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Decisione

14.2024.140

Rigetto definitivo dell’opposizione. Emanazione della sentenza prima della scadenza del termine postale, prolungato dal convenuto, per ritirare l’ordinanza con cui gli è stata data la facoltà di formulare osservazioni all’istanza

10 dicembre 2024Italiano7 min

indicando quale causa del credito la “Sentenza n. 1517/2023 (RG n. 7608/2013) + interessi legali dal

Source ti.ch

RE 1CO 1

Incarto n.

14.2024.140

Lugano

10 dicembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella causa SO.2024.4834 (rigetto definitivo

dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa

con istanza 18 settembre 2024 da

CO 1

(patrocinato dall’avv. PA 2, __________)

contro

RE 1

(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 30 ottobre 2024 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 14 ottobre 2024 dal Pretore;

ritenuto in fatto e

considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 6 agosto 2024

dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso

Fatti

di fr. 12'000.– oltre agli interessi del 2.5% dal 31 luglio 2024,

indicando quale causa del credito la “Sentenza n. 1517/2023 (RG n. 7608/2013) + interessi legali dal

15.03.2019 al 31.07.2024 + spese come da sentenza”;

che

avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 18

settembre 2024 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 5 limitatamente a fr. fr. 9'347.36 oltre interessi;

che

in base all’ordine 24 settembre 2024 della destinataria, la Posta ha prolungato

fino al 18 ottobre 2024 il tempo per ritirare la raccomandata contenente l’ordinanza

del 19 settembre 2024, con cui il Pretore aveva assegnato alla convenuta un

termine di dieci giorni per presentare eventuali osservazioni scritte all’istanza;

che ciò nonostante già il 14 ottobre 2024 il Pretore ha accolto l’i­­stanza

e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla convenuta, ponendo

a suo carico le spese processuali di fr. 200.– e un’indennità di fr. 1'000.–

a favore dell’istante;

che

contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo del 30 ottobre 2024 per ottenere la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;

che

la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­posizione – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di

esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1

LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che

pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è

impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);

ch’essendo

la notifica avvenuta in concreto ad RE 1 il 21 ottobre 2024, il termine d’impugnazione

è scaduto giovedì 31 ottobre, sicché, presentato brevi manu il giorno prima,

il reclamo è tempestivo;

che

la reclamante rileva a ragione di non aver avuto conoscenza, prima dell’emanazione

della sentenza impugnata, della facoltà offertale dal Pretore di presentare

osservazioni all’istanza;

che

la finzione di notificazione dell’atto giudiziario alla

scadenza del termine di giacenza postale di sette giorni (art. 138 cpv. 3 lett.

a CPC) non vale di regola per gli atti introduttivi d’istanza (DTF 142 III 599 consid. 2.5; sentenza della CEF

14.2022.128 del 19 apri­le 2023, consid. 4.2.3), in particolare per la

notifica dell’istanza di rigetto dell’opposizione (DTF 138 III 225 consid. 3.1; sentenza del­la CEF 14.2018.106 del 2 maggio 2019 consid. 3);

che

nella fattispecie RE 1 ha prolungato il termine di ri-tiro della raccomandata

in discussione, il 24 settembre 2024, dopo l’emissione dell’avviso di ritiro,

ma non è dimostrato che abbia avuto, prima dell’ordine di proroga, conoscenza

Considerandi

del suo contenuto e nemmeno dell’identità del mittente, siccome la raccomanda

ordinaria cui ha fatto capo la Pretura, a differenza di quella specifica per

gli atti giudiziari, non menziona il mittente, il quale non è neppure indicato

sull’avviso di ritiro, e la Posta non rinvia l’atto non appena trascorso il

termine di giacenza postale di sette giorni con un’informazione scritta al

destinatario, come avviene invece per la raccomandata specifica (www.post.ch/-/media/portal-opp/pm/dokumente/

briefe-gerichtsurkunde-broschuere.pdf?vs=7&sc_lang=it&hash=28E081AF751 C5D4C3C22867196ED28B2);

che il diritto di essere sentito (art. 53 cpv. 1 e 253 CPC) di RE 1 è

stato dunque leso, ciò che implica di principio l’annulla­mento della decisione

impugnata, ove sia ravvisabile l’influenza che la lesione potrebbe avere avuto

sulla procedura, a meno che la parte lesa abbia avuto modo di esprimersi

liberamente davanti a un’autorità di ricorso con stesso potere di cognizione

dell’auto­rità inferiore che ha misconosciuto quel diritto e non ne risulti

alcun pregiudizio per la parte lesa (sentenza della CEF 14.2023.97 28 febbraio

2024, consid. 4.4 e i riferimenti);

che

nella fattispecie la reclamante non chiede invero l’annulla­mento della

decisione impugnata, bensì la riforma nel senso della reiezione dell’istanza in

base alle allegazioni di fatto e i mezzi di prove acclusi al reclamo;

che

la cognizione della Camera è però limitata per quanto attiene all’accertamento

dei fatti (art. 320 lett. b CPC) e di principio non si estende ad allegazioni

di fatto e documenti prodotti per la prima volta con il reclamo (art. 326 cpv.

1.

CPC);

che

s’impone pertanto di annullare la decisione impugnata e di rinviare la causa al

primo giudice (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC) perché emetta una nuova decisione

in cui si determinerà sulle obiezioni della reclamante, la

causa non potendosi infatti dire sufficientemente matura per il giudizio (art.

327.

cpv. 3 lett. b CPC);

che

siccome il giudizio odierno di rinvio non

pregiudica la sorte del­la causa nel merito, sulla quale il magistrato statuirà

con pieno potere di apprezzamento, essa può essergli rinviata senza prima interpellare la controparte (sentenze del

Tribunale federale 6B_432/ 2015 del

1° febbraio 2016, consid. 4, e della CEF 14.2023.145 dell’11 aprile 2024,

consid. 1.3.4);

che

la necessità del rinvio della causa al primo giudice essendo dovuta a un suo

manifesto errore (“Justizpanne”) –

omessa verifica dell’effettiva notifica dell’ordinanza del 19 settembre 2024 – non

addebitabile in nessun modo alle parti, per equità (art. 107 cpv. 2 CPC) si

prescinde dal riscuotere spese processuali in questa se­de, mentre le spese di

giudizio inutili relative alla decisione annullata sono poste a carico dello

Stato, il Pretore potendo prelevare, con la nuova decisione, solo le spese in

relazione con la procedura di rinvio;

che

ripetibili non possono essere poste

a carico né della controparte, cui il reclamo non è stato notificato per

osservazioni, né dello Stato visto il silenzio qualificato dell’art. 107 cpv. 2

CPC (sentenza della CEF 14.2023.117 del

15.

novembre 2022 pag. 2 e il rinvio);

che

circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 9'347.36, non

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è accolto nel senso che

decisione emessa il 14 ottobre 2024 dal Pretore del Distretto di Lugano,

sezione 5, nella causa SO.__________ è annullata e la causa è retrocessa al Pretore

per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

2. Non

si riscuotono spese processuali e non si assegnano ripetibili. Fatta salva un’eventuale compensazione, l’anticipo

di fr. 250.– ver­sato dalla reclamante le è restituito.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).