14.2024.149
Rigetto definitivo dell’opposizione. Imposta federale diretta. Interessi di mora. Contestazione dell’importo della tassa di giustizia di prima sede
22 gennaio 2025Italiano8 min
Camera con un reclamo del 5 novembre 2024 per ottenerne, in via principale, l’annullamento limitatamente alla
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Incarto n.
14.2024.149
Lugano
22 gennaio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2023.388 (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est promossa con istanza 16 novembre
2023 dalla
Confederazione Svizzera, Berna
(rappresentata dall’Ufficio esazione e
condoni, Bellinzona)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 5 novembre 2024 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 21 ottobre 2024 dalla Giudice di pace supplente;
ritenuto in fatto e
considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 14 agosto 2023
dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, la Confederazione Svizzera ha
escusso RE 1 per l’incasso dell’imposta federale diretta del 2021 di fr. 59.30
oltre agl’interessi correnti del 4% dal 7 agosto 2023, a quelli maturati in
precedenza, di fr. 1.20, e alle spese esecutive;
che
avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 16
novembre 2023 la Confederazione Svizzera ne ha chiesto il rigetto definitivo
alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est;
che
entro il termine impartitole per presentare osservazioni all’istanza, la
convenuta è rimasta silente;
che statuendo con decisione del 21
ottobre 2024, la Giudice di pace supplente ha accolto l’istanza
e rigettato in via definitiva l’opposizione
interposta dalla convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali
Fatti
di fr. 100.– senz’assegnare indennità;
che
contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 5 novembre 2024 per ottenerne, in via principale, l’annullamento limitatamente alla
tassa di giustizia e agl’interessi di mora, e in via subordinata il rinvio
della causa all’autorità precedente per nuovo giudizio sulla tassa di
giustizia, protestate le spese giudiziarie di secondo grado;
che
la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di
esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1
LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che
presentato il 5 novembre 2024 contro la sentenza notificata alla reclamante il
29 ottobre 2024, il reclamo è senz’altro tempestivo (art. 251 lett. a e 321
cpv. 2 CPC);
che
la reclamante si duole che la decisione impugnata è stata emessa dopo quasi un
anno dall’inoltro dell’istanza, facendo sì che gl’interessi di mora (del 4%)
sul credito posto in esecuzione siano decorsi durante un lasso di tempo
eccessivamente lungo per ritardi imputabili esclusivamente a problemi
organizzativi e gestionali della stessa Giudicatura di pace (dimissioni del
giudice di pace titolare);
che
RE 1 non dimostra però di aver sollecitato l’emanazione della sentenza per
ridurre il preteso danno e soprattutto misconosce di aver potuto evitare il
pregiudizio rilevato pagando il suo debito, il cui importo superava di poco la
tassa da lei anticipata in questa sede, già a ricezione dell’istanza (o meglio
prima della notifica del precetto esecutivo
per evitare altresì spese esecutive inutili), onde l’infondatezza della
censura;
che
correttamente il dispositivo della decisione impugnata non indica un “termine definito” al
decorso degl’interessi moratori, poiché esso cesserà solo quando la reclamante avrà
pagato integralmente il proprio debito;
che
non è di rilievo che la Giudice Tagliati abbia emesso la decisione impugnata
prima di essere ufficialmente titolare del posto lasciato vacante dal giudice
di pace titolare, poiché a quel momento ricopriva già la funzione di Giudice
di pace supplente del Circolo di Lugano Est;
che la censura relativa al carattere a detta
della reclamante eccessivo dell’importo della tassa di giustizia di prima sede
(fr. 100.–) risulta
irricevibile, poiché non ha specificato l’importo secondo lei corretto al quale
la tassa dovrebbe essere fissata, disattendo l’obbligo di quantificare le
pretese pecuniarie (DTF 137 III 617 consid. 4.3), che vale anche per quelle
volte a modificare il dispositivo sulle spese (sentenze del Tribunale federale
4D_61/2011 del 26 ottobre 2011 consid. 2.2 e della CEF 14.2024.34 del 22 luglio
Considerandi
2024.
consid. 7);
che
ad ogni modo, contrariamente a quanto allega la reclamante, la legge, o meglio l’Ordinanza
sulle tasse riscosse in applicazione della LEF (OTLEF, RS 281.35), che si
applica alle cause a procedura sommaria della LEF come il rigetto dell’opposizione
(art. 48 cpv. 1 OTLEF) ad esclusione delle tariffe cantonali, come la Legge
sulla tariffa giudiziaria (LTG, RL 178.200) citata nel reclamo (DTF 139 III 195 consid. 4.2; cfr. art. 96 cpv. 1
CPC nella versione in vigore dal 1° gennaio 2025), non
prevede che la tassa di giustizia debba essere “proporzionale” al valore della
causa, ma fissa una “forchetta”, che spazia tra fr. 40.– a fr. 150.–
per un valore litigioso, come quello nella fattispecie (di fr. 59.30),
inferiore a fr. 1'000.– (art. 48 cpv. 1 OTLEF), essendo la tassa stabilita
all’interno del quadro legale di riferimento in base all’impegno lavorativo del
giudice e la difficoltà della causa (sentenza della CEF 14.2021.109 del 17
febbraio 2022, consid. 6);
che
nel fissare l’importo delle spese processuali all’interno dei limiti prescritti
dalla legge, il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento, sicché l’autorità
giudiziaria superiore deve dar prova di un certo ritegno nel sostituire la
propria valutazione a quella del primo giudice (sentenza della CEF 14.2019.188
del 10 ottobre 2019, pag. 2 e i rinvii);
che
nel caso in esame la tassa di giustizia di prima sede si situa nella fascia
media della “forchetta”, di modo che, comunque sia, non si potrebbe ritenere
che la prima giudice abbia ecceduto il proprio (ampio) potere di apprezzamento
nel fissarla in fr. 100.–, importo che ingloba anche le spese di notifica
postale degli atti (assegnazione del termine per le osservazioni e due
esemplari della decisione impugnata);
che
per quanto attiene alla critica, fondata sull’art.
1.
cpv. 3 (dal 1° gennaio 2025 art. 1a cpv. 2) dell’Ordinanza del
Dipartimento federale delle finanze sui tassi d’interesse (RS 631.014), secondo
cui gl’interessi rimuneratori vengono riscossi o corrisposti unicamente se ammontano ad almeno fr. 100.–,
si tratta di un’eccezione apparentemente tardiva, e dunque irricevibile,
siccome non l’ha già sollevata in prima sede (cfr. sentenza della CEF
14.2023.162
del 15 maggio 2024 consid. 6);
che
– sia precisato per abbondanza – RE 1 omette di citare la seconda frase dell’art.
1.
cpv. 3, secondo cui “sono
fatti salvi gli interessi moratori per i crediti fatti valere nell’ambito di
una procedura d’esecuzione forzata”, ma soprattutto
non pare rendersi conto che la regola non vale per l’imposta federale diretta
(lett. i dell’art. 1 cpv. 1, cui non rinvia il vecchio cpv. 3), oggetto dell’esecuzione
in discussione;
che
la reclamante invoca infine i princìpi di uguaglianza giuridica (e parità di
trattamento) e di protezione dall’arbitrio e tutela della buona fede degli art.
8.
e 9 Cost., senza però specificare in quale misura tali norme sarebbero lese
nel caso concreto, sicché anche a questo riguardo il reclamo risulta
inammissibile, poiché insufficientemente motivato (con riferimento all’art. 321
cpv. 1 CPC);
che la tassa del presente giudizio,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), seguono la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC);
che
non si pone invece problema d’indennità, la controparte, cui il reclamo non è
stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 102.40,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile, il
reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 50.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art.
113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46
cpv. 1 LTF).