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Decisione

14.2024.149

Rigetto definitivo dell’opposizione. Imposta federale diretta. Interessi di mora. Contestazione dell’importo della tassa di giustizia di prima sede

22 gennaio 2025Italiano8 min

Camera con un reclamo del 5 novembre 2024 per ottenerne, in via principale, l’annullamento limitatamente alla

Source ti.ch

Incarto n.

14.2024.149

Lugano

22 gennaio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2023.388 (rigetto definitivo dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est promossa con istanza 16 novembre

2023 dalla

Confederazione Svizzera, Berna

(rappresentata dall’Ufficio esazione e

condoni, Bellinzona)

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 5 novembre 2024 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 21 ottobre 2024 dalla Giudice di pace supplente;

ritenuto in fatto e

considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 14 agosto 2023

dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, la Confederazione Svizzera ha

escusso RE 1 per l’incasso dell’imposta federale diretta del 2021 di fr. 59.30

oltre agl’interessi correnti del 4% dal 7 agosto 2023, a quelli maturati in

precedenza, di fr. 1.20, e alle spese esecutive;

che

avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 16

novembre 2023 la Confederazione Svizzera ne ha chiesto il rigetto definitivo

alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est;

che

entro il termine impartitole per presentare osservazioni all’i­­stanza, la

convenuta è rimasta silente;

che statuendo con decisione del 21

ottobre 2024, la Giudice di pa­ce supplente ha accolto l’istanza

e rigettato in via definitiva l’oppo­sizione

interposta dalla convenuta, ponendo a suo carico le spe­se processuali

Fatti

di fr. 100.– senz’assegnare indennità;

che

contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo del 5 novembre 2024 per ottenerne, in via principale, l’annullamento limitatamente alla

tassa di giustizia e agl’interessi di mora, e in via subordinata il rinvio

della causa all’autorità precedente per nuovo giudizio sulla tassa di

giustizia, protestate le spese giudiziarie di secondo grado;

che

la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­posizione – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di

esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1

LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che

presentato il 5 novembre 2024 contro la sentenza notificata alla reclamante il

29 ottobre 2024, il reclamo è senz’altro tempestivo (art. 251 lett. a e 321

cpv. 2 CPC);

che

la reclamante si duole che la decisione impugnata è stata emessa dopo quasi un

anno dall’inoltro dell’istanza, facendo sì che gl’interessi di mora (del 4%)

sul credito posto in esecuzione siano decorsi durante un lasso di tempo

eccessivamente lungo per ritardi imputabili esclusivamente a problemi

organizzativi e gestionali della stessa Giudicatura di pace (dimissioni del

giudice di pace titolare);

che

RE 1 non dimostra però di aver sollecitato l’emanazio­ne della sentenza per

ridurre il preteso danno e soprattutto misconosce di aver potuto evitare il

pregiudizio rilevato pagando il suo debito, il cui importo superava di poco la

tassa da lei anticipata in questa sede, già a ricezione dell’istanza (o meglio

prima della notifica del precetto esecutivo

per evitare altresì spese esecutive inu­tili), onde l’infondatezza della

censura;

che

correttamente il dispositivo della decisione impugnata non indica un “termine definito” al

decorso degl’interessi moratori, poiché esso cesserà solo quando la reclamante avrà

pagato integralmen­te il proprio debito;

che

non è di rilievo che la Giudice Tagliati abbia emesso la decisione impugnata

prima di essere ufficialmente titolare del posto lasciato vacante dal giudice

di pace titolare, poiché a quel momen­to ricopriva già la funzione di Giudice

di pace supplente del Circolo di Lugano Est;

che la censura relativa al carattere a detta

della reclamante ecces­sivo dell’importo della tassa di giustizia di prima sede

(fr. 100.–) risulta

irricevibile, poiché non ha specificato l’importo secondo lei corretto al quale

la tassa dovrebbe essere fissata, disattendo l’ob­bligo di quantificare le

pretese pecuniarie (DTF 137 III 617 consid. 4.3), che vale anche per quelle

volte a modificare il dispositivo sulle spese (sentenze del Tribunale federale

4D_61/2011 del 26 ottobre 2011 consid. 2.2 e della CEF 14.2024.34 del 22 luglio

Considerandi

2024.

consid. 7);

che

ad ogni modo, contrariamente a quanto allega la reclamante, la legge, o meglio l’Ordinanza

sulle tasse riscosse in applicazione della LEF (OTLEF, RS 281.35), che si

applica alle cause a procedura sommaria della LEF come il rigetto dell’opposizione

(art. 48 cpv. 1 OTLEF) ad esclusione delle tariffe cantonali, come la Legge

sulla tariffa giudiziaria (LTG, RL 178.200) citata nel reclamo (DTF 139 III 195 consid. 4.2; cfr. art. 96 cpv. 1

CPC nella versione in vi­gore dal 1° gennaio 2025), non

prevede che la tassa di giustizia debba essere “proporzionale” al valore della

causa, ma fissa una “forchetta”, che spazia tra fr. 40.– a fr. 150.–

per un valore litigioso, come quello nella fattispecie (di fr. 59.30),

inferiore a fr. 1'000.– (art. 48 cpv. 1 OTLEF), essendo la tassa stabilita

all’interno del quadro legale di riferimento in base all’impegno lavorativo del

giudice e la difficoltà della causa (sentenza della CEF 14.2021.109 del 17

febbraio 2022, consid. 6);

che

nel fissare l’importo delle spese processuali all’interno dei limiti prescritti

dalla legge, il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento, sicché l’autorità

giudiziaria superiore deve dar prova di un certo ritegno nel sostituire la

propria valutazione a quella del primo giudice (sentenza della CEF 14.2019.188

del 10 ottobre 2019, pag. 2 e i rinvii);

che

nel caso in esame la tassa di giustizia di prima sede si situa nella fascia

media della “forchetta”, di modo che, comunque sia, non si potrebbe ritenere

che la prima giudice abbia ecceduto il proprio (ampio) potere di apprezzamento

nel fissarla in fr. 100.–, importo che ingloba anche le spese di notifica

postale degli atti (assegnazione del termine per le osservazioni e due

esemplari della decisione impugnata);

che

per quanto attiene alla critica, fondata sull’art.

1.

cpv. 3 (dal 1° gennaio 2025 art. 1a cpv. 2) dell’Ordinanza del

Dipartimento federale delle finanze sui tassi d’interesse (RS 631.014), secondo

cui gl’interessi rimuneratori vengono riscossi o corrisposti unicamente se ammontano ad almeno fr. 100.–,

si tratta di un’eccezione apparentemente tardiva, e dunque irricevibile,

siccome non l’ha già sollevata in prima sede (cfr. sentenza della CEF

14.2023.162

del 15 maggio 2024 consid. 6);

che

– sia precisato per abbondanza – RE 1 omette di cita­re la seconda frase dell’art.

1.

cpv. 3, secondo cui “sono

fatti salvi gli interessi moratori per i crediti fatti valere nell’ambito di

una procedura d’esecuzione forzata”, ma soprattutto

non pare rendersi conto che la regola non vale per l’imposta federale diretta

(lett. i dell’art. 1 cpv. 1, cui non rinvia il vecchio cpv. 3), oggetto dell’esecuzione

in discussione;

che

la reclamante invoca infine i princìpi di uguaglianza giuridica (e parità di

trattamento) e di protezione dall’arbitrio e tutela della buona fede degli art.

8.

e 9 Cost., senza però specificare in quale misura tali norme sarebbero lese

nel caso concreto, sicché anche a questo riguardo il reclamo risulta

inammissibile, poiché insufficientemente motivato (con riferimento all’art. 321

cpv. 1 CPC);

che la tassa del presente giudizio,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), seguono la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC);

che

non si pone invece problema d’indennità, la controparte, cui il reclamo non è

stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 102.40,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Nella misura in cui è ricevibile, il

reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 50.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art.

113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46

cpv. 1 LTF).