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Decisione

14.2024.141

Rigetto definitivo dell’opposizione. Richieste di garanzie fiscali quali titolo di rigetto definitivo

7 gennaio 2025Italiano15 min

precetti esecutivi n. __________, __________, __________ e __________, tutti emessi

Source ti.ch

Incarti n.

14.2024.141

14.2024.142

14.2024.143

14.2024.144

Lugano

7 gennaio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

cancelliera:

Bertoni

statuendo nelle cause SO.2024.1973/2095/2026/2029

(rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 5, promosse con istanze 29 marzo 2024 rispettivamente da

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona

Confederazione Svizzera, Berna

Comune CO 3, __________

Comune CO 4, __________

(rappresentati dall’Ufficio

esazione e condoni, Bellinzona)

contro

RE 1

(patrocinato dagli avv. PA 1 e __________, __________)

giudicando sui quattro reclami del 30 ottobre 2024 presentati da RE 1

contro le decisioni emesse il 18 ottobre 2024 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con quattro richieste del 9 novembre 2023, l’Ufficio esazione

condoni (UEC), per conto dello Stato del Canton Ticino, della Confederazione

Svizzera e dei Comuni di CO 3 e CO 4, ha imposto a RE 1 di fornire garanzie per

le imposte cantonali, federali dirette e del Comune di CO 4 dal 2019 al 2021

(multe comprese) poste a suo carico rispettivamente per fr. 25'000.–, fr. 15'000.–

e fr. 20'000.– oltre agl’interessi del 2.5%, 4% e 2.5% dal 10 novembre

2023, nonché, quale responsabile solidale, per le imposte cantonali, federali

dirette e del Comune di Lugano dal 2016 al 2021 (multe comprese) a carico dell’PI

1 per rispettivamente fr. 850'000.–, fr. 835'000.–

e fr. 670'000.–, oltre agl’interessi

del 2.5%, 4% e 2.5% dal 10 novembre 2023. Il medesimo giorno, l’UEC ha poi decretato il sequestro di diversi be­ni

(immobili, mobili e crediti) appartenenti a RE 1 in base alle menzionate

richieste di garanzia. Il 9 novembre 2023, e per le ultime tre richieste il 4

marzo 2024, la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha eseguito

Fatti

i quattro sequestri e ha emesso i relativi verbali l’11 marzo 2024.

B. Il

7 dicembre 2023, RE 1 ha presentato ricorso alla Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello contro tutte e quattro le richieste di garanzia.

C. Con

precetti esecutivi n. __________, __________, __________ e __________, tutti emessi

il 21 marzo 2024 dall’UE per prestazione di garanzie e a convalida dei

sequestri n. __________, __________, __________ e __________, lo Stato del

Cantone Ticino, la Confederazione Svizzera e i Comuni di CO 3 e CO 4 hanno

escusso RE 1 per l’incasso di fr. 875'000.–, 850'000.–, 670'000.– e 20'000.–

oltre agl’interessi del 2.5%, 4%, 2.5% e

2.5% dal 10 novembre 2023, indicando quali titoli dei crediti le

richieste di garanzia del 9 novembre 2023.

D. Avendo

RE 1 interposto opposizione a tutti e quattro i precetti esecutivi, con istanze

del 29 marzo 2024 i quattro enti pubblici ne hanno chiesto il rigetto definitivo

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Nei termini impartiti, il

convenuto si è opposto a tutte le istanze con osservazioni scritte del 29

aprile 2024. Mediante repliche spontanee del 15 maggio 2024, gli enti istanti hanno

ribadito le proprie conclusioni.

E. Statuendo con quattro decisioni distinte del 18 ottobre 2024, il Pretore

ha accolto tutte le istanze e rigettato in via definitiva le opposizioni

interposte dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 600.–,

fr. 600.–, fr. 500.– e fr. 200.– senz’asse­gnare indennità.

F. Contro

le sentenze appena citate RE 1 è insorto a questa Camera con quattro reclami del 30 ottobre 2024 per ottenere

la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili di ogni sede.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’oppo­sizione

– sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Tutti e quattro i reclami in esame sono di analogo contenuto e

sono diretti contro decisioni simili, fondate su un medesimo complesso di fatti

e vertenti sull’applicazione delle stesse norme giuridiche, sicché si

giustifica, per economia di procedura, di congiungere le quattro procedure in

vista dell’emanazione di una senten­za unica (art. 125 lett. c CPC), pur

mantenendone l’autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono

essere impugnati anche singolarmente.

1.2

Pronunciate

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili

entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la

notifica è avvenuta in concreto ai patrocinatori di RE 1 il 21 ottobre 2024, i

termini d’im­pugnazione sono scaduti giovedì 31 ottobre. Presentati il giorno

prima (date dei timbri postali), i reclami sono dunque tempestivi.

1.3

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC),

limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel

reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che

sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui

scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva

senza in-dugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente

una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 444,

consid. 4.1.1).

3.

Nelle

decisioni impugnate, il Pretore ha rilevato che le richieste di garanzie

fiscali, secondo il diritto sia federale (art. 169 cpv. 1 Leg­ge federale sull’imposta

federale diretta [LIFD, RS 642.11]) sia cantonale (art. 248 cpv. 1 Legge

tributaria [LT, RL 640.100]), possono essere emesse prima che l’imposta sia

accertata definitivamente, sono immediatamente esecutive ed esplicano gli

stessi effetti di una sentenza giudiziaria esecutiva giusta l’art. 80 LEF. Un ricorso

contro la decisione di richiesta di garanzie non ha poi effetto sospensivo

(art. 169 cpv. 4 LIFD e 248 cpv. 4 LT). Il primo giudice ha considerato “decisamente chiaro”

che le richieste di garanzie fiscali possono essere poste in esecuzione

immediatamen­te senza dover attendere il loro passaggio in giudicato, come risulta peraltro dalla giurisprudenza ticinese (CEF

14.2016.208, con­sid. 5.1 e 5.2). Il Pretore ha invero riconosciuto che

nella sentenza citata dal convenuto (5A_41/2018 del 18 luglio 2018), il

Tribunale federale ha negato la qualità di titolo di rigetto definitivo alla

richiesta di garanzie oggetto di un ricorso ancora pendente e che qualche

tribunale di alcuni Cantoni (Grigioni, Basilea-Città e Ginevra) ha seguito la

giurisprudenza federale, ma ha pure evidenziato che la decisione in questione

poggia sulla dottrina relativa all’art. 170 LIFD (e non 169), che l’Obergericht del

Cantone Soletta se n’è distanziato e che un autore (Abbet) la considera sostanzialmente errata. Osservato come

non riconoscere l’immediata esecutività stabilita dalla legge potrebbe

potenzialmente creare problemi al­l’autorità fiscale, tenuta a convalidare il

sequestro entro dieci gior­ni con un’esecuzione o un’azione (art. 279 cpv. 1 e

2.

LEF) senza sapere se il contribuente ha ricorso (entro trenta giorni) contro

la richiesta di garanzie, il Pretore ha in definitiva accolto tutte e quattro

le istanze e rigettato le opposizioni in via definitiva.

4.

Nei

reclami RE 1 contesta le decisioni impugnate, fondate su richieste di garanzie fiscali,

ch’egli allega di aver impugna­to con un ricorso del 7 dicembre 2023. Ribadisce

che tali richieste non costituiscono un valido titolo di rigetto definitivo

delle sue opposizioni, poiché non sono passate in giudicato, come si evince

dalla decisione 5A_41/2018 del Tribunale federale già citata in pri­ma sede.

5.

In

ogni stadio di causa, il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a prescindere

dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido

titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 372 consid. 3.3.3), fermo

restando che in sede di reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF

147.

III 176 consid. 4.2.1). Dal 2011 la qualità di titolo di rigetto

definitivo non è più vincolata al passaggio in giudicato della decisione, bensì

so­lo alla sua esecutività (art. 80 cpv. 1 LEF; DTF 146 III 285 consid. 2.1 e 145 III 35 consid. 7.3.3.2; sentenze della CEF 14.2023.61 del 25

aprile 2024, massimata in RtiD 2024 II 718 n. 32c consid. 5.2, 14.2022.94 del

21.

novembre 2022 consid. 4.4, 14.2020.193 dell’11 maggio 2021, RtiD 2022 I 65 n. 37c,

consid. 5.2, e 14.2011.96 del 16

agosto 2011, RtiD 2012 I 976 n. 48c, consid. 4.3; v. pure Abbet

in: Abbet/Veuillet (a cura di), La mainlevée de l’opposition, 2a ed.

2022, n. 48 ad art. 80 LEF; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 1 ad art. 80

LEF).

5.1

Come

appurato dal Pretore, le norme di legge applicabili alle richieste di garanzie fiscali,

sia federale (art. 169 LIFD) che cantonale (art. 248 LT, applicabile anche alle

imposte comunali per il rinvio dell’art. 275 LT), dispongono in modo

inequivocabile che le decisioni di richiesta di garanzie sono immediatamente

esecutive nonostante ricorso e costituiscono un titolo di rigetto definitivo

del­l’opposizione secondo l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF. Escludono pertan­to senz’ambiguità

l’esigenza di passaggio in giudicato sostenuta dal reclamante. Il testo chiaro

della legge corrisponde del resto al suo scopo, teso ad assicurare che

le richieste di garanzie possano

effettivamente esplicare la loro funzione di garanzia (sentenze della CEF 14.2016.193-195 e 14.2016.208-210 del 10

novembre 2016, consid. 5.2).

5.2

Secondo

il reclamante, il Pretore avrebbe trascurato il fatto che una richiesta di

garanzia, per sua natura, non possiede l’efficacia né la stabilità di una

decisione giudiziaria definitiva. Ritiene che una verifica giudiziale del

titolo di rigetto sia imprescindibile per garantirne la forza esecutiva quando

il titolo è emesso dal creditore stesso. A parte che l’opinione del reclamante

si scontra con il testo limpido degli art. 169 LIFD e 248 LT, egli pare

misconoscere, come l’autore citato nella decisione 5A_41/2018 del Tribunale

federale al considerando 3.2.2 (Frey

in: Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, DBG, 3a ed. 2017, n.

21.

ad art. 170 LIFD), che dal 2011, che secondo l’esplicita volontà del

legislatore (Messaggio del

Consiglio federale relativo all’art. 312 D-CPC in: FF 2006 6746), l’art. 80 LEF dev’essere interpretato nel senso che il rigetto

definitivo dell’opposizione, in base al tenore letterale della norma, è

subordinato solo al carattere esecutivo

della decisione invocata quale titolo di rigetto, e

non anche al suo passaggio in giudicato (citata 14.2016.193 consid. 5.2). La giurisprudenza e la dottrina

specializzata hanno ormai recepito la nuova interpretazione (sopra, consid. 5).

Ne segue che anche decisioni provvisorie che per natura non passano pienamente

in giudicato sono titoli di rigetto definitivo non appena sono esecutive, come

i provvedimen­ti cautelari di mantenimento durante la procedura di protezione

dell’unione coniugale o di divorzio (art. 271 e 276 CPC; Staehelin, op. cit., n. 10 ad art. 80; Abbet, op. cit., n. 5 ad art. 80), seppur

emessi in via supercautelare (sentenza della CEF 14.2015.108 del 5 ottobre 2015

consid. 6.3/a). Non vi sono validi motivi per cui le richieste di garanzie fiscali

debbano essere trattate diversamen­te, anzi gli art. 169 LIFD e 248 LT

dispongono la loro immediata esecutività e qualità di titolo di rigetto

definitivo. Al riguardo i reclami sono pertanto infondati.

5.3

La

sentenza 5A_41/2018 del Tribunale federale risulta d’altronde contraria alla

successiva DTF 145 III 30 (consid. 7.3.3.2), che ha precisato come una

decisione amministrativa sia esecutiva in particolare quando può essere

impugnata solo con un rimedio giuridico

sprovvisto di effetto sospensivo automatico. Ora, il ricorso con­tro la

decisione di richiesta di garanzie non ha effetto sospensivo automatico (art.

169.

cpv. 4 LIFD e 248 cpv. 4 LT). Non si

disconosce che nella DTF 145 III 30 il Tribunale federale ha ribadito

che una richiesta di garanzie passata in giudicato (“entrée en force”) vale come titolo di rigetto definitivo nell’esecuzione

per prestazione di garanzie riferendosi proprio alla 5A_41/2018 (consid. 7.4 i.f. non pubblicato, v.

5A_930/2017). Ha tuttavia rilevato che l’art. 165 cpv. 3 LIFD, secondo cui le

decisioni di tassazione passate in giudicato esplicano gli stessi effetti di una sentenza

giudiziaria esecutiva, ha una funzione solo dichiarativa e dev’essere capito

nel senso che la mera possibilità per il Tribunale federale di concedere l’ef­fetto

sospensivo a un ricorso contro una decisione cantonale relativa a una decisione

di tassazione (art. 103 cpv. 3 LTF) non ne osta al suo passaggio in giudicato

(v. pure DTF 146 III 284 consid. 2.3.4). Il principio ha portata generale: si

applica a tutti i ricorsi, anche davanti alle autorità cantonali, sprovvisti di

effetto sospensivo automatico. Ciò vale a fortiori per le decisioni

di richiesta di garanzie fiscali, cui gli art. 165 cpv. 3 LIFD e 244 cpv. 3 LT del

resto non si applicano, poiché per esse

vale la regola speciale del­l’immediata esecutività degli art. 169 cpv.

1.

LIFD e 248 cpv. 1 LT. Tali decisioni sono da reputare dunque sia

immediatamente esecutive sia passate in giudicato con la loro notifica al

contribuente, fatta salva la successiva concessione dell’effetto sospensivo (se

possibile) a un eventuale ricorso. Anche sotto questo punto di vista le

decisioni impugnate resistono alla critica.

5.4

Il

reclamante fa infine valere che consentire al fisco di far eseguire le

richieste di garanzie prima della decisione sul ricorso violerebbe il diritto

del contribuente a una verifica giudiziale preventiva prima di subire la

realizzazione dei propri beni. Orbene, è intrinseco allo strumento del ricorso

privo di effetto sospensivo per legge che la decisione impugnata possa essere

eseguita a dipendenza dei ca­si prima dell’emanazione della decisione sul

ricorso. Il ricorrente può evitare la

realizzazione dei propri beni fornendo volontariamen­te le garanzie

richieste in natura, così da fermare l’esecuzione, con il consenso degli enti escutenti o, se le garanzie sono sufficienti

a coprire il credito posto in esecuzione, con un’azione giusta gli art. 85 o 85a

LEF (DTF 129 III 193 consid. 3.4; Acocella

in:

Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 17 ad art. 38 LEF e i rinvii). Ad ogni modo, il provento della realizzazione

dei beni pigno­rati in un’esecuzione per prestazione di garanzie rimane

deposita­to sul conto dell’ufficio d’esecuzione e l’autorità

fiscale vi può accedere solo con il consenso del contribuente oppure con un’ese­cuzione

in via di realizzazione di pegno, ch’essa potrà portare a termine, in caso di

opposizione del contribuente, unicamente dopo che

la decisione di tassazione sarà diventata definitiva (cfr. senten­za

della CEF 15.2003.120-121 del 26 agosto 2005, RtiD 2006 I 745 n. 72c, consid.

5).

5.5

Tutti

e quattro i reclami sono pertanto infondati e come tali vanno respinti.

6.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, le

controparti, cui i reclami non sono stati notificati per osservazioni, non

essendo incorse in spese in questa procedura.

7.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 875'000.–,

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Le procedure di reclamo relative alle cause

SO.2024.1973/2095/ 2026/2029 sono congiunte.

2. Il

reclamo interposto nella causa SO.2024.1973

(14.2024.141) è respinto. Le

relative spese processuali di complessivi fr. 800.–, già anticipate dal

reclamante, sono poste a suo carico.

3. Il

reclamo interposto nella causa SO.2024.2095

(14.2024.142) è respinto. Le

relative spese processuali di complessivi fr. 800.–, già anticipate dal

reclamante, sono poste a suo carico.

4. Il

reclamo interposto nella causa SO.2024.2026

(14.2024.143) è respinto. Le

relative spese processuali di complessivi fr. 800.–, già anticipate dal

reclamante, sono poste a suo carico.

5. Il

reclamo interposto nella causa SO.2024.2029

(14.2024.144) è respinto. Le

relative spese processuali di complessivi fr. 200.–, già anticipate dal

reclamante, sono poste a suo carico.

6. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).