14.2024.141
Rigetto definitivo dell’opposizione. Richieste di garanzie fiscali quali titolo di rigetto definitivo
7 gennaio 2025Italiano15 min
precetti esecutivi n. __________, __________, __________ e __________, tutti emessi
Source ti.ch
Incarti n.
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Lugano
7 gennaio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
cancelliera:
Bertoni
statuendo nelle cause SO.2024.1973/2095/2026/2029
(rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5, promosse con istanze 29 marzo 2024 rispettivamente da
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona
Confederazione Svizzera, Berna
Comune CO 3, __________
Comune CO 4, __________
(rappresentati dall’Ufficio
esazione e condoni, Bellinzona)
contro
RE 1
(patrocinato dagli avv. PA 1 e __________, __________)
giudicando sui quattro reclami del 30 ottobre 2024 presentati da RE 1
contro le decisioni emesse il 18 ottobre 2024 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con quattro richieste del 9 novembre 2023, l’Ufficio esazione
condoni (UEC), per conto dello Stato del Canton Ticino, della Confederazione
Svizzera e dei Comuni di CO 3 e CO 4, ha imposto a RE 1 di fornire garanzie per
le imposte cantonali, federali dirette e del Comune di CO 4 dal 2019 al 2021
(multe comprese) poste a suo carico rispettivamente per fr. 25'000.–, fr. 15'000.–
e fr. 20'000.– oltre agl’interessi del 2.5%, 4% e 2.5% dal 10 novembre
2023, nonché, quale responsabile solidale, per le imposte cantonali, federali
dirette e del Comune di Lugano dal 2016 al 2021 (multe comprese) a carico dell’PI
1 per rispettivamente fr. 850'000.–, fr. 835'000.–
e fr. 670'000.–, oltre agl’interessi
del 2.5%, 4% e 2.5% dal 10 novembre 2023. Il medesimo giorno, l’UEC ha poi decretato il sequestro di diversi beni
(immobili, mobili e crediti) appartenenti a RE 1 in base alle menzionate
richieste di garanzia. Il 9 novembre 2023, e per le ultime tre richieste il 4
marzo 2024, la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha eseguito
Fatti
i quattro sequestri e ha emesso i relativi verbali l’11 marzo 2024.
B. Il
7 dicembre 2023, RE 1 ha presentato ricorso alla Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello contro tutte e quattro le richieste di garanzia.
C. Con
precetti esecutivi n. __________, __________, __________ e __________, tutti emessi
il 21 marzo 2024 dall’UE per prestazione di garanzie e a convalida dei
sequestri n. __________, __________, __________ e __________, lo Stato del
Cantone Ticino, la Confederazione Svizzera e i Comuni di CO 3 e CO 4 hanno
escusso RE 1 per l’incasso di fr. 875'000.–, 850'000.–, 670'000.– e 20'000.–
oltre agl’interessi del 2.5%, 4%, 2.5% e
2.5% dal 10 novembre 2023, indicando quali titoli dei crediti le
richieste di garanzia del 9 novembre 2023.
D. Avendo
RE 1 interposto opposizione a tutti e quattro i precetti esecutivi, con istanze
del 29 marzo 2024 i quattro enti pubblici ne hanno chiesto il rigetto definitivo
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Nei termini impartiti, il
convenuto si è opposto a tutte le istanze con osservazioni scritte del 29
aprile 2024. Mediante repliche spontanee del 15 maggio 2024, gli enti istanti hanno
ribadito le proprie conclusioni.
E. Statuendo con quattro decisioni distinte del 18 ottobre 2024, il Pretore
ha accolto tutte le istanze e rigettato in via definitiva le opposizioni
interposte dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 600.–,
fr. 600.–, fr. 500.– e fr. 200.– senz’assegnare indennità.
F. Contro
le sentenze appena citate RE 1 è insorto a questa Camera con quattro reclami del 30 ottobre 2024 per ottenere
la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili di ogni sede.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’opposizione
– sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Tutti e quattro i reclami in esame sono di analogo contenuto e
sono diretti contro decisioni simili, fondate su un medesimo complesso di fatti
e vertenti sull’applicazione delle stesse norme giuridiche, sicché si
giustifica, per economia di procedura, di congiungere le quattro procedure in
vista dell’emanazione di una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC), pur
mantenendone l’autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono
essere impugnati anche singolarmente.
1.2
Pronunciate
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili
entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la
notifica è avvenuta in concreto ai patrocinatori di RE 1 il 21 ottobre 2024, i
termini d’impugnazione sono scaduti giovedì 31 ottobre. Presentati il giorno
prima (date dei timbri postali), i reclami sono dunque tempestivi.
1.3
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC),
limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel
reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che
sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui
scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva
senza in-dugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente
una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 444,
consid. 4.1.1).
3.
Nelle
decisioni impugnate, il Pretore ha rilevato che le richieste di garanzie
fiscali, secondo il diritto sia federale (art. 169 cpv. 1 Legge federale sull’imposta
federale diretta [LIFD, RS 642.11]) sia cantonale (art. 248 cpv. 1 Legge
tributaria [LT, RL 640.100]), possono essere emesse prima che l’imposta sia
accertata definitivamente, sono immediatamente esecutive ed esplicano gli
stessi effetti di una sentenza giudiziaria esecutiva giusta l’art. 80 LEF. Un ricorso
contro la decisione di richiesta di garanzie non ha poi effetto sospensivo
(art. 169 cpv. 4 LIFD e 248 cpv. 4 LT). Il primo giudice ha considerato “decisamente chiaro”
che le richieste di garanzie fiscali possono essere poste in esecuzione
immediatamente senza dover attendere il loro passaggio in giudicato, come risulta peraltro dalla giurisprudenza ticinese (CEF
14.2016.208, consid. 5.1 e 5.2). Il Pretore ha invero riconosciuto che
nella sentenza citata dal convenuto (5A_41/2018 del 18 luglio 2018), il
Tribunale federale ha negato la qualità di titolo di rigetto definitivo alla
richiesta di garanzie oggetto di un ricorso ancora pendente e che qualche
tribunale di alcuni Cantoni (Grigioni, Basilea-Città e Ginevra) ha seguito la
giurisprudenza federale, ma ha pure evidenziato che la decisione in questione
poggia sulla dottrina relativa all’art. 170 LIFD (e non 169), che l’Obergericht del
Cantone Soletta se n’è distanziato e che un autore (Abbet) la considera sostanzialmente errata. Osservato come
non riconoscere l’immediata esecutività stabilita dalla legge potrebbe
potenzialmente creare problemi all’autorità fiscale, tenuta a convalidare il
sequestro entro dieci giorni con un’esecuzione o un’azione (art. 279 cpv. 1 e
2.
LEF) senza sapere se il contribuente ha ricorso (entro trenta giorni) contro
la richiesta di garanzie, il Pretore ha in definitiva accolto tutte e quattro
le istanze e rigettato le opposizioni in via definitiva.
4.
Nei
reclami RE 1 contesta le decisioni impugnate, fondate su richieste di garanzie fiscali,
ch’egli allega di aver impugnato con un ricorso del 7 dicembre 2023. Ribadisce
che tali richieste non costituiscono un valido titolo di rigetto definitivo
delle sue opposizioni, poiché non sono passate in giudicato, come si evince
dalla decisione 5A_41/2018 del Tribunale federale già citata in prima sede.
5.
In
ogni stadio di causa, il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a prescindere
dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido
titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 372 consid. 3.3.3), fermo
restando che in sede di reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF
147.
III 176 consid. 4.2.1). Dal 2011 la qualità di titolo di rigetto
definitivo non è più vincolata al passaggio in giudicato della decisione, bensì
solo alla sua esecutività (art. 80 cpv. 1 LEF; DTF 146 III 285 consid. 2.1 e 145 III 35 consid. 7.3.3.2; sentenze della CEF 14.2023.61 del 25
aprile 2024, massimata in RtiD 2024 II 718 n. 32c consid. 5.2, 14.2022.94 del
21.
novembre 2022 consid. 4.4, 14.2020.193 dell’11 maggio 2021, RtiD 2022 I 65 n. 37c,
consid. 5.2, e 14.2011.96 del 16
agosto 2011, RtiD 2012 I 976 n. 48c, consid. 4.3; v. pure Abbet
in: Abbet/Veuillet (a cura di), La mainlevée de l’opposition, 2a ed.
2022, n. 48 ad art. 80 LEF; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 1 ad art. 80
LEF).
5.1
Come
appurato dal Pretore, le norme di legge applicabili alle richieste di garanzie fiscali,
sia federale (art. 169 LIFD) che cantonale (art. 248 LT, applicabile anche alle
imposte comunali per il rinvio dell’art. 275 LT), dispongono in modo
inequivocabile che le decisioni di richiesta di garanzie sono immediatamente
esecutive nonostante ricorso e costituiscono un titolo di rigetto definitivo
dell’opposizione secondo l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF. Escludono pertanto senz’ambiguità
l’esigenza di passaggio in giudicato sostenuta dal reclamante. Il testo chiaro
della legge corrisponde del resto al suo scopo, teso ad assicurare che
le richieste di garanzie possano
effettivamente esplicare la loro funzione di garanzia (sentenze della CEF 14.2016.193-195 e 14.2016.208-210 del 10
novembre 2016, consid. 5.2).
5.2
Secondo
il reclamante, il Pretore avrebbe trascurato il fatto che una richiesta di
garanzia, per sua natura, non possiede l’efficacia né la stabilità di una
decisione giudiziaria definitiva. Ritiene che una verifica giudiziale del
titolo di rigetto sia imprescindibile per garantirne la forza esecutiva quando
il titolo è emesso dal creditore stesso. A parte che l’opinione del reclamante
si scontra con il testo limpido degli art. 169 LIFD e 248 LT, egli pare
misconoscere, come l’autore citato nella decisione 5A_41/2018 del Tribunale
federale al considerando 3.2.2 (Frey
in: Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, DBG, 3a ed. 2017, n.
21.
ad art. 170 LIFD), che dal 2011, che secondo l’esplicita volontà del
legislatore (Messaggio del
Consiglio federale relativo all’art. 312 D-CPC in: FF 2006 6746), l’art. 80 LEF dev’essere interpretato nel senso che il rigetto
definitivo dell’opposizione, in base al tenore letterale della norma, è
subordinato solo al carattere esecutivo
della decisione invocata quale titolo di rigetto, e
non anche al suo passaggio in giudicato (citata 14.2016.193 consid. 5.2). La giurisprudenza e la dottrina
specializzata hanno ormai recepito la nuova interpretazione (sopra, consid. 5).
Ne segue che anche decisioni provvisorie che per natura non passano pienamente
in giudicato sono titoli di rigetto definitivo non appena sono esecutive, come
i provvedimenti cautelari di mantenimento durante la procedura di protezione
dell’unione coniugale o di divorzio (art. 271 e 276 CPC; Staehelin, op. cit., n. 10 ad art. 80; Abbet, op. cit., n. 5 ad art. 80), seppur
emessi in via supercautelare (sentenza della CEF 14.2015.108 del 5 ottobre 2015
consid. 6.3/a). Non vi sono validi motivi per cui le richieste di garanzie fiscali
debbano essere trattate diversamente, anzi gli art. 169 LIFD e 248 LT
dispongono la loro immediata esecutività e qualità di titolo di rigetto
definitivo. Al riguardo i reclami sono pertanto infondati.
5.3
La
sentenza 5A_41/2018 del Tribunale federale risulta d’altronde contraria alla
successiva DTF 145 III 30 (consid. 7.3.3.2), che ha precisato come una
decisione amministrativa sia esecutiva in particolare quando può essere
impugnata solo con un rimedio giuridico
sprovvisto di effetto sospensivo automatico. Ora, il ricorso contro la
decisione di richiesta di garanzie non ha effetto sospensivo automatico (art.
169.
cpv. 4 LIFD e 248 cpv. 4 LT). Non si
disconosce che nella DTF 145 III 30 il Tribunale federale ha ribadito
che una richiesta di garanzie passata in giudicato (“entrée en force”) vale come titolo di rigetto definitivo nell’esecuzione
per prestazione di garanzie riferendosi proprio alla 5A_41/2018 (consid. 7.4 i.f. non pubblicato, v.
5A_930/2017). Ha tuttavia rilevato che l’art. 165 cpv. 3 LIFD, secondo cui le
decisioni di tassazione passate in giudicato esplicano gli stessi effetti di una sentenza
giudiziaria esecutiva, ha una funzione solo dichiarativa e dev’essere capito
nel senso che la mera possibilità per il Tribunale federale di concedere l’effetto
sospensivo a un ricorso contro una decisione cantonale relativa a una decisione
di tassazione (art. 103 cpv. 3 LTF) non ne osta al suo passaggio in giudicato
(v. pure DTF 146 III 284 consid. 2.3.4). Il principio ha portata generale: si
applica a tutti i ricorsi, anche davanti alle autorità cantonali, sprovvisti di
effetto sospensivo automatico. Ciò vale a fortiori per le decisioni
di richiesta di garanzie fiscali, cui gli art. 165 cpv. 3 LIFD e 244 cpv. 3 LT del
resto non si applicano, poiché per esse
vale la regola speciale dell’immediata esecutività degli art. 169 cpv.
1.
LIFD e 248 cpv. 1 LT. Tali decisioni sono da reputare dunque sia
immediatamente esecutive sia passate in giudicato con la loro notifica al
contribuente, fatta salva la successiva concessione dell’effetto sospensivo (se
possibile) a un eventuale ricorso. Anche sotto questo punto di vista le
decisioni impugnate resistono alla critica.
5.4
Il
reclamante fa infine valere che consentire al fisco di far eseguire le
richieste di garanzie prima della decisione sul ricorso violerebbe il diritto
del contribuente a una verifica giudiziale preventiva prima di subire la
realizzazione dei propri beni. Orbene, è intrinseco allo strumento del ricorso
privo di effetto sospensivo per legge che la decisione impugnata possa essere
eseguita a dipendenza dei casi prima dell’emanazione della decisione sul
ricorso. Il ricorrente può evitare la
realizzazione dei propri beni fornendo volontariamente le garanzie
richieste in natura, così da fermare l’esecuzione, con il consenso degli enti escutenti o, se le garanzie sono sufficienti
a coprire il credito posto in esecuzione, con un’azione giusta gli art. 85 o 85a
LEF (DTF 129 III 193 consid. 3.4; Acocella
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 17 ad art. 38 LEF e i rinvii). Ad ogni modo, il provento della realizzazione
dei beni pignorati in un’esecuzione per prestazione di garanzie rimane
depositato sul conto dell’ufficio d’esecuzione e l’autorità
fiscale vi può accedere solo con il consenso del contribuente oppure con un’esecuzione
in via di realizzazione di pegno, ch’essa potrà portare a termine, in caso di
opposizione del contribuente, unicamente dopo che
la decisione di tassazione sarà diventata definitiva (cfr. sentenza
della CEF 15.2003.120-121 del 26 agosto 2005, RtiD 2006 I 745 n. 72c, consid.
5).
5.5
Tutti
e quattro i reclami sono pertanto infondati e come tali vanno respinti.
6.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, le
controparti, cui i reclami non sono stati notificati per osservazioni, non
essendo incorse in spese in questa procedura.
7.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 875'000.–,
raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Le procedure di reclamo relative alle cause
SO.2024.1973/2095/ 2026/2029 sono congiunte.
2. Il
reclamo interposto nella causa SO.2024.1973
(14.2024.141) è respinto. Le
relative spese processuali di complessivi fr. 800.–, già anticipate dal
reclamante, sono poste a suo carico.
3. Il
reclamo interposto nella causa SO.2024.2095
(14.2024.142) è respinto. Le
relative spese processuali di complessivi fr. 800.–, già anticipate dal
reclamante, sono poste a suo carico.
4. Il
reclamo interposto nella causa SO.2024.2026
(14.2024.143) è respinto. Le
relative spese processuali di complessivi fr. 800.–, già anticipate dal
reclamante, sono poste a suo carico.
5. Il
reclamo interposto nella causa SO.2024.2029
(14.2024.144) è respinto. Le
relative spese processuali di complessivi fr. 200.–, già anticipate dal
reclamante, sono poste a suo carico.
6. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).