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Decisione

14.2024.14

Rigetto definitivo dell’opposizione. Sentenza priva di motivazione sulle eccezioni del convenuto. Rinvio per nuovo giudizio motivato

29 gennaio 2024Italiano6 min

in questa sede, specie perché il reclamante ha chiesto solo il rinvio della cau­sa

Source ti.ch

CO 1

Incarto n.

14.2024.14

Lugano

29 gennaio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2023.25 (rigetto definitivo dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo di Giornico promossa con istanza 22 giugno 2023

da

CO 1

(patrocinata dall’avv. PA 2, __________)

contro

RE 1RE 1

(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 22 gennaio 2024 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa l’8 gennaio 2024 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

con precetto esecutivo n. __________ emesso il 6 giugno 2023 dalla

sede di Faido dell’Ufficio d’esecuzione, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 4'751.30

oltre a interessi e spese;

che

avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 22

giugno 2023 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace

del Circolo di Giornico;

che

nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni

scritte del 7 agosto 2023;

che

le parti si sono riconfermate nelle rispettive e contrastanti posizioni con

replica del 13 novembre e duplica del 30 novembre 2023;

che statuendo con decisione dell’8 gennaio 2024, il Giudice di pa­ce ha

accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal

convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità

di fr. 1'000.– a favore dell’istante;

che

contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa

Camera con un reclamo del 22 gennaio 2024 per ottenerne l’an­nullamento e la retrocessione dell’incarto al primo

giudice per nuova decisione motivata;

che

la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­posizione – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di

esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1

LOG) senza riguardo al valore litigioso,

che

pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è

impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);

ch’essendo

la notifica avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 l’11 gennaio 2024, il

termine d’impugnazione è scaduto domenica 21 gennaio, per cui la scadenza è

stata riportata a lunedì 22 gennaio (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art.

31 LEF);

che

presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque

tempestivo;

che

il reclamante rimprovera al Giudice di pace di aver assunto, “un’altra volta”, un

comportamento irrispettoso e pregiudizievole nei suoi confronti, nella misura

in cui non ha in alcun modo valutato gli argomenti da lui addotti né fornito

alcuna motivazione;

che

nella decisione impugnata il Giudice di pace non ha effettivamente speso una

parola sui motivi esposti da RE 1 nelle osservazioni e nella duplica, segnatamente

in merito al preteso abu­so di diritto dell’ex moglie nel porre in esecuzione

alimenti in pendenza dell’azione di modifica della sentenza di divorzio da lui

presentata il 17 gennaio 2023, volta all’annullamento del contributo alimentare

in seguito alla fine della sua attività lucrativa anche per motivi medici, e in

merito all’importo del contributo di giugno 2023;

che

la totale assenza di motivazione – non fondata sull’art. 239 cpv. 1 CPC

– costituisce una manifesta violazione della legge (art. 238 lett. g CPC) e del

diritto di essere sentito del reclamante (art. 29 cpv. 2 Cost. e 53 CPC) (sentenza della CEF 14.2018.140 del 28

gennaio 2019 consid. 3.2);

che

il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui

disattenzione determina di principio l’annullamento della decisione impugnata,

indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso nel merito (DTF 135

Fatti

I 190 consid. 2.2);

che

la violazione del diritto di essere sentito

del reclamante essen­do oggettivamente grave non si ritiene possibile sanarla

in questa sede, specie perché il reclamante ha chiesto solo il rinvio della cau­sa

al Giudice di pace;

che ad

ogni modo la sanatoria è un provvedimento eccezionale che non può servire al

giudice di prima istanza a sottrarsi all’assunzione dei propri compiti;

che

il reclamo va pertanto accolto nel senso di annullare la sentenza impugnata e

di rinviare la causa al Giudice di pace perché emetta un nuovo giudizio

motivato (art. 327 cpv. 3 lett. a

CPC);

che

siccome il giudizio odierno di

rinvio non pregiudica la sorte del­la causa nel merito, sulla quale il Giudice

di pace statuirà

Considerandi

con pieno potere di apprezzamento, essa può essergli rinviata senza prima interpellare la controparte (sentenza del

Tribunale federale 6B_432/ 2015

del 1° febbraio 2016, consid. 4; sentenza della CEF 14.2016.189

del 12 ottobre 2016 consid. 5.2);

che la necessità del rinvio della causa

al primo giudice essendo dovuta a un suo manifesto errore (“Justizpanne”) non addebitabile in nessun modo alle parti, per equità (art. 107 cpv. 2 CPC) si prescinde

dal riscuotere spese processuali in questa sede, mentre le spese di giudizio inutili

relative alla decisione annullata sono poste a carico dello Stato;

che visto

il silenzio qualificato dell’art. 107 cpv. 2 CPC, il Cantone non può essere

costretto a rifondere ripetibili alla reclamante (sentenza della CEF

14.2017.197

del 15 dicembre 2017 consid. 6.1; Tappy

in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a

ed. 2018, n. 35 ad

art. 107 CPC; Trezzini in:

Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto

processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 31-33 ad art. 107

CPC; V. Rüegg/M. Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed. 2017, n. 11 ad art. 107

CPC; cfr. pure

DTF 140 III 389 consid. 4.1);

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'751.30,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è accolto. Di conseguenza la

decisione impugnata è annullata e la causa rinviata al primo giudice per nuovo

giudizio nel senso dei considerandi.

2. Non si riscuotono spese processuali e non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Giornico.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).