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Decisione

14.2024.150

Rigetto definitivo dell’opposizione. Sentenza priva di motivazione sulle eccezioni sollevata dall’escusso

15 novembre 2024Italiano5 min

contributi del 2018 invocata quale titolo di rigetto definitivo dell’opposizione,

Source ti.ch

RE 1

Incarto n.

14.2024.150

Lugano

15 novembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2024.307 (rigetto definitivo dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est promossa con istanza 14 agosto

2024 dalla

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 6 novembre 2024 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 24 ottobre 2024 dalla Giudice di pace;

ritenuto in fatto e

considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 5 gennaio 2024

dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, la Cassa cantonale di

compensazione AVS/AI/IPG ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 1'282.20

(indicando quale causa del credito: “contributi personali per il periodo dal 01.01.2018-31.12.2018, fattura

del 27.10.2023, decisione interessi di mora

del 27.10.2023”),

oltre agl’in­teressi del 5% dal 5 gennaio 2024, di fr. 303.45 (per “interessi”) e di fr. 20.– (per “diffida 27.10.2023”);

che

avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 14

agosto 2024 la Cassa escutente ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura

Fatti

di pace del Circolo di Lugano Est;

che

nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni

scritte del 26 agosto 2024;

che statuendo con decisione del 24 ottobre 2024, la Giudice di pace ha

parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione

interposta dal convenuto limitatamente a fr. 1282.20 ­oltre agl’interessi

di fr. 303.45 e la tassa di diffida di fr. 20.– (ma senza le spese

esecutive né gl’interessi correnti), ponendo a suo carico le spese processuali

di fr. 150.– senz’assegnare indennità;

che

contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa

Camera con un reclamo del 6 novembre 2024 per far accertare il “manifesto

agire inesatto della Giudice di pace” e dichiarare

nulla la decisione impugnata, compresa la tassa di giustizia;

che

il reclamante si duole a ragione che la prima giudice non ha compiuto alcun

accertamento sulle censure da lui sollevate in pri­ma sede (e neppure le ha

menzionate), ovvero sull’assenza di notifica della decisione di fissazione dei

contributi del 2018 invocata quale titolo di rigetto definitivo dell’opposizione,

ch’egli asserisce di aver ricevuto con l’istanza di rigetto, dopo il termine di

prescrizione dell’art. 16 LAVS;

che

Considerandi

tale assenza di motivazione, non fondata sull’art. 239 cpv. 1 CPC, costituisce

una manifesta violazione della legge (art. 238 lett. g CPC) e del diritto di

essere sentita dell’escusso (art. 29 cpv. 2 Cost.), che non incombe a questa

Camera di sanare in questa sede, specie

perché RE 1 chiede soltanto l’annulla­mento della decisione impugnata (sentenza

della CEF 14.2016.217/ 14.2017.7 del 27 gennaio 2017 consid.

1.3);

che

siccome il giudizio odierno di

rinvio non pregiudica la sorte del­la causa nel merito, sulla quale la Giudice

di pace statuirà con pie­no potere di apprezzamento, essa può esserle rinviata

per nuovo giudizio (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC) senza prima interpellare la

controparte (sentenza del Tribunale federale 6B_432/2015 del

1° febbraio 2016, consid. 4; sentenza della CEF 14.2016.189 del 12 ottobre 2016

consid. 5.2);

che

non essendo la necessità del

rinvio della causa al primo giudice causata dalle parti, per equità (art. 107

cpv. 2 CPC) si prescinde dal riscuotere spese processuali;

che non si pone poi problema

di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per

osservazioni;

che le spese ed eventuali indennità

di prima sede saranno fissate un’altra volta con il nuovo giudizio limitatamente

alle spese di quel­la nuova procedura;

che

circa i rimedi esperibili sul

piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'282.20,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è accolto e di conseguenza la

decisione impugnata è annullata (compresa la tassa di giustizia) e la causa

rinviata alla prima giudice per l’emanazione di un nuovo giudizio motivato.

2. Non

si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

– ;

.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).