14.2024.150
Rigetto definitivo dell’opposizione. Sentenza priva di motivazione sulle eccezioni sollevata dall’escusso
15 novembre 2024Italiano5 min
contributi del 2018 invocata quale titolo di rigetto definitivo dell’opposizione,
Source ti.ch
RE 1
Incarto n.
14.2024.150
Lugano
15 novembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2024.307 (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est promossa con istanza 14 agosto
2024 dalla
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 6 novembre 2024 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 24 ottobre 2024 dalla Giudice di pace;
ritenuto in fatto e
considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 5 gennaio 2024
dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, la Cassa cantonale di
compensazione AVS/AI/IPG ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 1'282.20
(indicando quale causa del credito: “contributi personali per il periodo dal 01.01.2018-31.12.2018, fattura
del 27.10.2023, decisione interessi di mora
del 27.10.2023”),
oltre agl’interessi del 5% dal 5 gennaio 2024, di fr. 303.45 (per “interessi”) e di fr. 20.– (per “diffida 27.10.2023”);
che
avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 14
agosto 2024 la Cassa escutente ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura
Fatti
di pace del Circolo di Lugano Est;
che
nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni
scritte del 26 agosto 2024;
che statuendo con decisione del 24 ottobre 2024, la Giudice di pace ha
parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione
interposta dal convenuto limitatamente a fr. 1282.20 oltre agl’interessi
di fr. 303.45 e la tassa di diffida di fr. 20.– (ma senza le spese
esecutive né gl’interessi correnti), ponendo a suo carico le spese processuali
di fr. 150.– senz’assegnare indennità;
che
contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa
Camera con un reclamo del 6 novembre 2024 per far accertare il “manifesto
agire inesatto della Giudice di pace” e dichiarare
nulla la decisione impugnata, compresa la tassa di giustizia;
che
il reclamante si duole a ragione che la prima giudice non ha compiuto alcun
accertamento sulle censure da lui sollevate in prima sede (e neppure le ha
menzionate), ovvero sull’assenza di notifica della decisione di fissazione dei
contributi del 2018 invocata quale titolo di rigetto definitivo dell’opposizione,
ch’egli asserisce di aver ricevuto con l’istanza di rigetto, dopo il termine di
prescrizione dell’art. 16 LAVS;
che
Considerandi
tale assenza di motivazione, non fondata sull’art. 239 cpv. 1 CPC, costituisce
una manifesta violazione della legge (art. 238 lett. g CPC) e del diritto di
essere sentita dell’escusso (art. 29 cpv. 2 Cost.), che non incombe a questa
Camera di sanare in questa sede, specie
perché RE 1 chiede soltanto l’annullamento della decisione impugnata (sentenza
della CEF 14.2016.217/ 14.2017.7 del 27 gennaio 2017 consid.
1.3);
che
siccome il giudizio odierno di
rinvio non pregiudica la sorte della causa nel merito, sulla quale la Giudice
di pace statuirà con pieno potere di apprezzamento, essa può esserle rinviata
per nuovo giudizio (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC) senza prima interpellare la
controparte (sentenza del Tribunale federale 6B_432/2015 del
1° febbraio 2016, consid. 4; sentenza della CEF 14.2016.189 del 12 ottobre 2016
consid. 5.2);
che
non essendo la necessità del
rinvio della causa al primo giudice causata dalle parti, per equità (art. 107
cpv. 2 CPC) si prescinde dal riscuotere spese processuali;
che non si pone poi problema
di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per
osservazioni;
che le spese ed eventuali indennità
di prima sede saranno fissate un’altra volta con il nuovo giudizio limitatamente
alle spese di quella nuova procedura;
che
circa i rimedi esperibili sul
piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'282.20,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è accolto e di conseguenza la
decisione impugnata è annullata (compresa la tassa di giustizia) e la causa
rinviata alla prima giudice per l’emanazione di un nuovo giudizio motivato.
2. Non
si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
– ;
–
.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).