esposti da RE 1 nelle osservazioni e nella duplica, segnatamente
in merito al preteso abuso di diritto dell’ex moglie nel porre in esecuzione
alimenti in pendenza dell’azione di modifica della sentenza di divorzio da lui
presentata il 17 gennaio 2023, volta all’annullamento del contributo alimentare
in seguito alla fine della sua attività lucrativa anche per motivi medici, e in
merito all’importo del contributo di giugno 2023;
che
la totale assenza di motivazione – non fondata sull’art. 239 cpv. 1 CPC
– costituisce una manifesta violazione della legge (art. 238 lett. g CPC) e del
diritto di essere sentito del reclamante (art. 29 cpv. 2 Cost. e 53 CPC) (sentenza della CEF 14.2018.140 del 28
gennaio 2019 consid. 3.2);
che
il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui
disattenzione determina di principio l’annullamento della decisione impugnata,
indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso nel merito (DTF 135
Fatti
I 190 consid. 2.2);
che
la violazione del diritto di essere sentito
del reclamante essendo oggettivamente grave non si ritiene possibile sanarla
in questa sede, specie perché il reclamante ha chiesto solo il rinvio della causa
al Giudice di pace;
che ad
ogni modo la sanatoria è un provvedimento eccezionale che non può servire al
giudice di prima istanza a sottrarsi all’assunzione dei propri compiti;
che
il reclamo va pertanto accolto nel senso di annullare la sentenza impugnata e
di rinviare la causa al Giudice di pace perché emetta un nuovo giudizio
motivato (art. 327 cpv. 3 lett. a
CPC);
che
siccome il giudizio odierno di
rinvio non pregiudica la sorte della causa nel merito, sulla quale il Giudice
di pace statuirà
Considerandi
con pieno potere di apprezzamento, essa può essergli rinviata senza prima interpellare la controparte (sentenza del
Tribunale federale 6B_432/ 2015
del 1° febbraio 2016, consid. 4; sentenza della CEF 14.2016.189
del 12 ottobre 2016 consid. 5.2);
che la necessità del rinvio della causa
al primo giudice essendo dovuta a un suo manifesto errore (“Justizpanne”) non addebitabile in nessun modo alle parti, per equità (art. 107 cpv. 2 CPC) si prescinde
dal riscuotere spese processuali in questa sede, mentre le spese di giudizio inutili
relative alla decisione annullata sono poste a carico dello Stato;
che visto
il silenzio qualificato dell’art. 107 cpv. 2 CPC, il Cantone non può essere
costretto a rifondere ripetibili alla reclamante (sentenza della CEF
14.2017.197
del 15 dicembre 2017 consid. 6.1; Tappy
in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a
ed. 2018, n. 35 ad
art. 107 CPC; Trezzini in:
Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto
processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 31-33 ad art. 107
CPC; V. Rüegg/M. Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed. 2017, n. 11 ad art. 107
CPC; cfr. pure
DTF 140 III 389 consid. 4.1);
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'751.30,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è accolto. Di conseguenza la
decisione impugnata è annullata e la causa rinviata al primo giudice per nuovo
giudizio nel senso dei considerandi.
2. Non si riscuotono spese processuali e non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Giornico.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).